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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 73/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 73/2021 RG
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p. t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Daniele Fantini (C.F.
) presso il cui studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57; C.F._1
ATTRICE
E
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), per mezzo Controparte_1 P.IVA_2
della sua mandataria (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Siena CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la (codice P.IVA_3 Controparte_3
fiscale e partita Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. P.IVA_4
FF EC con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Renzi, Via N. Sauro 4/B, 06034 Foligno;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo ipotecario pagina 1 di 46 Conclusioni da parte attrice: “In via principale:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) la carenza di prova di titolarità del credito in capo a
[...]
il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;
CP_1
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II-III) la nullità dei contratti di mutuo fondiario 29.08.2007 (Rep.
n. 52321 – Racc. n. 16.165) e 21.07.2010 (Rep. n. 54.481 – Racc. n. 17.390) azionati e per l'effetto la nullità dell'ipoteca iscritta in danno della opponente e di conseguenza l'improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la violazione nel mutuo 21.07.2010 dell'art. 644 c.p. per superamento del tasso soglia vigente ad opera del TAEG e per l'effetto condannare a restituire tutti gli interessi, CP_1
oneri e spese corrisposte dalla opponente con conseguente improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (V) la violazione nel mutuo 21.07.2010 dell'art. 644 c.p. per superamento del tasso soglia vigente ad opera del tasso di mora e per l'effetto annullare tutti gli interessi di mora richiesti dall'opposta nell'atto di precetto con conseguente improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (VI e VII) la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e degli art.
1282 c. c., art 821 comma 3 c. c. art. 1346 c. c., 1418 c. c.. e per l'effetto, ricalcolato il piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB ovvero con capitalizzazione semplice in caso di accertamento della violazione art. 6 Delibera CICR
09.02.00, condannare alla restituzione della quota interessi pagata in eccedenza con conseguente CP_1
improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Conclusioni di parte convenuta: Erroneamente risultano riportate delle conclusioni relative ad altro giudizio, pertanto, in assenza di rinuncia alle contestazioni e domande formulate, si ritiene opportuno riportare quelle da ultimo formulate con note del 12/12/2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre quanto di seguito:
- nel merito, per le ragioni in fatto ed in diritto in atti, rigettare integralmente la formulata opposizione ed ogni avversa
pagina 2 di 46 istanza, sia preliminare sia di merito, e, per l'effetto, dichiarare e confermare, dapprima, la titolarità del credito e la legittimazione attiva in capo alla società , di poi, la legittimità, la validità e l'efficacia esecutiva dei CP_1
contratti di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dott. del 29/08/2007, n. di Rep. 52.321, n. di Racc. Persona_1
16.165, munito di formula esecutiva in data 10/09/2007, e di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dott.
[...]
del 21/07/2010, n. di Rep. 54.481, n. di Racc. 17.390, munito di formula esecutiva in data 03/08/2010 e, Per_1
per l'effetto, dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto opposto nonché dell'avviata procedura esecutiva immobiliare;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ) proponendo opposizione al precetto notificatole in Controparte_1 CP_1
data 02/11/2020, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 259.006,28, a titolo di rate scadute e non pagate (e relativi interessi) derivanti da due contratti di mutuo fondiario, stipulati con l'allora rispettivamente in data 29/08/2007 e in data 21/07/2010. Controparte_4
In particolare, l'attrice ha rappresentato:
- la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
- la nullità dei mutui quali titoli esecutivi, trattandosi di mutui condizionati, di natura obbligatoria;
- la nullità dei mutui per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
- l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari con riferimento al mutuo del 21/07/2010;
- l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali di entrambi i mutui, in quanto non sarebbe comprensibile, dal testo dei contratti, quale sia il regime finanziario di capitalizzazione;
Pa
- la violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione, non avendo l'istituto comunicato l effettivamente applicato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, previa sua sospensione.
pagina 3 di 46 Si è costituita in giudizio evidenziando l'infondatezza delle censure avversarie. Controparte_1
Nelle more, ha altresì convenuto in giudizio, con un autonomo atto di citazione, la Parte_1
medesima (nell'ambito del procedimento poi avente n. R.G. 1651/2021), al fine di sentire Controparte_1
accertata l'illegittimità della procedura esecutiva n. 18/2021, introdotta mediante pignoramento mobiliare fondato sui medesimi titoli esecutivi alla base del precetto già opposto nel presente procedimento. Nello specifico, in tale sede sono state riproposte le medesime censure di cui sopra.
