CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, OR
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0016324 GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 opponeva il provvedimento dell'ADM nota prot. n° 9230 del 10/03/2025, col quale, ai sensi dell'art. 1310 del c.c., l'Ente rinnovava la notifica dell'avviso di accertamento, prot. n° 16324 del 11/06/2020, nei confronti del contribuente.
Il ricorrente richiamava le ragioni e gli esiti giudiziari inerenti il precedente ricorso iscritto al n° 2582/2022 - sempre presso la scrivente Corte - in cui il Ricorrente_1, in ordine all'originaria notifica dell'avviso di accertamento, ha eccepito la nullità della stessa, per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, nei termini di decadenza, previsti dall'art. 39-quater, comma 4, del DL 269/2003,
Nel caso che ci occupa, secondo gli assunti del ricorrente, l'avviso di accertamento non solo non sarebbe stato notificato entro il termine decadenziale suddetto all'odierno ricorrente, come accertato dalla
Corte di Giustizia con Sentenza n. 742/2023 resa a conclusione del ricorso n. 2582/2022, ma neppure all'altro condebitore, ovvero al Sig. Nominativo_2 nato a [...] nascita_1 nella sua qualità di curatore della Società_1 srl in fallimento.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e Monopoli che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
A ben guardare infatti, con la sentenza di primo grado n° 742/2023, resa a conclusione del ricorso NRGR
2582/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva affermato che l'avvenuta notifica nei confronti dell'obbligato in solido era un fatto acclarato e non contestato, così come si legge espressamente nella predetta sentenza laddove viene detto che: “Non è contestato, invero, che l'ADM abbia provveduto a notificare l'avviso di accertamento soltanto nei confronti della Società_1 s.r.l., quale proprietaria/gestore degli apparecchi installati: notifica avvenuta, peraltro, nella mani del curatore del relativo fallimento.”
Analogamente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado con sentenza n° 1965/2024 ha statuito: “Va, infine, respinta l'eccezione dell'appellato di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato solidale. Trattasi di eccezione svolta per la prima volta nel presente giudizio, in violazione dell'art. 57, co. 2, proc. trib.: invero, la facoltà difensiva del contribuente era tempestivamente esercitabile a seguito delle deduzioni svolte in I grado dall'A. D. M. con la memoria di costituzione depositata il 23.11.2022.”
Ne consegue che non corrisponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'irregolarità della notifica anche nei confronti dell'obbligato solidale sarebbe stata appurata nel corso del giudizio di secondo grado.
Ancora, va riguardato l'ulteriore passaggio della sentenza n° 1965/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catanzaro, con cui riformandosi la sentenza di primo grado, si è testualmente affermato che: “in applicazione della unanime Giurisprudenza di Legittimità richiamata dall'appellante, l'Amministrazione in forza della dedotta notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato in solido non è decaduta dalla potestà di procedere ancora alla notifica del citato avviso di accertamento”.
Ed allora il potere di rinotificazione dell'Ente appare, dal complesso e dall'esatto perimetro del giudicato, pienamente intatto senza alcuna possibilità di ricostruzioni alternative. Ulteriormente è dirsi circa le reiterate eccezioni di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento all'allora curatore della società, dichiarate tardive ed inammissibili già nel precedente giudizio. Le spese si compensano stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese. Catanzaro, 12.1.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, OR
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0016324 GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 opponeva il provvedimento dell'ADM nota prot. n° 9230 del 10/03/2025, col quale, ai sensi dell'art. 1310 del c.c., l'Ente rinnovava la notifica dell'avviso di accertamento, prot. n° 16324 del 11/06/2020, nei confronti del contribuente.
Il ricorrente richiamava le ragioni e gli esiti giudiziari inerenti il precedente ricorso iscritto al n° 2582/2022 - sempre presso la scrivente Corte - in cui il Ricorrente_1, in ordine all'originaria notifica dell'avviso di accertamento, ha eccepito la nullità della stessa, per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, nei termini di decadenza, previsti dall'art. 39-quater, comma 4, del DL 269/2003,
Nel caso che ci occupa, secondo gli assunti del ricorrente, l'avviso di accertamento non solo non sarebbe stato notificato entro il termine decadenziale suddetto all'odierno ricorrente, come accertato dalla
Corte di Giustizia con Sentenza n. 742/2023 resa a conclusione del ricorso n. 2582/2022, ma neppure all'altro condebitore, ovvero al Sig. Nominativo_2 nato a [...] nascita_1 nella sua qualità di curatore della Società_1 srl in fallimento.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e Monopoli che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
A ben guardare infatti, con la sentenza di primo grado n° 742/2023, resa a conclusione del ricorso NRGR
2582/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva affermato che l'avvenuta notifica nei confronti dell'obbligato in solido era un fatto acclarato e non contestato, così come si legge espressamente nella predetta sentenza laddove viene detto che: “Non è contestato, invero, che l'ADM abbia provveduto a notificare l'avviso di accertamento soltanto nei confronti della Società_1 s.r.l., quale proprietaria/gestore degli apparecchi installati: notifica avvenuta, peraltro, nella mani del curatore del relativo fallimento.”
Analogamente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado con sentenza n° 1965/2024 ha statuito: “Va, infine, respinta l'eccezione dell'appellato di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato solidale. Trattasi di eccezione svolta per la prima volta nel presente giudizio, in violazione dell'art. 57, co. 2, proc. trib.: invero, la facoltà difensiva del contribuente era tempestivamente esercitabile a seguito delle deduzioni svolte in I grado dall'A. D. M. con la memoria di costituzione depositata il 23.11.2022.”
Ne consegue che non corrisponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'irregolarità della notifica anche nei confronti dell'obbligato solidale sarebbe stata appurata nel corso del giudizio di secondo grado.
Ancora, va riguardato l'ulteriore passaggio della sentenza n° 1965/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catanzaro, con cui riformandosi la sentenza di primo grado, si è testualmente affermato che: “in applicazione della unanime Giurisprudenza di Legittimità richiamata dall'appellante, l'Amministrazione in forza della dedotta notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato in solido non è decaduta dalla potestà di procedere ancora alla notifica del citato avviso di accertamento”.
Ed allora il potere di rinotificazione dell'Ente appare, dal complesso e dall'esatto perimetro del giudicato, pienamente intatto senza alcuna possibilità di ricostruzioni alternative. Ulteriormente è dirsi circa le reiterate eccezioni di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento all'allora curatore della società, dichiarate tardive ed inammissibili già nel precedente giudizio. Le spese si compensano stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese. Catanzaro, 12.1.2026.