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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2906/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. L. Cerchione giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti L. Loreni e A.P. Ciarelli giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n. 918/2023, pubblicata il 10 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- con verbale ispettivo del 31 gennaio 2019 prot. 12686, l' aveva sottoposto a verifica la CP_1 base retributiva imponibile della contribuzione da lei versata nel periodo 1° aprile 2014 – 1° agosto 2018, ritenendola inferiore ai minimi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Latina;
- di conseguenza, gli ispettori avevano inteso recuperare le agevolazioni contributive di cui aveva beneficiato nel detto periodo;
- con avviso di addebito n. 357 2021 00006970 81 000 notificato in data 8 novembre 2021
l' le aveva chiesto di pagare la somma complessiva di € 128.241,21 per il titolo in CP_1 questione, oltre sanzioni accessorie e interessi;
- la pretesa dell' era tuttavia illegittima, in quanto essa ricorrente aveva applicato i CP_2 minimi retributivi tabellari previsti dal CCNL di categoria e aveva rispettato il minimale contributivo previsto dalla legge, con conseguente suo pieno diritto di beneficiare delle agevolazioni contributive territoriali in conformità alla L. n. n. 608/1996;
- inoltre, era stato leso il suo affidamento circa il contenuto precettivo della normativa di settore, dacché l' l'aveva interpretata nel tempo in modo diverso e soltanto nel 2010 CP_1 aveva invitato le aziende agricole a regolarizzare le loro posizioni contributive senza l'aggravio di sanzioni;
- a differenza di quanto accaduto ad altri titolari di aziende agricole, l' non le aveva però CP_1 comunicato di potersi avvalere della regolarizzazione spontanea del debito per non perdere le agevolazioni contributive.
Pertanto, domandava:
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità e/o inesistenza del verbale di accertamento poiché infondato in fatto ed in diritto;
B) conseguentemente, ma in ogni caso, dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito, previa sua sospensione, in ragione della illegittimità e/o inesistenza in fatto ed in diritto della pretesa contributiva dell' CP_1
2 C) Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_1
“-in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito 357 2021 00006970 81
000 e dichiara che la parte opponente è comunque tenuta a versare per intero gli importi richiesti nell'avviso di addebito opposto a titolo di contributi, cui andranno a sommarsi i relativi interessi e le sanzioni civili nella misura inferiore che verrà determinata a seguito di riqualificazione della fattispecie da evasione contributiva a omissione;
-rigetta il ricorso per il resto;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.”
3. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- dalla documentazione visionata dall' in sede ispettiva è emerso che le retribuzioni CP_1 pagate dalla ricorrente per il periodo indicato nell'avviso di addebito erano inferiori a quelle previste dalla contrattazione provinciale e che, in conseguenza di questo fatto, sono stati versati contributi inferiori a quelli dovuti. Questa circostanza, inoltre, non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente;
- sulla base dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito, e dell'art. 1, co. 4 del D.L. n.
2/2006, come convertito, le agevolazioni contributive sono riconosciute soltanto se il debitore applica ai dipendenti le retribuzioni previste dal contratto collettivo territoriale;
- è quindi fondata la pretesa contributiva dell' ; Controparte_3
- invece, l'opponente lamenta a ragione l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall' , in quanto nel caso di specie si verte in ipotesi di omissione e non di evasione CP_1 contributiva ex art. 116, co. 8 della L. n. 388/2000.
4. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 19 novembre
2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 integralmente accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 9 legge 11 marzo 1988 n.
67;
b) omessa pronuncia sul principio dell'affidabilità nella sicurezza giuridica;
c) omessa pronuncia sul mancato invio della comunicazione d'inizio procedura per la regolarizzazione spontanea del debito contributivo.
5. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
6. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
3 7. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione concernente le sanzioni dovute dall'appellante secondo il regime dell'omissione contributiva (invece che dell'evasione contributiva), in quanto l' , soccombente sul punto, non l'ha impugnata. CP_1
8. Nel merito, l'appello è infondato.
9. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che nel verbale unico di accertamento e notificazione prot. 1268 del 31 gennaio 2019 gli ispettori hanno accertato che CP_1 nel periodo 1° aprile 2014 – 1° agosto 2018 la aveva corrisposto al personale bracciantile, Parte_1 da lei impiegato come operaio comune e inquadrato nella terza area primo livello del CCNL di categoria, una retribuzione oraria inferiore a quella prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro della
Provincia di Latina. Di conseguenza, nei modelli DMAG inviati all' per la tariffazione dei CP_1 contributi dovuti erano state da lei denunciate, sulla base degli stessi parametri, retribuzioni giornaliere imponibili inferiori a quelle previste dal predetto contratto provinciale, così omettendosi il pagamento dei contributi in effetti dovuti e venendo richiesta impropriamente l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996 n. 608.
