Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 60
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso per acconti 2018

    La Corte ritiene che, sebbene i versamenti degli acconti siano autonomi, l'istanza di rimborso per l'anno 2018 sia tempestiva per le rate residue (dal novembre 2018) ma tardiva per le prime cinque rate (versate entro il 31/10/2018), poiché la decadenza triennale era scaduta entro il 31/10/2021. Pertanto, l'appello principale dell'Agenzia è rigettato in quanto la sentenza di primo grado aveva parzialmente accolto questa eccezione.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dei contratti come conclusi per corrispondenza

    La Corte ritiene che la procedura, pur prevedendo un'istruttoria intermedia, configuri un contratto concluso per corrispondenza ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 642/1972, poiché lo scambio di proposte e accettazioni avviene a distanza e non vi è compresenza fisica delle parti. Pertanto, l'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accoglimento integrale per gli anni 2019-2022

    La Corte conferma la sentenza di primo grado che ha dichiarato non dovuta l'imposta di bollo per gli anni 2019-2022, in quanto i contratti sono stati conclusi per corrispondenza e l'imposta è dovuta solo in caso d'uso.

  • Rigettato
    Tempestività del rimborso 2018

    La Corte rigetta questa tesi, affermando che gli acconti bimestrali, pur basati su stime, sono autonomi e dovuti ex lege. Pertanto, il termine triennale di decadenza per il rimborso decorre dai singoli versamenti. L'istanza è tardiva per le prime cinque rate.

  • Accolto
    Qualificazione dei contratti come conclusi per corrispondenza

    La Corte accoglie questa argomentazione, confermando la sentenza di primo grado che ha dichiarato non dovuta l'imposta di bollo per gli anni 2019-2022.

  • Accolto
    Illegittimità sostanziale degli atti impugnati

    La Corte conferma la sentenza di primo grado che ha annullato gli atti impositivi e i silenzi-rifiuto per gli anni 2019-2022, riconoscendo la non debenza dell'imposta di bollo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 60
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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