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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1870/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1870/2022 R.G. promosso da
(c.f. , con l'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
PAVAN, ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. FRANCA TONELLO, CP_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del PM, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni ricorrente: come da verbale d'udienza del 3.10.2024.
Conclusioni resistente: come da foglio di conclusioni depositato in data 1.10.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Le parti e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
data 30.4.1994, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Scorzè (VE) al n. 17, parte II, Serie A, anno 1994, e dalla loro unione sono nati due figli, (11.7.1997) e Per_1
(12.4.2005). Per_2
Con decreto n. cronol. 13080/2019, depositato il 25.09.2019, n. 12822/2018 R.G., il
Tribunale di Venezia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi dichiarano di avere già concordemente stabilito di vivere separati di tetto e di mensa e si scambiano fin d'ora reciproco ed anticipato assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio, anche a favore del figlio minore 2) la casa coniugale, sita in Scorzè Per_2
(VE), -- via Monte Marmolada 78/B, già in proprietà del IG. rimarrà assegnata Parte_1
allo stesso che ivi continuerà a vivere, mentre la IG.ra vivrà in altro appartamento ove CP_1
sposterà la propria residenza;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
e collocato prevalentemente presso il padre, continuando a vivere nella casa coniugale, anche assieme al fratello maggiore;
4) i figli avranno il diritto e dovere di vedere e stare con la madre, presso la sua Per_1
nuova sistemazione abitativa, anche per il pernotto compatibilmente con i loro impegni ed con l'accordo dei genitori. In particolare il figlio maggiorenne si autodeterminerà con la madre per le visite e gli incontri, mentre la IG.ra terrà con sé il figlio minore un fine settimana alternativamente al padre dal CP_1 Per_2
sabato dopo scuola alò lunedì quando il minore andrà direttamente a scuola;
un pomeriggio e una sera durante la settimana da concordare tra i coniugi e con il figlio a partire dal doposcuola e sino alla mattina successiva quando dovrà recarsi a scuola;
dal rientro da scuola secondo necessità; una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno; due o tre giorni durante le festività pasquali e di carnevale, alternando con il padre il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio;
5) il IG. si farà carico tutto l'anno del mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2
sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie;
6) la IG.ra , nonostante la differenza CP_1
reddituale rispetto al marito, rinuncia, di contro, all'assegno di mantenimento per sé; 7) i coniugi riservano in separata sede di regolare le questioni economiche relativa alla casa coniugale;
8) i coniugi mantengono la proprietà delle rispettive autovetture e dichiarano di aver già definito le questioni economiche relative ai
pagina 2 di 13 risparmi comuni”.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio, dichiarando Parte_1
che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo e chiedendo, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti ulteriori condizioni: “
1. I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa;
2. La casa coniugale, sita in
Scorzè (VE), Via Monte Marmolada n.78/B, già in proprietà del SI. rimarrà Parte_1
assegnata allo stesso che ivi continuerà a vivere assieme ai figli e 3. Il figlio minore Per_1 Per_2 Per_2
continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il padre;
4. I figli avranno il diritto e dovere di vedere e stare con la madre, presso la sua nuova sistemazione abitativa, anche per il pernotto compatibilmente con i loro impegni e con l'accordo dei genitori. In particolare il figlio maggiorenne si autodeterminerà con la madre per le visite e gli incontri, mentre la SI.ra CP_1
terrà con sé il figlio minore un fine settimana alternativamente al padre dal sabato dopo scuola al Per_2
lunedì quando il minore andrà direttamente a scuola;
un pomeriggio e una sera durante la settimana da concordare tra i coniugi e con il figlio a partire dal doposcuola e sino alla mattina successiva quando dovrà recarsi a scuola;
dal rientro da scuola secondo necessità; una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
due o tre giorni durante le festività pasquali e di carnevale, alternando con il padre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
5. Il SI. continuerà a farsi carico tutto l'anno del mantenimento dei figli e sia per le Pt_1 Per_1 Per_2
spese ordinarie che per quelle straordinarie;
6. Nulla sarà dovuto dal SI. alla SI.ra a Pt_1 CP_1
titolo di concorso nel suo mantenimento avendo ella reddito proprio;
7. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI. e la SI.ra in data Parte_1 CP_1
30/04/1994 e registrato all'ufficio dello stato civile del Comune di Scorzè, atto n. 17 dell'anno 1994, parte II°, Serie A.
8. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scorzè di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed ai successivi incombenti”.
Si è costituita in giudizio , convenendo sulla domanda sullo status e, per le CP_1
restanti questioni, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2) confermarsi
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso il Persona_3
pagina 3 di 13 padre e libero il figlio di frequentare la madre quando vuole. 3) La madre provvederà al mantenimento del figlio ogni qual volta lo stesso si recherà presso di lei contribuendo in forma specifica 4) Tenuto conto Per_2
della durata del matrimonio, del contributo offerto dalla resistente all'economia familiare, e di ogni altro parametro rilevante, onerarsi il SInor a contribuire al mantenimento della SInora Parte_1
versando alla stessa la somma di € 200,00 mensili soggetta ad aggiornamento ISTAT, da CP_1
versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese. 5) Adottarsi ogni altro provvedimento opportuno rigettando ogni altra diversa istanza, eccezione e domanda avversaria. 6) Con vittoria di spese e compensi di causa, in caso di opposizione”.
All'udienza del 7.7.2022, dopo discussione, il Presidente delegato ha concesso un rinvio per consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo;
preso atto del mancato raggiungimento di esso, con Ordinanza del 24.10.2022, il Presidente delegato, considerato che le condizioni reddituali delle parti erano rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla separazione e che non era dimostrato che il figlio fosse divenuto nel frattempo Per_1
economicamente autosufficiente, ha confermato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti le statuizioni di cui all'accordo di separazione omologato con decreto n. cronol.
13080/2019 di questo Tribunale, rilevando altresì che non sussisteva alcun automatismo tra il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne ed il ripristino di un assegno di mantenimento a favore della SI.ra ; il Presidente delegato ha, quindi, CP_1
fissato l'udienza di comparizione e trattazione del 9.2.2023.
A seguito di richiesta avanzata dalle parti con fogli depositati telematicamente in data
8.2.2023 (per parte ricorrente) e 7.2.2023 (per parte resistente), il Collegio, nella Camera del
ConSIlio del 23.2.2023, ha emesso sentenza parziale sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha assegnato con separata ordinanza i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Quanto alla successiva fase istruttoria, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 15.12.2023, non ha ammesso le prove orali formulate dalle parti, ordinando a ciascuna l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di documentazione economico – reddituale aggiornata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024, il procuratore di parte ricorrente pagina 4 di 13 ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo ed in particolare: “
1. I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa;
2. La casa coniugale, sita in Scorzè (VE), Via Monte
Marmolada n.78/B, già in proprietà del SI. rimarrà assegnata allo stesso che ivi Parte_1
continuerà a vivere assieme ai figli e 3. Il figlio minore continuerà ad essere affidato Per_1 Per_2 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il padre;
4. I figli avranno il diritto
e dovere di vedere e stare con la madre, presso la sua nuova sistemazione abitativa, anche per il pernotto compatibilmente con i loro impegni ed con l'accordo dei genitori. In particolare il figlio maggiorenne si autodeterminerà con la madre per le visite e gli incontri, mentre la SI.ra terrà con sé il figlio minore CP_1
un fine settimana alternativamente al padre dal sabato dopo scuola al lunedì quando il minore andrà Per_2
direttamente a scuola;
un pomeriggio e una sera durante la settimana da concordare tra i coniugi e con il figlio a partire dal doposcuola e sino alla mattina successiva quando dovrà recarsi a scuola;
dal rientro da scuola secondo necessità; una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
due o tre giorni durante le festività pasquali e di carnevale, alternando con il padre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
5. Il SI. continuerà a farsi carico Pt_1
tutto l'anno del mantenimento dei figli e sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie;
Per_1 Per_2
6. Nulla sarà dovuto dal SI. alla SI.ra a titolo di concorso nel suo mantenimento avendo Pt_1 CP_1
ella reddito proprio;
7. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI.
e la SI.ra in data 30/04/1994 e registrato all'ufficio dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di Scorzè, atto n. 17 dell'anno 1994, parte II°, Serie A.
8. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Scorzè di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed ai successivi incombenti”, mentre parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Tenuto conto della durata del matrimonio, della differenza reddituale, del contributo offerto dalla SInora Parte_2
all'economia familiare ed al patrimonio del marito, nonché di ogni altro parametro rilevante, onerarsi il SInor a contribuire al mantenimento della SInora versando alla stessa Parte_1 CP_1
la somma di € 200,00 mensili, o altra somma ritenuta equa, soggetta ad aggiornamento ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese. 5) Adottarsi ogni altro provvedimento opportuno rigettando ogni altra diversa istanza, eccezione e domanda avversaria. 6) Con vittoria di spese e
pagina 5 di 13 compensi di causa, in caso di opposizione”.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Con sentenza emessa all'esito della camera di conSIlio del 23.02.2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definendo così la questione relativa allo status.
Quanto all'affidamento dei figli, anche è divenuto maggiorenne nel corso del Per_2
presente giudizio.
Considerata quindi la maggiore età di entrambi i figli, nulla si provvede in merito al loro affidamento.
Ciò posto, il contenzioso tra le parti verte sul mantenimento dei figli e e sul Per_1 Per_2
diritto a percepire un assegno divorzile da parte della SI.ra . CP_1
Quanto al figlio parte resistente ha allegato che lo stesso, oltre ad aver trovato Per_1
occupazione, si sarebbe sposato e avrebbe costituito altrove un suo nucleo familiare autonomo, circostanza non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
Si ritiene quindi che sia allo stato economicamente autosufficiente, anche alla luce Per_1
del fatto incontestato che egli è comunque uscito dalla famiglia di origine, costituendone una di propria.
Riguardo invece il figlio attualmente diciannovenne, lo stesso risulta aver terminato Per_2
gli studi nel giugno 2023, ma dall'istruttoria non emerge alcuna indicazione sulla sua attuale situazione occupazionale.
In tema di mantenimento di figli maggiorenni, la giurisprudenza della Suprema Corte è propensa ad adottare un atteggiamento restrittivo, ponendo a carico del genitore che chiede il mantenimento non la sola prova del fatto negativo della mancanza di occupazione, ma altresì, la prova di un fatto positivo quale può essere la prosecuzione degli studi o la ricerca senza buoni esiti di una collocazione lavorativa.
Nello specifico, la Cassazione ha affermato a più riprese che: “L'onere della prova delle
pagina 6 di 13 condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16 settembre 2024, n. 24731; nello stesso senso anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 luglio 2024, n. 19955).
Peraltro, l'atteggiamento della giurisprudenza di legittimità si è dimostrato particolarmente rigoroso per l'ipotesi del figlio maggiorenne che ha deciso di non proseguire gli studi oltre la maggiore età: “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 2 aprile 2024, n. 8630).
Non si ritiene, tuttavia, che il rigoroso orientamento sopra ricordato possa essere applicato al caso di specie dato che, se da un lato, è incontestato che ha conseguito il diploma Per_2
professionale in una scuola per parrucchieri e che non ha espresso la volontà di continuare a studiare, dall'altro, è passato un breve lasso di tempo dalla conclusione degli studi, per cui tale circostanza non consente comunque di valutare se il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa da parte del ragazzo derivi o meno da una sua condotta inerte.
Inoltre, parte ricorrente di fatto non ha neppure potuto articolare prove sulle circostanze che eventualmente rendevano giustificato il mancato conseguimento dell'autonomia da parte del ragazzo;
infatti, quando sono spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., entrambe le parti davano atto che frequentava ancora l'istituto Per_2
professionale di acconciatori ed era quindi studente, né alcuna di esse ha successivamente introdotto allegazioni circa l'intervenuta indipendenza economica del figlio, ciò che avrebbe consentito, entro il termine preclusivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di operare un controllo giudiziale sulla sopravvenienza nel rispetto del contraddittorio.
In virtù di tali considerazioni, va accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere la pagina 7 di 13 conferma della condizione di separazione in cui si pone interamente a suo carico il mantenimento del figlio Per_2
Per le medesime ragioni, può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, trattandosi d'istituto che trova la sua ragion d'essere in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Quanto alla richiesta di un “contributo al mantenimento” avanzata dalla resistente, la stessa deve essere qualificata come richiesta di assegno divorzile: trattandosi infatti di giudizio di divorzio, non vi è spazio per un mantenimento inteso come somma volta a garantire al coniuge debole lo stesso tenore di vita di cui si è goduto in costanza di matrimonio.
A tal proposito, si deve premettere che l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, resa a Sezioni unite in data 11 luglio 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce unicamente precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
pagina 8 di 13 L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, dato che il
(parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date dalla non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. n. 21234/2019).
Risulta, poi, confermata la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa ed in tutti i casi in cui l'assegno non è riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la funzione, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di autosufficienza economica (Cass. n.
6386/2019).
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi deve tenere conto dei ruoli assunti nel corso del matrimonio e si deve verificare se lo squilibrio esistente sia il portato di tale scelta comune.
Pertanto, non si guarda solo al dato oggettivo dello squilibrio economico-patrimoniale, ma si guarda al motivo per cui questo si è determinato.
La natura anche perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce infatti al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va, dunque, riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente
(e quindi all'eSIenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia l'eSIenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
pagina 9 di 13 La Corte di Cassazione ha di recente puntualizzato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo – coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/2020; Cass.
Sezioni. Unite, n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019), mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Si deve, pertanto, rivalutare la sproporzione economico e patrimoniale in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898/1970, nonché deve essere accertato il nesso di causa tra lo squilibrio economico ed il ruolo endo – familiare svolto dalla richiedente, il contributo fornito dalla stessa in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri e se e in che misura quel contributo possa ritenersi già compensato (Cass. n. 4215/2021).
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018).
Anche di recente, con la sentenza n. 10846 del 22.4.2024, la Corte di Cassazione ha, ancora una volta, ribadito la posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, statuendo che:
“il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n.
28936/2022)”.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, si ritiene che la richiesta di non possa trovare CP_1
accoglimento, in quanto nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da integrare i requisiti di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, così come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra riportata.
Esaminando nello specifico la situazione patrimoniale delle parti, emerge quanto segue.
Il SI. lavora come operaio a tempo indeterminato, percependo in media uno Pt_1
stipendio netto che si aggira tra i 1.800,00 e i 1.900,00 euro al mese, come risulta dai cedolini prodotti il 9.10.2024; dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2024, prodotta il
17.9.2024, risulta che nel 2023 egli abbia percepito redditi da lavoro dipendente ed assimilati per un imponibile di euro 32.647,00.
Quanto alle proprietà immobiliari, egli è proprietario esclusivo della vecchia casa coniugale, in cui attualmente continua a vivere in quanto assegnatagli in sede di separazione.
La SI.ra risulta, invece, attualmente occupata con contratto a tempo indeterminato CP_1
presso un supermercato, percependo uno stipendio netto di importo variabile, compreso tra 1.300,00 euro e 1.500,00 euro mensili, come risulta dai cedolini prodotti il 16.9.2024; inoltre, dalla CU 2024, risulta che nel 2023, la resistente ha percepito redditi da lavoro dipendente ed assimilati per un imponibile pari ad euro 7.981,24, relativamente agli impieghi a tempo indeterminato, ed euro 9.139,88, relativamente agli impieghi a tempo determinato.