Anche in questo procedimento si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza Controparte_1
delle censure avversarie.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice del secondo procedimento ha rimesso gli atti al Presidente al fine di disporre la riassegnazione dello stesso al giudice istruttore del primo procedimento, stante l'identità soggettiva e la parziale identità oggettiva dei due procedimenti;
a seguito della detta riassegnazione, i due procedimenti sono stati riuniti.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la sospensione del precetto e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. anche nell'ambito del procedimento riunente.
La causa è stata istruita mediante esperimento di c.t.u. contabile;
a seguito di approfondimenti e chiarimenti chiesti al consulente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine ex art. 127ter c.p.c. in data 10/07/2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre dare atto che la scadenza di entrambi i termini ex art. 190 c.p.c. è avvenuta in data 29/09/2025, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
2. Quanto al merito della controversia, alla luce della numerosità delle doglianze e delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del Tribunale, si ritiene opportuna un'analisi per punti delle medesime, con esame preliminare di quelle che manifestamente non paiono ammissibili o fondate.
pagina 4 di 46 3. Ebbene, quanto alla doglianza relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità, si ritiene come il medesimo, ove anche sussistente, non comporti la nullità del contratto. Sulla tematica in questione, infatti, si è incentrato il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni, di recente definito da una approfondita pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
3.1 In particolare, secondo un primo orientamento interpretativo (cfr Cass. Civ., sent. n. 26672 del 2013;
Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2013; Cass. Civ., sent. n. 22446 del 2015; Cass. Civ., sent. n. 13164 del 2016) la previsione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b. non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 117 t.u.b. (il cui comma 8 stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”) ma soprattutto non si potrebbe ritenere che la violazione del limite di finanziamento sia un'ipotesi di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
Nello specifico, le considerazioni sulla base delle quali si sono motivate tali conclusioni sono da individuare nel fatto che la violazione della norma, pur se imperativa, scaturente dall'art. 38, comma 2, t.u.b. sarebbe insuscettibile di provocare la nullità del contratto, non incidendo sul sinallagma contrattuale e, quindi, non concernendo la validità dello stesso, ma investendo esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale ivi stabilito;
sul fatto che il rispetto del limite del finanziamento non risulterebbe essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del contratto;
sul fatto che la ratio della nuova normativa sul credito fondiario per un verso tenderebbe a favorire il ricorso al mutuo fondiario nell'interesse degli imprenditori e, dall'altro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le banche.
pagina 5 di 46 Pertanto, la disposizione in esame non integrerebbe una norma inderogabile sulla validità del contratto ma apparirebbe essere norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. Peraltro, essendo il limite di erogabilità del mutuo ipotecario stabilito anche e soprattutto in funzione della stabilità patrimoniale della banca erogante, far discendere dalla violazione di quel limite la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il venire meno della connessa garanzia ipotecaria condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
3.2 Secondo un diverso orientamento, sviluppatosi a partire dal 2017 (Cass. Civ., sent. n. 17352 del 2017;
Cass. Civ., sent. n. 19016 del 2017; Cass. Civ., sent. nn. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. Civ., sent. n. 10788 del 2022), pur non ritenendo riconducibile la fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, comma 8, t.u.b., la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art. 38, comma 2, t.u.b. si inserirebbe in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario.
