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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4380/2024 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la prima Parte_1 Parte_2 dall'avv. Felli Giuseppe e il secondo dall'avv. Natalia Daniele giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto
( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26/9/24 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in NA ( FR ) l'8/5/04; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( l'8/5/05 ), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e ( il 4/6/10 ); che nel tempo è Per_2 venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei registri dello Stato civile del Comune di NA (FR), dov'è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi;
2) l coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita ad NA, Viale Roma, 10, di proprietà della sig.ra
, resta in godimento alla ricorrente che vi vivrà con la prole. Il sig. se Parte_1 Parte_1 Parte_2 ne allontanerà entro e non oltre la data di udienza innanzi il giudice relatore;
4) Il figlio minore è affidato Per_2 con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in NA Viale Roma, 10; 5) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
6) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore compatibilmente con le sue Per_2 esigenze e necessità lavorative e con quelle del minore secondo le modalità minime di seguito indicate, salvo diverso accordo dei coniugi e precisamente: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine Per_2 settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena e un giorno a settimana (di regola il martedì, salvo variazioni concordate) dal pomeriggio al dopocena;
- per le vacanze estive la prole trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 10 giorni nel mese di luglio o agosto secondo quanto concorderanno entro il 30 giugno di ciascun anno;
7) per le vacanze di natale la prole trascorrerà con un genitore le giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 25 dicembre e 1 gennaio e così alternativamente l'anno successivo;
8) la giornata dell'epifania un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro genitore;
9) per le vacanze di pasqua la prole trascorrerà con un genitore la giornata di Pasqua e con l'altro genitore la giornata di pasquetta e così alternativamente l'anno successivo;
10)negli altri giorni di sospensione della scuola, si seguirà lo schema abituale. Eventuali variazioni (ad esempio per viaggi) verranno comunicate con anticipo (1 mese); 11)per quanto concerne i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso (a titolo di esempio:1/11, 8/12, 25/4, 1/5, 2/6) la prole starà con uno dei genitori ad anni alterni. Ugualmente il 17 /8 festa patronale in NA (Fr). Eventuali variazioni, in caso di viaggi o attività organizzate verranno comunicate preventivamente (1 mese). In caso di compleanni o cerimonie ci si organizzerà indipendentemente dal calendario stabilito informando preventivamente l'altro genitore. 12) I compleanni dei figli verranno festeggiati secondo la modalità da loro preferita e la giornata sarà condivisa da entrambi i genitori. 13)Sono salvi diversi accordi tra le parti in relazione ai rispettivi impegni, in particolare quelli lavorativi. Resta inteso che nel periodo in cui il minore trascorrerà i periodi di vacanza con la madre o con il padre, il diritto di visita paterno e materno rimarrà sospeso e torneranno ad attuarsi le ordinarie modalità di visita al rientro ad NA da parte del minore. 14)I coniugi concordano che le modalità di organizzazione per le vacanze estive del minore figlia dovranno essere comunicate con mail o messaggi telefonici o whatsApp entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
l'altro genitore dovrà rispondere, sempre tramite mail, o messaggio telefonico (o whatsApp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg) e comunque entro e non oltre il 30 giugno, manifestando un motivato dissenso a tale periodo, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 15) Le parti si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a incontri (medici, insegnanti) di importanza rilevante per la salute, il benessere e gli stati attuale e/o futuro del figlio. 16)Il sig. si Parte_2 obbliga a versare per il mantenimento della prole, economicamente non autosufficiente, la somma mensile di
€ 500,00 entro il 10 del mese. Somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge 17)L'assegno unico universale per la prole sarà riscosso integralmente dalla sig.ra ; 18)Il sig. si obbliga Parte_1 Parte_2
a sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico, sportivo ecc.) secondo quanto previsto in proposito dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 di cui le parti hanno preso visione. 19)Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e-mail o sms nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno rimborsate dal sig. per la propria Pt_1 Parte_2 quota di spettanza (50%) in contanti o a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra consegnerà al sig. o invierà allo stesso sul proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio Pt_1 Parte_2 whatsApp;
20)I coniugi si obbligano a rispettare le presenti condizioni ed a darne concreta esecuzione, sottoscrivendo eventuali atti e documenti necessari, dalla data di sottoscrizione del corrente ricorso;
21)I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto e/o di documenti equipollenti con o senza iscrizione del figlio minore.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 27/11/24 e rilevando la seguente criticità: “le parti non hanno specificato espressamente l'imputazione per ciascun figlio del complessivo assegno mensile di € 500,00 che chiedono porsi a carico dello a titolo di contributo al loro mantenimento ( può Parte_2 presumersi la loro volontà di un'imputazione nella misura di € 250,00 per ciascun figlio ma non v'è alcun automatismo in proposito, onde è bene che le parti precisino il punto in questione )”.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 6/11/24 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso e specificando che “il sig. è tenuto, per il mantenimento della prole, a versare mensilmente la somma Parte_2 complessiva di € 500,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, da imputarsi € 250,00 per figlio.”.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 2/12/24 rimetteva una prima volta la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 234 del 9/12/24 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate in ricorso e poi meglio specificate con le note del 6/11/24, e con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fissandosi all'uopo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti col deposito di note congiunte di trattazione e assegnandosi alle parti termine perentorio fino al 4/7/25 per il deposito di note congiunte con le quali tra l'altro documentare l'avvenuto passaggio in giudicato nelle more della predetta sentenza di separazione consensuale.
