Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 del R.G. per l'anno 2024, avente ad oggetto: assegno sociale, promossa da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difesa dall'avv. Antonio Gullì; C.F._1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia CP_1
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere presentato, in data
05.05.2023, domanda volta all'accertamento del suo titolo all'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, co. 6, L. n. 335/95; che la domanda veniva respinta poiché, in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato disposto che l'ex coniuge, dovesse corrisponderle un assegno Parte_2 divorzile dell'importo mensile di euro 450,00 per il suo mantenimento;
che il diniego era illegittimo in quanto il reddito incompatibile con la prestazione
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che, in presenza dei presupposti del diritto all'assegno sociale, non avrebbe rilievo la rinuncia all'assegno di mantenimento. Tanto precisato, chiede il riconoscimento del suo diritto all'assegno sociale.
Si è costituito l' , resistendo alla domanda. CP_1
Il ricorso è fondato.
L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6
e 7, L. n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso che, dal 01.01.1996, sostituisce la pensione sociale. Al pari di quest'ultima, la erogazione dell'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, essendo richiesto il possesso di requisiti di natura reddituale e di cittadinanza che sono:
a) il compimento del 65° anno di età; b) la cittadinanza italiana;
c) la residenza in Italia;
d) un reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta dimostra che l'istante è in possesso dei requisiti di cui alle superiori lettere a), b) e c).
Quanto al requisito reddituale, parte ricorrente assume di avere diritto alla prestazione assistenziale in misura integrale alla luce della variazione in peius della sua condizione reddituale, avendo rinunciato all'assegno divorzile di mantenimento a carico dell'ex coniuge.
Sulla questione controversa, è intervenuta la Suprema Corte che con vari arresti ha affermato che il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge. Ai sensi dell'art. 3, co.6,
L. n. 335 del 1995, l'assegno sociale è infatti corrisposto a chi si trova in determinate condizioni reddituali, per cui è irrilevante che in sede di separazione il ricorrente non abbia fatto richiesta all'ex coniuge dell'assegno di mantenimento, osservandosi che, inoltre, in tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo
2 se effettivamente percepito, atteso che, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione, l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale
(cfr. Cass. 18.3.2010, n. 6570). Sotto tale profilo, si ritiene dunque che la rinuncia all'assegno di mantenimento non sia elemento ostativo alla percezione dell'assegno sociale se l'interessato versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per poterne fruire.
Né l' ha offerto elementi atti a far presumere la simulazione della CP_1
separazione coniugale e del successivo divorzio.
La tesi sostenuta dall' , secondo cui la rinuncia all'assegno di CP_1
mantenimento esclude lo stato di bisogno e, comunque, preclude il diritto all'assegno sociale poiché l'interessato, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno economico all'ex coniuge, è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte che, con recenti arresti (Cass. n.
14513/2020 e n. 24954/2021), ha affermato che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, co. 6, L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
In applicazione di tali principi, avendo la ricorrente dedotto che l'ex coniuge ha cessato di versarle l'assegno di mantenimento e non essendo essa tenuta a richiedere il sostegno economico all'ex coniuge prima di rivolgersi alla solidarietà generale, va dichiarato, in assenza di elementi probatori contrari, il diritto attoreo a percepire la prestazione assistenziale richiesta, con condanna dell' a corrispondere l'assegno sociale dal primo giorno del mese CP_2
3 successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli accessori di legge.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e, nell'importo liquidato in dispositivo, vanno distratte a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale, condannando l' al pagamento in suo favore CP_1
della predetta prestazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali maturati su ogni rateo dal 121° giorno dalla domanda al soddisfo;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che CP_1
liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre accessori come per legge, con distrazione del pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 16.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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