La ricorrente ha addotto di dover sostenere periodicamente diverse spese, nello specifico quelle relative all'auto a lei intestata, pari a circa 800 euro annui (doc. 6 parte ricorrente), nonché l'affitto mensile di euro 400,00 (doc. 5 ricorrente) e le utenze relative all'abitazione, comunque non superiori a 180,00 euro mensili, come dalla stessa dichiarato nella comparsa di costituzione (cfr. doc. 7, ricorrente).
Non risulta invece che la SI.ra sostenga o abbia sostenuto spese per i figli, in CP_1
quanto dagli estratti di conto corrente prodotti il 16.9.2024, non emergono uscite indirizzate agli stessi, né vengono prodotti ulteriori elementi volti a provare tale circostanza.
Dal quadro così delineato, si ritiene che nel complesso la resistente abbia una situazione pagina 11 di 13 patrimoniale stabile, che le permette di coprire le proprie spese di vitto e alloggio e di condurre una vita dignitosa: pertanto, essa non versa in una situazione di bisogno tale da giustificare un intervento economico dell'ex coniuge in via assistenziale, in quanto è in grado di provvedere a sé stessa con mezzi propri.
Non si rinvengono nemmeno gli estremi per attribuire alla resistente un assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa.
Infatti, le situazioni patrimoniali delle parti non presentano quello squilibrio che sarebbe presupposto specifico per il riconoscimento di un diritto della resistente all'assegno, considerato che le entrate medie mensili delle parti differiscono l'una dall'altra di poche centinaia di euro.
Inoltre, come sopra evidenziato, per ottenere il riconoscimento all'assegno divorzile non basta una mera disparità reddituale, ma è necessario che il coniuge richiedente provi in sede giudiziale che vi sia stata una scelta di dedicarsi all'attività familiare, condivisa con l'altro coniuge, e che ciò abbia comportato una rinuncia a realistiche occasioni professionali reddituali.
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun riscontro probatorio in merito, in quanto ha affermato al contrario nei propri atti di aver sempre lavorato in costanza di matrimonio e non ha allegato alcuna concreta prospettiva di carriera alla quale avrebbe rinunciato per assecondare i bisogni dei figli o la carriera del SI. contribuendo Pt_1
indirettamente alla formazione del patrimonio di quest'ultimo.
La compartecipazione alle spese relative al mutuo per la casa di proprietà del SI. Pt_1
circostanza addotta dalla resistente a dimostrazione dei sacrifici da essa profusi per il benessere del nucleo familiare, è circostanza inidonea, da sola, a giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile: infatti, la mera contribuzione ad una simile spesa non implica automaticamente la necessità di riequilibrare i rapporti in sede di divorzio attraverso la corresponsione di un assegno con funzione perequativa, essendo necessario anche quello squilibrio tra le situazioni patrimoniali delle parti che in questo caso non è emerso;
del resto, va rilevato che l'eventuale restituzione delle somme impiegate per un bene di pagina 12 di 13 proprietà esclusiva del SI. non potrebbe avvenire mediante riconoscimento di un Pt_1
assegno divorzile, non essendo lo stesso preposto a finalità meramente recuperatorie.
In virtù di tutti gli elementi sopra evidenziati, la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1870/2021 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- Assegna la casa coniugale a per ivi vivere con il figlio Parte_1 Persona_3
- Dispone che continui a farsi carico interamente del mantenimento del Parte_1
figlio fino all'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo. Per_2
- Rigetta la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile a suo CP_1
favore.
- Condanna a rifondere ad le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1
in €4.400,00 per compensi (€1.000,00 fase di studio, €900,00 fase introduttiva, €1.000,00 fase istruttoria e €1.500,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conSIlio del 23.1.2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Alessandra Dusi.
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