In particolare, gli argomenti a base del predetto orientamento sono da individuarsi nella considerazione per cui la finalità della suddetta prescrizione risponderebbe a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale e, quindi, non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali pubblici;
nel fatto che col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo;
nel fatto che la fissazione di un limite di finanziabilità non sarebbe confinabile nell'area del comportamento nella fase pre-negoziale o attuativa, avendo la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, in modo da incidere direttamente sulla fattispecie;
nel fatto che mantenere intatta una causa di prelazione resa pagina 6 di 46 illegittima dalla violazione del precetto normativo minerebbe la par conditio creditorum in caso di crisi dell'azienda; nel fatto che la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente, della garanzia ipotecaria non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro autonomia privata, con nullità dell'intero contratto fondiario.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, l'unica modalità di recupero del contratto nullo sarebbe quella della conversione in un contratto diverso, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma su istanza di parte da avanzare nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità del contratto.
3.3 A risolvere tale contrasto interpretativo è intervenuta, appunto, la recente pronuncia della Sezioni Unite
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/11/2022, n. 33719), la quale ha condiviso la prima delle due tesi richiamate.
Le argomentazioni poste alla base della detta pronuncia appaiono assolutamente convincenti e si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della medesima.
3.3.1 In primo luogo, occorre ribadire come la giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto, si riferisca essenzialmente a quelle che ineriscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del
2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), sottolineando dunque l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...) coincidente con la stipulazione del contratto” (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020). Quindi, una norma, prima di essere imperativa, dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del t.u.b..
pagina 7 di 46 Pertanto, se il primo comma dell'art. 38 dispone gli elementi contenutistici del mutuo fondiario, il secondo comma, invece, si limita ad assegnare all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti (peraltro, aumentabile sino al 100% al ricorrere di alcuni presupposti) che, secondo criteri da definire, le banche potranno concedere agli aventi diritto;
pertanto, tale comma riguarda, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, e non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche.
3.3.2 Ancora, è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, in particolare le indicazioni in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima. Peraltro, l'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n.
29745 del 2018). Ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38, comma 2, in termini imperativi.
3.3.3 In secondo luogo, la difformità dal “tipo contrattuale” che si assume intrinsecamente caratterizzato dal rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del t.u.b., al fine di giustificare la nullità del contratto per eccedenza di finanziamento, non appare condivisibile. Infatti, non essendo dubitabile che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), ne deriva che un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela. Quindi, l'eventuale uso distorto del tipo “mutuo pagina 8 di 46 fondiario” (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e
1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.).
3.3.4 In terzo luogo, si condivide la tesi delle Sezioni Unite laddove indaga gli interessi tutelati dalla norma in esame;
non si vede, in effetti, come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Quanto alla presunta tutela del mercato creditizio e quindi dell'economia nazionale, deve rilevarsi come in effetti tale finalizzazione potrebbe rinvenirsi in interi apparati normativi, dal t.u.b. del 1993 al t.u.f. del 1998 ecc., con conseguente possibilità di qualificare in termini imperativi una indefinita serie di disposizioni concernenti fattispecie negoziali nell'ambito del cd. diritto dell'economia. Se è vero che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, seppur disciplinante atti negoziali, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” (cfr Cass. S.U. n. 8472 del
2022), quale non è quello di cui si tratta che mira a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, come condivisibilmente rilevato dai precedenti del 2013 (n. 26672 e 27380).
In ogni caso, pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto. Infatti, far pagina 9 di 46 discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere. Ancora, la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca.
3.3.5 Infine, quanto ai presunti svantaggi per gli altri creditori concorrenti nelle procedure concorsuali, devesi evidenziare come la questione della validità o invalidità di un contratto non può dipendere dalle conseguenze sfavorevoli che si produrrebbero per gli altri creditori nella successiva procedura concorsuale, né su elementi attinenti alla garanzia accessoria (ipoteca), la quale, non solo, è una conseguenza legale del contratto valido di mutuo (rectius, del credito) fondiario, ma non v'è ragione per dubitare della validità del negozio costitutivo della garanzia stessa. Peraltro, la par condicio creditorum non trova un proprio baluardo nel t.u.b., né è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, che si ritengono tute assolutamente condivisibili, deve rilevarsi come alcuna nullità del titolo posto alla base del precetto opposto possa ritenersi sussistente.
