Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
rappresento e difeso dall'Avv. Andrea Necci.
e
, nata a [...] il [...]; CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Necci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Persona_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre in via Carlo Avvolta n. 12, Persona_1
UI (VT) m niuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà a previo accordo con la collocataria e comunque in caso di disaccordo: il lunedì, il mercoledì e venerdì pomeriggio e ai fini settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da suddividersi in un periodo che dovrà essere concordati con l'altro coniuge che entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le festività varrà il criterio dell'alternanza annuale con le seguenti eccezioni: il 25 dicembre il minore pranzerà con la madre e cenerà con il padre, il 31 dicembre con la sola madre e il 1° gennaio con il solo padre.
- il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile di 250,00 € Parte_1 CP_1
(duecentocinquanta=) per il concorso al mantenimento del figlio a decorrere dal mese di ottobre 2024 al domicilio dell'avente diritto entro il giorno 20 di ogni mese di riferimento.
- le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute ho caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno come da protocollo.
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 31.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso