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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901527/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 nonché (C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), questi ultimi nella qualità di fideiussori, rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Gianluigi Passarelli (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65
(pec: Email_1
OPPONENTI - ATTORI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale Controparte_1 P.IVA_2 mandante, e per essa la mandataria (p. IVA , in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_4
Francesco Borza (C.F. ) e Fabio Borza (C.F.: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori C.F._5 sito in Salerno alla via Michele Vernieri n. 52 (pec: rdine Email_2 forense.salerno.it)
OPPOSTA -
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15.07.2013, gli attori proponevano opposizione avverso il D. Ing. n. 376/2013, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di
Aversa e notificato in data 27.06.2013, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante due distinte ctu tecnico- contabili e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata allo scrivente Magistrato in data 04.03.2025.
All'udienza del 27.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza del 10.06.2025, fissata per la decisione e celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Dist. di Aversa decreto ingiuntivo nei confronti della e dei Sigg. e per il Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di €. 119.831,39, oltre accessori e spese, dovuta dalla prima per scoperto di c/c n. 352/61 intrattenuto con la predetta Banca e dagli altri ingiunti quali fideiussori per le obbligazioni assunte nei confronti della Banca.
Gli ingiunti proponevano opposizione assumendo, tra l'altro, l'inesistenza degli accordi sottostanti al rapporto e delle fideiussioni azionate, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
Contestavano, inoltre, l'ammontare dell'importo ingiunto e chiedevano dichiararsi la inammissibilità della procedura monitoria per difetto del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la nullità di tutti i patti sottostanti al rapporto tra le parti con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645
c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Inoltre, ed in ossequio ad un consolidato orientamento in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Pertanto, secondo il principio generale in tema di onere della prova codificato dall'art. 2697 c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (art. 2697 c.c.): quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. n. 5071/2009 e n. 17371/2003).
Passando all'esame del merito, va evidenziato che l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il requisito formale, infatti, deve essere inteso in senso non strutturale bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal medesimo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. L'art. 117 TUB, al comma 4, prevede, inoltre, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre al comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Ancora, deve ricordarsi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti prevista nei contratti bancari conclusi prima del 22 aprile 2000 è vietata dall'art. 1283 c.c. Tuttavia, il rapporto intrattenuto dall'odierno debitore con l' CP_3 convenuto è stato concluso dopo il 2000 e non rientra, dunque, nel campo applicativo dell'art. 1283 c.c. bensì in quello, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 120, co.
2, D. Lgs. 385/93 e alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio del 09.02.2000 (G.U. del 22.02.2000, n. 43), adottata sulla base di quella norma di legge. Com'è noto, l'art. 120, nel testo vigente al tempo dell'instaurazione dei rapporti, prevedeva, testualmente, al secondo comma, che il “CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il ha CP_4 provveduto in tal senso con Delibera del 9.2.2000 ed ha stabilito, all'art. 2, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”. Invero, va ricordato che la delibera del CICR ha ammesso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a patto che la medesima procedura avvenga anche per gli interessi attivi (c.d. reciprocità). Solo osservando tale condizione, dunque, è legittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi per i contratti bancari stipulati dopo la data dell'01.07.2000, data di efficacia della menzionata delibera, a pena di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale che non rispetti la citata condizione di reciprocità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
9169 del 07.05.2015). Sempre in tema di rapporto di conto corrente bancario, va precisato che la clausola determinativa degli interessi convenzionali passivi, come quella della commissione di massimo scoperto, è nulla se non pattuita per iscritto e se priva del richiamo ad elementi di determinazione del tasso certi ed univoci: ove, infatti, non risultino chiaramente indicati i criteri di calcolo da utilizzare, le relative clausole devono ritenersi nulle poiché non rispettose dei requisiti normativi di determinatezza e determinabilità.