4. Passando alla censura inerente all'insussistenza di idoneo titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata, in quanto i mutui in questione non potrebbero considerarsi mutui in senso proprio, non essendovi stata l'erogazione della somma, occorre evidenziare quanto segue.
In via generale, sul punto, vale premettere, come è noto, che il mutuo fa parte dei cosiddetti contratti reali, ossia si perfeziona ed esplica i propri effetti, solo nel momento della traditio del denaro, intesa come
“conseguimento della disponibilità giuridica” da parte del mutuatario della somma (Cass. Civ., Sez. I, 2
pagina 10 di 46 aprile 2007, n. 8120); da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. solo qualora risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
In materia, trova applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo al contratto di mutuo c.d. condizionato, secondo il quale l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore del titolo esecutivo ai fini dell'introduzione di procedura di espropriazione forzata quante volte l'avvenuta consegna del denaro dato a mutuo, risulti tramite l'integrazione con le quietanze di versamento e gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al contratto, non constando da atti ricevuti da notaio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4293/1979). Infatti, non costituisce valido titolo esecutivo autonomo, il contratto di mutuo che deve integrarsi con obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto che prevedano una attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa (Cass. Civ., sent. n. 1713/1981;
Cass. Civ., sent. n. 5683/2006; Cass. Civ., sent. n. 4651/2008; Cass. Civ., sent. n. 1758/2008; Trib. Cassino,
10 novembre 1999).
La Cassazione ha altresì rilevato come l'eventuale dichiarazione inerente alla ricezione delle somme di cui viene data formale quietanza è da ritenersi solo apparente, e rappresenta una mera clausola di stile. Anche in tali casi, qualora l'erogazione sia condizionata all'adempimento di alcune prestazioni accessorie, viene a mancare proprio la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica, che viene conservata dalla
Banca fintantoché non vengono accese le garanzie ipotecarie.
In conseguenza della mancata capacità di provare ex se l'effettiva traditio e della mancanza d'una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo delle somme, ne discende l'inidoneità del mutuo notarile a dimostrare il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata. Inoltre, anche quando le condizioni si siano realizzate, affinché il mutuo possa acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, è necessario il rilascio dell'atto di quietanza di pagamento, da parte del beneficiario, nella forma dell'atto pubblico (Cass.
pagina 11 di 46 Civ., sent. n. 17194/2015, Cass. Civ. , sent. n. 18325/2014 e Cass. Civ. , sent. n. 17194/2015) o della scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 474 c.p.c..
Dunque, il momento perfezionativo del contratto coincide con quello del conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della res.
4.1 In proposito occorre dare atto del recente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 5968 del 06/03/2025).
Come è noto, la suddetta pronuncia ha analizzato l'ipotesi in cui le parti stipulino un negozio di mutuo che preveda l'erogazione da parte della banca di una somma di denaro, attuata anche mediante semplice accredito sul conto corrente del mutuatario, senza materiale consegna dello stesso, e, al tempo stesso, che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante, con l'intesa che sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni. Ebbene, è stato chiarito che in ipotesi quale quella al vaglio delle Sezioni Unite non si discute di un mutuo condizionato, che si caratterizza per il fatto che l'erogazione (o, comunque, la messa a disposizione contabile) della somma mutuata è subordinata, in tutto o in parte, al verificarsi di un evento futuro rispetto alla stipula.
Piuttosto, nel caso di specie il mutuo si è perfezionato immediatamente, con la messa a disposizione della somma finanziata, facendo contestualmente sorgere la tipica obbligazione restitutoria del mutuatario. Ciò che è stato subordinato al verificarsi di un evento futuro è l'obbligazione del mutuante di svincolo della somma costituita presso lo stesso in deposito irregolare.
Così ricostruita dogmaticamente la fattispecie in esame, la Suprema Corte ha chiarito che al momento della stipula può già dirsi sussistente un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo dal mutuatario (salvo che essa sia esclusa per volontà delle parti) – e ciò anche se la concreta disponibilità della somma viene posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem del denaro costituito in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare - tale da configurare un diritto di credito, certo, liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, perciò, esigibile suscettibile di esecuzione forzata. A parere della Cassazione, infatti, “i patti accessori appena visti […] attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e
pagina 12 di 46 propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità […] di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, trattandosi, piuttosto, “di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante […] un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (così in Cass. S.U. n. 5968 del
6.3.2025). Ne discende che “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (così
Cass. Civ., S.U. 5968/2025).
In conclusione, la citata pronuncia ha affermato che il mutuo non possa considerarsi “condizionato” in senso proprio, ossia difettare del requisito della realità circostanza che ne compromette la qualificabilità quale titolo esecutivo, qualora la somma sia stata effettivamente versata, ancorché immediatamente dopo restituita in deposito cauzionale infruttifero.
4.2 Alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate e passando all'analisi del caso concreto, si evidenzia il tenore dell'ultimo periodo dell'art. 1 del mutuo del 2007:
pagina 13 di 46 ma, soprattutto, l'art. 2 del medesimo contratto:
poi proseguendo con quelli che erano gli adempimenti necessari per ottenere lo svincolo del detto deposito.
pagina 14 di 46 Del medesimo tenore i primi articoli dell'altro contratto di mutuo del 2010; invero, l'art. 1 prevede:
mentre l'art. 2:
anche in questo caso poi specificando i necessari adempimenti. pagina 15 di 46 Appare chiaro, pertanto, che quelli in esame non possano configurarsi quali mutui condizionati, atteso che al momento della stipulazione le somme mutuate sono in concreto transitate nella giuridica disponibilità della parte mutuataria attraverso accreditamento sul conto corrente, adempimento che secondo la giurisprudenza di legittimità integra a pieno titolo la traditio necessaria per il perfezionamento del contratto reale. Come detto, la successiva costituzione, attraverso apposizione di un vincolo di disponibilità sullo stesso conto intestato alla mutuataria, di un deposito cauzionale infruttifero non è circostanza idonea ad impedire il perfezionarsi del contratto ed il sorgere dell'obbligazione restitutoria. Al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle somme da parte della debitrice principale, non rilevando a tal fine che la pattuizione accessoria fosse stipulata contestualmente all'atto di erogazione ed al rilascio della dichiarazione di avvenuta consegna.
Difatti, la costituzione del deposito cauzionale non può che essere logicamente successiva all'erogazione del prestito, la quale risulta provata dalla quietanza rilasciata, così come indicato nel rogito (ed implicitamente dalle contestazioni afferenti al quantum debeatur sollevate dalle parti opponenti).
La doglianza in esame, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Occorre ora analizzare, dunque, l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo all'opposta.
