Decreto cautelare 22 giugno 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00245/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00932/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2021, proposto da
SI DE CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
- Accademia di Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliata;
- Commissione Stipulazione Contratti Didattici Accademia di Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliata;
nei confronti
di: avv. Francesco DE Prete, in propria difesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del 21.05.2021 del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione per la stipula di contratti didattici per la disciplina di “diritto, legislazione ed economia dello spettacolo”, nonché l’elenco degli idonei in base al quale è stato individuato il docente cui conferire l'incarico di insegnamento per la predetta disciplina nella persona del controinteressato, anziché del ricorrente;
- del provvedimento a verbale del 21.05.2021 della Commissione dell'Accademia di Belle Arti di Lecce per la valutazione dei curricula dei candidati all'insegnamento della disciplina di “diritto, legislazione ed economia dello spettacolo” per l'a.a. 2020/2021, con il quale sono stati valutati i titoli del controinteressato e del ricorrente, è stata formulata una graduatoria con punteggio pari a 34 per entrambi ed è stato dichiarato vincitore della procedura comparativa pubblica il controinteressato, anziché il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP. AA. e del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Manca, per la parte ricorrente, e avv. F.sco DE Prete, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Sono impugnati gli atti con cui l’Accademia di Belle Arti di Lecce ha individuato il docente cui conferire l’incarico di insegnamento della disciplina di “ diritto, legislazione ed economia dello spettacolo ” per l’a.a. 2020/2021, all’esito di una procedura comparativa pubblica per titoli.
2) Il ricorrente conseguiva lo stesso punteggio finale (34 punti) del controinteressato, il quale gli veniva preferito perché più giovane d’età.
3) Il ricorrente deduce che:
- a) non andavano attribuiti 16 punti (a fronte del punteggio massimo attribuibile di 22) al controinteressato, perché quest’ultimo avrebbe svolto il mero incarico di liquidatore di una società di produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche, quindi la sola attività di liquidatore non risponde al criterio “1a” previsto dall’art. 5 del bando, che prevede la “ pertinenza e rilevanza dell’attività artistica, professionale, culturale e di ricerca del candidato alla disciplina per la quale ha presentato la domanda ”;
- b) di contro, il ricorrente ha sempre insegnato la materia oggetto di incarico;
- c) con riferimento all’ulteriore criterio (art. 5, lett. “1c” del bando, “ aderenza e rilevanza del curriculum alla specificità della disciplina in relazione all’offerta formativa dell’Istituzione e alla relativa declaratoria di cui al D.M. 89/2009 ”), il mero confronto tra i due curricula rende eminente la posizione del ricorrente, risultando di contro che il controinteressato, oltre all’attività di avvocato e consulente in settori diversi da quello dello spettacolo, svolge unicamente l’attività di ideatore, realizzatore ed event manager per l’associazione “Vinolia” e gli eventi (numerosi) da lui organizzati ruotano intorno al connubio tra la musica ed il cibo;
- d) con riferimento al criterio “1b” dell’art. 5 del bando (“ originalità sul piano artistico e scientifico dei titoli prodotti e delle pubblicazioni ”) non sono state valutate le 4 pubblicazioni del ricorrente, avendo la Commissione ritenuto che le 4 produzioni sono “ prive di originalità, in quanto mere raccolte di disposizioni normative ” e si fermano al 2007, ad una legislazione quindi superata;
- e) con riferimento a tale ultimo aspetto, il ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe ben esaminato tali pubblicazioni, di cui almeno tre contengono una ricostruzione critica del contesto normativo di riferimento.
4) Si sono costituiti in giudizio le PP. AA. intimate e il controinteressato.
5) Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare (v. ord. di questa Sezione n. 411 del 15 luglio 2021, con compensazione delle spese di quella fase).
6) All’udienza pubblica del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7) Per quanto attiene alla prefigurata “improcedibilità” del ricorso, il Collegio ravvisa validi motivi per escluderla.
L’accurata disamina della vicenda in trattazione conduce, infatti, ragionevolmente a ritenere che – seppure l’incarico in questione, connotato da un’evidente ridotta durata temporale, risulti essere stato già espletato al momento dell’introito della causa per la decisione – la circostanza de qua non valga di per sé a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Al riguardo, rivestono carattere dirimente i seguenti rilievi:
- il provvedimento gravato ha sottratto al ricorrente un “bene della vita” al quale egli aspirava;
- il perdurare degli effetti negativi derivanti da tale sottrazione è da considerare - in verità - svincolato dall’esaurimento o meno dell’incarico, atteso che - in caso di fondatezza dell’azione proposta - l’annullamento risulterebbe comunque “ utile ” (v. art. 34, comma 3, c.p.a.) al ricorrente sotto il profilo del ripristino dell’ordine giuridico violato e, dunque, del consequenziale obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una rivalutazione dei candidati di cui si discute, con possibile arricchimento – almeno dal punto di vista curriculare – del patrimonio giuridico del ricorrente.
8) Venendo quindi al merito della controversia, va osservato quanto segue:
- a) la Commissione valutatrice, nel verbale del 21 maggio 2021 (doc. 3 ricorso e all. 8 foliario deposito erariale del 25 novembre 2021), con riferimento al criterio “1a” previsto dall’art. 5 del bando (“ pertinenza e rilevanza dell’attività artistica, professionale, culturale e di ricerca del candidato alla disciplina per la quale ha presentato la domanda ”), ha chiesto al controinteressato di esibire la documentazione relativa al suo incarico di liquidatore della società di produzione cinematografica Titania Produzioni s.r.l., ritenendo che tale attività fosse “ particolarmente rilevante ai fini della valutazione ” (come testualmente risulta dal verbale);
- b) il controinteressato, come risulta dal medesimo verbale, ha inviato una pec con tale documentazione e quest’ultima è stata posta, dalla Commissione, “ a fondamento del punteggio di cui sopra ” (v. verbale cit.), cioè dei 16 punti;
- c) ebbene, la predetta documentazione, prodotta come all. 9 del foliario del deposito erariale del 25 novembre 2021, non è altro che la visura camerale che attesta semplicemente che il controinteressato era liquidatore di quella società, ma non è documentazione da cui possa evincersi la specifica attività svolta dal controinteressato come liquidatore e dalla quale possa apprezzarsi la specifica competenza sviluppata dallo stesso nella disciplina di diritto, legislazione ed economia dello spettacolo;
- d) non risulta cioè motivato, come denunciato in ricorso, perché il mero incarico di liquidatore di quella società sia stato ritenuto “ particolarmente rilevante ai fini della valutazione ” e, perciò, non risulta giustificata l’attribuzione dei 16 punti al controinteressato;
- e) per tale motivo – evidentemente assorbente delle altre censure – il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui, con gli stessi, si attribuiscono al controinteressato i predetti 16 punti, si dichiara vincitore il controinteressato e si individua, in quest’ultimo, il docente al quale conferire l’incarico di insegnamento della disciplina di “ diritto, legislazione ed economia dello spettacolo ” per l’a.a. 2020/2021.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dell’Accademia di Belle Arti, mentre possono essere compensate nei confronti di tutte le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Accademia di Belle Arti di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Simona Manca, antistatario.
Spese di lite compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO