Articolo 8 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
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Versione
22 marzo 1962
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Versione
8 luglio 1966
Art. 8. ((Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente)) ((1)) E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 febbraio 1963, n. 234 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68 .
Entrata in vigore il 8 luglio 1966