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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1228/2021
PROMOSSA DA con sede sociale in Conegliano (TV) Via Parte_1
Vittorio Alfieri 1, p.iva , in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice speciale sede legale Parte_2 in Verona, alla Via Flavio Gioia 39, C.F./P.IVA , giusta procura speciale P.IVA_2 autenticata dal Notaio in data 15.12.2016 n. 2790 Rep. (in atti), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di C.F._1
Benevento con studio alla Via Pacevecchia n.14/C, per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616/ racc. n. 1161 e Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rossana Testa, Via Bianzé 14 - 10143 Torino
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Torino - Via Michele Schina n.15, nello studio dell'avv. Luca
Porpiglia (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende per procura 21 C.F._3 febbraio 2019 allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001 APPELLATA
NONCHE' CONTRO codice fiscale , residente in [...] C.F._4
Vallino n.26 ed elettivamente domiciliato in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n.78, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Maggisano codice fiscale C.F._5 che lo rappresenta e difende per procura in atti APPELLATO
Udienza collegiale del 7.1.2025
Pag. n. 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“In totale riforma della impugnata Sentenza, per i motivi di cui in premessa, rigettata ogni altra contraria istanza, richiesta ed eccezione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, così provvedere e statuire:
1) Preliminarmente, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata per la sussistenza di gravi e fondati motivi di cui in narrativa;
2) In caso di concessione della sospensiva della sentenza appellata, ORDINARE la restituzione delle spese di lite pari ad € 10.872,46 già corrisposte dalla società
[...]
in favore del procuratore avv. PORPIGLIA LUCA, munito di delega all'incasso Pt_1 conferita dalla sig.ra la quale, come documentato, risulta in Controparte_1 stato di “disoccupazione”;
3) Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente appello;
Accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 c.c.; erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di verificazione giudiziale;
omessa valutazione degli altri elementi istruttori acquisiti in giudizio;
violazione e falsa interpretazione delle preclusioni
e decadenze processuali delle parti;
violazione del principio fondamentale del “giusto processo” e della ricerca della “verità giudiziale”:
4) Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
5) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 4119/2021 del Tribunale di TORINO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3444/2017, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Torino nel giudizio N.R.G. 4741/2019 (RIUNITO CON
N.R.G. 6324/2019) per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, quindi, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante/opposta in prime cure che qui integralmente si riportano:
- provvedere ex art. 177 cpc alla revoca integrale, ovvero alla modifica dell'ordinanza istruttoria del 02.10.2020, disponendo:
a) l'autorizzazione al deposito del contratto in originale con la contestuale disposizione della custodia in cassaforte dello stesso;
b) la rimessione della causa in istruttoria con l'ammissione della richiesta di verificazione ex art. 216 cpc al fine di accertare la paternità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento.
In ogni caso,
In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente le presentate opposizioni perché infondate, in fatto e in diritto,
Pag. n. 2 di 18 in quanto non fondate su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 10953/2018, reso il 17.12.2018 e depositato in cancelleria in data 18.12.2018, dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.
Ciccarelli, nel procedimento monitorio R.G. n. 24750/2018;
In via subordinata e nel merito:
- Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dei sig.ri e/o , in solido o CP_1 CP_2 disgiuntamente o in proporzione alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altra
- o chi tra di loro tenutovi per legge, della somma complessiva pari ad € 48.438,53 di cui
€ 41.447,88 a titolo di capitale ed € 6.990,65 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Condannare i sig.ri e/o , in solido o disgiuntamente o in CP_1 CP_2 proporzione alle rispettive responsabilità - o solo l'uno o solo l'altra - o chi tra di loro tenutovi per legge, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende”.
Per l'appellata CP_1
“= Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
= Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
= Accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o l'inutilizzabilità della perizia grafologica, tardivamente introdotta, per decorrenza delle preclusioni istruttorie nonché di irrilevanza per contrasto con le prove documentali
= Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
= Rigettare altresì la domanda subordinata dell'appellato in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto
= Confermare integralmente la sentenza n. 4119/2021 resa dal Tribunale di Torino – G.U. dott. Sburlati
= Col favore delle spese del giudizio, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 127/2022, e successive occorrende”.