Con note congiunte del 24/6/25 le parti documentavano l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologa della loro separazione consensuale e concludevano congiuntamente per la pronuncia del loro divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice rel., per l'effetto, con ordinanza del 18/7/25, viste le note di trattazione scritta – in sostituzione d'udienza – tempestivamente depositate dalle parti, rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14. Nello specifico, rilevato che v'è stata comparizione figurativa delle parti innanzi al
Giudice rel. - ex art. 127-ter, u.co., c.p.c. - in data 27/11/24 in relazione alla loro domanda di separazione consensuale e vista la cit. sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 234 del 9/12/24, passata in giudicato ( cfr. il doc. allegato alle note del 9/4/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo richiamate nelle note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25 che, tra l'altro, si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne Per_2
( nonché peraltro anche del loro figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, ). Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA
( FR ) da e , trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di NA dell'anno 2004, Atto n. 6, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte - sopratrascritte - richiamate con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4380/2024 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la prima Parte_1 Parte_2 dall'avv. Felli Giuseppe e il secondo dall'avv. Natalia Daniele giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto
( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26/9/24 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in NA ( FR ) l'8/5/04; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( l'8/5/05 ), maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e ( il 4/6/10 ); che nel tempo è Per_2 venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente ( e successivamente di divorziare ), essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei registri dello Stato civile del Comune di NA (FR), dov'è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi;
2) l coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita ad NA, Viale Roma, 10, di proprietà della sig.ra
, resta in godimento alla ricorrente che vi vivrà con la prole. Il sig. se Parte_1 Parte_1 Parte_2 ne allontanerà entro e non oltre la data di udienza innanzi il giudice relatore;
4) Il figlio minore è affidato Per_2 con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in NA Viale Roma, 10; 5) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
6) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore compatibilmente con le sue Per_2 esigenze e necessità lavorative e con quelle del minore secondo le modalità minime di seguito indicate, salvo diverso accordo dei coniugi e precisamente: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine Per_2 settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena e un giorno a settimana (di regola il martedì, salvo variazioni concordate) dal pomeriggio al dopocena;
- per le vacanze estive la prole trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 10 giorni nel mese di luglio o agosto secondo quanto concorderanno entro il 30 giugno di ciascun anno;
7) per le vacanze di natale la prole trascorrerà con un genitore le giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre e con l'altro genitore le giornate del 25 dicembre e 1 gennaio e così alternativamente l'anno successivo;
8) la giornata dell'epifania un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro genitore;
9) per le vacanze di pasqua la prole trascorrerà con un genitore la giornata di Pasqua e con l'altro genitore la giornata di pasquetta e così alternativamente l'anno successivo;
10)negli altri giorni di sospensione della scuola, si seguirà lo schema abituale. Eventuali variazioni (ad esempio per viaggi) verranno comunicate con anticipo (1 mese); 11)per quanto concerne i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso (a titolo di esempio:1/11, 8/12, 25/4, 1/5, 2/6) la prole starà con uno dei genitori ad anni alterni. Ugualmente il 17 /8 festa patronale in NA (Fr). Eventuali variazioni, in caso di viaggi o attività organizzate verranno comunicate preventivamente (1 mese). In caso di compleanni o cerimonie ci si organizzerà indipendentemente dal calendario stabilito informando preventivamente l'altro genitore. 12) I compleanni dei figli verranno festeggiati secondo la modalità da loro preferita e la giornata sarà condivisa da entrambi i genitori. 13)Sono salvi diversi accordi tra le parti in relazione ai rispettivi impegni, in particolare quelli lavorativi. Resta inteso che nel periodo in cui il minore trascorrerà i periodi di vacanza con la madre o con il padre, il diritto di visita paterno e materno rimarrà sospeso e torneranno ad attuarsi le ordinarie modalità di visita al rientro ad NA da parte del minore. 14)I coniugi concordano che le modalità di organizzazione per le vacanze estive del minore figlia dovranno essere comunicate con mail o messaggi telefonici o whatsApp entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
