CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA AL nato a [...] A CREMANO il 01/08/1988 EL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del tribunale di Gassino del 28 dicembre 2021 nei confronti degli imputati RE EL, LI IM e RO EL, variamente accusati in tre capi di imputazione relativi a detenzione o spaccio di sostanza stupefacente ed accomunati in un quarto capo di imputazione in cui si configurava l'estorsione aggravata ai danni di un cliente dell'illecito commercio. Con la sentenza di appello due delle imputazioni di spaccio di stupefacente sono state ritenute ipotesi di minore gravità con conseguente rideterminazione in riduzione della pena nei confronti di tutti tre gli imputati. 2. RE EL e LI IM hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. RE EL, lamentando violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione formula un primo motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa RE LE a seguito del mancato avviso ai sensi dell'articolo 63 c.p.p. costui sin Penale Sent. Sez. 2 Num. 4363 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/10/2023 dal primo momento dovesse essere sentito quale indagato per lo stesso reato contestato al ricorrente, la violazione della disciplina sugli stupefacenti. Infatti, le cessioni di stupefacente descritte nel secondo e terzo capo di imputazione a favore del LE, null'altro erano se non cessioni "in conto vendita" per l'attività di spacciatore svolta dalla persona offesa per conto dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata esclusione dell'aggravante speciale dell'art.628 comma 3 c.p.p., giacché la sentenza motiva sul punto in forma del tutto generica e senza riferimento all'episodio specifico in cui la compresenza dei correi si sarebbe materializzata. 3. LI IM formula due motivi di ricorso senza contestare la responsabilità per i due reati ascrittigli. 3.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite giacché la motivazione della sentenza dopo aver ricostruito i fatti e concluso che il IM mai fosse stato presente nel corso dell'attività estorsiva assieme ad altri coimputati, perviene alla conclusione che "tutti gli imputati hanno agito, almeno in un caso, in compresenza di uno degli altri", affermazione che è frutto di una inammissibile generalizzazione in pregiudizio dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione allo stesso aspetto (aggravante delle più persone riunite) poiché la motivazione della sentenza, ritenendo sufficiente per configurare l'aggravante della consapevolezza da parte della persona offesa che l'azione estorsiva fosse concertata dai correi a dispetto della loro compresenza di fronte alla vittima, si pone in diretto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che nel suo più alto consesso a affermato la configurabilità dell'aggravante solo in caso di effettiva compresenza nel momento esecutivo. 4. Come memoria inviata via PEC il sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati o generici. 2. Con riferimento al ricorso di EL, il primo motivo è fondato su un vistoso errore concettuale: costituisce ius receptum della Corte, anche con riferimento alla giurisprudenza di questa stessa sezione, che "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini." (ex multis, Sez. 2, n. 283 del 01/10/2013 lmp. Palminio Rv. 258105 - 01; Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014 Imp. Barba Rv. 261078 - 01; Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 lmp. Di Giacomo Rv. 267571 - 01). 9 3. Gli ulteriori tre motivi (uno del ricorso di EL nonché i due formulati da IM) riguardano la sussistenza dell'aggravante del reato (1~1 costituita dalla compresenza degli autori delle minacce. Si nega che ciò sia mai avvenuto ed in ogni caso si lamenta la genericità del riferimento contenuto nella sentenza di appello ad un unico episodio in cui la compresenza si sarebbe effettivamente verificata. Va tuttavia sottolineato che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed allora, in tale contesto, è necessario (ma anche sufficiente) andare a rileggere la sentenza di primo grado per apprendere che (pg.37) nell'elenco delle condotte estorsive ne viene menzionata anche una in cui "il IM ed il EL rappresentavano al LE che qualora non avesse consegnato il denaro al EL quest'ultimo si sarebbe recato personalmente presso la sua abitazione". L'episodio viene meglio descritto con le parole della persona offesa a pg.29 della sentenza dove si spiega che "alla metà del mese di luglio fui avvicinato nuovamente da IM LI e dalla persona da me conosciuta con il nome RO, ovvero colui che mi consegnò i 5 grammi di cocaina" (il teste si riferisce al EL, n.d.r.). In tale occasione furono rinnovate le minacce per il pagamento delle precedenti forniture di stupefacente. Tale specifica indicazione non è stata mai contestata in sé, né nell'atto di appello, né nel ricorso in Cassazione limitandosi la difesa a negare che il LE avesse mai menzionato i due imputati congiuntamente. Il ricorso, così come l'appello che lo aveva preceduto, sono pertanto generici perché non si confrontano con le sentenze di merito. Quanto al motivo dedotto sul punto dalla difesa di EL, un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che egli in appello non avesse nemmeno formulato il relativo motivo or non più devolvibile (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLARLA Il Consigliere relatore SECONDA SEZIONE PENALELa Presidente I
