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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2125/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. MARONE GUIDO e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 15
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t. - Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., entrambi Controparte_2
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA DIAZ 11
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 114/2024 pubblicata il 01.2.2024, emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per travisamento dell'oggetto della domanda.
1 In particolare, il Tribunale - pur dando atto della sussistenza del diritto dei docenti precari ad ottenere il medesimo sostegno alla formazione alla luce della copiosa giurisprudenza anche di legittimità nelle more intervenuta, con sentenza n. 114/2024 depositata in data 01.02.2024 – aveva rigettato la domanda ritenendo, impropriamente, che la ricorrente avesse richiesto la liquidazione del controvalore monetario del bonus economico non corrisposto. All'opposto, l'odierna appellante aveva inteso contestare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo, incombente sull'Amministrazione scolastica quale parte datoriale, di sostenere la formazione professionale del personale docente in attuazione delle prescrizioni introdotte dalla disciplina pattizia e dell'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, norma sottoposta tuttavia ad una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi euro-unitari, con conseguente disapplicazione provvedimenti che circoscrivono l'accesso al beneficio della cd. Carta Docenti soltanto in favore dei dipendenti di ruolo. Quindi, l'azione proposta avrebbe dovuto esser configurata come di adempimento di un obbligo contrattuale.
Per tali motivi ha chiesto riformarsi la sentenza gravata con riconoscimento del beneficio reclamato, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti il e l' , i quali hanno riconosciuto Controparte_1 CP_3 che dalla pronuncia della Suprema Corte richiamata dall'appellante si evinceva la fondatezza dell'avversa pretesa, chiedendo pronunciarsi in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata, pur insistendo per la compensazione delle spese di lite, atteso che la Cassazione si era pronunciata solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato.
1. Il thema decidendum concerne il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica o Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per il personale docente a tempo determinato.
La questione controversa, in effetti, è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961/2023 del 27.10.2023, la quale, come correttamente deduce l'appellante, ha enunciato i principi di diritto che di seguito si richiamano:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
2 della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Dunque, la Suprema Corte ha sancito in maniera chiara la spettanza della Carta elettronica anche per il personale docente non di ruolo, in presenza di determinati requisiti, ovvero in presenza di
“...incarichi annuali fino al 31.8…” o “…incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
1.1. Nel caso in esame, l'appellante ha dedotto di essere stata una docente precaria e di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di vari contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2019/20 e sino all'anno scolastico 2020/21.
La documentazione versata in atti conferma le deduzioni.
3 Dunque, emerge la sussistenza in capo all'appellante di tutti i requisiti per poter aver accesso al beneficio economico reclamato, avendo sempre avuto incarichi di docenza fino al termine di ogni anno scolastico.
In ordine alla tutela da accordare ai docenti che non beneficavano tempestivamente del bonus in argomento – come nel caso che ci occupa - la Suprema Corte, nella succitata pronuncia, ha delineato una differenziazione a seconda della condizione in cui veniva a trovarsi il docente al momento in cui reclamava detto beneficio;
per i docenti che risultavano “…iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo…” spettava l'adempimento in forma specifica del diritto;
mentre, per i docenti “…fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze” era accordata una tutela risarcitoria.
Nel caso in esame, l'appellante in primo grado ha dichiarato di lavorare attualmente alle dipendenze del il quale non ha contestato la circostanza, dovendosi, pertanto, ritenere CP_1 provata la permanenza all'interno dell'organizzazione scolastica con conseguente diritto all'esecuzione in forma specifica.
1.2. A differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la formulazione del petitum non osta all'accoglimento della domanda di condanna.
Le conclusioni del ricorso di I grado erano le seguenti: "per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfazione"
Ebbene, lette congiuntamente le domande, quella di condanna può esser accolta, intendendo conseguire l'istante "l'importo aggiuntivo" che, come specificato nella domanda di accertamento,
è stato identificato proprio nella “cd. Carta Elettronica” e non potendosi, dunque, ritenere che sia stato domandato solo l'equivalente monetario. In tal senso milita, altresì, il tenore complessivo dell'atto, volto ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione contrattuale gravante sul CP_1
ovverosia quella di concessione del predetto beneficio.
2. Resta da trattare soltanto la questione della decadenza dal diritto al beneficio della Carta elettronica.
4 I crediti in argomento, secondo le disposizioni ministeriali, dovevano essere utilizzati entro la fine dell'anno scolastico nel corso del quale veniva erogato il bonus ed in ogni caso, non poteva accumularsi un credito superiore alle due annualità con conseguente obbligo per l'avente diritto alla fruizione del credito entro il biennio.
Si rileva che, anche su questo punto, è venuta in soccorso la succitata pronuncia della Suprema
Corte, la quale ha chiarito che: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Dunque, in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, va riconosciuto il diritto dell'appellante al beneficio dell'accredito sulla Carta elettronica in misura pari ad € 500,00 annui con riferimento alle annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 in relazione alle quali, del resto, non è maturato il termine prescrizionale quinquennale come chiarito dalla Suprema corte.
3. Sulle spese di lite del I grado, deve farsi applicazione dell'art. 92 comma 2, c.p.c., con compensazione delle stesse posto che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto per cui è causa non era affatto pacifico.
Va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 20.10.2022, prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla docente. In detta pronuncia, del resto, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di
Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenesse all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che la sola circostanza della durata dei rapporti potesse costituire ragione obiettiva
(punto 46) in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43); per cui, ha continuato la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito osterebbero ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
5 Ne discende, allora, che alla data dell'instaurazione del giudizio, la questione dedotta in giudizio dalla per l'annualità 2019/2020 e 2020/2021 era stata solo da pochi mesi definitivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Pertanto, in considerazione della incertezza all'epoca sussistente, è possibile la compensazione delle spese. Cont
3.1. All'opposto, il deve esser condannato al pagamento delle spese del presente grado, in quanto - anziché provvedere spontaneamente all'erogazione del beneficio, nonostante il consolidamento della giurisprudenza favorevole ai docenti, alla quale ha peraltro espressamente aderito nella comparsa di costituzione in appello - è rimasto colposamente inerte, costringendo l'istante ad attendere la presente pronunzia per soddisfare il proprio diritto.
Le spese si liquidano come da dispositivo, second i valori minimi del DM 55/2014 e ss. mm., attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto dell'appellante alla Carta elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- per l'effetto, condanna il all'assegnazione in favore Controparte_1 dell'appellante della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per i suddetti anni scolastici, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione dei buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00.
- condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1
che liquida in euro 337,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Napoli 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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