Così ricostruita la normativa e la giurisprudenza in materia, è agevole rifarsi agli esiti dell'accertamento peritale d'ufficio operato dal Consulente nominato dal Tribunale in seguito alla rimessione della causa sul Ruolo: il CT Dott. , infatti, nel Per_1 pieno contraddittorio e rispondendo alle osservazioni formulate dalle parti, ha fatto proprie le osservazioni del primo Ausiliare ma ha ricostruito il rapporto intercorso tra queste ultime in ossequio alla richiesta di integrazione trasfusa nell'ordinanza 17.05.2021 con la quale il Tribunale rimetteva la causa sul Ruolo.
Orbene, il CT Dott. , dalle cui conclusioni questo Giudicante non ritiene Per_1 di doversi discostare, all'esito della ricostruzione del rapporto correntizio de quo ha sottolineato quanto segue: “Dal 30.05.2007 al 18.11.2008 sono stati applicati i tassi TUB con esclusione delle spese e della capitalizzazione trimestrale degli interessi atteso che il contratto del 30.05.2007 non risulta sottoscritto dalle parti. In relazione all'applicazione dei tassi TUB il CT evidenzia che sono stati applicati i tassi nominali minimi dei BOT sui saldi debitori del conto ed i tassi nominali massimi sui saldi creditori, considerando i tassi dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente ad ogni chiusura annuale del conto. Gli interessi così determinati sono stati poi addebitati, senza alcuna capitalizzazione al termine del rapporto di conto corrente;
Dal 18.11.2008 al 18.11.2011 sono state applicati i tassi riportati nel contratto di anticipazione di credito del 18.11.2008, includendo le spese, indicate negli estratti per valuta, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
La CMS è stata esclusa per l'intero periodo in virtù del principio di indeterminatezza della stessa, in quanto nel contratto viene riportato esclusivamente la percentuale di calcolo e non le modalità; Dopo di ciò le operazioni sono state ordinate in base alla data contabile in assenza di pattuizione scritta del regolamento valuta”.
Dall'esame dell'elaborato peritale definitivo, e facendo applicazione dei principi normativi e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, anche in ragione delle allegazioni delle parti e del corredo probatorio fornito, il Tribunale ritiene coerente il criterio di ricalcolo del saldo correntizio di cui al Prospetto B) predisposto dall'Ausiliare. Tale Prospetto contiene “la ricostruzione del saldo contabile del c.c. num. 352/61, applicando i tassi TUB creditori e debitori fino al 18.11.2008, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, escludendo dal ricalcolo le varie commissioni e le spese di tenuta conto applicate dall'istituto di credito. Nel periodo successivo, ovvero fino al 18.11.2011, sono stati applicati nella misura convenzionale con capitalizzazione trimestrale, includendo le spese di tenuta conto ed escludendo la CMS. Tale ricostruzione ha evidenziato un saldo finale debitore di € 38.742,47”.
Pertanto, all'esito del ricalcolo del saldo del conto corrente in oggetto, secondo i criteri integrativi indicati dal Tribunale, il secondo CT ha rideterminato l'esatto ammontare dello stesso, accertando un saldo debitorio a carico del correntista pari a € 38.742,47.
La differenza tra la somma ingiunta e la somma accertata determina la necessità di revocare il decreto n. 376/2013 opposto, con conseguente condanna degli opponenti in solido al pagamento di € 38.742,47 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione sollevata nel presente giudizio.
Le spese e le competenze processuali vanno liquidate in funzione della quantificazione operata dal Tribunale e secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e ss. mm. e ii, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato e tenendo conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta. Le stesse, così individuate, vanno quindi compensate per i due terzi in ragione della parziale soccombenza;
restano a carico degli opponenti nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni opponenti, ciascuno nella qualità, nei confronti dell'Istituto opposto, così provvede: - nei limiti e per le ragioni esposte, accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 376/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa in data 28.05.2013 2 depositato in data
29.05.2013;
- condanna gli opponenti, ciascuno nella qualità e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 38.742,47 in favore della parte opposta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa per i due terzi le competenze di lite del presente giudizio tra le parti e condanna gli opponenti al pagamento della restante parte, pari ad € 2.538,67, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore costituito nell'interesse dell'opposta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
10.06.2025. CP_5
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901527/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 nonché (C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), questi ultimi nella qualità di fideiussori, rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Gianluigi Passarelli (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65
(pec: Email_1
OPPONENTI - ATTORI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., quale Controparte_1 P.IVA_2 mandante, e per essa la mandataria (p. IVA , in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t. (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_4
Francesco Borza (C.F. ) e Fabio Borza (C.F.: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori C.F._5 sito in Salerno alla via Michele Vernieri n. 52 (pec: rdine Email_2 forense.salerno.it)
OPPOSTA -
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 15.07.2013, gli attori proponevano opposizione avverso il D. Ing. n. 376/2013, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di
Aversa e notificato in data 27.06.2013, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante due distinte ctu tecnico- contabili e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata allo scrivente Magistrato in data 04.03.2025.