10. Poiché la controversia tra le parti involge, appunto, l'individuazione della retribuzione da assumere quale base imponibile contributiva giusta la normativa di riferimento, giova allora osservare, in limine, che l'esattezza della retribuzione pagata al dipendente in adempimento della correlata obbligazione lavorativa rileva a fini contributivi soltanto ove quella retribuzione coincida con la retribuzione “parametro” stabilita, al fine, dalla legge.
Difatti, i rapporti obbligatori lavorativo e previdenziale sono distinti a effetti giuridici, intercorrendo tra parti diverse e rispondendo a cause diverse, restando per tale motivo irrilevante la mera condivisione tra di loro di alcuni fatti costitutivi delle posizioni soggettive, attive e passive, aventi titolo in ciascun vincolo (in specie, la prestazione di lavoro da parte del lavoratore assicurato e la retribuzione).
11. In questo senso è del resto chiaro il tenore del verbale ispettivo, che ha avuto riguardo alla retribuzione pagata dalla agli operai, impiegati alle sue dipendenze nel periodo oggetto di verifica, al Parte_1 solo scopo di controllare se la base imponibile contributiva fosse stata rispettata, o meno.
12. Tanto premesso, osserva la Corte che l'appellante individua quale fonte regolatrice della fattispecie d'interesse l'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, in forza del quale per le categorie dei braccianti agricoli e piccoli coloni la base imponibile per la determinazione dei contributi agricoli è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del
4 lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate.
13. A questa norma è però succeduto il D.lgs. n. 16 aprile 1997, n. 146, che all'art. 4, rubricato “Salario medio convenzionale”, stabilisce:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.
A sua volta, l'art. 1 del D.lgs. n. 338/1989 stabilisce:
“1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
14. Infine, l'art. 1 co. 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in L. 11 marzo 2006,
n. 81, ha previsto:
“A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”.
15. Dunque, con l'art. 1, co. 4 della L. n. 81/2006 il legislatore ha superato il dettato dell'art. 4 del D.lgs.
n. 146/1997 e della disciplina precedente e, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai fini della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati in favore degli operai agricoli a tempo determinato, ha sostituito al criterio del salario medio convenzionale quello del salario più favorevole tra i seguenti: -retribuzione prevista da leggi (c.d. “minimale di legge”); -salario stabilito dai contratti collettivi (nazionali o provinciali); -retribuzione individuale (salario effettivo), con conseguente definitivo abbandono del criterio della retribuzione virtuale in favore di quella reale.
16. Ebbene, nel caso di specie nel verbale ispettivo è stato accertato che la retribuzione oraria più alta prevista per il personale bracciantile per la provincia di Latina era quella dal pertinente contratto
5 territoriale e questo accertamento (che ha valenza fidefacente, in quanto involge circostanze di fatto apprezzate direttamente dagli ispettori) non è stato ritualmente privato della sua portata dimostrativa ad opera dell'appellante.
17. L'appellante, dal canto suo, non nega di aver determinato l'imponibile contributivo per il periodo oggetto di causa avuto riguardo alle retribuzioni orarie previste dal CCNL di categoria, d'importo inferiore a quelle del contratto territoriale per la provincia di Latina.
Per ciò solo, quindi, sussiste il diritto dell' alle differenze di contribuzione accertata nel verbale CP_1 ispettivo d'interesse.
18. Corollario di quanto postulato è che sussiste anche il diritto dell'Istituto di recuperare le agevolazioni contributive di cui la ha fruito nel predetto periodo. Parte_1
19. Infatti, l'art. 9 del D.L. n. 510/1996, come convertito, stabilisce al comma 2: “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
La norma, com'è reso evidente dalla sua formulazione letterale e dalla sua interpretazione sistematica giusta la complessiva disciplina di riferimento fin qui illustrata, è di correlare il diritto agli sgravi contributivi al fatto che il debitore individui il montante contributivo proprio in ragione dei migliori minimali retributivi che trovano applicazione alla categoria di lavoratori interessati;
dunque, che li individui secondo il contratto territoriale, se la retribuzione oraria ivi prevista è più alta di quella prevista dal CCNL di categoria.
20. Resta quindi priva di aggancio positivo la pretesa dell'appellante, di considerare rimessa al debitore, che intende fruire delle agevolazioni contributive, la scelta tra due minimali contributivi tra loro alternativi, ossia quello individuato secondo il CCNL di categoria e quello individuato secondo il contratto territoriale.
Questa scelta, invero, può valere nell'ambito del rapporto lavorativo, ove sia stata resa oggetto di una comune determinazione con il lavoratore dipendente (art. 1321 cc), ma non anche nell'ambito del rapporto contributivo, posto che l'ordinamento previdenziale è informato alla predeterminazione, a effetti generali, delle misura dell'imposizione contributiva.
21. Del resto, l'interpretazione dell'appellante si fonda sul dato letterale che privilegia il valore semantico disgiuntivo del termine “ovvero” (“…applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti …”), ma tale interpretazione non considera che la norma in lettura non attribuisce apertis verbis al datore di lavoro, debitore, il potere di scegliere la base di calcolo del minimale contributivo in via alternativa tra le due basi in questione, né considera che la norma deve essere intesa, in via di sistema e di ratio, nel senso sopra indicato, così intendendo il
6 termine “ovvero” nel senso della prevalenza del contratto collettivo territoriale su quello collettivo nazionale ove la retribuzione stabilita dal primo sia più alta.
22. Pertanto, la statuizione impugnata trova conferma nel grado.
23. Pure infondati sono il secondo e il terzo motivo di appello, che si trattano in modo congiunto in quanto connessi.
24. Al riguardo, vale premettere che la doglianza di omessa pronuncia (sulle eccezioni di violazione del principio di affidabilità nella sicurezza giuridica e di mancata previa comunicazione, da parte dell' , dell'esistenza di una procedura per la regolarizzazione spontanea del debito) è priva di CP_1 diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché fa valere un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
25. Difatti, con riguardo alla violazione del principio di affidabilità nella sicurezza giuridica, osserva la
Corte che il tenore delle norme da applicare alla fattispecie non palesa ex se margini di incertezza tali da incidere sulla comprensione della loro portata precettiva e, dunque, sul contenuto dell'obbligo contributivo a carico del debitore.
26. D'altro canto, la stessa ha riconosciuto che l' fin dal 2010 ha emanato una circolare - Parte_1 CP_1
a suo dire- esplicativa della disciplina di fonte legale concernente il minimale contribuivo in agricoltura, sicché, in difetto dell'allegazione di fatti, che avrebbero in concreto ostato alla conoscenza da parte sua di tale circolare prima del gennaio 2014 (data d'inizio del periodo oggetto di verifica ispettiva), e considerato, viepiù, il principio di presunzione di conoscenza della legge in capo ai consociati, deve dirsi che l'esigenza di tutela dell'affidamento della debitrice nella sicurezza giuridica risulta invocata infondatamente e, dunque, non può essere soddisfatta.
27. Con riguardo, invece, alla doluta mancata comunicazione, da parte dell' , dell'esistenza di una CP_1 procedura di regolarizzazione spontanea dell'irregolarità contributiva, è sufficiente osservare che l'appellante non ha indicato la norma -che la Corte non ravvede-, che sarebbe fonte per l'Istituto di un conforme obbligo di facere, né tanto meno ha indicato quali sarebbero gli altri debitori che, a suo dire, avrebbero avuto una tale comunicazione, con conseguente suo trattamento deteriore.
In questi termini, dunque, la censura in esame resta al rango di mera apodittica affermazione, priva come tale di qualsiasi efficacia dimostrativa favorevole all'appellante.
7 28. Si aggiunga, in via dirimente, che in ogni caso l'inadempimento di un tale obbligo a carico dell CP_1
-ove in ipotesi sussistente- potrebbe al più generare una responsabilità dell' per il danno patito CP_2 dall'appellante, ma non certo assurgere a fatto ex se scriminante l'irregolarità contributiva foriera, per quanto detto, della perdita delle agevolazioni contributive di cui la aveva fruito nel periodo Parte_1 oggetto di causa, responsabilità nondimeno non fatta valere in questo giudizio.
29. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
30. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito oggetto di causa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
31. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2906/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. L. Cerchione giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti L. Loreni e A.P. Ciarelli giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n. 918/2023, pubblicata il 10 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- con verbale ispettivo del 31 gennaio 2019 prot. 12686, l' aveva sottoposto a verifica la CP_1 base retributiva imponibile della contribuzione da lei versata nel periodo 1° aprile 2014 – 1° agosto 2018, ritenendola inferiore ai minimi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Latina;
- di conseguenza, gli ispettori avevano inteso recuperare le agevolazioni contributive di cui aveva beneficiato nel detto periodo;
- con avviso di addebito n. 357 2021 00006970 81 000 notificato in data 8 novembre 2021
l' le aveva chiesto di pagare la somma complessiva di € 128.241,21 per il titolo in CP_1 questione, oltre sanzioni accessorie e interessi;
- la pretesa dell' era tuttavia illegittima, in quanto essa ricorrente aveva applicato i CP_2 minimi retributivi tabellari previsti dal CCNL di categoria e aveva rispettato il minimale contributivo previsto dalla legge, con conseguente suo pieno diritto di beneficiare delle agevolazioni contributive territoriali in conformità alla L. n. n. 608/1996;
- inoltre, era stato leso il suo affidamento circa il contenuto precettivo della normativa di settore, dacché l' l'aveva interpretata nel tempo in modo diverso e soltanto nel 2010 CP_1 aveva invitato le aziende agricole a regolarizzare le loro posizioni contributive senza l'aggravio di sanzioni;
- a differenza di quanto accaduto ad altri titolari di aziende agricole, l' non le aveva però CP_1 comunicato di potersi avvalere della regolarizzazione spontanea del debito per non perdere le agevolazioni contributive.
Pertanto, domandava:
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità e/o inesistenza del verbale di accertamento poiché infondato in fatto ed in diritto;
B) conseguentemente, ma in ogni caso, dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito, previa sua sospensione, in ragione della illegittimità e/o inesistenza in fatto ed in diritto della pretesa contributiva dell' CP_1
2 C) Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_1
“-in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito 357 2021 00006970 81
000 e dichiara che la parte opponente è comunque tenuta a versare per intero gli importi richiesti nell'avviso di addebito opposto a titolo di contributi, cui andranno a sommarsi i relativi interessi e le sanzioni civili nella misura inferiore che verrà determinata a seguito di riqualificazione della fattispecie da evasione contributiva a omissione;
-rigetta il ricorso per il resto;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.”
3. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- dalla documentazione visionata dall' in sede ispettiva è emerso che le retribuzioni CP_1 pagate dalla ricorrente per il periodo indicato nell'avviso di addebito erano inferiori a quelle previste dalla contrattazione provinciale e che, in conseguenza di questo fatto, sono stati versati contributi inferiori a quelli dovuti. Questa circostanza, inoltre, non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente;
- sulla base dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito, e dell'art. 1, co. 4 del D.L. n.
2/2006, come convertito, le agevolazioni contributive sono riconosciute soltanto se il debitore applica ai dipendenti le retribuzioni previste dal contratto collettivo territoriale;
- è quindi fondata la pretesa contributiva dell' ; Controparte_3
- invece, l'opponente lamenta a ragione l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall' , in quanto nel caso di specie si verte in ipotesi di omissione e non di evasione CP_1 contributiva ex art. 116, co. 8 della L. n. 388/2000.
4. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 19 novembre
2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 integralmente accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 9 legge 11 marzo 1988 n.
67;
b) omessa pronuncia sul principio dell'affidabilità nella sicurezza giuridica;
c) omessa pronuncia sul mancato invio della comunicazione d'inizio procedura per la regolarizzazione spontanea del debito contributivo.
5. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
6. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
3 7. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione concernente le sanzioni dovute dall'appellante secondo il regime dell'omissione contributiva (invece che dell'evasione contributiva), in quanto l' , soccombente sul punto, non l'ha impugnata. CP_1
8. Nel merito, l'appello è infondato.
9. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che nel verbale unico di accertamento e notificazione prot. 1268 del 31 gennaio 2019 gli ispettori hanno accertato che CP_1 nel periodo 1° aprile 2014 – 1° agosto 2018 la aveva corrisposto al personale bracciantile, Parte_1 da lei impiegato come operaio comune e inquadrato nella terza area primo livello del CCNL di categoria, una retribuzione oraria inferiore a quella prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro della
Provincia di Latina. Di conseguenza, nei modelli DMAG inviati all' per la tariffazione dei CP_1 contributi dovuti erano state da lei denunciate, sulla base degli stessi parametri, retribuzioni giornaliere imponibili inferiori a quelle previste dal predetto contratto provinciale, così omettendosi il pagamento dei contributi in effetti dovuti e venendo richiesta impropriamente l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996 n. 608.
10. Poiché la controversia tra le parti involge, appunto, l'individuazione della retribuzione da assumere quale base imponibile contributiva giusta la normativa di riferimento, giova allora osservare, in limine, che l'esattezza della retribuzione pagata al dipendente in adempimento della correlata obbligazione lavorativa rileva a fini contributivi soltanto ove quella retribuzione coincida con la retribuzione “parametro” stabilita, al fine, dalla legge.
Difatti, i rapporti obbligatori lavorativo e previdenziale sono distinti a effetti giuridici, intercorrendo tra parti diverse e rispondendo a cause diverse, restando per tale motivo irrilevante la mera condivisione tra di loro di alcuni fatti costitutivi delle posizioni soggettive, attive e passive, aventi titolo in ciascun vincolo (in specie, la prestazione di lavoro da parte del lavoratore assicurato e la retribuzione).
11. In questo senso è del resto chiaro il tenore del verbale ispettivo, che ha avuto riguardo alla retribuzione pagata dalla agli operai, impiegati alle sue dipendenze nel periodo oggetto di verifica, al Parte_1 solo scopo di controllare se la base imponibile contributiva fosse stata rispettata, o meno.
12. Tanto premesso, osserva la Corte che l'appellante individua quale fonte regolatrice della fattispecie d'interesse l'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, in forza del quale per le categorie dei braccianti agricoli e piccoli coloni la base imponibile per la determinazione dei contributi agricoli è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del
4 lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate.
13. A questa norma è però succeduto il D.lgs. n. 16 aprile 1997, n. 146, che all'art. 4, rubricato “Salario medio convenzionale”, stabilisce:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.
A sua volta, l'art. 1 del D.lgs. n. 338/1989 stabilisce:
“1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
14. Infine, l'art. 1 co. 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in L. 11 marzo 2006,
n. 81, ha previsto:
“A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”.
15. Dunque, con l'art. 1, co. 4 della L. n. 81/2006 il legislatore ha superato il dettato dell'art. 4 del D.lgs.
n. 146/1997 e della disciplina precedente e, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai fini della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati in favore degli operai agricoli a tempo determinato, ha sostituito al criterio del salario medio convenzionale quello del salario più favorevole tra i seguenti: -retribuzione prevista da leggi (c.d. “minimale di legge”); -salario stabilito dai contratti collettivi (nazionali o provinciali); -retribuzione individuale (salario effettivo), con conseguente definitivo abbandono del criterio della retribuzione virtuale in favore di quella reale.
16. Ebbene, nel caso di specie nel verbale ispettivo è stato accertato che la retribuzione oraria più alta prevista per il personale bracciantile per la provincia di Latina era quella dal pertinente contratto
5 territoriale e questo accertamento (che ha valenza fidefacente, in quanto involge circostanze di fatto apprezzate direttamente dagli ispettori) non è stato ritualmente privato della sua portata dimostrativa ad opera dell'appellante.
17. L'appellante, dal canto suo, non nega di aver determinato l'imponibile contributivo per il periodo oggetto di causa avuto riguardo alle retribuzioni orarie previste dal CCNL di categoria, d'importo inferiore a quelle del contratto territoriale per la provincia di Latina.
Per ciò solo, quindi, sussiste il diritto dell' alle differenze di contribuzione accertata nel verbale CP_1 ispettivo d'interesse.
18. Corollario di quanto postulato è che sussiste anche il diritto dell'Istituto di recuperare le agevolazioni contributive di cui la ha fruito nel predetto periodo. Parte_1
19. Infatti, l'art. 9 del D.L. n. 510/1996, come convertito, stabilisce al comma 2: “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
La norma, com'è reso evidente dalla sua formulazione letterale e dalla sua interpretazione sistematica giusta la complessiva disciplina di riferimento fin qui illustrata, è di correlare il diritto agli sgravi contributivi al fatto che il debitore individui il montante contributivo proprio in ragione dei migliori minimali retributivi che trovano applicazione alla categoria di lavoratori interessati;
dunque, che li individui secondo il contratto territoriale, se la retribuzione oraria ivi prevista è più alta di quella prevista dal CCNL di categoria.
20. Resta quindi priva di aggancio positivo la pretesa dell'appellante, di considerare rimessa al debitore, che intende fruire delle agevolazioni contributive, la scelta tra due minimali contributivi tra loro alternativi, ossia quello individuato secondo il CCNL di categoria e quello individuato secondo il contratto territoriale.
Questa scelta, invero, può valere nell'ambito del rapporto lavorativo, ove sia stata resa oggetto di una comune determinazione con il lavoratore dipendente (art. 1321 cc), ma non anche nell'ambito del rapporto contributivo, posto che l'ordinamento previdenziale è informato alla predeterminazione, a effetti generali, delle misura dell'imposizione contributiva.
21. Del resto, l'interpretazione dell'appellante si fonda sul dato letterale che privilegia il valore semantico disgiuntivo del termine “ovvero” (“…applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti …”), ma tale interpretazione non considera che la norma in lettura non attribuisce apertis verbis al datore di lavoro, debitore, il potere di scegliere la base di calcolo del minimale contributivo in via alternativa tra le due basi in questione, né considera che la norma deve essere intesa, in via di sistema e di ratio, nel senso sopra indicato, così intendendo il
6 termine “ovvero” nel senso della prevalenza del contratto collettivo territoriale su quello collettivo nazionale ove la retribuzione stabilita dal primo sia più alta.
22. Pertanto, la statuizione impugnata trova conferma nel grado.
23. Pure infondati sono il secondo e il terzo motivo di appello, che si trattano in modo congiunto in quanto connessi.
24. Al riguardo, vale premettere che la doglianza di omessa pronuncia (sulle eccezioni di violazione del principio di affidabilità nella sicurezza giuridica e di mancata previa comunicazione, da parte dell' , dell'esistenza di una procedura per la regolarizzazione spontanea del debito) è priva di CP_1 diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché fa valere un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
25. Difatti, con riguardo alla violazione del principio di affidabilità nella sicurezza giuridica, osserva la
Corte che il tenore delle norme da applicare alla fattispecie non palesa ex se margini di incertezza tali da incidere sulla comprensione della loro portata precettiva e, dunque, sul contenuto dell'obbligo contributivo a carico del debitore.
26. D'altro canto, la stessa ha riconosciuto che l' fin dal 2010 ha emanato una circolare - Parte_1 CP_1
a suo dire- esplicativa della disciplina di fonte legale concernente il minimale contribuivo in agricoltura, sicché, in difetto dell'allegazione di fatti, che avrebbero in concreto ostato alla conoscenza da parte sua di tale circolare prima del gennaio 2014 (data d'inizio del periodo oggetto di verifica ispettiva), e considerato, viepiù, il principio di presunzione di conoscenza della legge in capo ai consociati, deve dirsi che l'esigenza di tutela dell'affidamento della debitrice nella sicurezza giuridica risulta invocata infondatamente e, dunque, non può essere soddisfatta.
27. Con riguardo, invece, alla doluta mancata comunicazione, da parte dell' , dell'esistenza di una CP_1 procedura di regolarizzazione spontanea dell'irregolarità contributiva, è sufficiente osservare che l'appellante non ha indicato la norma -che la Corte non ravvede-, che sarebbe fonte per l'Istituto di un conforme obbligo di facere, né tanto meno ha indicato quali sarebbero gli altri debitori che, a suo dire, avrebbero avuto una tale comunicazione, con conseguente suo trattamento deteriore.
In questi termini, dunque, la censura in esame resta al rango di mera apodittica affermazione, priva come tale di qualsiasi efficacia dimostrativa favorevole all'appellante.
7 28. Si aggiunga, in via dirimente, che in ogni caso l'inadempimento di un tale obbligo a carico dell CP_1
-ove in ipotesi sussistente- potrebbe al più generare una responsabilità dell' per il danno patito CP_2 dall'appellante, ma non certo assurgere a fatto ex se scriminante l'irregolarità contributiva foriera, per quanto detto, della perdita delle agevolazioni contributive di cui la aveva fruito nel periodo Parte_1 oggetto di causa, responsabilità nondimeno non fatta valere in questo giudizio.
29. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
30. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito oggetto di causa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
31. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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