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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17202 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 28982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 05.12.2025 vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabio Mariottino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 108, presso lo studio dell'avv. Chiara Arsini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellato -
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Di Meo in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8666/2023 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04 dicembre 2025.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 8666/2023 con la Parte_2 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella CP_1 esattoriale n. 09720220163270347000 e avverso i verbali di accertamento a essa sottesi, aventi a oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada, oltre accessori.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo l'invalidità della notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata, mediante allegazione della cartella di pagamento in formato “pdf.”, in luogo del formato “.p7m”, che avrebbe consentito di garantire la certezza in ordine alla provenienza dell'atto, come prescritto dall'art. 20 d.lgs. n. 82/2005
Il Giudice di Pace ha quindi accolto l'opposizione, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze dell'attore,
e ha condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti Parte_1 dell'opponente, compensandole nei confronti di CP_2
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' contestando Parte_2
l'erroneità della sentenza di prime cure, per aver ritenuto necessaria l'estensione “.p7m”del file trasmesso a mezzo PE, essendo al contrario consentita la notifica a mezzo posta elettronica certificata sia mediante allegazione di copia informatica dell'atto sia mediante allegazione di un duplicato del documento informatico nativo digitale, in difetto di disposizioni normative che prescrivano la necessità della sottoscrizione digitale.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. ha rilevato la legittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo CP_2
PE, ha rilevato la rituale notifica degli atti di propria competenza e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle censure relative alla validità della cartella di pagamento.
L'appellata ha quindi chiesto di non essere gravata dal carico delle spese processuali.
ha preliminarmente eccepito il difetto di rappresentanza dell' in CP_1 Parte_2 quanto difesa da avvocato iscritto a libero Foro.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e, segnatamente, l'eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto eseguita a mezzo di un indirizzo PE non presente nei pubblici registri e in quanto l'atto è stato trasmesso in formato “.pdf”, non idoneo a garantire la genuinità del documento notificato.
L'appellato ha contestato, altresì, la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi all'atto impugnato e l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981. pagina 2 di 8 2. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di rappresentanza
[...]
, in quanto difesa da avvocato iscritto a libero Foro. Parte_1
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' impregiudicata la Controparte_3 generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_2
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del Pt_2 relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. S.U. 30008/2019).
Nella specie, pertanto, deve ritenersi la ritualità della costituzione dell' Parte_2
, per mezzo di un avvocato del libero foro, non risultando che la fattispecie per cui è causa
[...] rientri tra le ipotesi in cui il patrocinio era riservato all'Avvocatura dello Stato, né venendo in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo invalida la notifica eseguita a mezzo PE contenente in allegato un file “.pdf” in luogo del formato “.p7m”.
La statuizione del primo giudice deve essere emendata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PE in formato ".pdf" è valida, non essendo neppure necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PE è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario, mentre la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve pagina 3 di 8 necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. (cfr. Cass. 30922/2024; Cass. n.30948/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 22 comma terzo d.lgs. 82/2005 le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, pertanto non appare neanche necessaria l'attestazione di conformità atteso che la cartella impugnata nasce come documento informatico e come tale viene trasmessa via
PE (Cass. n. 21328/2020).
Nella specie nessuna specifica e circostanziata contestazione in ordine al contenuto della cartella di pagamento notificata risulta formulata dall'opponente, che si è limitato a rilevare, sotto il profilo formale, la carenza della (non necessaria, per le motivazioni sopra esposte) attestazione del pubblico ufficiale di conformità della copia all'originale.
Va in ogni caso rilevato che la notificazione integra una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (cfr. ex multis n. 21071/2018; Cass. n.
8374/2015), sicché deve farsi applicazione del principio generale secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
3. Le ulteriori contestazioni relative all'invalidità della notifica della cartella di pagamento riproposte in sede di gravame dall'opponente possono essere esaminate congiuntamente.
Assume, in particolare, l'opponente che debba ritenersi nulla la notifica della cartella effettuata dall'indirizzo t”, che non consente di verificare la Email_1 fonte dell'indirizzo e l'autenticità dell'atto medesimo, in quanto trasmesso in copia informatica e privo dell'attestazione di conformità, con conseguente impossibilità di consentire la verifica della sua rispondenza all'originale e di garantirne la genuinità e l'effettiva ricezione del destinatario.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali,
l'articolo 26, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PE), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PE, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. pagina 4 di 8 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non è applicabile al caso di specie la più stringente disciplina di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994, che detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.
Ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cass. S. U. n.
15979/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che in tema di notificazione a mezzo PE della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro
(Cass. n. 18684/2023).
Nel caso di specie, l'impugnazione della destinataria della notificazione della cartella di pagamento che ha svolto compiutamente le proprie difese, sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo la notifica pienamente raggiunto il proprio scopo (Cass. S.U. 23620/2018; Cass. n. 6417/2019) senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto e all'oggetto dell'impugnazione.
Anche l'eccezione relativa all'inidoneità della notifica mediante PE a garantire l'effettiva conoscenza del destinatario è infondata.
La posta elettronica certificata si distingue da quella ordinaria proprio per la certezza legale dell'invio e della ricezione dell'atto a un determinato soggetto ed è onere del destinatario munito di indirizzo PE curarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata senza che tale manutenzione possa integrare né oneri straordinari di diligenza né profili di incostituzionalità (Cfr. Cass. n.
13917/2016).
Qualora l'agente della riscossione ricorra alla notificazione diretta degli atti, eseguendo la notifica ex art. 26 DPR 602/73, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 applicabile, invece, alla notifica degli atti giudiziari (Cass.
n. 12083/2016; Cass. n. 14501/2016; Cass. n. 17598/2010) con la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante pagina 5 di 8 la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
4. ha riproposto in appello l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa CP_1 notificazione dei verbali di accertamento a essa sottesi.
La doglianza è infondata. sin dal primo grado di giudizio ha documentato la rituale notificazione delle ordinanze CP_2 prefettizie n. 091190002795 del 25.06.2019 e n. 091170043028 del 03.01.2018, sottese alla cartella di pagamento n. 09720220163270347000, con le quali sono stati rigettati i ricorsi proposti, rispettivamente, avverso i verbali di accertamento n. 22180392514 e n.13170730252 (cfr. documenti prodotti da allegati al fascicolo di primo grado acquisito in atti). CP_2
Nessuna contestazione in ordine alla notificazione delle ordinanze ingiunzione è stata sollevata dall'opponente, mentre la stessa proposizione dei ricorsi in sede amministrativa da un lato attesta che l'opponente ha ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento e, in ogni caso, rende inammissibili, in sede di opposizione alla cartella di pagamento le censure avverso i verbali stessi e avverso la loro notificazione, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione delle ordinanze ingiunzione, la cui rituale notificazione – come sopra evidenziato - non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
5. ha contestato l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/1981, che CP_1 secondo la prospettazione difensiva dell'opponente potrebbero essere applicate solo nell'ipotesi in cui il titolo sotteso alla cartella di pagamento sia costituito da una ordinanza ingiunzione.
L'eccezione è infondata, considerato che risultano sottese alla cartella di pagamento impugnata le ordinanze prefettizie n. 091190002795 del 25.06.2019 e n. 091170043028 del 03.01.2018
Va peraltro osservato, in via generale, che l'art. 27 comma 6 l. n. 689/81 stabilisce: "Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo
è trasmesso all'esattore".
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza 14 luglio 1999 n. 308, ha chiarito che la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che in caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del pagina 6 di 8 provvedimento sanzionatorio;
non osta l'art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva. (così Cass. Sez. Un. n. 12324/2016; Cass. n. 1884/2016).
Va quindi osservato che l'art. 206 codice della strada statuisce che, se non è effettuato il pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 (per il pagamento in misura ridotta) e 204 (in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione prefettizia) del Codice della Strada, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge n. 689 del 1981.
L'art. 27 legge n. 689/1981 trova pertanto applicazione sia in caso di emissione di ordinanza – ingiunzione prefettizia sia nel caso in cui la sanzione sia oggetto del solo verbale di accertamento
(come si evince dal richiamo all'art. 202 del codice della strada), mentre in via generale - per la violazione di natura diversa - l'art. 27 trova applicazione alle sole ordinanze-ingiunzioni irrogative delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In conclusione, deve affermarsi la legittimità della pretesa avanzata ai sensi dell'art. 27 della l. n.
689/1981 anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, purché si verta in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da deve essere CP_1 rigettata.
6. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio segue la soccombenza di nei confronti dell' e per il grado di appello nei CP_1 Parte_2 confronti di Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. CP_2
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello, in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'opponente e in relazione al primo grado di giudizio, in ragione della costituzione CP_2 dell'amministrazione mediante un funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese (Cass. n.
30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8666/2023, Parte_2 così provvede:
pagina 7 di 8 accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_1 pagamento n. 09720220163270347000; condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell' CP_1 Parte_2
, liquidate in euro 200,00 per compensi per il primo grado di giudizio, e in euro 300,00 per
[...] compensi per l'appello, oltre l'eventuale esborso sostenuto per il contributo unificato in grado di appello, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di per il primo grado di giudizio;
CP_2 condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello in favore di CP_1 [...]
liquidate in euro 300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di CP_2 legge;
Così deciso in Roma, 06.12.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
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