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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 116/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 116/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: ). Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato
(C.F: ). Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Mozzecane (VR), via E. Fermi n. 5/A;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dr. , il quale, anche a Parte_1 seguito delle integrazioni fornite a fronte della richiesta di chiarimenti del giudice delegato all'istruzione, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
il Gestore della Crisi, inoltre, pur senza prendere esplicitamente posizione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, ha infine dato conto dei riscontri documentali forniti dal ricorrente sul punto, potendosi quindi ritenere siano state fornite sufficienti indicazioni sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, secondo quanto previsto dall'art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha rivestito la qualità di socio, con una quota di partecipazione del 30%, della società ENERGY GROUP s.r.l., con sede legale in Comune di Saremo (IM), costituita il 07.04.2005, assumendone altresì la carica di consigliere di amministratore dal 14.03.2008 e fino al 10.11.2010, avente ad oggetto l'attività di laboratorio artigianale di composizioni e decorazioni floreali, nonché di vendita all'ingrosso e al dettaglio anche mediante distributori automatici;
la società risulta dichiarata fallita con sentenza pubblicata in data 08.08.2011 ed il ricorrente, dopo avere assunto la qualifica di amministratore unico, della società con oggetto sociale la Controparte_1 vendita al dettaglio di mobili ed oggetti di arredo, dalla sua costituzione in data 20.01.2009 e fino al 17.09.2012, risulta attualmente dipendente di detta società, di cui sono soci il fratello e la moglie con una retribuzione Persona_1 Persona_2 mensile netta media, che lo stesso ricorrente ha indicato in € 1.598,00, oltre tredicesima e che il Gestore ha verificato (con riferimento alla media mensile con riferimento al periodo temporale settembre 2023 – dicembre 2024); a seguito della richiesta di chiarimenti sono state prodotte in atti le buste paga del 2025, che attestano una retribuzione netta di € 1.326,00 a gennaio 2025, di € 1.315,00 a febbraio 2025, di € 1.340,00 a marzo 2025 e di € 1.447,00 ad aprile 2025, al netto del pignoramento da parte del creditore per un importo variabile fra la somma di € 328,60 e quella Controparte_2 di € 361,80; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, in particolare verso il ceto bancario, a seguito del rilascio di una pluralità di fideiussioni nel corso degli anni dal 2007 al 2010 in favore della società ENERGY GROUP s.r.l., per un debito complessivo attestato dal Gestore nella somma di € 489.835,59; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dalle quote di reddito residue dal sostegno delle spese necessarie al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, composto, oltre che dalla moglie (percettrice di un reddito dichiarato di € 600,00 al mese), anche da un figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati;
sicché, all'evidenza, il ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni (da intendersi comprensivi di quelli che dovessero sopravvenire nel corso del procedimento di liquidazione controllata) dovrà avvenire mediante procedure competitive;
la relazione del Gestore contiene peraltro l'attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito mediante le quote di reddito del ricorrente;
il Gestore della Crisi, dunque, ha indicato l'acquisizione di un attivo pari all'importo di € 21.000,00 nel corso della durata triennale della procedura, al lordo delle spese di procedura, in ragione della disponibilità manifestata dal debitore di conferire la somma di € 600,00 al mese;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (allo stato emergente dalle ultime buste paga come operato dalla creditrice;
Controparte_2 considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris); ritenuto che per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dal ricorrente in € 2.028,46 e che il Gestore ha ritenuto documentate nel minor importo di
€ 821,58 (di cui: spesa alimentare € 352,80; energia elettrica €. 176,13; gas/riscaldamento €. 292,65), senza peraltro una puntuale presa di posizione in ordine alla congruità delle spese e senza precisazioni in ordine ad eventuali spese di alloggio (contemplate solo spese di vitto ed utenze domestiche, secondo quanto appena indicato) ed in ordine a spese di spostamento per recarsi al lavoro (non risultando il ricorrente proprietario di veicoli, né essendo state indicate spese di trasporto pubblico o privato, che dovranno parimenti essere oggetto di verifica in corso di procedura); considerato che, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, che si reputa di precisare sin da ora dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento e comunque di verifica periodica anche in corso di procedura, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all'istruzione la quota di stipendio da escludere dalla liquidazione, anche tenendo in considerazione la disponibilità comunque manifestata dal ricorrente di conferire la somma mensile di € 600,00 al mese (calcolata sulla scorta delle spese di minor importo valutate dal Gestore, di € 821,58); sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l'importo determinato dal giudice delegato all'istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
ritenuto che
, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che
l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, di nominare liquidatore professionista diverso da quello nominato quale Gestore della Crisi dall'OCC, tenuto conto dei plurimi chiarimenti richiesti con provvedimento del giudice delegato all'istruzione del 07.05.2025, nonché dei rilievi suindicati circa la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine alle spese del nucleo familiare del ricorrente, per le quali, nonostante la richiesta di chiarimenti, ancora non si comprende se vi siano spese di alloggio e per trasporti e se e come siano sostenute altre spese familiari, oltre a quelle documentate per l'esiguo importo di € 821,58, anche tenuto conto della presenza nel nucleo familiare di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
inoltre, avuto riguardo alle spese indicate in ricorso, per € 2.028,46, a fronte di un reddito del ricorrente mensile netto nell'anno 2025 oscillante fra l'importo di € 1.315,00 e quello di € 1.447,00, non si comprende quale sia il contributo effettivo al mantenimento del nucleo familiare da parte della moglie, percettrice di un reddito attestato dal Gestore della Crisi in € 600,00 al mese - peraltro con l'espressa indicazione dell'assenza di verifica dei relativi conti correnti - e con quali mezzi la famiglia abbia sinora provveduto alle spese dichiarate;
tali elementi distonici, già rilevati dal giudice delegato, rendono opportuni ulteriori approfondimenti anche nel corso della procedura;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275 comma 3 CCII per il caso di nomina a Liquidatore di professionista diverso al Gestore della Crisi che ha seguito la fase introduttiva di predisposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, dovrà essere liquidato un compenso per la fase iniziale ed un altro a favore del Liquidatore per la fase liquidatoria;
in ogni caso ciascun compenso per le attività svolte nelle due fasi, quella di predisposizione del ricorso per Liquidazione Controllata da parte del nominato dall'OCC, nonché quella di liquidazione da parte Parte_2 del Liquidatore nominato dal Tribunale, dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice;
conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Il tutto con la precisazione che in corso di Parte_2 procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._2
Comune di Mozzecane (VR), via E. Fermi n. 5/A;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Nicola CAINERI ZENATI;
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC
o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Nella relazione il Liquidatore è invitato altresì ad indicare ogni utile rilievo e verifica in ordine alle circostanze indicate in parte motiva da porre ad oggetto di ulteriore approfondimento. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui Parte_1 prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/07/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 116/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: ). Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato
(C.F: ). Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Mozzecane (VR), via E. Fermi n. 5/A;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dr. , il quale, anche a Parte_1 seguito delle integrazioni fornite a fronte della richiesta di chiarimenti del giudice delegato all'istruzione, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
il Gestore della Crisi, inoltre, pur senza prendere esplicitamente posizione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, ha infine dato conto dei riscontri documentali forniti dal ricorrente sul punto, potendosi quindi ritenere siano state fornite sufficienti indicazioni sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, secondo quanto previsto dall'art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha rivestito la qualità di socio, con una quota di partecipazione del 30%, della società ENERGY GROUP s.r.l., con sede legale in Comune di Saremo (IM), costituita il 07.04.2005, assumendone altresì la carica di consigliere di amministratore dal 14.03.2008 e fino al 10.11.2010, avente ad oggetto l'attività di laboratorio artigianale di composizioni e decorazioni floreali, nonché di vendita all'ingrosso e al dettaglio anche mediante distributori automatici;
la società risulta dichiarata fallita con sentenza pubblicata in data 08.08.2011 ed il ricorrente, dopo avere assunto la qualifica di amministratore unico, della società con oggetto sociale la Controparte_1 vendita al dettaglio di mobili ed oggetti di arredo, dalla sua costituzione in data 20.01.2009 e fino al 17.09.2012, risulta attualmente dipendente di detta società, di cui sono soci il fratello e la moglie con una retribuzione Persona_1 Persona_2 mensile netta media, che lo stesso ricorrente ha indicato in € 1.598,00, oltre tredicesima e che il Gestore ha verificato (con riferimento alla media mensile con riferimento al periodo temporale settembre 2023 – dicembre 2024); a seguito della richiesta di chiarimenti sono state prodotte in atti le buste paga del 2025, che attestano una retribuzione netta di € 1.326,00 a gennaio 2025, di € 1.315,00 a febbraio 2025, di € 1.340,00 a marzo 2025 e di € 1.447,00 ad aprile 2025, al netto del pignoramento da parte del creditore per un importo variabile fra la somma di € 328,60 e quella Controparte_2 di € 361,80; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, in particolare verso il ceto bancario, a seguito del rilascio di una pluralità di fideiussioni nel corso degli anni dal 2007 al 2010 in favore della società ENERGY GROUP s.r.l., per un debito complessivo attestato dal Gestore nella somma di € 489.835,59; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dalle quote di reddito residue dal sostegno delle spese necessarie al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, composto, oltre che dalla moglie (percettrice di un reddito dichiarato di € 600,00 al mese), anche da un figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati;
sicché, all'evidenza, il ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni (da intendersi comprensivi di quelli che dovessero sopravvenire nel corso del procedimento di liquidazione controllata) dovrà avvenire mediante procedure competitive;
la relazione del Gestore contiene peraltro l'attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito mediante le quote di reddito del ricorrente;
il Gestore della Crisi, dunque, ha indicato l'acquisizione di un attivo pari all'importo di € 21.000,00 nel corso della durata triennale della procedura, al lordo delle spese di procedura, in ragione della disponibilità manifestata dal debitore di conferire la somma di € 600,00 al mese;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (allo stato emergente dalle ultime buste paga come operato dalla creditrice;
Controparte_2 considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris); ritenuto che per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dal ricorrente in € 2.028,46 e che il Gestore ha ritenuto documentate nel minor importo di
€ 821,58 (di cui: spesa alimentare € 352,80; energia elettrica €. 176,13; gas/riscaldamento €. 292,65), senza peraltro una puntuale presa di posizione in ordine alla congruità delle spese e senza precisazioni in ordine ad eventuali spese di alloggio (contemplate solo spese di vitto ed utenze domestiche, secondo quanto appena indicato) ed in ordine a spese di spostamento per recarsi al lavoro (non risultando il ricorrente proprietario di veicoli, né essendo state indicate spese di trasporto pubblico o privato, che dovranno parimenti essere oggetto di verifica in corso di procedura); considerato che, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, che si reputa di precisare sin da ora dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento e comunque di verifica periodica anche in corso di procedura, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all'istruzione la quota di stipendio da escludere dalla liquidazione, anche tenendo in considerazione la disponibilità comunque manifestata dal ricorrente di conferire la somma mensile di € 600,00 al mese (calcolata sulla scorta delle spese di minor importo valutate dal Gestore, di € 821,58); sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l'importo determinato dal giudice delegato all'istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
ritenuto che
, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che
l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, di nominare liquidatore professionista diverso da quello nominato quale Gestore della Crisi dall'OCC, tenuto conto dei plurimi chiarimenti richiesti con provvedimento del giudice delegato all'istruzione del 07.05.2025, nonché dei rilievi suindicati circa la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine alle spese del nucleo familiare del ricorrente, per le quali, nonostante la richiesta di chiarimenti, ancora non si comprende se vi siano spese di alloggio e per trasporti e se e come siano sostenute altre spese familiari, oltre a quelle documentate per l'esiguo importo di € 821,58, anche tenuto conto della presenza nel nucleo familiare di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
inoltre, avuto riguardo alle spese indicate in ricorso, per € 2.028,46, a fronte di un reddito del ricorrente mensile netto nell'anno 2025 oscillante fra l'importo di € 1.315,00 e quello di € 1.447,00, non si comprende quale sia il contributo effettivo al mantenimento del nucleo familiare da parte della moglie, percettrice di un reddito attestato dal Gestore della Crisi in € 600,00 al mese - peraltro con l'espressa indicazione dell'assenza di verifica dei relativi conti correnti - e con quali mezzi la famiglia abbia sinora provveduto alle spese dichiarate;
tali elementi distonici, già rilevati dal giudice delegato, rendono opportuni ulteriori approfondimenti anche nel corso della procedura;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275 comma 3 CCII per il caso di nomina a Liquidatore di professionista diverso al Gestore della Crisi che ha seguito la fase introduttiva di predisposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, dovrà essere liquidato un compenso per la fase iniziale ed un altro a favore del Liquidatore per la fase liquidatoria;
in ogni caso ciascun compenso per le attività svolte nelle due fasi, quella di predisposizione del ricorso per Liquidazione Controllata da parte del nominato dall'OCC, nonché quella di liquidazione da parte Parte_2 del Liquidatore nominato dal Tribunale, dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice;
conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Il tutto con la precisazione che in corso di Parte_2 procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._2
Comune di Mozzecane (VR), via E. Fermi n. 5/A;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Nicola CAINERI ZENATI;
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC
o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Nella relazione il Liquidatore è invitato altresì ad indicare ogni utile rilievo e verifica in ordine alle circostanze indicate in parte motiva da porre ad oggetto di ulteriore approfondimento. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui Parte_1 prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/07/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio