TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3931/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_1
e
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DI DIRITTO I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile il giorno 29.05.1999 a Ronchi Valsugana, scegliendo il regime della comunione legale dei beni (atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ronchi Valsugana, Atto I, P. II- serie A – anno 1999), e che dall'unione coniugale sono nati due figli nel 2004, maggiorenne e attualmente Per_1 studente universitario, ed nel 2007 studentessa del Liceo Marie Curie in Per_2
Pergine Valsugana, ancora minorenne, entrambi non economicamente indipendenti.
Successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data 05.09.2024 gli istanti adivano il Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale. Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 352/2024 pubblicata in data 12.11.2024. Invero le parti, a pagina 3) del ricorso, hanno stabilito nel seguente modo:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. i figli rimangono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con assegnazione della casa coniugale alla madre e collocamento prevalente presso la stessa;
3. i sigg. e si riservano di considerare la possibilità per il Parte_3 Pt_2 futuro che la madre possa trasferirsi in altra abitazione insieme ai figli;
4. in merito alla frequentazione dei figli, nulla viene deciso per , ormai Per_1 maggiorenne, mentre starà col padre sulla base degli accordi che di volta Per_2 in volta padre e figlia stabiliranno insieme;
5. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze della figlia, starà col padre sulla base degli accordi Per_2 che di volta in volta padre e figlia stabiliranno insieme;
6. previo accordo fra genitori, la frequentazione della figlia potrà avvenire anche in maniera diversa da quanto sopra, nel rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche della stessa;
7.il sig. provvederà a decorrere dal mese di settembre 2024 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario mensile a favore della figlia e del Per_2 figlio con l'importo complessivo di 400,00 euro (quattrocento euro) da Per_1 versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, con prima rivalutazione ISTAT al mese di luglio 2025;
8. gli assegni di sostegno alla famiglia, compreso l'assegno unico universale, saranno goduti esclusivamente dalla sig. a prescindere da chi dei Parte_1 genitori ne faccia richiesta;
9. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense (doc. 8);
10. i coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca;
” All'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte
Pag. 2 di 4 in data 06.06.2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr.
352/2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 18.06.2025, con deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al ruolo in data 05.09.2024, così provvede a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da nata Parte_1 il 4 agosto 1976, a Tubingen (Germania) e , nato [...] a Parte_2
Borgo Valsugana (TN), alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto depositato in atti, dd 23.08.2024, e riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte. b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3931/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_1
e
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DI DIRITTO I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile il giorno 29.05.1999 a Ronchi Valsugana, scegliendo il regime della comunione legale dei beni (atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ronchi Valsugana, Atto I, P. II- serie A – anno 1999), e che dall'unione coniugale sono nati due figli nel 2004, maggiorenne e attualmente Per_1 studente universitario, ed nel 2007 studentessa del Liceo Marie Curie in Per_2
Pergine Valsugana, ancora minorenne, entrambi non economicamente indipendenti.
Successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data 05.09.2024 gli istanti adivano il Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale. Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 352/2024 pubblicata in data 12.11.2024. Invero le parti, a pagina 3) del ricorso, hanno stabilito nel seguente modo:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. i figli rimangono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con assegnazione della casa coniugale alla madre e collocamento prevalente presso la stessa;
3. i sigg. e si riservano di considerare la possibilità per il Parte_3 Pt_2 futuro che la madre possa trasferirsi in altra abitazione insieme ai figli;
4. in merito alla frequentazione dei figli, nulla viene deciso per , ormai Per_1 maggiorenne, mentre starà col padre sulla base degli accordi che di volta Per_2 in volta padre e figlia stabiliranno insieme;
5. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze della figlia, starà col padre sulla base degli accordi Per_2 che di volta in volta padre e figlia stabiliranno insieme;
6. previo accordo fra genitori, la frequentazione della figlia potrà avvenire anche in maniera diversa da quanto sopra, nel rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche della stessa;
7.il sig. provvederà a decorrere dal mese di settembre 2024 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario mensile a favore della figlia e del Per_2 figlio con l'importo complessivo di 400,00 euro (quattrocento euro) da Per_1 versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, con prima rivalutazione ISTAT al mese di luglio 2025;
8. gli assegni di sostegno alla famiglia, compreso l'assegno unico universale, saranno goduti esclusivamente dalla sig. a prescindere da chi dei Parte_1 genitori ne faccia richiesta;
9. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense (doc. 8);
10. i coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca;
” All'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte
Pag. 2 di 4 in data 06.06.2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr.
352/2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 18.06.2025, con deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al ruolo in data 05.09.2024, così provvede a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da nata Parte_1 il 4 agosto 1976, a Tubingen (Germania) e , nato [...] a Parte_2
Borgo Valsugana (TN), alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto depositato in atti, dd 23.08.2024, e riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte. b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4