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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20497 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20497 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Cioffi (c.f. Parte_1 C.F._1
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Mariapina Nunziata (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Municipale a mezzo dell'avv. Lucia Capriello (cf. ) giusta procura in atti, C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio 1 - CP_2
Palazzo San Giacomo in persona del l.r.p.t.;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni rinunciando ai termini ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
9137/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. Alonzo, CP_2
1 emessa e pubblicata in data 30.03.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 14845/2023, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Pt_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120210100372534000 (ruoli nn.
2021/9269 e 2021/8753), notificata in data 07.03.2023, con ente impositore il per Controparte_2 presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2017, per l'importo complessivo di €
505,76.
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito e taluni vizi dell'atto impositivo, chiedendo dichiararsi – previa sospensione dell'esecutività – la nullità ovvero l'annullamento della cartella esattoriale, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'omessa notificazione degli atti presupposti, con riflessi sul governo delle spese processuali, restando esente da ogni addebito, nonché l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di essere tenuta indenne, con condanna nei confronti del solo ente impositore.
Non si costituiva il benché ritualmente citato in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 9137/2024, pubblicata in data 30.03.2024, il Giudice di Pace – dichiarata la contumacia del e valutata la tempestività della domanda proposta entro il Controparte_2 termine di 30 gg. ai sensi del d.lgs. n. 150/2011 – accoglieva l'opposizione di atteso che la Pt_1
P.A., restando contumace, non aveva depositato alcuna documentazione attestante la legittimità della sua pretesa sanzionatoria;
dunque, annullava la cartella di pagamento opposta e la sottesa sanzione amministrativa, dichiarando non ripetibili le spese del giudizio.
Con atto di citazione – ritualmente notificato a mezzo PEC del 30.09.2024 – ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di pace di dichiararle “non ripetibili” in ragione della contumacia dell'opposto, nonostante l'accoglimento della domanda, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e con lesione del diritto di difesa. Dunque, premessa l'ammissibilità dell'appello ex artt. 339, comma 3,
c.p.c. e 7 d.lgs. n.150/2011, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione di prime cure, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza gravata con condanna di e CP_4 in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con Controparte_2 attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l , la quale ha chiesto rigettarsi l'appello con Controparte_1 vittoria di spese, ritenendo giusta la decisione di prime cure in quanto adeguatamente motivata in
2 ragione della contumacia del ergo della non contestazione della domanda Controparte_2 attorea ad opera dell'ente impositore, in linea con il potere discrezionale del giudice di considerare l'opportunità di disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., tenuto conto anche la natura documentale della causa, svoltasi senza istruttoria. Nella denegata ipotesi di accoglimento,
l'Agente della riscossione ha chiesto di essere manlevato dal dato il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione e l'assoluta carenza di responsabilità per le attività propedeutiche alla cartella esattoriale, di competenza dell'ente impositore.
Si è costituito anche il il quale ha aderito alle difese di in ordine alla Controparte_2 CP_4 correttezza della statuizione di I grado sulle spese di lite, contestando, invece, la dedotta carenza di legittimazione passiva della Concessionaria. A tale riguardo l'ente creditore ha evidenziato che l risulta comunque soccombente in I grado, stante l'accoglimento della Controparte_5 domanda di annullamento della cartella opposta, fermo il riconoscimento della sua legittimazione, essendo in discussione il solo capo sulle spese del primo giudizio. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese, oltre oneri riflessi.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia delle parti ai termini.
*******
§ 1. L'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alle spese processuali ritenute dal Giudice di Pace “non ripetibili”, lamentando la contraddittoria e/o illogica motivazione incentrata sulla contumacia dell'opposto e senza tener conto dell'integrale accoglimento dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha
3 modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si
4 tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace dichiara non ripetibili le spese del giudizio “tenuto conto della contumacia dell'opposto”.
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120210100372534000 deducendo l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S., oltre che l''intervenuta prescrizione del credito e vizi di forma della cartella opposta.
Malgrado la natura complessa dell'opposizione spiegata in primo grado, in quanto riferita cumulativamente a più domande, il primo giudice si è pronunciato in via assorbente soltanto sull'opposizione cd. recuperatoria spiegata da ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, Pt_1 accogliendola in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notificazione dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda in quanto proposta nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella, avvenuta in data 07.03.2023, a fronte del ricorso in opposizione depositato presso il Ruolo Generale in data
05.04.2023.
Tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure e, data la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che i convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione degli atti sottesi alla cartella impugnata.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la “non ripetibilità” delle spese di lite sulla scorta della mera contumacia dell'ente impositore.
A tal riguardo, questo giudice si limita ad osservare che, come chiarito anche dalla Suprema
Corte di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla
"riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. 21083/2015).
5 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione/“non ripetibilità” delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
§ 2. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 3. Quanto alla richiesta dell di condannare alle spese di lite il solo Controparte_5 questo giudice – ferma l'indubbia legittimazione passiva dell Controparte_2 CP_5
(anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da
[...] ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis
Cass. n. 12385/2013 e Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , proposta in I Controparte_6 grado ed espressamente reiterata in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n.
6 8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9137/2024 resa dal
Giudice di Pace di in data 30.03.2024 ed in pari data pubblicata (R.G. n. 14845/2023), CP_2 nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione sulla non ripetibilità delle Parte_1 spese di lite.
2. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di , Parte_1 che liquida complessivamente in € 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Cioffi, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Condanna il a tenere indenne l da Controparte_2 Controparte_1 quanto quest'ultima sarà costretta a versare all'appellante per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 20.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20497 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Cioffi (c.f. Parte_1 C.F._1
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Mariapina Nunziata (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Municipale a mezzo dell'avv. Lucia Capriello (cf. ) giusta procura in atti, C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio 1 - CP_2
Palazzo San Giacomo in persona del l.r.p.t.;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni rinunciando ai termini ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
9137/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. Alonzo, CP_2
1 emessa e pubblicata in data 30.03.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 14845/2023, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Pt_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120210100372534000 (ruoli nn.
2021/9269 e 2021/8753), notificata in data 07.03.2023, con ente impositore il per Controparte_2 presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2017, per l'importo complessivo di €
505,76.
Nel giudizio di opposizione avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito e taluni vizi dell'atto impositivo, chiedendo dichiararsi – previa sospensione dell'esecutività – la nullità ovvero l'annullamento della cartella esattoriale, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'omessa notificazione degli atti presupposti, con riflessi sul governo delle spese processuali, restando esente da ogni addebito, nonché l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di essere tenuta indenne, con condanna nei confronti del solo ente impositore.
Non si costituiva il benché ritualmente citato in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 9137/2024, pubblicata in data 30.03.2024, il Giudice di Pace – dichiarata la contumacia del e valutata la tempestività della domanda proposta entro il Controparte_2 termine di 30 gg. ai sensi del d.lgs. n. 150/2011 – accoglieva l'opposizione di atteso che la Pt_1
P.A., restando contumace, non aveva depositato alcuna documentazione attestante la legittimità della sua pretesa sanzionatoria;
dunque, annullava la cartella di pagamento opposta e la sottesa sanzione amministrativa, dichiarando non ripetibili le spese del giudizio.
Con atto di citazione – ritualmente notificato a mezzo PEC del 30.09.2024 – ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di pace di dichiararle “non ripetibili” in ragione della contumacia dell'opposto, nonostante l'accoglimento della domanda, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e con lesione del diritto di difesa. Dunque, premessa l'ammissibilità dell'appello ex artt. 339, comma 3,
c.p.c. e 7 d.lgs. n.150/2011, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione di prime cure, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza gravata con condanna di e CP_4 in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con Controparte_2 attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l , la quale ha chiesto rigettarsi l'appello con Controparte_1 vittoria di spese, ritenendo giusta la decisione di prime cure in quanto adeguatamente motivata in
2 ragione della contumacia del ergo della non contestazione della domanda Controparte_2 attorea ad opera dell'ente impositore, in linea con il potere discrezionale del giudice di considerare l'opportunità di disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., tenuto conto anche la natura documentale della causa, svoltasi senza istruttoria. Nella denegata ipotesi di accoglimento,
l'Agente della riscossione ha chiesto di essere manlevato dal dato il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione e l'assoluta carenza di responsabilità per le attività propedeutiche alla cartella esattoriale, di competenza dell'ente impositore.
Si è costituito anche il il quale ha aderito alle difese di in ordine alla Controparte_2 CP_4 correttezza della statuizione di I grado sulle spese di lite, contestando, invece, la dedotta carenza di legittimazione passiva della Concessionaria. A tale riguardo l'ente creditore ha evidenziato che l risulta comunque soccombente in I grado, stante l'accoglimento della Controparte_5 domanda di annullamento della cartella opposta, fermo il riconoscimento della sua legittimazione, essendo in discussione il solo capo sulle spese del primo giudizio. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese, oltre oneri riflessi.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia delle parti ai termini.
*******
§ 1. L'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alle spese processuali ritenute dal Giudice di Pace “non ripetibili”, lamentando la contraddittoria e/o illogica motivazione incentrata sulla contumacia dell'opposto e senza tener conto dell'integrale accoglimento dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha
3 modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si
4 tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace dichiara non ripetibili le spese del giudizio “tenuto conto della contumacia dell'opposto”.
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120210100372534000 deducendo l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S., oltre che l''intervenuta prescrizione del credito e vizi di forma della cartella opposta.
Malgrado la natura complessa dell'opposizione spiegata in primo grado, in quanto riferita cumulativamente a più domande, il primo giudice si è pronunciato in via assorbente soltanto sull'opposizione cd. recuperatoria spiegata da ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, Pt_1 accogliendola in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notificazione dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda in quanto proposta nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella, avvenuta in data 07.03.2023, a fronte del ricorso in opposizione depositato presso il Ruolo Generale in data
05.04.2023.
Tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure e, data la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che i convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione degli atti sottesi alla cartella impugnata.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la “non ripetibilità” delle spese di lite sulla scorta della mera contumacia dell'ente impositore.
A tal riguardo, questo giudice si limita ad osservare che, come chiarito anche dalla Suprema
Corte di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla
"riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. 21083/2015).
5 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione/“non ripetibilità” delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
§ 2. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 3. Quanto alla richiesta dell di condannare alle spese di lite il solo Controparte_5 questo giudice – ferma l'indubbia legittimazione passiva dell Controparte_2 CP_5
(anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da
[...] ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis
Cass. n. 12385/2013 e Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , proposta in I Controparte_6 grado ed espressamente reiterata in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n.
6 8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9137/2024 resa dal
Giudice di Pace di in data 30.03.2024 ed in pari data pubblicata (R.G. n. 14845/2023), CP_2 nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione sulla non ripetibilità delle Parte_1 spese di lite.
2. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di , Parte_1 che liquida complessivamente in € 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Cioffi, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Condanna il a tenere indenne l da Controparte_2 Controparte_1 quanto quest'ultima sarà costretta a versare all'appellante per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 20.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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