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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1942/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1942/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv. TERREVOLI TEODORO e , con elezione di domicilio in presso l'avv.
TERREVOLI TEODORO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio degli avv. DE CICCO RAFFAELE e , con elezione di domicilio in VIA
SALVATORE COGNETTI 38 BARI, presso l'avv. DE CICCO RAFFAELE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del28/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 4 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5076/2017 emesso dal Tribunale di
Bari, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 25.925,00 in favore della a titolo di provvigione per Controparte_1
l'attività di mediazione immobiliare.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, come evidenziato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.
26061/2024, il diritto alla provvigione del mediatore è strettamente connesso alla conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c., norma inderogabile di ordine pubblico economico. Nel caso di specie, è emerso che la vendita dell'immobile è avvenuta tra l'opponente e persone di sua conoscenza (i coniugi R_
, con i quali sussisteva un rapporto di amicizia risalente nel tempo,
[...]
circostanza questa espressamente prevista nell'art. 9 lett. b) del conferimento d'incarico come causa di esclusione del diritto alla provvigione.
Tale circostanza, confermata anche dalla escussione del teste R_ all'udienza del 19/09/202, risulta decisiva ai fini del decidere, in quanto le parti avevano espressamente pattuito che nessuna provvigione sarebbe stata dovuta in caso di vendita a persone di conoscenza della proprietaria. La clausola, inserita nell'incarico di mediazione del 29.09.2016, rappresenta una legittima manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti ed è pienamente valida ed efficace.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10070/2020), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa sia dall'opponente per contestarla.
Nel caso in esame, quindi, è emerso che:
1) La vendita è stata conclusa con soggetti (i coniugi ) che erano Persona_2
già in rapporti di amicizia con l'opponente prima del conferimento dell'incarico;
2) Le trattative che hanno portato alla vendita sono state condotte direttamente tra le parti, senza l'intervento determinante dell'agenzia;
pagina 2 di 4 3) Il prezzo e le condizioni di vendita sono stati pattuiti in modo completamente diverso rispetto a quanto previsto nell'incarico di mediazione.
Deve rilevarsi che parte opposta, attrice sostanziale, non ha depositato le memorie conclusionali, tale comportamento processuale non fa che rafforzare la posizione dell'opponente, le cui argomentazioni non hanno trovato adeguata contestazione.
Va inoltre rilevato che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. n.
15670/2023), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste la qualità di convenuto in senso sostanziale, pur essendo formalmente attore, e le sue contestazioni relative all'inesistenza del credito integrano mere difese.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato stu- dio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To- tale €. 2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5076/2017 emesso dal Tribunale di Bari;
2) Condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre al contributo unificato e marca da bollo ed alle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1942/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv. TERREVOLI TEODORO e , con elezione di domicilio in presso l'avv.
TERREVOLI TEODORO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio degli avv. DE CICCO RAFFAELE e , con elezione di domicilio in VIA
SALVATORE COGNETTI 38 BARI, presso l'avv. DE CICCO RAFFAELE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del28/10/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 4 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5076/2017 emesso dal Tribunale di
Bari, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 25.925,00 in favore della a titolo di provvigione per Controparte_1
l'attività di mediazione immobiliare.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, come evidenziato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.
26061/2024, il diritto alla provvigione del mediatore è strettamente connesso alla conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c., norma inderogabile di ordine pubblico economico. Nel caso di specie, è emerso che la vendita dell'immobile è avvenuta tra l'opponente e persone di sua conoscenza (i coniugi R_
, con i quali sussisteva un rapporto di amicizia risalente nel tempo,
[...]
circostanza questa espressamente prevista nell'art. 9 lett. b) del conferimento d'incarico come causa di esclusione del diritto alla provvigione.
Tale circostanza, confermata anche dalla escussione del teste R_ all'udienza del 19/09/202, risulta decisiva ai fini del decidere, in quanto le parti avevano espressamente pattuito che nessuna provvigione sarebbe stata dovuta in caso di vendita a persone di conoscenza della proprietaria. La clausola, inserita nell'incarico di mediazione del 29.09.2016, rappresenta una legittima manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti ed è pienamente valida ed efficace.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10070/2020), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa sia dall'opponente per contestarla.
Nel caso in esame, quindi, è emerso che:
1) La vendita è stata conclusa con soggetti (i coniugi ) che erano Persona_2
già in rapporti di amicizia con l'opponente prima del conferimento dell'incarico;
2) Le trattative che hanno portato alla vendita sono state condotte direttamente tra le parti, senza l'intervento determinante dell'agenzia;
pagina 2 di 4 3) Il prezzo e le condizioni di vendita sono stati pattuiti in modo completamente diverso rispetto a quanto previsto nell'incarico di mediazione.
Deve rilevarsi che parte opposta, attrice sostanziale, non ha depositato le memorie conclusionali, tale comportamento processuale non fa che rafforzare la posizione dell'opponente, le cui argomentazioni non hanno trovato adeguata contestazione.
Va inoltre rilevato che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. n.
15670/2023), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste la qualità di convenuto in senso sostanziale, pur essendo formalmente attore, e le sue contestazioni relative all'inesistenza del credito integrano mere difese.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato stu- dio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To- tale €. 2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5076/2017 emesso dal Tribunale di Bari;
2) Condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre al contributo unificato e marca da bollo ed alle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4