CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2024, n. 17311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17311 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA NU NN UC, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 07/11/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari proposta da AR NU NN UC, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Lima per il reato di omicidio, commesso il 3/12/2006. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AN NU NN UC articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17311 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 31/01/2024 Il pericolo di fuga dovrebbe essere riferito allo Stato richiesto e non potrebbe essere desunto dal mero allontanamento dallo Stato richiedente;
il ricorrente, si aggiunge, vivrebbe stabilmente in Italia dal 2007, è titolare di patente di guida e carta di soggiorno, è richiedente la cittadinanza italiana, ha sempre svolto attività lavorativa, non ha precedenti condanne e neppure carichi pendenti. AN avrebbe lasciato il suo paese di origine per raggiungere la propria famiglia che già viveva stabilmente in Italia, non si sarebbe mai nascosto e non avrebbe ostacolato la sua identificazione da parte dell'Autorità giudiziaria del suo paese che, peraltro, non avrebbe inoltrato neppure la richiesta di estradizione. La Corte di appello avrebbe erroneamente fatto derivare in modo automatico il pericolo di fuga dalla gravità del reato, dall'entità della pena irrogabile, dalla ritenuta assenza di relazioni stabili e dalla circostanza che l'imputato lasciò il paese di origine dopo poco i fatti per cui si procede senza, tuttavia, valutare le argomentazioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e l'abnormità del provvedimento impugnato. L'interessato sarebbe detenuto dal 3.10.2023 e non sarebbe pervenuta al Ministero di Giustizia la domanda di estradizione;
dunque, ai sensi dell'art. 715, comma 6, cod. proc. pen., la misura dovrebbe essere revocata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e dell'art. 4 Cost. Sarebbe viziata anche l'affermazione della Corte secondo cui, avendo la famiglia dato la disponibilità ad accoglierlo e a provvedere al suo mantenimento, non vi sarebbe la prova della necessità di svolgere un'attività lavorativa da parte dell'interessato. Arang*o rischierebbe in tal modo di perdere il proprio lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte 2 possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, Zoran, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554). Il pericolo di fuga, cioè, non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez.1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893). 3.La Corte di appello di Bologna non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendo l'ordinanza impugnata del tutto silente in ordine alla sussistenza del detto pericolo, fatto derivare in modo automatico dalla natura del reato per cui si procede, dalla pena irrogabile e dalla circostanza che l'indagato lasciò il paese di origine dopo poco tempo dal fatto per cui si procede. Si tratta di una motivazione sincopata e gravemente carente, non avendo la Corte spiegato alcunchè non solo rispetto alle molteplici deduzioni difensive ad essa devolute, ma, soprattutto, con riguardo alla indicazione di elementi concreti da cui far discendere una reale volontà di fuggire dall'Italia da parte dell'estradando. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
la Corte di appello, applicati i principi indicati, verificherà se e in che limiti sussista il prospettato pericolo di fuga. I residui motivi sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari proposta da AR NU NN UC, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Lima per il reato di omicidio, commesso il 3/12/2006. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AN NU NN UC articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17311 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 31/01/2024 Il pericolo di fuga dovrebbe essere riferito allo Stato richiesto e non potrebbe essere desunto dal mero allontanamento dallo Stato richiedente;
il ricorrente, si aggiunge, vivrebbe stabilmente in Italia dal 2007, è titolare di patente di guida e carta di soggiorno, è richiedente la cittadinanza italiana, ha sempre svolto attività lavorativa, non ha precedenti condanne e neppure carichi pendenti. AN avrebbe lasciato il suo paese di origine per raggiungere la propria famiglia che già viveva stabilmente in Italia, non si sarebbe mai nascosto e non avrebbe ostacolato la sua identificazione da parte dell'Autorità giudiziaria del suo paese che, peraltro, non avrebbe inoltrato neppure la richiesta di estradizione. La Corte di appello avrebbe erroneamente fatto derivare in modo automatico il pericolo di fuga dalla gravità del reato, dall'entità della pena irrogabile, dalla ritenuta assenza di relazioni stabili e dalla circostanza che l'imputato lasciò il paese di origine dopo poco i fatti per cui si procede senza, tuttavia, valutare le argomentazioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e l'abnormità del provvedimento impugnato. L'interessato sarebbe detenuto dal 3.10.2023 e non sarebbe pervenuta al Ministero di Giustizia la domanda di estradizione;
dunque, ai sensi dell'art. 715, comma 6, cod. proc. pen., la misura dovrebbe essere revocata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e dell'art. 4 Cost. Sarebbe viziata anche l'affermazione della Corte secondo cui, avendo la famiglia dato la disponibilità ad accoglierlo e a provvedere al suo mantenimento, non vi sarebbe la prova della necessità di svolgere un'attività lavorativa da parte dell'interessato. Arang*o rischierebbe in tal modo di perdere il proprio lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte 2 possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, Zoran, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554). Il pericolo di fuga, cioè, non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez.1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893). 3.La Corte di appello di Bologna non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendo l'ordinanza impugnata del tutto silente in ordine alla sussistenza del detto pericolo, fatto derivare in modo automatico dalla natura del reato per cui si procede, dalla pena irrogabile e dalla circostanza che l'indagato lasciò il paese di origine dopo poco tempo dal fatto per cui si procede. Si tratta di una motivazione sincopata e gravemente carente, non avendo la Corte spiegato alcunchè non solo rispetto alle molteplici deduzioni difensive ad essa devolute, ma, soprattutto, con riguardo alla indicazione di elementi concreti da cui far discendere una reale volontà di fuggire dall'Italia da parte dell'estradando. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
la Corte di appello, applicati i principi indicati, verificherà se e in che limiti sussista il prospettato pericolo di fuga. I residui motivi sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.