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del tribunale di Gassino del 28 dicembre 2021 nei confronti degli imputati RE EL, LI IM e RO EL, variamente accusati in tre capi di imputazione relativi a detenzione o spaccio di sostanza stupefacente ed accomunati in un quarto capo di imputazione in cui si configurava l'estorsione aggravata ai danni di un cliente dell'illecito commercio. Con la sentenza di appello due delle imputazioni di spaccio di stupefacente sono state ritenute ipotesi di minore gravità con conseguente rideterminazione in riduzione della pena nei confronti di tutti tre gli imputati. 2. RE EL e LI IM hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. RE EL, lamentando violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione formula un primo motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa RE LE a seguito del mancato avviso ai sensi dell'articolo 63 c.p.p. costui sin Penale Sent. Sez. 2 Num. 4363 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/10/2023 dal primo momento dovesse essere sentito quale indagato per lo stesso reato contestato al ricorrente, la violazione della disciplina sugli stupefacenti. Infatti, le cessioni di stupefacente descritte nel secondo e terzo capo di imputazione a favore del LE, null'altro erano se non cessioni "in conto vendita" per l'attività di spacciatore svolta dalla persona offesa per conto dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata esclusione dell'aggravante speciale dell'art.628 comma 3 c.p.p., giacché la sentenza motiva sul punto in forma del tutto generica e senza riferimento all'episodio specifico in cui la compresenza dei correi si sarebbe materializzata. 3. LI IM formula due motivi di ricorso senza contestare la responsabilità per i due reati ascrittigli. 3.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite giacché la motivazione della sentenza dopo aver ricostruito i fatti e concluso che il IM mai fosse stato presente nel corso dell'attività estorsiva assieme ad altri coimputati, perviene alla conclusione che "tutti gli imputati hanno agito, almeno in un caso, in compresenza di uno degli altri", affermazione che è frutto di una inammissibile generalizzazione in pregiudizio dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione allo stesso aspetto (aggravante delle più persone riunite) poiché la motivazione della sentenza, ritenendo sufficiente per configurare l'aggravante della consapevolezza da parte della persona offesa che l'azione estorsiva fosse concertata dai correi a dispetto della loro compresenza di fronte alla vittima, si pone in diretto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che nel suo più alto consesso a affermato la configurabilità dell'aggravante solo in caso di effettiva compresenza nel momento esecutivo. 4. Come memoria inviata via PEC il sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati o generici. 2. Con riferimento al ricorso di EL, il primo motivo è fondato su un vistoso errore concettuale: costituisce ius receptum della Corte, anche con riferimento alla giurisprudenza di questa stessa sezione, che "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini." (ex multis, Sez. 2, n. 283 del 01/10/2013 lmp. Palminio Rv. 258105 - 01; Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014 Imp. Barba Rv. 261078 - 01; Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 lmp. Di Giacomo Rv. 267571 - 01). 9 3. Gli ulteriori tre motivi (uno del ricorso di EL nonché i due formulati da IM) riguardano la sussistenza dell'aggravante del reato (1~1 costituita dalla compresenza degli autori delle minacce. Si nega che ciò sia mai avvenuto ed in ogni caso si lamenta la genericità del riferimento contenuto nella sentenza di appello ad un unico episodio in cui la compresenza si sarebbe effettivamente verificata. Va tuttavia sottolineato che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed allora, in tale contesto, è necessario (ma anche sufficiente) andare a rileggere la sentenza di primo grado per apprendere che (pg.37) nell'elenco delle condotte estorsive ne viene menzionata anche una in cui "il IM ed il EL rappresentavano al LE che qualora non avesse consegnato il denaro al EL quest'ultimo si sarebbe recato personalmente presso la sua abitazione". L'episodio viene meglio descritto con le parole della persona offesa a pg.29 della sentenza dove si spiega che "alla metà del mese di luglio fui avvicinato nuovamente da IM LI e dalla persona da me conosciuta con il nome RO, ovvero colui che mi consegnò i 5 grammi di cocaina" (il teste si riferisce al EL, n.d.r.). In tale occasione furono rinnovate le minacce per il pagamento delle precedenti forniture di stupefacente. Tale specifica indicazione non è stata mai contestata in sé, né nell'atto di appello, né nel ricorso in Cassazione limitandosi la difesa a negare che il LE avesse mai menzionato i due imputati congiuntamente. Il ricorso, così come l'appello che lo aveva preceduto, sono pertanto generici perché non si confrontano con le sentenze di merito. Quanto al motivo dedotto sul punto dalla difesa di EL, un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che egli in appello non avesse nemmeno formulato il relativo motivo or non più devolvibile (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLARLA Il Consigliere relatore SECONDA SEZIONE PENALELa Presidente I