Per l'appellato CP_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni
Pag. n. 3 di 18 opportuna declaratoria sia di rito sia di merito:
- Dato atto del disconoscimento, da parte del Sig. delle firme apposte sul CP_2 contratto di finanziamento n. 17010351 del 29/12/2009 della Soc. Agos S.p.a., respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- Dato atto di aver riproposto in appello l'eccezione di tardività del deposito del documento originale per l'espletamento del giudizio di verificazione da parte dell'appellante e di eccepire l'inammissibilità / inutilizzabilità della perizia grafologica espletata
- Dato atto dell'eccezione di nullità del contratto formulata ex art. 1418 c. 2 c.c.,
NEL MERITO
RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza
n. 4119/2021 del Tribunale di Torino e per l'effetto
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, perlomeno nei confronti del Sig. CP_2
e rigettarsi, in ogni caso, le domande tutte della ricorrente, siccome infondate.
[...]
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui la firma apposta sul frontespizio del contratto di finanziamento n. 017010351.9 del 29/12/2009 risultasse essere riconducibile al Sig.
salvo l'accoglimento dell'eccezione di nullità del vincolo di CP_2 coobbligazione ex art.1418 c. 2 c.c., :
DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la Sig.ra a tenere indenne e Controparte_1
a manlevare il Sig. da qualsiasi somma venga deciso debba essere da questi CP_2 Part pagata - nei soli limiti del provato - a qualsiasi titolo alla Soc. ITALO Pt_1
*****
IN OGNI CASO Con il favore delle spese di giudizio, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014 ed accessori di legge.
*****
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERE prove per interrogatorio formale (legale rappresentante della Società - presunta - creditrice) sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente al 29/12/2009 – data del contratto di finanziamento personale
n. 17010351 – alcun importo, versamento, accredito, bonifico, assegno, erogazione di denaro ecc. sono stati consegnati e/o effettuati a favore del Sig. CP_2
2) Vero che successivamente al 29/12/2009 – data del contratto di finanziamento personale
n. 17010351 – alcun bollettino postale, modalità prevista dal contratto (frontespizio) per effettuare i pagamenti delle 180 rate, è stato consegnato al Sig. CP_2
3) Vero che successivamente al 29/12/2009 – data del contratto di finanziamento personale
n. 17010351 – alcuna carta di credito, prevista dal contratto stesso (nel frontespizio e negli
Pag. n. 4 di 18 articoli 10, 11, 12, 13 e 14), è stata consegnata al Sig. CP_2
Nella sola e denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte provveda - su istanza di parte opposta
- ai sensi dell'art. 177 c.p.c. alla modifica dell'ordinanza istruttoria del 2/10/2020 ed alla rimessione della causa in istruttoria con conseguente ammissione della richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c., disporre che quest'ultima si svolga anche sui documenti prodotti come allegati sub 10) e sub 11) all'atto di citazione dello scrivente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 10953/2018 del 18/12/2018 - RG n. 24750/2018, il Tribunale di
Torino ingiungeva ai sigg.ri di pagare in favore della CP_1 CP_2 [...]
, l'importo di € 48.438,53 oltre interessi e spese di procedura a titolo di rimborso Pt_1 di finanziamento personale.
Con due separati atti di citazione notificati, rispettivamente, in data 22.02.2019 e
28.02.2019 i sigg.ri proponevano opposizione eccependo, la CP_1 CP_2 prima, il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento e di quella apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a lei inviata da Banca Ifis, nonché il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica, ed il secondo il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto de quo.
Il Giudizio di opposizione incardinato dalla sig.ra veniva iscritto al numero di CP_1
R.g. 4741/2019, mentre l'altro al numero di R.g. 6324/2019.
si costituiva in entrambi i giudizi impugnando e contestando tutto quanto Parte_1 dedotto e prodotto ex adverso e, rilevando l'inammissibilità e l'irritualità dei disconoscimenti delle sottoscrizioni.
Con riferimento al giudizio incardinato dalla sig.ra il Giudice - a scioglimento CP_1 della riserva assunta alla prima udienza del 5/6/2019 - non concedeva la richiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rimetteva le parti in mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Diversamente, alla prima udienza del giudizio incardinato dal sig. , il Giudice CP_2 concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rimetteva le parti in mediazione riservandosi di decidere in merito alla richiesta riunione dei giudizi.
Anche la procedura di mediazione che vedeva coinvolto l'opponente si chiudeva CP_2 con esito negativo.
Disposta la riunione del procedimento rubricato al n. 6324/2019 RG a quello rubricato al n. R.g. 4741/2019 RG, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc.
In occasione delle memorie 183 n. 2 la articolava nuovamente la richiesta di Parte_1 verificazione giudiziale ex art. 216 cpc delle firme apposte al contratto, riservandosi di produrre il contratto in originale.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, cpc all'udienza di ammissione dei mezzi
Pag. n. 5 di 18 istruttori del 20.07.2020 parte opposta chiedeva un rinvio per produrre l'originale del contratto, non ancora acquisito: il Giudice rinviò la causa al 17.09.2020.
All'udienza del 17.09.2020 l'opposta, non essendo ancora riuscita ad acquisire il contratto in originale, chiedeva che la verificazione venisse eseguita sulla copia dello stesso.
Il Tribunale, con ordinanza del 02.10.2020, rilevata la mancata produzione dell'originale del documento fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25.01.2021.
In data 20.01.2021 l'opposta depositava telematicamente istanza di autorizzazione al deposito del contratto in originale già prodotto in copia, formulando istanza di revoca ex art. 177 cpc dell'ordinanza del 02.10.2020, con rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della verificazione giudiziale richiesta entro i termini 183 cpc.
All'udienza del 25.01.2020 parte opposta depositava materialmente l'originale del contratto, richiamando l'istanza del 20.01.2021: i sigg.ri e si CP_2 CP_1 opponevano.
Successivamente, con ordinanza riservata pubblicata in data 5.2.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.02.2021, poi rinviata d'ufficio al 24.05.2021.
Espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.c.
2. Con sentenza n. 4119/2021, pubblicata in data 17.9.2021 il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo n. 10953/2018 e rigettava le domande proposte da Parte_1
[... nei confronti di e di , con la condanna a rimborsare Controparte_1 CP_2 le spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1 tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato laddove ha dichiarato inammissibile la richiesta di verificazione giudiziale.
In via preliminare parte appellante ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proponendo poi separato ricorso: con provvedimento datato
23.11.2021 la Corte respingeva l'istanza.
4. Con comparsa depositata in data 24.1.2022 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con comparsa depositata in data 2.2.2022 si costituiva CP_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
6. Con ordinanza pubblicata in data 22.2.2022 la Corte
Pag. n. 6 di 18 -rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;
-considerato che le parti risultavano costituite;
-viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti;
fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 15.11.2022, disponendone la trattazione scritta, ed assegnando alle parti termine di cinque giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico di note scritte contenenti la precisazione delle proprie conclusioni, le proprie istanze e conclusioni.
Con successivo provvedimento pubblicato in data 12.10.2022 l'udienza veniva differita al
21.2.2023.
7. Con ordinanza pubblicata in data 27.2.2023 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 21 aprile 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
8. Con ordinanza pubblicata in data 31.10.2023 la Corte
- letti gli atti del giudizio, esaminati i motivi dell'appello e le difese di parte appellata, valutate le conclusioni precisate dalle parti e i documenti acquisiti al processo;
- ritenuto che appariva necessario acquisire agli atti del giudizio l'originale del documento disconosciuto, ovvero del contratto di finanziamento personale Agos n. 0170103519 del
29.12.2009 stipulato per l'importo di € 39.082,45; rimetteva la causa sul ruolo e rinviava la causa per la trattazione all'udienza del 5 marzo
2024.
9. Con istanza depositata in data 28.11.2023 parte appellante chiedeva di procedere all'acquisizione, nel fascicolo del secondo grado di giudizio (RG 1228/2021), dell'originale della produzione del contratto di finanziamento n. 17010351, stipulato presso la Agos Ducato S.p.A., risalente al 28.12.2009.
Si chiedeva, altresì, di voler provvedere alla custodia in cassaforte del fascicolo d'ufficio ivi compreso il predetto originale del contratto di finanziamento: con provvedimento emesso in pari data, l'istanza veniva accolta e in data 29.11.2023 il documento veniva
Pag. n. 7 di 18 depositato in Cancelleria.
10. All'udienza del 5.4.2024 la Corte apriva la busta contenente l'originale del contratto di finanziamento n. 17010351, stipulato presso la Agos Ducato S.p.A., risalente al 28.12.2009: il procuratore di parte appellante dichiarava di volersi avvalere del documento e reiterava l'istanza di verificazione.
Le parti appellate ribadivano le difese già svolte in atti.
La Corte si riservava di provvedere e disponeva che il documento venisse sigillato e nuovamente custodito in cassaforte.
11. Con ordinanza riservata pubblicata in data 13.3.2024 la Corte
- ritenuto, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione nel merito, che si dovesse procedere a CTU grafologica volta a determinare se le firme oggetto di disconoscimento fossero state, o meno, apposte dagli odierni appellati nominava quale CTU la Dott.ssa demandandole il quesito meglio ivi Persona_2 formulato, e fissava per il giuramente ed il conferimento dell'incarico l'udienza del
9.4.2024, poi rinviata al 14.5.2024 stante l'impedimento del CTU nominato.
12. A tale udienza la dr. ssa prestò giuramento sulla formula di rito e Per_2 dichiarò di accettare l'incarico: la causa venne rinviata al 29.10.2024, disponendone la trattazione scritta.
13. In data 1.10.2024 la dr.ssa depositò la perizia, rispondendo al quesito Per_2 come segue: “Le firme a nome apposte negli spazi dedicati alla Controparte_1 firma del cliente sul modulo di richiesta finanziamento personale di AGOS SPA datato
29/12/2009 e le due firme a stesso nome apposte sui due allegati, sono state apposte dalla signora in spontaneità grafica;
le stesse sono pertanto da ritenersi Controparte_1 autografe. Le firme a nome apposte negli spazi dedicati alla firma del CP_2 coobbligato sul modulo di richiesta finanziamento personale di AGOS SPA datato
29/12/2009, sono state vergate dal sig. in spontaneità grafica;
le stesse CP_2 sono pertanto da ritenersi autografe”.
14. Con provvedimento pubblicato in data 9.10.2024, visto che era terminata l'applicazione del Consigliere Relatore presso la Sezione, la causa veniva differita al
7.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
15. Con ordinanza pubblicata in data 17.1.2025 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Pag. n. 8 di 18 rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Si passa ora ad esaminare l'atto di appello.
16.1 Con unico motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto tardivo il deposito, da parte della società opposta , dell'originale del Parte_1 contratto di finanziamento disconosciuto dagli opponenti e già prodotto in copia e quindi ha accolto le opposizioni avanzate dagli ingiunti . CP_1 CP_2
Deduce l'appellante: a) di essersi opposta tempestivamente ai contestati disconoscimenti, avendo dichiarato di volersi avvalere del contratto di finanziamento impugnato e prodotto in atti, con riserva di produrre l'originale in giudizio;
b) di avere articolato istanza di verificazione ex art. 216 cpc, poi ribadita e nuovamente formulata in occasione delle richieste istruttorie ex art 183 co. 6 n. 2 cpc;
c) di avere chiesto all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 20.07.2020 un rinvio per produrre l'originale del contratto non avendone il possesso.
Alla successiva udienza del 17.09.2020, non essendo ancora riuscita ad acquisire il contratto in originale, l'odierna appellante chiedeva che la verificazione venisse eseguita sulla copia dello stesso (già in atti).
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 25.01.2021.
Nelle more del riferito rinvio e prima dell'effettiva trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2021, in data 20.01.2021, la società opposta - entrata in possesso del contratto in originale disconosciuto - depositava istanza di autorizzazione al deposito del contratto in originale già prodotto in copia (anticipando in allegato copia autenticata dello stesso) formulando istanza di revoca ex art. 177 cpc dell'ordinanza del
02.10.2020, con rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della verificazione giudiziale tempestivamente richiesta con i termini 183 cpc (tali richieste venivano reiterate all'udienza del 25.01.2021).
Il Giudice di prime cure nulla statuiva su detta istanza, per poi emettere sentenza di accoglimento dell'opposizione, fondando la decisione sul mancato rispetto di un termine processuale da parte dell'opposta e la mancata formulazione di un'istanza ex art. 153 co. 2 cpc.
Secondo l'appellante la sentenza merita di essere riformata in quanto il Giudice di primo grado avrebbe commesso i seguenti errores in procedendo, in violazione del principio di svolgimento di un “giusto processo” che dovrebbe essere proiettato alla ricerca della verità.
In primis, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non rimettere la causa in istruttoria, senza consentire che venisse effettuata la verificazione delle firme apposte sul contratto
Pag. n. 9 di 18 disconosciuto e depositato in “originale”.
Il Tribunale non avrebbe analizzato la rilevante circostanza che il contratto in “originale” altro non era che una documentazione già prodotta in “copia” (con l'all. 3 del fascicolo monitorio, l'all. 5 della comparsa di costituzione e risposta e l'all. 1 della memoria 183 n.3 cpc) e non avrebbe vagliato il carattere della cd. “indispensabilità” del documento prodotto in originale (già presente in copia).
In secundis, il Giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel non ammettere la verificazione delle firme apposte al contratto mediante l'accertamento tecnico e la comparazione sulla scrittura prodotta in “copia”.
Sulla base di tale assunto, inoltre, l'On.le Giudicante avrebbe dovuto tenere in considerazione:
a) che il sig. non aveva mai disconosciuto la conformità della copia del contratto CP_2 rispetto all'originale e che, in ogni caso,
b) il disconoscimento della copia del contratto ex art. 2719 c.c. esercitato dalla sig.ra oltre ad essere inefficace perché generico e privo di alcuna specificazione dei CP_1 punti e degli elementi in cui sarebbe dovuta ravvisarsi la denunciata difformità rispetto all'originale - cfr. Cass. 2149/2020; 19855/2020; 17834/2020; 13387/2020) mal si conciliava con l'eccezione di disconoscimento delle firme e l'asserita estraneità ai fatti di causa che - per logica - non avrebbe consentito di denunciare alcuna difformità rispetto a documenti in “originale” che la lamentava di non aver mai conosciuto e visto CP_1 prima.
Dunque avrebbe dovuto applicarsi il principio secondo il quale la copia fotografica di una scrittura ha la stessa efficacia dell'autentica se la conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale o, come nel caso di specie, non è stata espressamente disconosciuta.
In virtù di tale ragionamento, la verificazione giudiziale ex art. 216 cpc sarebbe stata esperibile anche sulla “copia” del contratto.
***
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto intendere il deposito del documento in “originale” come una mera regolarizzazione di un precedente e tempestivo adempimento processuale e, dunque, per tale motivo, la società opposta non poteva considerarsi decaduta dalla facoltà di istruzione del giudizio, anche perché la formalizzazione del deposito del contratto in originale già prodotto in copia si verificava anche prima dell'effettivo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ma, d'altronde, se anche la causa fosse stata trattenuta in decisione la causa sarebbe potuta tornare sul ruolo istruttorio per il completamento necessario e ritenuto “indispensabile” per la risoluzione della controversia.
Un altro aspetto da considerare, inoltre, è la ritualità con cui è stata invocata la richiesta di
Pag. n. 10 di 18 verificazione giudiziale ex art. 216 cpc.
La società ha sin da subito affermato la ragione della sua domanda di Parte_1 verificazione, il suo interesse al provvedimento giudiziale e ne ha fornito anche la prova in giudizio: il contratto di finanziamento, elemento fondante la pretesa creditoria, doveva e deve necessariamente apprezzarsi come una prova idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, comportando un'inferenza determinante ai fini dell'accertamento della verità.
La revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa sul ruolo istruttorio - fermo restando il concetto di indispensabilità
e di tempestività del deposito del contratto - doveva essere disposta dal Tribunale anche in ragione della scrupolosa analisi degli ulteriori elementi probatori che sono emersi nel corso del giudizio e che avrebbero confortato la sussistenza del “ ” circa la fondatezza Pt_3 degli eccepiti disconoscimenti di firma e sulla riconducibilità del contratto di finanziamento alla titolarità passiva degli opponenti.
In particolare: a) il finanziamento AGOS n. 0170103519 del 29.12.2009 sarebbe stato ottenuto per rifinanziare precedenti esposizioni debitorie;
b) il sig. depositava CP_2 documentazione che la difesa dell'appellante rinveniva a corredo del contratto di finanziamento ma che depositava solo con le memorie 183 e non prima;
c) il possesso da parte della finanziaria originaria del credito Agos dei documenti personali degli appellati.
Tali circostanze, unita al fatto che sarebbe stata pagata la prima rata del finanziamento e che nessuno dei soggetti coinvolti ha mai sporto denuncia/querela per lo smarrimento dei documenti avrebbe dovuto far insorgere nel primo Giudice quantomeno il sospetto che il disconoscimento fosse pretestuoso.
Detti elementi fattuali e documentali, risultano essere assolutamente contraddittori rispetto all'asserita e non provata estraneità ai fatti di causa e, pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto anche di ciò per veicolare la causa verso un'indagine più approfondita della controversia per ottemperare all'assolvimento del dovere di giustizia processuale e per giungere ad un accertamento attendibile e veritiero dei rilevanti fatti del caso.
Secondo l'appellante, con l'espletamento della ctu grafologica in combinato con l'esame critico delle conoscenze disponibili, si sarebbe addivenuti alla definizione di un “giusto processo”: difatti, ogni processo dovrebbe essere spinto dalla pretesa di accertare i fatti reali e dovrebbe impegnarsi alla “verità” che è quella connessa ad acquisizioni e ricostruzioni specifiche, pertinenti, accurate, complete e volte a garantire la relazione tra intenzionalità della ragione e intellegibilità del reale.
16.1.1 Ritiene la Corte che la censura sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Pag. n. 11 di 18 Il Tribunale ha motivato come segue:
“Le parti attrici hanno chiesto la revoca del decreto n. 10953/2018, con cui il Tribunale ha loro ingiunto di pagare alla convenuta € 48.348,53 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un finanziamento, negando di aver contratto il debito e disconoscendo la sottoscrizione del contratto. Le vicende processuali inerenti al disconoscimento del contratto del 28/12/2009 (doc. 5 fasc. conv.) e alla relativa istanza di verificazione rendono necessario osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in primo luogo, “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica …, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione” (da ultimo, Cass. 33769/2019; nello stesso senso, Id. 1366/2016, Id. 16551/2015, Id. 14804/2014 e Id. 7267/2014); in secondo luogo, il mancato rispetto di un termine processuale comporta la decadenza della parte dalla relativa facoltà (Cass. 589/2015 e Id. 4448/2013). Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, atteso che la convenuta ha prodotto l'originale del contratto solo all'udienza del 25/01/2021 - fissata per la precisazione delle conclusioni con l'ordinanza del 02/10/2020, pronunciata a seguito dell'udienza del 17/09/202, fissata per “verificare le questioni relative alla produzione dell'originale del contratto” (verb. ud. 20/07/2021), in cui il difensore ha dichiarato “di non aver reperito l'originale” -, senza formulare un'istanza ex art. 153 c. 2 Cpc e, in ogni caso, senza allegare e provare circostanze idonee a giustificarne l'applicazione. L'inutilizzabilità della scrittura disconosciuta comporta l'accoglimento delle opposizioni (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) e il rigetto delle domande della convenuta, che non ha fornito altre prove della sussistenza del rapporto, contestata dalle parti attrici. Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti”.
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La motivazione del Tribunale è condivisibile: nonostante le risultanze della CTU grafologica, disposta “impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione nel merito”, il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, privo di vizi logici e/o giuridici, della sentenza di prime cure.
Infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento di quelle contenute nella sentenza impugnata: appare quindi insuperabile, nonostante le risultanze della CTU, il mancato rispetto da parte di dei termini istruttori per le Parte_1 produzioni documentali in primo grado.
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Preliminarmente occorre sottolineare che correttamente il Tribunale ha escluso che il procedimento di verificazione potesse eseguirsi sulla copia del documento, così come richiesto dalla difesa dell'odierna appellante all'udienza del 17.9.2020.
In effetti, alla precedente udienza del 20.7.2020 fissata per l'ammissione dei mezzi di prova e successiva al deposito delle memorie istruttorie, il procuratore di aveva Parte_1 chiesto un rinvio per produrre l'originale del contratto: rinvio che era stato concesso dal
Giudice, e la causa era stata così differita al 17.9.2020: in tale udienza, fissata per
“verificare le questioni relative alla produzione dell'originale del contratto” (verb. ud.
Pag. n. 12 di 18 20/07/2021), il difensore di ha dichiarato “di non aver reperito l'originale” ed ha Parte_1 chiesto che la verificazione fosse eseguita sulla copia del documento.
Con successiva ordinanza riservata pubblicata in data 3.10.2020 il Tribunale, rilevato che la convenuta opposta non aveva prodotto l'originale del documento disconosciuto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Rileva la Corte che l'art. 216 c.p.c. consente di attivare il procedimento di verificazione di scrittura privata nel caso in cui, in sede stragiudiziale ovvero all'interno del processo in cui questa sia stata prodotta, la relativa sottoscrizione sia stata disconosciuta, e così privata di qualsivoglia valore probatorio all'interno del processo.
Per quanto riguarda la natura giuridica del giudizio di verificazione, la giurisprudenza di legittimità lo qualifica come istituto deformalizzato: la relativa istanza non deve presentare forme predeterminate, potendo essere anche implicita, non origina peculiari scansioni procedimentali e nemmeno impone lo svolgimento di attività istruttorie predeterminate, potendo la riferibilità della scrittura essere accertata con ogni strumento asseverativo (in tal senso va inteso il consolidato indirizzo della Cassazione, secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale: cfr. Cass., 2 novembre 2022, n. 32169; Cass., 4 luglio 2017, n. 16383).
La produzione o l'indicazione di scritture di comparazione è onere imprescindibile per la corretta proposizione dell'istanza di verificazione (così, Cass., 17 ottobre 2014, n. 22078).
Se lo scopo del giudizio di verificazione è quello di accertare l'autenticità della sottoscrizione, anche con l'ausilio di scritture di comparazione, tale accertamento non può svolgersi in mancanza dell'originale della scrittura, ad esempio sulla base di una fotocopia
(in tal senso, Cass. Civ. n. 33769/2019; Cass. Civ. n. 7267/2014; Cass. Civ., n. 9202/2004).