All'udienza del 27.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza del 10.06.2025, fissata per la decisione e celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Dist. di Aversa decreto ingiuntivo nei confronti della e dei Sigg. e per il Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di €. 119.831,39, oltre accessori e spese, dovuta dalla prima per scoperto di c/c n. 352/61 intrattenuto con la predetta Banca e dagli altri ingiunti quali fideiussori per le obbligazioni assunte nei confronti della Banca.
Gli ingiunti proponevano opposizione assumendo, tra l'altro, l'inesistenza degli accordi sottostanti al rapporto e delle fideiussioni azionate, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
Contestavano, inoltre, l'ammontare dell'importo ingiunto e chiedevano dichiararsi la inammissibilità della procedura monitoria per difetto del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la nullità di tutti i patti sottostanti al rapporto tra le parti con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645
c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Inoltre, ed in ossequio ad un consolidato orientamento in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Pertanto, secondo il principio generale in tema di onere della prova codificato dall'art. 2697 c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (art. 2697 c.c.): quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. n. 5071/2009 e n. 17371/2003).
Passando all'esame del merito, va evidenziato che l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il requisito formale, infatti, deve essere inteso in senso non strutturale bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal medesimo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. L'art. 117 TUB, al comma 4, prevede, inoltre, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre al comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Ancora, deve ricordarsi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti prevista nei contratti bancari conclusi prima del 22 aprile 2000 è vietata dall'art. 1283 c.c. Tuttavia, il rapporto intrattenuto dall'odierno debitore con l' CP_3 convenuto è stato concluso dopo il 2000 e non rientra, dunque, nel campo applicativo dell'art. 1283 c.c. bensì in quello, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 120, co.
2, D. Lgs. 385/93 e alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio del 09.02.2000 (G.U. del 22.02.2000, n. 43), adottata sulla base di quella norma di legge. Com'è noto, l'art. 120, nel testo vigente al tempo dell'instaurazione dei rapporti, prevedeva, testualmente, al secondo comma, che il “CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il ha CP_4 provveduto in tal senso con Delibera del 9.2.2000 ed ha stabilito, all'art. 2, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”. Invero, va ricordato che la delibera del CICR ha ammesso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a patto che la medesima procedura avvenga anche per gli interessi attivi (c.d. reciprocità). Solo osservando tale condizione, dunque, è legittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi per i contratti bancari stipulati dopo la data dell'01.07.2000, data di efficacia della menzionata delibera, a pena di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale che non rispetti la citata condizione di reciprocità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
9169 del 07.05.2015). Sempre in tema di rapporto di conto corrente bancario, va precisato che la clausola determinativa degli interessi convenzionali passivi, come quella della commissione di massimo scoperto, è nulla se non pattuita per iscritto e se priva del richiamo ad elementi di determinazione del tasso certi ed univoci: ove, infatti, non risultino chiaramente indicati i criteri di calcolo da utilizzare, le relative clausole devono ritenersi nulle poiché non rispettose dei requisiti normativi di determinatezza e determinabilità.
Così ricostruita la normativa e la giurisprudenza in materia, è agevole rifarsi agli esiti dell'accertamento peritale d'ufficio operato dal Consulente nominato dal Tribunale in seguito alla rimessione della causa sul Ruolo: il CT Dott. , infatti, nel Per_1 pieno contraddittorio e rispondendo alle osservazioni formulate dalle parti, ha fatto proprie le osservazioni del primo Ausiliare ma ha ricostruito il rapporto intercorso tra queste ultime in ossequio alla richiesta di integrazione trasfusa nell'ordinanza 17.05.2021 con la quale il Tribunale rimetteva la causa sul Ruolo.
Orbene, il CT Dott. , dalle cui conclusioni questo Giudicante non ritiene Per_1 di doversi discostare, all'esito della ricostruzione del rapporto correntizio de quo ha sottolineato quanto segue: “Dal 30.05.2007 al 18.11.2008 sono stati applicati i tassi TUB con esclusione delle spese e della capitalizzazione trimestrale degli interessi atteso che il contratto del 30.05.2007 non risulta sottoscritto dalle parti. In relazione all'applicazione dei tassi TUB il CT evidenzia che sono stati applicati i tassi nominali minimi dei BOT sui saldi debitori del conto ed i tassi nominali massimi sui saldi creditori, considerando i tassi dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente ad ogni chiusura annuale del conto. Gli interessi così determinati sono stati poi addebitati, senza alcuna capitalizzazione al termine del rapporto di conto corrente;
Dal 18.11.2008 al 18.11.2011 sono state applicati i tassi riportati nel contratto di anticipazione di credito del 18.11.2008, includendo le spese, indicate negli estratti per valuta, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
La CMS è stata esclusa per l'intero periodo in virtù del principio di indeterminatezza della stessa, in quanto nel contratto viene riportato esclusivamente la percentuale di calcolo e non le modalità; Dopo di ciò le operazioni sono state ordinate in base alla data contabile in assenza di pattuizione scritta del regolamento valuta”.
Dall'esame dell'elaborato peritale definitivo, e facendo applicazione dei principi normativi e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, anche in ragione delle allegazioni delle parti e del corredo probatorio fornito, il Tribunale ritiene coerente il criterio di ricalcolo del saldo correntizio di cui al Prospetto B) predisposto dall'Ausiliare. Tale Prospetto contiene “la ricostruzione del saldo contabile del c.c. num. 352/61, applicando i tassi TUB creditori e debitori fino al 18.11.2008, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, escludendo dal ricalcolo le varie commissioni e le spese di tenuta conto applicate dall'istituto di credito. Nel periodo successivo, ovvero fino al 18.11.2011, sono stati applicati nella misura convenzionale con capitalizzazione trimestrale, includendo le spese di tenuta conto ed escludendo la CMS. Tale ricostruzione ha evidenziato un saldo finale debitore di € 38.742,47”.
Pertanto, all'esito del ricalcolo del saldo del conto corrente in oggetto, secondo i criteri integrativi indicati dal Tribunale, il secondo CT ha rideterminato l'esatto ammontare dello stesso, accertando un saldo debitorio a carico del correntista pari a € 38.742,47.
La differenza tra la somma ingiunta e la somma accertata determina la necessità di revocare il decreto n. 376/2013 opposto, con conseguente condanna degli opponenti in solido al pagamento di € 38.742,47 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione sollevata nel presente giudizio.
Le spese e le competenze processuali vanno liquidate in funzione della quantificazione operata dal Tribunale e secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e ss. mm. e ii, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato e tenendo conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta. Le stesse, così individuate, vanno quindi compensate per i due terzi in ragione della parziale soccombenza;
restano a carico degli opponenti nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni opponenti, ciascuno nella qualità, nei confronti dell'Istituto opposto, così provvede: - nei limiti e per le ragioni esposte, accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 376/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa in data 28.05.2013 2 depositato in data
29.05.2013;
- condanna gli opponenti, ciascuno nella qualità e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 38.742,47 in favore della parte opposta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa per i due terzi le competenze di lite del presente giudizio tra le parti e condanna gli opponenti al pagamento della restante parte, pari ad € 2.538,67, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore costituito nell'interesse dell'opposta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
10.06.2025. CP_5
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli