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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 955/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di RE Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 955
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2024
avente ad oggetto: cessazione comodato.
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EC (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Lecce (C.F.
- PEC ed C.F._2 Email_1
elett.te dom.to presso il suo studio in RE DE EC (NA) in via V. Veneto n. 36,
-ricorrente –
E
1 (C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
EC (NA) ed ivi residente in [...],
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 02.11.2020 concedeva in comodato, alla resistente, l'apparta-
mento sito in RE DE EC (NA) in via Purgatorio n. 25, riportato al catasto fabbricati DE comune di RE DE EC (NA) al foglio 20, part. 50, sub102.
Il , successivamente, inoltrava alla diffida in quanto non corri- Parte_1 CP_1
spondeva le spese condominiali all'amministratore di condominio e che, dal mese di marzo 2023, la resistente ed i suoi ospiti si rendevano autori di comportamenti tali da turbare la serena convivenza tra i condomini, tanto essere oggetto di segna-
lazione da parte DEl'amministratore di condominio.
Successivamente il ricorrente esperiva il tentativo di mediazione, conclusosi senza successo per assenza DEla resistente e conveniva in giudizio la con ricorso CP_1
depositato presso Questo Tribunale in data 23.02.2024, chiedendo la risoluzione DE
rapporto di comodato, il rilascio DEl'immobile ed il pagamento DEle quote condo-
miniali inevase.
Con decreto DE 27.02.2024, il Tribunale fissava l'udienza DE 05.07.2024 per la comparizione DEle parti.
Successivamente, con istanza DE 05.04.2024, il chiedeva anticiparsi la Parte_1
fissata udienza ed il Tribunale disponeva l'anticipazione per la data DE 07.06.2024.
La resistente non si costituiva in giudizio.
In data 06.11.2024 il Tribunale disponeva la rinotifica degli atti alla resistente.
2 In data 06.03.2025 venivano ritualmente rinotificati tutti gli atti di giudizio e la resi-
stente rimaneva contumace.
In primis si rileva l'avvenuto esperimento DE tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, per iniziativa DEl'
istante, con esito negativo e conseguente assolvimento DEla relativa condizione di procedibilità DEla domanda.
Si precisa, altresì, che gli atti di giudizio sono stati tutti rinotificati ritualmente in data
06.03.2025 e la comodataria è rimasta contumace.
Nel merito, si rileva che il contratto di comodato de quo, con decorrenza 02.11.2020,
è stato ritualmente registrato inter partes in data 10.12.2020.
Successivamente, parte comodante ha chiesto la sua risoluzione, per alcuni inadem-
pimenti posti in essere dalla comodataria. La relativa comunicazione, prodotta in giu-
dizio, recante la data DE 25.09.2023 non è fornita di prova, né di invio DEla racco-
mandata, né DEla sua ricezione. Consegue la sua inefficacia ai fini di una pronuncia di risoluzione anche in virtù DEla risibile prova addotta in giudizio, costituita da una mail DEl'amministratore DE condominio DE 21.06.2023.
Ciò premesso, deve comunque valutarsi la richiesta di parte istante di cessazione DE
rapporto di comodato comunque consacrata nell'atto giudiziario, iscritto a ruolo in data 23.02.2024.
Detto ricorso ha comunque valenza di tempestiva richiesta di cessazione DE rapporto per la successiva scadenza DE 02.11.2024.
In virtù di quanto prodotto dall'istante ed in considerazione DEla condotta proces-
suale DEla resistente che non si è costituita in giudizio, la domanda deve essere ac-
colta in quanto provata e fondata ed il rapporto di comodato inter partes, dichiararsi
3 cessato in data 02.11.2024, con condanna DEla resistente al rilascio immediato
DEl'immobile, libero da persone e vuoto da cose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa do-
manda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento DEla domanda,
così provvede:
1. dichiara cessato il rapporto di comodato, inter partes, alla data DE 02.11.2024;
2. condanna la parte resistente all'immediato rilascio DEl'immobile sito in RE DE
EC (NA) in via Purgatorio n. 25, riportato al catasto fabbricati DE comune di
RE DE EC (NA) al foglio 20, part. 50, sub102, libero da persone e vuoto da cose;
3. condanna la resistente al pagamento DEle spese di giudizio che liquida in com-
plessivi euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribu-
zione all'avv. Andrea Di Lecce dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in RE Annunziata il 02.08.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
4
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di RE Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 955
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2024
avente ad oggetto: cessazione comodato.
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EC (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Lecce (C.F.
- PEC ed C.F._2 Email_1
elett.te dom.to presso il suo studio in RE DE EC (NA) in via V. Veneto n. 36,
-ricorrente –
E
1 (C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
EC (NA) ed ivi residente in [...],
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in data 02.11.2020 concedeva in comodato, alla resistente, l'apparta-
mento sito in RE DE EC (NA) in via Purgatorio n. 25, riportato al catasto fabbricati DE comune di RE DE EC (NA) al foglio 20, part. 50, sub102.
Il , successivamente, inoltrava alla diffida in quanto non corri- Parte_1 CP_1
spondeva le spese condominiali all'amministratore di condominio e che, dal mese di marzo 2023, la resistente ed i suoi ospiti si rendevano autori di comportamenti tali da turbare la serena convivenza tra i condomini, tanto essere oggetto di segna-
lazione da parte DEl'amministratore di condominio.
Successivamente il ricorrente esperiva il tentativo di mediazione, conclusosi senza successo per assenza DEla resistente e conveniva in giudizio la con ricorso CP_1
depositato presso Questo Tribunale in data 23.02.2024, chiedendo la risoluzione DE
rapporto di comodato, il rilascio DEl'immobile ed il pagamento DEle quote condo-
miniali inevase.
Con decreto DE 27.02.2024, il Tribunale fissava l'udienza DE 05.07.2024 per la comparizione DEle parti.
Successivamente, con istanza DE 05.04.2024, il chiedeva anticiparsi la Parte_1
fissata udienza ed il Tribunale disponeva l'anticipazione per la data DE 07.06.2024.
La resistente non si costituiva in giudizio.
In data 06.11.2024 il Tribunale disponeva la rinotifica degli atti alla resistente.
2 In data 06.03.2025 venivano ritualmente rinotificati tutti gli atti di giudizio e la resi-
stente rimaneva contumace.
In primis si rileva l'avvenuto esperimento DE tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, per iniziativa DEl'
istante, con esito negativo e conseguente assolvimento DEla relativa condizione di procedibilità DEla domanda.
Si precisa, altresì, che gli atti di giudizio sono stati tutti rinotificati ritualmente in data
06.03.2025 e la comodataria è rimasta contumace.
Nel merito, si rileva che il contratto di comodato de quo, con decorrenza 02.11.2020,
è stato ritualmente registrato inter partes in data 10.12.2020.
Successivamente, parte comodante ha chiesto la sua risoluzione, per alcuni inadem-
pimenti posti in essere dalla comodataria. La relativa comunicazione, prodotta in giu-
dizio, recante la data DE 25.09.2023 non è fornita di prova, né di invio DEla racco-
mandata, né DEla sua ricezione. Consegue la sua inefficacia ai fini di una pronuncia di risoluzione anche in virtù DEla risibile prova addotta in giudizio, costituita da una mail DEl'amministratore DE condominio DE 21.06.2023.
Ciò premesso, deve comunque valutarsi la richiesta di parte istante di cessazione DE
rapporto di comodato comunque consacrata nell'atto giudiziario, iscritto a ruolo in data 23.02.2024.
Detto ricorso ha comunque valenza di tempestiva richiesta di cessazione DE rapporto per la successiva scadenza DE 02.11.2024.
In virtù di quanto prodotto dall'istante ed in considerazione DEla condotta proces-
suale DEla resistente che non si è costituita in giudizio, la domanda deve essere ac-
colta in quanto provata e fondata ed il rapporto di comodato inter partes, dichiararsi
3 cessato in data 02.11.2024, con condanna DEla resistente al rilascio immediato
DEl'immobile, libero da persone e vuoto da cose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa do-
manda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento DEla domanda,
così provvede:
1. dichiara cessato il rapporto di comodato, inter partes, alla data DE 02.11.2024;
2. condanna la parte resistente all'immediato rilascio DEl'immobile sito in RE DE
EC (NA) in via Purgatorio n. 25, riportato al catasto fabbricati DE comune di
RE DE EC (NA) al foglio 20, part. 50, sub102, libero da persone e vuoto da cose;
3. condanna la resistente al pagamento DEle spese di giudizio che liquida in com-
plessivi euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribu-
zione all'avv. Andrea Di Lecce dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in RE Annunziata il 02.08.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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