Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2826/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 06/05/2025, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafier- ro, è chiamata la causa in intestazione. Il Giudice Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2826/2019 r.g.a.c.
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(c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA SCUDIERI N. C.F._1
185 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) presso lo studio dell'AVV.
ACHILLE PASCIÀ rappresenta e difesa dall' AVV. EMILIANO DEL
BALZO (c.f.: in virtù di procura in atti. C.F._2
- APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA KERBAKER N. 55, NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
LUCIANO MOFFA, (c.f.: ) dal quale è rappresentata e C.F._3
difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
E
CP_2
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4795/2018 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati e per le
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ragioni di seguito riportate, con il conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello proponeva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza n. 4795/2018 del Giudice di Pace di Nola con la quale quest'ultimo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni esercitata nei confronti della e ritenendo ap- Controparte_3 CP_2
plicabile la presunzione di pari concorsualità causale nella determinazione del sinistro da parte dell'odierna appellante.
L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite a se- guito di un sinistro avvenuto in data 23.04.2016 alle ore 19:15 circa, in San
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Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Martiri di Nassirya, allorquando l'odierna appellante mentre era alla guida della propria bicicletta sul margine destro della carreggiata, veniva urtata alla parte laterale sinistra e scaraventata a terra dal veicolo Citroen C3 tg. EC223YL che proveniente dal senso di marcia oppo- sto, invadeva la corsia di sinistra della carreggiata.
A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valuta- zione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure, e pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Citroen C3 tg. EC223YL e per l'effetto condannare gli appellati al risarcimento della somma di €.9.153,73 oltre alle spese del secondo grado di giudizio ed il residuale 50% delle spese di primo grado ingiustamente compensate.
Si costituiva in giudizio, spiegando appello incidentale, la Controparte_3
, che chiedeva il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile nel ri-
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to e infondato nel merito e l'accoglimento dell'appello incidentale. Rimaneva, invece, nuovamente contumace la responsabile civile, CP_2
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, giungeva all'odierna udien- za, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
Nel merito non può, innanzitutto, condividersi la valutazione resa dal giudice di prime cure in ordine alla dichiarazione di pari concorsualità causale nella determinazione del sinistro da parte dell'appellante. Come è noto, infatti, in punto di diritto ai sensi dell'art.2054, comma 2, c.c. “nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei contraenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Inoltre, lo stesso consesso ha altresì precisato i limiti di applicabilità dell'art. 2054 c.c. (e,
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cioè, della presunzione di responsabilità nello scontro tra veicoli) chiarendone il carattere di sussidiarietà. Ad avviso di costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. (…) ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 10304 del 05/05/2009, con principio ribadito anche dalla più re- cente Cass. civ., sez. III, 15.2.2018, n.3639).
Sempre in punto di diritto, in merito alla condotta di guida del velocipede è necessario analizzare l'art. 143 comma 2 C.d.S. che dispone “I veicoli sprov- visti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al mar- gine destro della carreggiata” nonché l'art. 182 comma 9 bis C.d.S. secondo cui “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo
162.”
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che la pre- sunzione di corresponsabilità, a carico dell'odierna appellante, è stata amplia- mente superata in quanto il teste, della cui genuinità e attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, ha confermato tutto quanto dedotto nel libello introdut- tivo. In particolare, dalla testimonianza si evince che l'appellante nulla poteva fare per evitare l'impatto avendo rispettato tutte le prescrizioni previste dalla legge;
infatti, la stessa viaggiava sul margine destro della careggiata e veniva ur- tata alla parte centrale sinistra dalla vettura convenuta che invadeva la corsia
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opposta nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione.
Inoltre, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado,
l'appellante non ha violato l'art. 182 comma 9 bis C.D.S., in quanto tale dispo- sizione è valida da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba per percorsi effettuati al di fuori delle aree urbane. Orbene, seppure dall'istruttoria non emerge se il sinistro si sia verificato o meno in un area ur- bana, poiché è occorso alle ore 19,15 del 23 Aprile e cioè, come anche dichia- rato dal teste “quando era ancora giorno”, di tal che l'appellante non aveva al- cun obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. Del resto è notorio (oltre che facilmente verificabile dal sito www.calendariando.it/alba-e- tramonto/san-giuseppe-vesuviano/ ove si riporta che nella giornata in cui si è verificato il sinistro tramonta alle ore 19:49), che nel mese di aprile alle 19.15 il sole non risulta ancora tramontato.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, questo giudicante ri- tiene superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e, conseguentemente, re- sponsabile in maniera esclusiva del sinistro per cui è causa l'appellata CP_2
[...]
Con riferimento alle conseguenze lesive del fatto medesimo ed al dedotto vi- zio di omessa motivazione da parte del giudice di prime cure, sollevato dalla appellata compagnia assicurativa, in ordine alle ragioni che hanno indotto a ritenere la condivisibilità degli esiti della CTU, deve innanzitutto chiarirsi che la stessa, seppure, come evidenziato da parte appellata, nella parte dedicata all'esame obiettivo locale, fa riferimento ad una ferita lacero contusa in regio- ne sottocigliare a sinistra, successivamente - sia al punto IV in ambito della di-
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scussione medico-legale, sia al punto V in ambito di conclusioni - specifica che la ferita lacero contusa interessa la regione sopraccigliare destra, in coe- renza con quanto diagnosticato nel primo referto. Da ciò, è facilmente desu- mibile che il CTU abbia compiuto un errore materiale che può essere superato in tale sede considerato che, successivamente, per ben due volte, assume che la ferita sia localizzata nella regione sopraccigliare destra. Pertanto, gli esiti della medesima, con la quale si accertava il rapporto di causalità, fatti propri già dal giudice di primo grado, sono, altresì, fatti propri anche in questa sede.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta posi- tiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cfr. Cass. civ. 7947/2020). Ne conseguono “postumi invalidanti permanenti” nella misura del 6%; inabilità temporanea totale con durata pari a 15 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% con durata di 20 giorni, ed ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% con durata di 10 gior- ni, come accertato dalla CTU.
Non merita, invece, accoglimento il motivo di appello relativo all'omessa pro- nuncia circa il riconoscimento del danno morale. A tal proposito in riferimen- to alla liquidazione del danno patito, va ricordato che la sentenza n. 26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11.11.2008, ha fornito una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patri- moniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omni-
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comprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottoca- tegorie, se non con valenza meramente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è che uno dei molte- plici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell'unico dan- no non patrimoniale e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio le
SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corollario in virtù del quale non è ammis-sibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona: una si- mile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, non costituisce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere li- quidato separatamente sol perché diversamente denominato;
ulteriore conse- guenza tratta nella sentenza citata consiste nel negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali “bagatellari”, ossia quelli futili ed irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità. Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione
n. 26972 dell'11.11.08 ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale va ri- sarcito integralmente, ma senza duplicazioni, sicché deve ritenersi non più condivisibile la prassi, sinora uniforme e consolidata, di liquidare, in caso di le- sioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiudizi del mede- simo tipo e della stessa natura. Le successive sentenze della Corte di Cassazio- ne hanno precisato e chiarito come, pur affermando che danno morale e bio-
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logico non sono autonome categorie di danni, il giudice debba comunque te- nerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento, in quanto descrivono la lesione subita (Cass. 19.12.2008 n.29832) e che l'insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non patrimoniale non consente di omettere la conside- razione del patimento morale, bensì impone soltanto di ricondurre ad una ca- tegoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi ineren- ti la persona e non connotati da rilevanza economica (cfr. Cass. 13.1.2009
n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009 n.794). Con la sentenza del
21/09/2017 n. 21939, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “con ri- guardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. persona- lizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabel- lari cui la sentenza abbia fatto riferimento, spetta al giudice far emergere e va- lorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame”. Occorre, pertanto, che il giudice provveda alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, escludendo ogni automatismo nella liquidazione ed a tal fine occorre che la parte deduca in maniera analitica e completa tutte le circostanze personalizzanti indicandone l'inerenza alla per- sona ed alla sua reale esperienza di vita. Occorre, in altri termini, che la parte effettui una individuazione delle predette circostanze che ponga il giudice in condizione di valutarle escludendo automatismi. Il presente arresto giurispru- denziale diventa immediatamente comprensibile ove si consideri che le tabelle del Tribunale di AN (cui generalmente si fa riferimento) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psicofisica, elaborate suc- cessivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 (Cfr. Cass.
S.U. 11 nov. 2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975) determinano il valore finale
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del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenen- do conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualifi- cata in termini di danno morale, di tal che, al fine di contemperare le contrap- poste esigenze di uniformità di trattamento con quelle di completezza del ri- sarcimento, si rende necessaria una allegazione (suffragata da successiva pro- va) esaustiva delle circo-stanze che consentano di effettuare la personalizza- zione evitando duplicazioni delle voci di danno e locupletazioni.
Nel caso in esame parte appellante, attrice in primo grado, non ha dedotto e provato le peculiari circostanze che giustificherebbero la personalizzazione.
Dunque, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima, il risar- cimento del danno omnicomprensivo va quantificato in complessivi
€.10.274,69 (di cui €.8.599,59 a titolo di danno biologico permanente nella mi- sura del 6%, e la restante parte a titolo di invalidità temporanea totale e parzia- le e spese mediche documentate).
A detta somma dovrà essere decurtata in sede esecuiva la somma di €.2.600,00 già erogata dalla compagnia in virtù della sentenza di primo grado.
Chiarito quanto innanzi, giova ulteriormente precisare che la somma innanzi liquidata rappresenta soltanto il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass., SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi com- pensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova, anche presuntivi, e liquidato mediante l'utilizza- zione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzio-
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ne di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio, via via riva- lutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di respon- sabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneg- giato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanzia- rio subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con de- correnza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritar- do nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalu- tazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del- le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse rica- vabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'at- tribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo sulla somma devalutata a far data dal sinistro e via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza, all'esito della quale sono dovuti gli interessi al saggio legale.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato te-
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nendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trar- re le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, cor- rispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il ri- sarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666), che pure sussiste nel caso di specie.
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di paga- mento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblicazio- ne della sentenza fino al soddisfo.
Risulta assorbito integralmente l'appello incidentale.
Quanto alle spese di giudizio esse seguono la soccombenza, e, per il primo grado, esclusa la compensazione operata dal giudice di pace, devono porsi in- tegralmente a carico della responsabile e dell'assicurazione, mentre per il pre- sente grado, si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi espletate, nonché del valore della lite, alla luce del D.M. 55/2014, come modificate ed integrate dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del- Parte_1
la e così provvede: Controparte_1 CP_2
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1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità esclusiva di CP_4
nella causazione del sinistro e, per l'effetto,
3) condanna in solido con CP_2 Controparte_1
(c.f.: ) al pagamento, in favore di
[...] P.IVA_1 Parte_1
della complessiva somma di €.10.274,69, oltre interes- Parte_1
si al tasso del 2,5% annuo calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, anno per anno, fino alla data di pubblica- zione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
4) Pone le spese del primo grado integralmente a carico delle soccombenti;
5) Condanna la c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in solido con al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(c.f.: ), par- Parte_1 C.F._1
te appellante, che si liquidano, per il presente grado in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge se- condo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %.
È verbale. Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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