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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°22594\2025 del ruolo generale lav.
TRA
CF: rapp.te e difesa dall'avv.to E. Parte_1 C.F._1
F. DE Siena in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1 CP_2
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile e del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ le condizioni cliniche attuali della Sig.ra non soddisfino alcuno dei requisiti Pt_1 necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la stessa in grado di deambulare autonomamente ed esente da infermità o menomazioni che determino una incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita. Ne è conferma anche l'esito della visita neurologica dell'01/10/2024“ ed ha, inoltre, precisato “la scrivente non ha potuto tener conto di quanto trascritto nel certificato di visita pneumologica esibito in occasione della visita del 12/03/2025 in quanto privo dei requisiti minimi di attendibilità
(data e firma del medico estensore) e soprattutto perchè la periziata nulla ha riferito in merito a tale patologia (sindrome delle apnee ostruttive) nè al trattamento con pacewave che risulterebbe esserle stato prescritto.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata. L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 3.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°22594\2025 del ruolo generale lav.
TRA
CF: rapp.te e difesa dall'avv.to E. Parte_1 C.F._1
F. DE Siena in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1 CP_2
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile e del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ le condizioni cliniche attuali della Sig.ra non soddisfino alcuno dei requisiti Pt_1 necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la stessa in grado di deambulare autonomamente ed esente da infermità o menomazioni che determino una incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita. Ne è conferma anche l'esito della visita neurologica dell'01/10/2024“ ed ha, inoltre, precisato “la scrivente non ha potuto tener conto di quanto trascritto nel certificato di visita pneumologica esibito in occasione della visita del 12/03/2025 in quanto privo dei requisiti minimi di attendibilità
(data e firma del medico estensore) e soprattutto perchè la periziata nulla ha riferito in merito a tale patologia (sindrome delle apnee ostruttive) nè al trattamento con pacewave che risulterebbe esserle stato prescritto.”.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata. L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 3.11.2025 Il Giudice