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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 839/2021 R.G., vertente tra
c.f.: in persona RT P.IVA_1
elet iciliato in TI NO (ME) nella Via Innocenti n. 24/26 presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria A. Giardinieri che lo rappresenta e difende giusta Deliberazione di G.M. n. 116 del 15 novembre 2021 e procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
e nato l'[...] a CodiceFiscale_1 Controparte_2
) entrambi CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Veneto n. RT 89 presso lo studio dell'av archese per procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo APPELLATI
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 623/2021 (n. 680/2019 R.G.) del Tribunale di Patti del 26.07-24.08.2021, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 6.05.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso: 1) In via preliminare, anche con l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appellata sino alla conclusione del Giudizio di secondo grado sussistendo i requisiti previsti dalla legge. 2) Nel Merito, Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del Credito vantato con il Decreto Ingiuntivo n. 211/2019 per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2935 C.c. e 2941 C.c. da leggersi in combinato disposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. n. 211/2019 emesso dal Tribunale di Patti;
3) Accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Tribunale di Patti ad emettere il Decreto ingiuntivo n. 211/2019, a favore del Giudice Amministrativo, per consolidamento degli Atti Amministrativi sottesi al D.I. opposto;
4) Per l'effetto, Accogliere il presente Appello e riformare/annullare la Sentenza n. 623/2021 del 26 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Patti per i motivi specificati con il presente Atto. 5) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio.”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“L'avv. Massimo Nicola Marchese, precisa le conclusioni riportandosi alla complessiva posizione processuale come risultante da tutti gli atti e verbali di causa, insistendo in tutte le eccezioni, deduzioni e richieste, col rigetto di quelle avversarie, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 22.11.2021 il RT
ha impugnato avanti a questa Corte d'
[...]
e , la sentenza indicata in oggetto con la Controparte_1 Controparte_2 l T ettando l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2019 emesso il 13.05.2019 ha così disposto:
“ 1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, emesso in data 13/05/2019, nel procedimento n.680/2019 R.G., dal Tribunale di Patti, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna parte opponente RT
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento,
[...] ne, liquidati in complessivi Euro 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Nicola Marchese che ha reso la dichiarazione di legge. La sentenza è esecutiva come per legge.”
Il ha contestato la sentenza per i motivi che RT s'illustreranno infra ed ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia
2 esecutiva, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto per violazione ed errata applicazione dell'art. 2935 c.c. e 2941 c.c. e per l'effetto ha chiesto annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 211/2019 emesso dal Tribunale di Patti e in subordine accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Patti in favore del Giudice amministrativo per consolidamento degli atti amministrativi sottesi al credito ingiunto, con il favore delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.03.2022 si sono costituiti gli appellati e per resistere al Controparte_1 Controparte_2 gravame i quali, previo il rigetto della chiesta inibitoria per l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, hanno eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'atto d'appello per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e chiesto la condanna alle spese e compensi del presente grado di giudizio nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Corte con ordinanza del 21.10.2022, tenuto conto della genericità della richiesta di inibitoria la rigettava e fissava il prosieguo della causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 6.05.2024 tenuta in trattazione cartolare, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di € 8.477,08 oltre interessi e spese promossa dal
[...]
nei confronti degli odierni appellati, ing RT pagamento emessa in virtù di una transazione intervenuta tra le parti il 19.10.1985 regolarmente approvata dal con deliberazione Controparte_3
n. 145 del 21.10.1985. L'oggetto della ituito dall'accordo sulla quantificazione del valore di un terreno espropriato alle danti causa degli appellati per la realizzazione di un ampliamento del cimitero comunale, e conseguentemente alla rinunzia da parte di queste ultime ai procedimenti giudiziari in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo il opponente assumeva che la Pt_1 transazione non si era mai concretizzata successivamente alla sua sottoscrizione era stata contestata da parte dei SI.ri e Parte_2 la titolarità del terreno espropriato di Controparte_4 acquisto (atto di vendita del 6.03.1980) e chiesto il pagamento dell'indennità di esproprio in loro favore.
3 In conseguenza, il sospendeva di dare seguito alla transazione e con Pt_1 nota prot. n. 222 del 22/12/2003, preso atto della relazione del responsabile dell'ufficio legale, per evitare di provvedere ad un pagamento indebito a soggetto che poi non sarebbe stato riconosciuto il titolare del relativo diritto esprimeva (legittimamente) la sua volontà “sospendere ogni adempimento nelle more che venga definita la questione tra privati al fine di poter corrispondere l'indennità di esproprio al legittimo proprietario.”
Ne era seguito un giudizio tra le parti contendenti avanti al Tribunale di Patti, definito con la sentenza n. 313/2017 che accertava l'erronea inclusione del terreno espropriato alle SI.re e danti Parte_3 CP_5 causa degli odierni appellati nel ita Il Tribunale, infatti, accertava che erroneamente la particella 261 del foglio 4 (oggetto della transazione) e la n. 826 del foglio 6 del catasto urbano erano state erroneamente incluse nell'atto di vendita pur se antecedentemente distaccate dall'originaria particella che le conteneva. Veniva accertato attraverso la c.t.u. tecnica che non v'era corrispondenza dei confini indicati nell'atto di vendita con quelli derivanti dalla inclusione delle suddette particelle e che quindi non erano incluse nel terreno oggetto dell'atto di vendita. A seguito del provvedimento suddetto gli odierni appellati in conseguenza hanno chiesto il pagamento delle somme portate dall'atto di transazione e quindi nel silenzio dell'Ente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il con l'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto Pt_1 p o decorsi più di dieci anni dalla formazione del titolo (transazione) eccependo anche la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo riguardo l'esigibilità del credito tento conto che con l'atto del 6.03.1980 il terreno risultava essere stato trasferito dalle danti causa degli appellati ai SI.ri e . Parte_2 CP_4
Rilevava altresì che con ordinanza n. 52 del 12.11.2001 non opposta era stato disposto lo svincolo dell'indennità di espropriazione in favore di questi ultimi per lire 17.535.000 eccependo il consolidamento dell'atto amministrativo sotteso al credito ingiunto, e quindi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado che ha rigettato la domanda il appellante pone ora a fondamento del gravame gli stessi motivi Pt_1 contenuti nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. SULLA VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2935 E 2941 C.C. E SULLA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PER PROMUOVERE IL PROCEDIMENTO MONITORIO
4 Con il primo motivo d'appello la parte appellante si duole che erroneamente il giudice di prime cure con la sentenza impugnata avrebbe fatto decorrere il diritto di credito sorto in capo alle danti causa degli appellati in virtù della transazione solo dal deposito della sentenza n. 313/2017 che lo ha accertato e non sin dalla stipula dell'atto transattivo. Assume a sostegno del gravame che l'impossibilità di far valere il diritto al quale l'art. 2935 del C.C. attribuisce rilevanza impeditiva alla decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, non rientrando nelle cause di sospensione della prescrizione il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Assume ancora la parte appellante che il decreto ingiuntivo non poteva neppure essere emesso poiché nessuna diffida e/o atto interruttivo era stato proposto dagli appellati e/o dai loro danti causa prima dell'ano 2003, tenuto conto che il termine decennale della prescrizione dalla transazione era già spirato.
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che ai sensi dell'art. 2938 c.c. il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (Cass. Civ. Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 - Rv. 662611 - 01) (Conforme Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 15631 del 27.056.2016 – Rv. 640674 – 01)
La prescrizione del diritto è sempre rimessa alla disponibilità delle parti e pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla scorta di quanto allegato in ricorso e documentato dalla parte istante con la produzione della intervenuta transazione, rientrando tale documento tra le prove scritte indicate dall'art. 634 n. 1 c.p.c..
Il procedimento di ingiunzione è tradizionalmente qualificato come un procedimento sommario, ove per sommarietà si intende la circostanza che il processo si svolge in maniera difforme rispetto al rito ordinario di cognizione precostituito per legge che dovrebbe dar luogo alla cognizione piena. Sono prove scritte idonee a norma del dell'art. 634 c.p.c. n. 1 qualsiasi documento proveniente dal debitore che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
5 Sono quindi ritenute prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta. Nel caso in esame l'atto transattivo non è stato disconosciuto ma solo eccepita l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
§§
Dall'esame degli atti prodotti è accertato che l'impedimento a porre in esecuzione l'intervenuta transazione del 19.10.1985 era dato dall'errata inclusione della particella n. 261 del foglio 3 del catasto nell'atto di vendita del 6.03.1980 in notaio con il quale le danti causa degli appellati avevano Per_1 trasferito ai SI.ri e gli altri terreni, e in conseguenza delle Parte_2 CP_4 reciproche istanz e da una Parte_2 Parte_4 parte, e dei SI.ri so atto CP_5 Controparte_2 della nota dell'u E 003 prot. 9870, il responsabile del procedimento, per evitare un pagamento indebito nei confronti di colui che non sarebbe risultato titolare del relativo diritto, con comunicazione prot. n. 22287/88/89 del 22/12/2003 manifestava ad entrambi la volontà dell'Ente di “sospendere ogni adempimento nelle more che venga definita la questione tra privati al fine di poter corrispondere l'indennità di esproprio al legittimo proprietario.”
Con la sentenza n. 313 del 18.05.2017 del Tribunale di Patti veniva accertata la titolarità del terreno in capo agli appellati e l'errore in cui era incorso il notaio nella stipula dell'atto di vendita del 6.03.1980 che aveva incluso erroneamente anche la p.lla 261 del foglio 3 del catasto senza che il corrispondente terreno fosse stato venduto.
L'eccezione di prescrizione appare infondata.
Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. Cassazione civile sez. III, 20/08/2024, n.22948
La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non
6 richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9221
E ancora: “Il riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione può essere fatto anche con una manifestazione di volontà diretta ad un terzo.” (Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, n.13606).
