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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2397 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giuseppe Sciarrotta, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Mangione, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8 novembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Realmonte, in data 5 settembre 1995, con , dalla Controparte_1
cui unione non erano nati figli.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1318 del 10-17 ottobre 2019, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, premettendo che la avrebbe intrapreso una CP_1
relazione stabile con un altro uomo, ha chiesto di nulla prevedersi in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Costituitasi con comparsa, depositata l'8 maggio 2025, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, ma ha contestato di aver intrapreso una relazione stabile, chiedendo, in proprio favore, la previsione di un assegno divorzile di € 400,00, tenuto conto della gravità della patologia cronica da cui sarebbe affetta, chiedendo, altresì, l'accertamento del mancato versamento dell'assegno di mantenimento dal 1 settembre 2024 e la condanna al pagamento degli arretrati.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della convenuta, all'udienza del 13 maggio 2025 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473
- 2 - bis. 50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la remissione in decisione all'udienza del
31 ottobre 2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi il
Presidente del Tribunale e dalla pronuncia di separazione con sentenza n. 1318 pubblicata il 17 ottobre 2019 e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo, adesso, alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile, stante la tardività della costituzione di quest'ultima, avvenuta in data 8 maggio 2025, solo cinque giorni prima dell'udienza di prima comparizione dei coniugi ( 13 maggio 2025), incorrendo nella decadenza di cui agli articoli 167 e 473 bis.12 c.p.c.
Vale la pena precisare che la tardività della costituzione ben può essere rilevata d'ufficio dal giudizio, senza necessità di sottoporre la questione nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa,
- 3 - in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso ( cfr. Cass. n. 11269/2023)
Nessuna statuizione sulla domanda di condanna al pagamento degli arretrati formulata dalla convenuta, implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e in ogni caso inammissibile per le medesime ragioni già illustrate.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Realmonte il 5 settembre 1995, da e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 10, parte II, serie
A, anno 1995; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA GU
- 4 - - 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2397 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giuseppe Sciarrotta, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Mangione, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 15 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8 novembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Realmonte, in data 5 settembre 1995, con , dalla Controparte_1
cui unione non erano nati figli.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1318 del 10-17 ottobre 2019, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, premettendo che la avrebbe intrapreso una CP_1
relazione stabile con un altro uomo, ha chiesto di nulla prevedersi in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Costituitasi con comparsa, depositata l'8 maggio 2025, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, ma ha contestato di aver intrapreso una relazione stabile, chiedendo, in proprio favore, la previsione di un assegno divorzile di € 400,00, tenuto conto della gravità della patologia cronica da cui sarebbe affetta, chiedendo, altresì, l'accertamento del mancato versamento dell'assegno di mantenimento dal 1 settembre 2024 e la condanna al pagamento degli arretrati.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della convenuta, all'udienza del 13 maggio 2025 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473
- 2 - bis. 50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la remissione in decisione all'udienza del
31 ottobre 2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi il
Presidente del Tribunale e dalla pronuncia di separazione con sentenza n. 1318 pubblicata il 17 ottobre 2019 e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo, adesso, alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile, stante la tardività della costituzione di quest'ultima, avvenuta in data 8 maggio 2025, solo cinque giorni prima dell'udienza di prima comparizione dei coniugi ( 13 maggio 2025), incorrendo nella decadenza di cui agli articoli 167 e 473 bis.12 c.p.c.
Vale la pena precisare che la tardività della costituzione ben può essere rilevata d'ufficio dal giudizio, senza necessità di sottoporre la questione nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa,
- 3 - in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso ( cfr. Cass. n. 11269/2023)
Nessuna statuizione sulla domanda di condanna al pagamento degli arretrati formulata dalla convenuta, implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e in ogni caso inammissibile per le medesime ragioni già illustrate.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Realmonte il 5 settembre 1995, da e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 10, parte II, serie
A, anno 1995; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA GU
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