TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4209/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. SCELTA Parte_1
LI);
E
nato a [...] il [...] (avv. SCELTA Controparte_1
LI );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del 2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 13/06/1992 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insisito nel ricorso avendo già prodotto in allegato al ricorso le dichiarazioni di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 10/12/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
13.06.1992, tra i sigg.ri e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo all'anno 1992, atto n. 81 – P. II – S.A. – VOL. 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze con ulteriore annotazione nel registro del Comune di Palermo, alle seguenti
CONDIZIONI
1. L'immobile sito in Palermo, in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 18, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
2. Le parti concordano che l'autoveicolo Fiat Freemont JC F1MFT C7LD1A, targato EL 367
YC, attualmente intestato alla sig.ra verrà trasferito in proprietà esclusiva al Parte_1 sig. . Controparte_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla
a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
4. Le parti dichiarano, altresì, di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto di natura personale e patrimoniale dichiarando al contempo di non avere più nulla a pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo” (cfr. ricorso congiunto depositato in data
15/09/2025)”.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/06/1992, da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da nata a Controparte_1
AL (PA) il 13/12/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4209/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. SCELTA Parte_1
LI);
E
nato a [...] il [...] (avv. SCELTA Controparte_1
LI );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del 2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 13/06/1992 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insisito nel ricorso avendo già prodotto in allegato al ricorso le dichiarazioni di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 10/12/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
13.06.1992, tra i sigg.ri e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo all'anno 1992, atto n. 81 – P. II – S.A. – VOL. 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze con ulteriore annotazione nel registro del Comune di Palermo, alle seguenti
CONDIZIONI
1. L'immobile sito in Palermo, in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 18, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
2. Le parti concordano che l'autoveicolo Fiat Freemont JC F1MFT C7LD1A, targato EL 367
YC, attualmente intestato alla sig.ra verrà trasferito in proprietà esclusiva al Parte_1 sig. . Controparte_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla
a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
4. Le parti dichiarano, altresì, di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto di natura personale e patrimoniale dichiarando al contempo di non avere più nulla a pretendere
l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo” (cfr. ricorso congiunto depositato in data
15/09/2025)”.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/06/1992, da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da nata a Controparte_1
AL (PA) il 13/12/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.