Nella vicenda in esame il Comune di con la RT comunicazione di cui alla citata nota prot. n. /2003 ha espresso la volontà dell'Ente di “sospendere ogni adempimento nelle more che venga definita la questione tra privati al fine di poter corrispondere l'indennità di esproprio al legittimo proprietario.”
Ha quindi posto in essere un comportamento inequivoco caratterizzato dalla consapevolezza del riconoscimento del debito (rinunziando alla prescrizione) e dalla volontà di corrispondere l'indennità di esproprio e/o la somma concordata nella transazione in favore di colui (terzo) che fosse risultato legittimato a riceversela.
Il motivo d'appello è dunque infondato.
2. SUL CONSOLIDAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SOTTESO AL CREDITO INGIUNTO E IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Con il secondo motivo d'appello assume la parte appellante che in ogni caso il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso perché mancavano i requisiti di cui all'art 633 c.p.c. e che comunque la sentenza n. 313/17 emessa dal Tribunale di Patti di mero accertamento non aveva accertato la titolarità della particella rispetto alla procedura espropriativa, ma disciplinato rapporti giuridici estranei all'Ente (e a lui non opponibili).
Preliminarmente la Corte osserva che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del merito non deve limitare la sua indagine al controllo delle condizioni relative il procedimento monitorio ma deve decidere sulla controversia con un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore e dal debitore per dimostrare e/o denegare la pretesa creditoria.
“La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal
7 creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.” ( Cass. Civ. Sez. 3 , Ordinanza n. 32959 del 17/12/2024, Rv. 673177 - 01)
“La -plena cognitio- caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.” Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14473 del 28/05/2019 -Rv. 654222 - 01)
Nel merito, la parte appellante assume che essendo stata pubblicata sulla scorta dell'atto di vendita del 6.03.1980 l'ordinanza di esproprio n. 152 del 2.11.2000 e quella successiva n.52 del 12.11.2001 di svincolo delle somme relative all'indennità di esproprio in favore dei SI.ri , gli appellati Parte_5 avrebbero dovuto impugnare gli atti della pr tiva avanti al Giudice amministrativo qualora le ritenevano lesive di un loro interesse.
Pertanto, la mancata impugnazione di tali provvedimenti avrebbe determinato per l'ente appellante il consolidamento degli atti amministrativi e quindi l'inammissibilità del diritto di credito sotteso all'indennità di esproprio fatto valere con il ricorso monitorio.
Il motivo d'appello non coglie nel segno.
Il diritto fatto valere nel procedimento monitorio è esclusivamente il diritto di credito che è sorto con l'atto di transazione del 19.10.1985 attraverso il quale le danti causa degli appellati ed il convenivano RT di transigere ogni controversia inazione del valore del terreno espropriato con il pagamento di lire 17.000.000. La transazione ha avuto effetto riguardo alla rinunzia ai procedimenti in corso da parte delle danti causa degli appellati ma non anche riguardo al pagamento del credito in favore delle stesse per effetto dell'errata inclusione della particella 261 del foglio 3 nell'atto di vendita del 6.03.1980. Tale diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento non è stato potuto esercitare per l'impossibilità di farlo valere in giudizio e porre in esecuzione la transazione per la contestazione del titolo di proprietà. Gli appellati non avevano interesse ad impugnare gli atti di espropriazione nuovamente promossi poiché avevano acquisito per effetto della intervenuta transazione (parzialmente eseguita riguardo le obbligazioni in capo alle danti causa degli appellati) la liquidazione del loro diritto di credito delle somme in essa indicate e riconosciuto dall'Ente comunale con nota del 22.12.2003 in favore di colui che fosse risultato titolare del diritto di proprietà. E ciò pur dopo la pubblicazione dell'ordinanza di esproprio n. 152 del 2.11.2000 e di svincolo dell'indennità del 12.11.2001 in favore dei SI.ri
8 i quali ove viceversa fossero risultati i legittimi proprietari Parte_5 tevano più reclamare alcunché tenuto conto che l'ordinanza di esproprio conteneva anche la porzione di terreno contesa (p.lla 261 del foglio 3).
Il consolidamento del credito ingiunto all'atto amministrativo e la giurisdizione del presente giudizio in capo al giudice amministrativo sono dunque infondati. Per tali motivi l'appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. Non ricorrono le condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante risultante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i valori prossimi ai medi del D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore della causa, in complessivi € 4.522,00 (così dovuti: € 1.000,00 per studio, € 800,00 per introduttiva, € 922,00 per trattazione, € 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
“il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore prossimo al minimo della relativa tariffa per il presente grado di giudizio. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. Marchese Massimo Nicola.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del
9 deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto dal , avverso RT la sentenza N. 623/2021 R. Sent. emessa dal Tribunale di Patti (ME) il 26.7- 24.08.2021 nel giudizio iscritto al n. 680/2019 R.G. così statuisce: a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna il in persona del Sindaco pro RT tempore al pagamento, in favore degli appellati e Controparte_1
, delle spese processuali del pre e Controparte_2 otiva, in complessive € 4.522,00 oltre rimb. forfett., i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Massimo Nicola Marchese. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 12.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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