l'altro genitore dovrà rispondere, sempre tramite mail, o messaggio telefonico (o whatsApp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg) e comunque entro e non oltre il 30 giugno, manifestando un motivato dissenso a tale periodo, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 15) Le parti si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a incontri (medici, insegnanti) di importanza rilevante per la salute, il benessere e gli stati attuale e/o futuro del figlio. 16)Il sig. si Parte_2 obbliga a versare per il mantenimento della prole, economicamente non autosufficiente, la somma mensile di
€ 500,00 entro il 10 del mese. Somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge 17)L'assegno unico universale per la prole sarà riscosso integralmente dalla sig.ra ; 18)Il sig. si obbliga Parte_1 Parte_2
a sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico, sportivo ecc.) secondo quanto previsto in proposito dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 di cui le parti hanno preso visione. 19)Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e-mail o sms nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno rimborsate dal sig. per la propria Pt_1 Parte_2 quota di spettanza (50%) in contanti o a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra consegnerà al sig. o invierà allo stesso sul proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio Pt_1 Parte_2 whatsApp;
20)I coniugi si obbligano a rispettare le presenti condizioni ed a darne concreta esecuzione, sottoscrivendo eventuali atti e documenti necessari, dalla data di sottoscrizione del corrente ricorso;
21)I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto e/o di documenti equipollenti con o senza iscrizione del figlio minore.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore ( in relazione alla loro separazione consensuale ) col deposito di note scritte e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 27/11/24 e rilevando la seguente criticità: “le parti non hanno specificato espressamente l'imputazione per ciascun figlio del complessivo assegno mensile di € 500,00 che chiedono porsi a carico dello a titolo di contributo al loro mantenimento ( può Parte_2 presumersi la loro volontà di un'imputazione nella misura di € 250,00 per ciascun figlio ma non v'è alcun automatismo in proposito, onde è bene che le parti precisino il punto in questione )”.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 6/11/24 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa alla loro separazione consensuale, richiamando le conclusioni già formulate in ricorso e specificando che “il sig. è tenuto, per il mantenimento della prole, a versare mensilmente la somma Parte_2 complessiva di € 500,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, da imputarsi € 250,00 per figlio.”.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 2/12/24 rimetteva una prima volta la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 234 del 9/12/24 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate in ricorso e poi meglio specificate con le note del 6/11/24, e con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fissandosi all'uopo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti col deposito di note congiunte di trattazione e assegnandosi alle parti termine perentorio fino al 4/7/25 per il deposito di note congiunte con le quali tra l'altro documentare l'avvenuto passaggio in giudicato nelle more della predetta sentenza di separazione consensuale.
Con note congiunte del 24/6/25 le parti documentavano l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologa della loro separazione consensuale e concludevano congiuntamente per la pronuncia del loro divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice rel., per l'effetto, con ordinanza del 18/7/25, viste le note di trattazione scritta – in sostituzione d'udienza – tempestivamente depositate dalle parti, rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14. Nello specifico, rilevato che v'è stata comparizione figurativa delle parti innanzi al
Giudice rel. - ex art. 127-ter, u.co., c.p.c. - in data 27/11/24 in relazione alla loro domanda di separazione consensuale e vista la cit. sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 234 del 9/12/24, passata in giudicato ( cfr. il doc. allegato alle note del 9/4/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo richiamate nelle note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25 che, tra l'altro, si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne Per_2
( nonché peraltro anche del loro figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, ). Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA
( FR ) da e , trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di NA dell'anno 2004, Atto n. 6, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte - sopratrascritte - richiamate con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 24/6/25;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )