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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Messina - Piazza Unione Europea N.1 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S. Cecilia Is 104 N 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011847637000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012761518000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170013673019000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020062422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020062422000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017620343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013307449000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000087579000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023832179000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023832179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento in epigrafe della quale, nel chiederne l'annullamento, eccepiva l'illegittimità atteso che aveva aderito alla “rottamazione quater”. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione dell'atto e chiedeva la condanna alle spese.
Con deduzioni del 17-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate ON, la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con deduzioni del 01-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21, c.1, D.L.vo 546/1992.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Messina il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva di costituirsi l'Agenzia Entrate D.P. Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve rilevare la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento riguardanti "crediti previdenziali" e “contravvenzioni codice strada” per le quali rinvia la ricorrente al
Giudice ordinario competente davanti al quale la domanda potrà essere proposta nei modi e termini di legge.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente genericamente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento atteso che le somme richieste dalle elencate cartelle non erano dovute perché erano state oggetto di definizione agevolata
“rottamazione quater”: quanto ad € 1.473,31 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0012 7615 18 000; quanto ad euro 352,55 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0013 6730 19 000; quanto ad euro
5.198,27 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0020 0624 22 000; quanto ad euro 65,37 dalla cartella di pagamento 295 2018 0012 2104 70 000; quanto ad euro 2.136,62 dalla cartella di pagamento 295 2018
0017 6203 43 000; quanto ad euro 442,03 dalla cartella di pagamento 295 2019 0013 3074 49 000; quanto ad euro 2490,75 dalla cartella di pagamento n.295 2020 000 0087 57 9000; quanto ad euro
1714,04 dalla cartella di pagamento 295 2021 0023 8321 79 000 e quanto ad euro 1.775,33 dalla cartella di pagamento n.295 2022 0004 3440 16 000.
Tale circostanza, però, non risulta provata e deve, pertanto, confermarsi la legittimità dell'intimazione di pagamento. Peraltro deve evidenziarsi che nessuna delle cartelle di pagamento sopra richiamate
(regolarmente notificate alla ricorrente) risulta opposta nei modi e termini di legge.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo
50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, definitivamente pronunciando dichiara la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle per crediti previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali rinvia la ricorrente al Giudice ordinario competente davanti al quale la domanda potrà essere proposta nei modi e termini di legge.
Rigetta nel resto il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio così liquidate: € 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia Entrate ON;
€ 3.500,00 in favore dell'Agenzia Entrate D.P.
Messina; € 1.600,00 in favore del Comune di Messina.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Messina - Piazza Unione Europea N.1 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S. Cecilia Is 104 N 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011847637000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012761518000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170013673019000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020062422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020062422000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017620343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013307449000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000087579000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023832179000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023832179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004344016000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento in epigrafe della quale, nel chiederne l'annullamento, eccepiva l'illegittimità atteso che aveva aderito alla “rottamazione quater”. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione dell'atto e chiedeva la condanna alle spese.
Con deduzioni del 17-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate ON, la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con deduzioni del 01-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21, c.1, D.L.vo 546/1992.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Messina il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva di costituirsi l'Agenzia Entrate D.P. Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve rilevare la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento riguardanti "crediti previdenziali" e “contravvenzioni codice strada” per le quali rinvia la ricorrente al
Giudice ordinario competente davanti al quale la domanda potrà essere proposta nei modi e termini di legge.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente genericamente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento atteso che le somme richieste dalle elencate cartelle non erano dovute perché erano state oggetto di definizione agevolata
“rottamazione quater”: quanto ad € 1.473,31 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0012 7615 18 000; quanto ad euro 352,55 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0013 6730 19 000; quanto ad euro
5.198,27 dalla cartella di pagamento n.295 2017 0020 0624 22 000; quanto ad euro 65,37 dalla cartella di pagamento 295 2018 0012 2104 70 000; quanto ad euro 2.136,62 dalla cartella di pagamento 295 2018
0017 6203 43 000; quanto ad euro 442,03 dalla cartella di pagamento 295 2019 0013 3074 49 000; quanto ad euro 2490,75 dalla cartella di pagamento n.295 2020 000 0087 57 9000; quanto ad euro
1714,04 dalla cartella di pagamento 295 2021 0023 8321 79 000 e quanto ad euro 1.775,33 dalla cartella di pagamento n.295 2022 0004 3440 16 000.
Tale circostanza, però, non risulta provata e deve, pertanto, confermarsi la legittimità dell'intimazione di pagamento. Peraltro deve evidenziarsi che nessuna delle cartelle di pagamento sopra richiamate
(regolarmente notificate alla ricorrente) risulta opposta nei modi e termini di legge.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo
50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, definitivamente pronunciando dichiara la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle per crediti previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali rinvia la ricorrente al Giudice ordinario competente davanti al quale la domanda potrà essere proposta nei modi e termini di legge.
Rigetta nel resto il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio così liquidate: € 3.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia Entrate ON;
€ 3.500,00 in favore dell'Agenzia Entrate D.P.
Messina; € 1.600,00 in favore del Comune di Messina.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile