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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 16.716 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Sora, via Vittorio Emanuele, 13, presso lo studio dell'avv. F. LUCCI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Beccaria, 29, presso l'Avvocatura distrettuale dell , rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. M. CP_2
MORELLI.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione ad a.t.p.o.; riconoscimento indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver precedentemente presentato ricorso ex art. 445 bis, primo comma, c.p.c. ai fini dell'accertamento del possesso del requisito sanitario necessario per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa;
-di essere stata in tale sede svolta c.t.u. medico-legale, che concludeva in modo non favorevole alle sue domande;
-di aver depositato dichiarazione di contestazione alla suddetta c.t.u.;
-di aver diritto a vedersi riconosciuto quanto in oggetto.
Costituendosi in giudizio, l' contestava nel merito la fondatezza della CP_1
domanda, chiedendone il rigetto.
Ritenutane l'opportunità, veniva affidata c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui si dava immediata lettura.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui appresso. Il C.T.U. designato, dott. , dopo aver rilevato che la parte Per_1
ricorrente è risultata affetta da: "severo deficit ventilatorio trattato con CPAP e erogazione di O2 a 24 ore, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo II, obesità patologica (IMC=48) e vasto angioma emiviso sin. “, motivatamente concludeva che il medesimo è “in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18/80 a decorrere da luglio 2024 (suggerita visita di revisione a settembre 2026)”.
Da tali congruamente motivate conclusioni, non specificamente contestate in sede di discussione, non vi è ragione per discostarsi.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Stante il solo parziale accoglimento della domanda (decorrenza successiva alla fase di ATPO ed altresì successiva al deposito del ricorso in opposizione) si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese del grado (cfr. dispositivo) mentre le spese di c.t.u. devono essere poste a carico come CP_1
per legge.
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna l' a corrispondere a l'indennità di CP_1 Parte_1
accompagnamento con decorrenza dall'1 luglio 2024, oltre interessi legali da tale data;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado;
-pone le spese di c.t.u. a carico CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 16.716 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Sora, via Vittorio Emanuele, 13, presso lo studio dell'avv. F. LUCCI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Beccaria, 29, presso l'Avvocatura distrettuale dell , rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. M. CP_2
MORELLI.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione ad a.t.p.o.; riconoscimento indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver precedentemente presentato ricorso ex art. 445 bis, primo comma, c.p.c. ai fini dell'accertamento del possesso del requisito sanitario necessario per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa;
-di essere stata in tale sede svolta c.t.u. medico-legale, che concludeva in modo non favorevole alle sue domande;
-di aver depositato dichiarazione di contestazione alla suddetta c.t.u.;
-di aver diritto a vedersi riconosciuto quanto in oggetto.
Costituendosi in giudizio, l' contestava nel merito la fondatezza della CP_1
domanda, chiedendone il rigetto.
Ritenutane l'opportunità, veniva affidata c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui si dava immediata lettura.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui appresso. Il C.T.U. designato, dott. , dopo aver rilevato che la parte Per_1
ricorrente è risultata affetta da: "severo deficit ventilatorio trattato con CPAP e erogazione di O2 a 24 ore, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo II, obesità patologica (IMC=48) e vasto angioma emiviso sin. “, motivatamente concludeva che il medesimo è “in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18/80 a decorrere da luglio 2024 (suggerita visita di revisione a settembre 2026)”.
Da tali congruamente motivate conclusioni, non specificamente contestate in sede di discussione, non vi è ragione per discostarsi.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Stante il solo parziale accoglimento della domanda (decorrenza successiva alla fase di ATPO ed altresì successiva al deposito del ricorso in opposizione) si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese del grado (cfr. dispositivo) mentre le spese di c.t.u. devono essere poste a carico come CP_1
per legge.
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna l' a corrispondere a l'indennità di CP_1 Parte_1
accompagnamento con decorrenza dall'1 luglio 2024, oltre interessi legali da tale data;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado;
-pone le spese di c.t.u. a carico CP_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Ermanno CAMBRIA