Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 17/2025, del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per affidamento condiviso”, promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Alcide De Gasperi nr. 30, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonietta Daniela Petrillo (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Cosenza C.F._2
nr. 1;
pagina 1 di 6
Don Nino Dessole, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Tirozzi (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Amsicora nr. 25;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, le parti, in via congiunta, hanno chiesto, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna, ubicata in Arzachena, Via Alcide De Gasperi 30;
2. I genitori continueranno ad adottare, congiuntamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative impegnandosi a non porre ostacoli nei rapporti del figlio con l'altro genitore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle 20.30 ed a fine settimana alterni dalle ore 15.00 del venerdì pomeriggio alle ore
19.00 della domenica. In ogni caso il padre potrà vedere la minore quando lo desideri previo accordo con la madre. Per quanto concerne le principali festività la minore trascorrerà il Natale con ciascun genitore, che starà con la bambina ad anni alterni durante il pranzo o la cena. Ad anni alterni la minore trascorrerà con i genitori Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e la vigilia di Capodanno.
In ordine alle altre festività: i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno pagina 2 di 6 trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa).
Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con i figli;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione.
4. Il padre si obbliga al mantenimento della figlia corrispondendo l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, al 50% delle spese ludiche, sportive, mediche, scolastiche ivi compresa la mensa e rette di campo estivi o doposcuola. Alcuna somma potrà essere decurtata dall'assegno di mantenimento. Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta con bonifico bancario sul c/c. intestato alla signora entro Pt_1
il giorno 15 di ogni mese.
5. Il signor autorizza la signora a percepire direttamente ed interamente l'assegno Pt_2 Pt_1 unico o qualsivoglia altro importo erogato nell'interesse dei minori dalla firma del presente atto con decorrenza dal mese di gennaio 2025, attivandosi presso le Autorità competenti a tal fine, fermo restando ilo versamento indiretto dell'intero anno 2024, così come indicato al punto 7.
6. Per il periodo estivo, le parti si accordano nella divisione a metà delle spese per la baby- sitter o centri estivi. Il costo dovrà essere preventivamente accettato da entrambe le parti. La persona assunta per ricoprire tale ruolo dovrà essere scelta, di comune accordo, da entrambi i genitori.
7. Il signor corrisponderà alla firma del presente atto l'importo di euro 300,00 euro a titolo Pt_2 di mantenimento di dicembre 2024; inoltre, il signor corrisponderà alla signora l'importo Pt_2 Pt_1
di euro 1.196,40, (dovuto a titolo di arretrati assegno unico 12 mesi 2024) in 5 mensilità dell'importo di euro 239,20 da corrispondersi nelle mensilità di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, unitamente all'assegno di mantenimento.
8. Il signor si impegna a rettificare le eventuali dichiarazioni dei redditi dal 2021 in poi ove Pt_2
risultasse erroneamente indicato il 100% della percentuale di detrazione relativa alla figlia a suo favore, manlevando la signora dal versamento di ogni importo o sanzione ad essa in qualsiasi tempo Pt_1 addebitata in conseguenza dell'erronea dichiarazione;
la percentuale di detrazione a carico doveva e deve essere ripartita nella misura del 50 per cento per ciascuno genitore.
9. Le spese legali sono interamente compensate”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti davano atto di avere convissuto more uxorio dal 2015 al
2021 e che, dalla loro unione, nasceva una figlia, nata ad [...], il [...], riconosciuta Per_1
da entrambi i genitori. Rilevavano che, per sopraggiunte incomprensioni ed incompatibilità caratteriali,
pagina 3 di 6 il legame affettivo tra i medesimi veniva meno, con conseguente interruzione della convivenza, per cui gli stessi intendevano regolare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, alle condizioni rassegnate dagli stessi in via congiunta, come sopra indicate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 21 maggio 2025 le parti, in via congiunta, si richiamavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 23 maggio 2025.
*****
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti in via congiunta dai ricorrenti debbano essere integralmente recepiti nel dispositivo della presente sentenza, non riscontrandosi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico. Gli stessi appaiono altresì conformi e rispondenti al superiore interesse della prole minore, in punto affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti, come segue:
“1. La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna, ubicata in Arzachena, Via Alcide De Gasperi 30;
2. I genitori continueranno ad adottare, congiuntamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di pagina 4 di 6 attività sportive e ricreative impegnandosi a non porre ostacoli nei rapporti del figlio con l'altro genitore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle 20.30 ed a fine settimana alterni dalle ore 15.00 del venerdì pomeriggio alle ore
19.00 della domenica. In ogni caso il padre potrà vedere la minore quando lo desideri previo accordo con la madre. Per quanto concerne le principali festività la minore trascorrerà il Natale con ciascun genitore, che starà con la bambina ad anni alterni durante il pranzo o la cena. Ad anni alterni la minore trascorrerà con i genitori Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e la vigilia di Capodanno.
In ordine alle altre festività: i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa).
Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con i figli;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione.
4. Il padre si obbliga al mantenimento della figlia corrispondendo l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, al 50% delle spese ludiche, sportive, mediche, scolastiche ivi compresa la mensa e rette di campo estivi o doposcuola. Alcuna somma potrà essere decurtata dall'assegno di mantenimento. Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta con bonifico bancario sul c/c. intestato alla signora entro Pt_1
il giorno 15 di ogni mese.
5. Il signor autorizza la signora a percepire direttamente ed interamente l'assegno unico Pt_2 Pt_1
o qualsivoglia altro importo erogato nell'interesse dei minori dalla firma del presente atto con decorrenza dal mese di gennaio 2025, attivandosi presso le Autorità competenti a tal fine, fermo restando ilo versamento indiretto dell'intero anno 2024, così come indicato al punto 7.
6. Per il periodo estivo, le parti si accordano nella divisione a metà delle spese per la baby- sitter o centri estivi. Il costo dovrà essere preventivamente accettato da entrambe le parti. La persona assunta per ricoprire tale ruolo dovrà essere scelta, di comune accordo, da entrambi i genitori.
7. Il signor corrisponderà alla firma del presente atto l'importo di euro 300,00 euro a titolo di Pt_2 mantenimento di dicembre 2024; inoltre, il signor corrisponderà alla signora l'importo di Pt_2 Pt_1
pagina 5 di 6 euro 1.196,40, (dovuto a titolo di arretrati assegno unico 12 mesi 2024) in 5 mensilità dell'importo di euro 239,20 da corrispondersi nelle mensilità di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, unitamente all'assegno di mantenimento.
8. Il signor si impegna a rettificare le eventuali dichiarazioni dei redditi dal 2021 in poi ove Pt_2
risultasse erroneamente indicato il 100% della percentuale di detrazione relativa alla figlia a suo favore, manlevando la signora dal versamento di ogni importo o sanzione ad essa in qualsiasi tempo Pt_1 addebitata in conseguenza dell'erronea dichiarazione;
la percentuale di detrazione a carico doveva e deve essere ripartita nella misura del 50 per cento per ciascuno genitore.
9. Le spese legali sono interamente compensate”;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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