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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. V.G. 11435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 11435/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 12.11.2025 da nata a [...] il [...], con l'avv. Scialfa Daniele Parte_1
e nato a [...] il [...], con l'avv. Zanella Elisabetta CP_1 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Padova n. 3105/2015, R.G.
5390/2015, pubblicata il 18.11.2015:
1) a modifica degli accordi divorzili di cui sopra è parola, i ricorrenti prevedono che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , in ragione del collocamento della stessa
Per_1 presso la signora il Signor corrisponderà alla madre Signora Parte_1 CP_1 la somma di € 350,00,00 entro il giorno 30 di ogni mese, importo che verrà Parte_1 aggiornato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, e ciò a decorrere sin dal mese di settembre 2026. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia , così come in seguito specificate. I genitori
Per_1 convengono di comune accordo, che entrambi corrisponderanno tempestivamente le somme, previa comunicazione di , direttamente a quest'ultima a mezzo bonifico bancario o
Per_1 con scambio denaro bancario sul seguente conto corrente intestato alla figlia :
Per_1
Codice IBAN [...].
2) i signori e convengono che nessun mantenimento venga corrisposto CP_1 Parte_1 al figlio ormai economicamente indipendente;
Per_2
3) i ricorrenti convengono che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3 in ragione del collocamento della stessa presso la Signora il Signor Parte_1 [...]
corrisponderà alla madre Signora la somma di € 350,00, entro il CP_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, importo che verrà aggiornato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, e ciò a decorrere sin dal mese di Settembre 2026. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia così come Per_3 in seguito specificate per tutta la durata del corso ordinario di studi. I genitori convengono di comune accordo, che entrambi corrisponderanno tempestivamente le somme, previa comunicazione di direttamente a quest'ultima a mezzo bonifico bancario o con Per_3 scambio denaro bancario sul seguente conto corrente intestato alla figlia codice Per_3
IBAN [...].
Qualora nonostante la prosecuzione degli studi, come evidenziato in premesse, Per_3 dovesse comunque svolgere un'attività lavorativa i ricorrenti espressamente convengono che il Signor continuerà a corrispondere il mantenimento di Euro 350,00 fino a quando CP_1
i proventi di tale eventuale attività dovessero essere contenuti in Euro 550,00 netti mensili. Al di sopra di tale soglia il Signor verserà le seguenti somme a titolo di mantenimento: CP_1
Euro 250,00 mensili con stipendio mensile di entro Euro 650,00; Euro 150,00 Per_3 mensili con stipendio mensile di entro Euro 800,00. Nulla sarà dovuto dal Signor Per_3
a titolo di mantenimento della figlia qualora la stessa dovesse percepire CP_1 Per_3 uno stipendio/o comunque un reddito netto superiore a Euro 800,00.
Sarà cura del Signor richiedere alla figlia le buste paga;
le eventuali somme CP_1 versate in eccedenza verranno compensate con il mantenimento del mese successivo, se dovuto, diversamente il Sig. avviserà, in forma scritta a mezzo e-mail o similari, sia CP_1 la madre che la figlia per la richiesta di rimborso, che avverrà entro 15 giorni dalla richiesta a cura della madre.
4) Circa le spese straordinarie si ribadisce che le stesse saranno sostenute diretta-mente dalle figlie e (ad es.: libri e tasse universitari, abbonamenti mezzi pubblici ecc. Per_1 Per_3 ecc.) che le comunicheranno preventivamente ai genitori, fornendo preventivi o, comunque, fornendo tutte le informazioni necessarie a verificare la spesa sostenuta. I ricorrenti si impegnano ad erogare le somme necessarie alle figlie con congruo anticipo. Successivamente le figlie consegneranno ai genitori le ricevute/fatture dei vari pagamenti relativi alle spese straordinarie.
Si precisa ulteriormente che qualora, in relazione alla richiesta da parte di o Per_1 di una spesa straordinaria per la quale sia previsto il preventivo consenso (ad Per_3 es.: cure dentistiche o spese di riparazione autovettura), i genitori non dovessero dare un riscontro entro il termine di giorni 7 (sette) dalla richiesta scritta (a mezzo e-mail o similare) la spesa si intenderà accettata e dovrà essere corrisposta tempestivamente.
Si ritiene, comunque, opportuno elencare le spese straordinarie come di seguito anche al fine di evitare contenzioso:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) ticket sanitari,
c) farmaci prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno prescritto dalle liste dei singoli istituti universitari;
c) abbonamenti e biglietti di mezzi di trasporto pubblici (ad. es.: treno, bus, ecc.)
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: una attività sportiva – ricreativa, per ciascuna figlia da scegliersi in base alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni,
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: automobili e/o motocicli e spese inerenti (bollo, assicurazione, meccanico ecc.), viaggi e vacanze.
5) I ricorrenti ribadiscono di essere economicamente autosufficienti per redditi da proprie attività lavorative e di aver già regolato tra di loro ogni rapporto di natura eco-nomica”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 12.11.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n.
3105/2015 pubblicata il 18.11.2015, in particolare in punto revoca del contributo di mantenimento gravante sul padre e a favore del figlio CP_1 Persona_4 divenuto economicamente indipendente, e di modifica del contributo in favore delle figlie e Persona_5 Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti e delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Persona_5 Per_1 autosufficienti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n. 3105/2015 pubblicata il 18.11.2015:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui sopra;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 11435/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 12.11.2025 da nata a [...] il [...], con l'avv. Scialfa Daniele Parte_1
e nato a [...] il [...], con l'avv. Zanella Elisabetta CP_1 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Padova n. 3105/2015, R.G.
