Articolo 10 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 9Articolo 11
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23 agosto 1962
Art. 10. Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208 , e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.
Entrata in vigore il 23 agosto 1962