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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 6183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 6183/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1975, residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/09/1969, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari (GO) in via Redipuglia n.
33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nelle forme del rito concordatario in Aquileia il giorno 07.09.2002, Atto n. 13, p. 2, serie A, anno 2002, del Comune di Aquileia, in comunione dei beni, ordinando di procedersi all'annotazione della emananda sentenza;
2. I coniugi dichiarano di provvedere al mantenimento diretto della GL
[...]
, ormai maggiorenne ed in particolare il padre IG. verserà alla Per_1 Parte_1 stessa l'importo mensile di € 300,00 sul conto corrente personale intestato alla GL.
3. Le parti sono concordi nel procedere alla vendita dell'immobile comune già casa coniugale sita in Aquileia (al tavolare sub PT 2599 del CC di Aquileia), con rogito previsto per il prossimo 27.12.2024. La IG.ra unitamente alla GL ha già Pt_2
provveduto da tempo al trasferimento della residenza e non ha alcun interesse a mantenere l'assegnazione della casa familiare a suo tempo disposta in forza dell'omologa di separazione. Le parti pertanto concordano per la cancellazione della relativa annotazione tavolare, impegnandosi a presentare la relativa domanda.
4. I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando all'assegno divorzile.
5. Le spese legali del presente procedimento restano compensate fra le parti”
Conclusioni P.M.
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. in data 30/12/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Deve premettersi che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aquileia (UD) in data 07/09/2002 (anno 2002, atto n. 13, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 20/09/2018, omologato con decreto del 24/10/2018.
Dall'unione coniugale è nata la GL , in Monfalcone (GO) il 22/11/2005. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 17/12/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, insistendo, in particolar modo, sull'espressa revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta a favore della
2 IG.ra (U.T. di Cervignano del Friuli sub PTWEB 1384-1385- già PT 2599 ct 1 Pt_2
e 2 del CC di Aquileia).
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) Rileva il tribunale che la domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla GL , Persona_1
maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente, e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti in data 07/09/2002, in Aquileia (UD) con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Aquileia (anno 2002, atto n. 13, reg. Atti di
Matrimonio, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aquileia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 6183/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1975, residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/09/1969, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari (GO) in via Redipuglia n.
33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nelle forme del rito concordatario in Aquileia il giorno 07.09.2002, Atto n. 13, p. 2, serie A, anno 2002, del Comune di Aquileia, in comunione dei beni, ordinando di procedersi all'annotazione della emananda sentenza;
2. I coniugi dichiarano di provvedere al mantenimento diretto della GL
[...]
, ormai maggiorenne ed in particolare il padre IG. verserà alla Per_1 Parte_1 stessa l'importo mensile di € 300,00 sul conto corrente personale intestato alla GL.
3. Le parti sono concordi nel procedere alla vendita dell'immobile comune già casa coniugale sita in Aquileia (al tavolare sub PT 2599 del CC di Aquileia), con rogito previsto per il prossimo 27.12.2024. La IG.ra unitamente alla GL ha già Pt_2
provveduto da tempo al trasferimento della residenza e non ha alcun interesse a mantenere l'assegnazione della casa familiare a suo tempo disposta in forza dell'omologa di separazione. Le parti pertanto concordano per la cancellazione della relativa annotazione tavolare, impegnandosi a presentare la relativa domanda.
4. I coniugi si dichiarano autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando all'assegno divorzile.
5. Le spese legali del presente procedimento restano compensate fra le parti”
Conclusioni P.M.
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. in data 30/12/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Deve premettersi che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aquileia (UD) in data 07/09/2002 (anno 2002, atto n. 13, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 20/09/2018, omologato con decreto del 24/10/2018.
Dall'unione coniugale è nata la GL , in Monfalcone (GO) il 22/11/2005. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 17/12/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, insistendo, in particolar modo, sull'espressa revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta a favore della
2 IG.ra (U.T. di Cervignano del Friuli sub PTWEB 1384-1385- già PT 2599 ct 1 Pt_2
e 2 del CC di Aquileia).
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) Rileva il tribunale che la domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla GL , Persona_1
maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente, e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti in data 07/09/2002, in Aquileia (UD) con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Aquileia (anno 2002, atto n. 13, reg. Atti di
Matrimonio, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Aquileia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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