5390/2015, pubblicata il 18.11.2015:
1) a modifica degli accordi divorzili di cui sopra è parola, i ricorrenti prevedono che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , in ragione del collocamento della stessa
Per_1 presso la signora il Signor corrisponderà alla madre Signora Parte_1 CP_1 la somma di € 350,00,00 entro il giorno 30 di ogni mese, importo che verrà Parte_1 aggiornato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, e ciò a decorrere sin dal mese di settembre 2026. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia , così come in seguito specificate. I genitori
Per_1 convengono di comune accordo, che entrambi corrisponderanno tempestivamente le somme, previa comunicazione di , direttamente a quest'ultima a mezzo bonifico bancario o
Per_1 con scambio denaro bancario sul seguente conto corrente intestato alla figlia :
Per_1
Codice IBAN [...].
2) i signori e convengono che nessun mantenimento venga corrisposto CP_1 Parte_1 al figlio ormai economicamente indipendente;
Per_2
3) i ricorrenti convengono che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3 in ragione del collocamento della stessa presso la Signora il Signor Parte_1 [...]
corrisponderà alla madre Signora la somma di € 350,00, entro il CP_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, importo che verrà aggiornato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, e ciò a decorrere sin dal mese di Settembre 2026. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia così come Per_3 in seguito specificate per tutta la durata del corso ordinario di studi. I genitori convengono di comune accordo, che entrambi corrisponderanno tempestivamente le somme, previa comunicazione di direttamente a quest'ultima a mezzo bonifico bancario o con Per_3 scambio denaro bancario sul seguente conto corrente intestato alla figlia codice Per_3
IBAN [...].
Qualora nonostante la prosecuzione degli studi, come evidenziato in premesse, Per_3 dovesse comunque svolgere un'attività lavorativa i ricorrenti espressamente convengono che il Signor continuerà a corrispondere il mantenimento di Euro 350,00 fino a quando CP_1
i proventi di tale eventuale attività dovessero essere contenuti in Euro 550,00 netti mensili. Al di sopra di tale soglia il Signor verserà le seguenti somme a titolo di mantenimento: CP_1
Euro 250,00 mensili con stipendio mensile di entro Euro 650,00; Euro 150,00 Per_3 mensili con stipendio mensile di entro Euro 800,00. Nulla sarà dovuto dal Signor Per_3
a titolo di mantenimento della figlia qualora la stessa dovesse percepire CP_1 Per_3 uno stipendio/o comunque un reddito netto superiore a Euro 800,00.
Sarà cura del Signor richiedere alla figlia le buste paga;
le eventuali somme CP_1 versate in eccedenza verranno compensate con il mantenimento del mese successivo, se dovuto, diversamente il Sig. avviserà, in forma scritta a mezzo e-mail o similari, sia CP_1 la madre che la figlia per la richiesta di rimborso, che avverrà entro 15 giorni dalla richiesta a cura della madre.
4) Circa le spese straordinarie si ribadisce che le stesse saranno sostenute diretta-mente dalle figlie e (ad es.: libri e tasse universitari, abbonamenti mezzi pubblici ecc. Per_1 Per_3 ecc.) che le comunicheranno preventivamente ai genitori, fornendo preventivi o, comunque, fornendo tutte le informazioni necessarie a verificare la spesa sostenuta. I ricorrenti si impegnano ad erogare le somme necessarie alle figlie con congruo anticipo. Successivamente le figlie consegneranno ai genitori le ricevute/fatture dei vari pagamenti relativi alle spese straordinarie.
Si precisa ulteriormente che qualora, in relazione alla richiesta da parte di o Per_1 di una spesa straordinaria per la quale sia previsto il preventivo consenso (ad Per_3 es.: cure dentistiche o spese di riparazione autovettura), i genitori non dovessero dare un riscontro entro il termine di giorni 7 (sette) dalla richiesta scritta (a mezzo e-mail o similare) la spesa si intenderà accettata e dovrà essere corrisposta tempestivamente.
Si ritiene, comunque, opportuno elencare le spese straordinarie come di seguito anche al fine di evitare contenzioso:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) ticket sanitari,
c) farmaci prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno prescritto dalle liste dei singoli istituti universitari;
c) abbonamenti e biglietti di mezzi di trasporto pubblici (ad. es.: treno, bus, ecc.)
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: una attività sportiva – ricreativa, per ciascuna figlia da scegliersi in base alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni,
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: automobili e/o motocicli e spese inerenti (bollo, assicurazione, meccanico ecc.), viaggi e vacanze.
5) I ricorrenti ribadiscono di essere economicamente autosufficienti per redditi da proprie attività lavorative e di aver già regolato tra di loro ogni rapporto di natura eco-nomica”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 12.11.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n.
3105/2015 pubblicata il 18.11.2015, in particolare in punto revoca del contributo di mantenimento gravante sul padre e a favore del figlio CP_1 Persona_4 divenuto economicamente indipendente, e di modifica del contributo in favore delle figlie e Persona_5 Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti e delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Persona_5 Per_1 autosufficienti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n. 3105/2015 pubblicata il 18.11.2015:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui sopra;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari