Articolo 1 della Legge 29 luglio 1948, n. 1083
Articolo 2
Versione
19 agosto 1948
Art. 1.
I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 594; 12 novembre 1947, n. 1590; e 9 aprile 1948, n. 445 , sono ratificati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 .
La sospensione della riscossione del diritto di licenza sul carbone fossile e sul carbone coke (voce della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prevista dai decreti legislativi di cui al precedente comma, ha effetto anche per il periodo 1°, luglio-31 dicembre 1948.
Entrata in vigore il 19 agosto 1948