Dunque, nell'ipotesi in cui il disconoscimento della sottoscrizione riguardi, come nel caso di specie, una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, per ottenerne la verificazione la parte deve necessariamente produrre l'originale.
Laddove la parte istante per la verificazione ex art. 216 c.p.c. non produca in giudizio l'originale della scrittura, l'istanza medesima deve allora essere dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, della scrittura.
Soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (in questi termini Cass. Civ. n. 20484/2014 con un
Pag. n. 13 di 18 richiamo espresso ad una precedente pronuncia, Cass. Civ., n. 1831/2000 secondo cui
“Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile
l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore.
Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia”).
Dunque con riferimento al procedimento di verificazione di scrittura privata disconosciuta
(art. 217 c.p.c.), trovasi pacificamente affermato in giurisprudenza il principio che all'istanza di verificazione può darsi corso (e la verificazione utilmente essere compiuta) solo se è acquisito al processo l'originale della scrittura medesima, e ciò perché il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e, quindi, che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto
(così ex multis Cass. 18 febbraio 2000, n. 1831; 19 ottobre 1999 n. 11739).
Nel procedimento di verificazione si tratta di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, partendosi da una situazione in cui tale attribuzione è esclusa a seguito del tempestivo disconoscimento, così che l'utilizzo della copia non può mai dare risultati di certezza.
Il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha finalità
e contenuto istruttori e si inquadra nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto non è fine a sé stesso, ma è preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale, ovvero è finalizzato all'assunzione di un documento probatorio, motivo per il quale la detta istanza, configurandosi quale richiesta istruttoria, è soggetta ai medesimi sbarramenti processuali di cui agli artt. 183, sesto comma, n. 2 e 3, cpc: in altri termini, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (cfr. Cass. Civ. n. 17902/2018; Cass. n. 2411/2005).
Da tale premessa discende, da una parte, che per la relativa proposizione non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione e, quindi, di servirsi del documento disconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali;
e, dall'altra, che l'istanza di verificazione deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie, corredata dell'originale della scrittura disconosciuta, proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture di comparazione ex art. 216, primo comma, cpc.
Nel caso di specie parte appellante ha formulato istanza di verificazione senza produrre e/o indicare le scritture di comparazione e soprattutto senza produrre nei termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie, l'originale della scrittura disconosciuta, richiesta a pena
Pag. n. 14 di 18 di inammissibilità dell'istanza di verificazione.
La produzione della sola copia non è sufficiente, come correttamente ritenuto dal Tribunale
e come sopra illustrato, anche in considerazione del fatto che la questione circa la tardività della produzione era stata valutata dal Tribunale, che aveva concesso un termine ulteriore e successivo a quello delle preclusioni istruttorie (fino al 17.9.2020) “per verificare le questioni relative alla produzione dell'originale del contratto”.
Nel caso di specie l'odierna appellante ha chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta, senza tuttavia produrre entro i termini perentori il documento originale e senza dedurre alcunchè in ordine alla mancata disponibilità dell'originale: all'udienza del
17.9.2020 il procuratore dell'odierna appellante ha dichiarato di non avere reperito l'originale del documento disconosciuto ed ha chiesto che la verificazione venisse eseguita sulla copia.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha precisato che il difensore dell'odierna appellante all'udienza del 17.9.2021 non aveva formulato un'istanza ex art. 153 c. 2 Cpc e, in ogni caso, senza allegare e provare circostanze idonee a giustificarne l'applicazione e tale statuizione non è stata specificamente impugnata.
In effetti, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., i termini perentori (quelli istruttori, nella fattispecie concreta) possono essere prorogati solo ove la parte incorsa nella decadenza dimostri la causa di non imputabilità (p. es. caso fortuito e forza maggiore): il concetto di non imputabilità deve presentare anche il carattere dell'assolutezza (cfr. Cass. civ. n.
8431/2021; Cass. civ. Sez. Unite, n. 2610/2021) non essendo sufficiente la prova di un'impossibilità relativa, vale a dire la semplice difficoltà dell'impedimento.
L'odierna appellante, sul punto, nulla ha dedotto e/o eccepito, né ha censurato specificamente la sentenza impugnata.
Rileva la Corte che dall'instaurazione del giudizio di opposizione in cui veniva disconosciuta la sottoscrizione del contratto (febbraio 2019) fino alla scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie (o comunque fino al 17.9.2020) è passato un tempo più che congruo per potere acquisire l'originale del contratto disconosciuto: l'istanza di verificazione era stata proposta sin dal momento della costituzione in giudizio, 15.5.2019.
La condotta inerte ed omissiva di parte appellante non può trovare rimedio con la semplice produzione della copia del documento, essendosi invece verificata un'insuperabile decadenza.
Poiché l'istanza di verificazione ha natura di mezzo istruttorio, la naturale conseguenza logica è la sua sottoposizione alle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c..
Da un punto di vista logico-sistematico, l'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. segna la barriera preclusiva per l'indicazione di mezzi di prova e la produzione di documenti: il termine perentorio fissato da tale norma non può essere dilatato ad libitum producendo la
Pag. n. 15 di 18 semplice copia del documento disconosciuto.
Come detto, l'istanza deve essere corredata dai mezzi di prova o dalla indicazione delle scritture di comparazione (art. 216, co. 1, c.p.c.: v., ad esempio, Cass. civ. sez. II, 9 marzo
2012, n. 3790): a maggior ragione occorrerà la produzione del documento originale nei termini perentori previsti, in caso di iniziale produzione della sola copia, perché possa considerarsi tempestiva, e quindi ammissibile, l'istanza di verificazione.
non ha allegato i motivi della mancata tempestiva produzione nel primo grado Parte_1 di giudizio del documento originale né ha impugnato specificamente la statuizione della sentenza impugnata laddove si rilevava che l'odierna appellante non aveva allegato o provato circostanze per giustificare l'applicazione dell'art. 153 cpc.
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Ne consegue che il richiamato contratto di finanziamento, elemento fondante la pretesa creditoria, non è utilizzabile in giudizio come prova: deve quindi trovare conferma la sentenza impugnata con il rigetto delle domande della odierna appellante.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova,
"rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati" (cfr. Cass. n. 19652/2016; Cass. n. 2220/2012; Cass. n. 4094/1984.).
Premesso quanto sopra, solo per completezza rileva la Corte che il Tribunale correttamente ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito altre prove della sussistenza del rapporto, contestata dagli odierni appellati.
In particolare, la circostanza secondo cui sarebbe stata pagata la prima rata del finanziamento è stata tempestivamente contestata dalla difesa della ll'udienza CP_1 del 5.6.2019 e non ha trovato ulteriore riscontro, se non il doc. 6 di parte appellante, che però è un estratto conto proveniente dalla creditrice ed è inconferente ai fini di causa.
La a contestato pure l'avvenuto accredito delle somme mutuate, che costituisce CP_1 elemento costitutivo della fattispecie per cui è causa, ed anche tale eccezione non ha trovato puntuale confutazione: non ha infatti dato alcuna dimostrazione che la Parte_1 CP_1 ricevette il denaro e su quale c/c bancario le venne accreditato.
Manca, quindi, anche la prova della traditio.
17. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione,
Pag. n. 16 di 18 nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, ridotti del
30%in considerazione del contenuto ripetitivo delle difese, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.440,60#, per fase introduttiva € 992,60#, per fase istruttoria € 2.131,50#, per fase decisoria € 2.429,00 e così in complessivi € 6.993,70# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno compensate tra le parti in misura di un terzo per ciascuna, ai soli fini del rapporto interno tra le stesse, atteso il rigetto dell'appello e l'esito della perizia: la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Pertanto, le relative spese rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso (cfr. Cass. Civ. n. 16074/2023; Cass. Civ.
n. 17739/2016; Cass. Civ. n. 1023/2013; Cass. Civ. n. 21701/2006).
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di , rappresentata in Parte_1 giudizio da di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da , rappresentata in Parte_1 giudizio da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_2
4119/2021 del Tribunale di Torino, pronunciata nelle cause riunite iscritte ai nn. 4741/2019
RG e 6324/2019 RG, pubblicata in data 17.9.2021;
- dichiara tenuta e condanna rappresentata in Parte_1 giudizio da a rimborsare a le spese Parte_2 Controparte_1 del giudizio di secondo grado liquidate in € 6.993,70# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
Pag. n. 17 di 18 - dichiara tenuta e condanna rappresentata in Parte_1 giudizio da a rimborsare a le spese del Parte_2 CP_2 giudizio di secondo grado liquidate in € 6.993,70# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- compensa tra le parti le spese della C.T.U., liquidate come in atti, nella misura di un terzo per ciascuna, nei soli rapporti interni tra le stesse;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di Parte_1 rappresentata in giudizio da di un ulteriore importo a Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.4.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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