5.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
pagina 16 di 46 Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
5.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la pagina 17 di 46 cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
5.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della
pagina 18 di 46 notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra
le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
pagina 19 di 46 non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e,
pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso pagina 20 di 46 in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
5.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie (in cui ad essere contestata pare essere sia l'esistenza della cessione in sé – pag. 4 dell'atto di citazione: “Tale pubblicazione, però, non ha efficacia probatoria della cessione del credito, ma ha soltanto funzione di pubblicità notizia. Ovvero derogando alla disciplina di diritto comune esonera la cessionaria dal comunicare la cessione al debitore ceduto, ma non prova anche la titolarità del credito e dunque la legittimazione processuale. , pertanto, dovrà produrre il CONTRATTO DI CESSIONE concluso in data CP_1
07.04.2017 menzionato nell'avviso di Gazzetta Ufficiale” - che l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti- pag. 5 dell'atto di citazione: “si ritiene che l'avviso di cessione dei crediti in blocco attraverso la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due
pagina 21 di 46 soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi e quindi a provarne la titolarità”) è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra Nuova Banca delle Marche s.p.a. e l'avviso di cessione di crediti Controparte_1
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 52 del 04/05/2017, dalla quale si evince che la ha acquistato: Controparte_1
“ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ”): CP_5
(a) siano di titolarità di alla Data di Valutazione, salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di CP_5
ciascuna delle seguenti società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999: (i) Marche
Mutui 4 S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017, (ii) Marche M5 S.r.l. che siano stati riacquistati in data
25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017 e (iii) Marche M6 S.r.l. siano stati riacquistati tempo per tempo dal 9 gennaio
2017 al 22 febbraio 2017 da e che comunque in tutti i casi sopra richiamati siano di titolarità di quest'ultima CP_5
alla data del 31 marzo 2017;
(b) siano denominati in Euro;
(c) i cui relativi Contratti Originari sono regolati dalla legge italiana;
CP_5
(d) i cui relativi Contratti Originari sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, anche di banche non CP_5
appartenenti al Gruppo Bancario aventi sede sul territorio della Repubblica Italiana;
Controparte_4
(e) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo Contratto Originario di essere residenti o di avere sede legale in CP_5
Italia;
(f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come
“inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di;
CP_5
(g) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia da parte di , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti;
CP_5
(h) i cui relativi debitori non sono banche;
(i) il cui debito residuo sommato al debito residuo derivante da tutte le esposizioni debitorie dovute a dallo stesso CP_5
debitore alla Data di Valutazione non sia superiore ad Euro 75 milioni;
pagina 22 di 46 (j) il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio
1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie SAE (Settori di Attività
Economica):
(i) SAE 268 (“Altre finanziarie”);
(ii) SAE 280 (“Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione”);
(iii) SAE 284 (“Altri ausiliari finanziari”);
(iv) SAE 288 (“Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari”);
(v) SAE 430 (“Imprese produttive”);
(vi) SAE 432 (“Holding operative private”);
(vii) SAE 450 (“Associazioni fra imprese non finanziarie”);
(viii) SAE 477 (“Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche”);
(ix) SAE 480 (“Quasi - società non finanziarie artigiane – Unità o società con 20 o più addetti”);
(x) SAE 481 (“Quasi - società non finanziarie artigiane - Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti”);
(xi) SAE 482 (“Quasi - società non finanziarie artigiane - Società con meno di 20 addetti”);
(xii) SAE 490 (“Quasi - società non finanziarie altre - Unità o società con 20 o più addetti”);
(xiii) SAE 491 (“Quasi - società non finanziarie altre - Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti”);
(xiv) SAE 492 (“Quasi - società non finanziarie altre – Società con meno di 20 addetti”);
(xv) SAE 501 (“Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive,
ricreative e simili”);
(xvi) SAE 600 (“Famiglie consumatrici”);
(xvii) SAE 614 (“Artigiani”);
(xviii) SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”);
(k) cui abbia attribuito il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending)”, (i) come comunicato per iscritto CP_5
al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso,
(ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)
pagina 23 di 46 (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Persona_2
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017 e (y) pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it; con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:
(a) derivanti da contratti di leasing;
(b) facenti capo a contratti di prestito su pegno (prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti preziosi);
(c) i cui relativi debitori siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al Gruppo Bancario
[...]
CP_4
(d) che derivano da mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di;
CP_5
(e) crediti definiti come “Prestito d'onore Regionale” i cui debitori hanno ottenuto un supporto per il pagamento degli interessi ovvero che siano assistiti da una garanzia rilasciata a valere su un fondo di garanzia costituito dalla Regione Marche;
(f) derivanti da Contratti Originari Nuova BM la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione di da CP_5
parte della Banca Europea degli Investimenti.
Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending - Retention)”, comunicato per iscritto al CP_5
relativo debitore con comunicazione inviata entro il 27 aprile 2017”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione;
peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito.
Parte convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio:
- i contratti di mutuo alla base dei crediti ceduti;
- le iscrizioni delle garanzie relative ai crediti per cui è causa;
- le missive di risoluzione inviate dal precedente titolare del credito alla debitrice;
pagina 24 di 46 - soprattutto, estratto notarile della lista dei crediti ceduti.
Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dall'estratto notarile richiamato anche in Gazzetta Ufficiale, appare possibile ritenere sussistente la detta cessione e la ricomprensione all'interno dei crediti ceduti di quello oggetto del presente procedimento.
Non colgono nel segno le contestazioni, invero prettamente formali, di parte attrice relative alla non efficacia probatoria del suddetto estratto notarile;
invero, a prescindere dalla valenza astratta del medesimo in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, è anche possibile ricondurre i numeri di cui all'allegato ai rapporti per cui è causa. Nello specifico, vengono indicati due rapporti avente il medesimo NDG (n.
73391899, appunto riferito al medesimo debitore) e numeri identificativi 306041000 e 447921000. Ebbene, nel piano di ammortamento del primo contratto, in cui sono riportati tutti gli estremi del rapporto bancario, compare appunto quale partita il n. 0306041; parimenti nel secondo contratto del 2010, nella medesima sezione, si legge il n. 0447921.
Appare chiaro, dunque, come vi sia corrispondenza fra tali numerazioni.
5.5 Ciò consente di superare anche le ultime contestazioni formulate in comparsa conclusionale dall'attrice, relativamente alla mancata dimostrazione dell'esistenza di tutti i requisiti di ricomprensione e dell'inesistenza di quelli di esclusione;
invero, i crediti per cui è causa sono stati esplicitamente indicati nell'allegato all'estratto notarile, con ciò eliminando ogni dubbio in merito alla loro ricomprensione nell'ambito della cessione.
Peraltro, tale specifica allegazione fattuale (cioè, il fatto che i crediti ceduti avrebbero le caratteristiche indicate nell'estratto della G.U.) non è stata contestata alla prima udienza utile da parte degli opponenti e, a ben veder, in nessuno degli scritti successivi o delle numerosissime udienze tenutesi, ivi inclusa l'udienza di precisazione delle conclusioni. Come detto, solo nella comparsa conclusionale gli opponenti hanno specificamente contestato tale profilo.
pagina 25 di 46 Come stabilito dalla Suprema Corte, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento delle fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di “aggiustare il tiro”, sia allegando nuovi fatti-diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora
“deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”
(Cass. Civ., sent. n. 7093/2019; Cass. Civ., sent. n. 26859/2013).
Nella fattispecie si ritiene che la circostanza di fatto, specificamente dedotta dalla parte intervenuta (ossia che il credito avesse i requisiti specificamente indicati nell'estratto di G.U.), dovesse essere contestata al più tardi nella prima udienza successiva alla produzione della suddetta documentazione (ossia dopo il deposito della comparsa di costituzione). Ciò non significa, sia chiaro, che l'eccezione (recte mera difesa) di difetto di titolarità del credito sia tardiva;
non si disconosce sul punto che “la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e
passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass. Civ., sez. I,
22/05/2020 n. 9457). Tale questione è infatti scrutinabile ed è stata scrutinata nel merito;
tuttavia, si ritiene infondata tale ultima censura contenuta solo nella comparsa conclusionale, essendo provato il fatto che i pagina 26 di 46 crediti per cui è causa avessero i detti requisiti per il principio di cui all'art. 115 c.p.c., il quale solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.
Gli stessi principi, peraltro, devono ribadirsi anche con riferimento all'ulteriore contestazione, contenuta nella comparsa conclusionale, per la quale non sarebbe stata fornita prova del trasferimento del diritto dalla a Nuova Banca delle Marche s.p.a.. Controparte_4
5.6 Vale da ultimo precisare che nella presente sede si deve verificare se i crediti in questione rientrino nell'ambito della cessione in esame;
pertanto, ancorché, come evidenziato dagli opponenti, possa essere complesso per il privato debitore effettuare tale controllo (che dovrebbe chiedere l'estratto al notaio e verificare nel lungo elenco se vi sia la numerazione indicata, magari facendosi coadiuvare dall'istituto di credito nell'individuazione del codice identificativo), ciò non rileva ai fini dell'effettiva cessione del credito suddetto, che comunque sussiste. Al più, l'estrema difficoltà nel conoscere l'effettiva cessione del proprio credito potrebbe essere circostanza rilevante ai fini di rendere la cessione non opponibile (nel senso di rendere solutorio il pagamento fatto al precedente creditore) al debitore;
tuttavia, a seguito dell'azione giudiziale e della specifica ricostruzione della cessione, non vi sono più dubbi in merito all'esistenza della medesima e alla ricomprensione nella medesima del credito oggetto di causa.
5.7 Infine, parte attrice nel proprio atto introduttivo aveva eccepito che tale cessione non sarebbe stata iscritta nel registro delle imprese;
la medesima, tuttavia, risulta superata dalla produzione del doc. 15, nel quale emerge la sussistenza di tale adempimento.
6. Passando, dunque, alle censure di merito relative alle clausole dei sopra detti contratti, occorre rilevare quanto segue.
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori pattuiti nel contratto del 2010, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le Sezioni Unite, chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti
pagina 27 di 46 sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.
Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti. Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di
ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”.
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva.
pagina 28 di 46 Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Dunque, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto.
6.1 Ciò posto, e quanto al parametro cui confrontare gli interessi pattuiti, vi è stata nel corso del giudizio contestazione in merito alla necessità di utilizzare il parametro soglia dei mutui a tasso fisso o quello dei mutui a tasso variabile. Invero, la convenuta ha sostenuto l'erroneità dei calcoli operati dal c.t.u. in quanto basati sul presupposto che il contratto in questione, ai fini della verifica usura, dovesse qualificarsi come a tasso variabile, mentre “Secondo le istruzioni di Banca d'Italia del 2009, i mutui che prevedono che la rata sia calcolata in base a tasso fisso per una certa percentuale ed in base ad un tasso variabile per la restante percentuale inferiore al 30% vengono segnalati tra i mutui a tasso fisso”.
pagina 29 di 46 In proposito, occorre prendere le mosse dall'ultimo chiarimento fornito dal c.t.u. con relazione del
05/06/2025, nel quale si legge che “In primo luogo, va chiarito che i mutui oggetto dell'accertamento peritale non sono qualificabili come mutui bilanciati. A tal riguardo, si fa presente che i mutui c.d. “bilanciati” sono mutui in cui una quota del capitale viene rimborsata a tasso fisso e un'altra a tasso variabile. Il tasso della componente variabile segue l'andamento dell'Euribor o di altro valore concordato tra le parti, mentre quello della parte fissa rimane costante. Nell'ambito di tali mutui, il mutuatario e il mutuante possono concordare il peso di ciascun tasso, ed il tasso bilanciato si calcola combinando una parte della restituzione del capitale a tasso fisso e la restante parte del capitale a tasso variabile. La proporzione tra le due componenti viene decisa al momento della stipula del contratto tra le parti. Le Istruzioni della Banca d'Italia, in caso di mutui
“bilanciati”, subordinano l'inquadramento del contratto nella Categoria dei mutui “a tasso fisso” o “a tasso variabile” alla quota percentuale del mutuo che è soggetta al tasso variabile rispetto a quella soggetta al tasso fisso: nello specifico, le Istruzioni fanno ricadere i c.d. “mutui bilanciati” nella categoria Mutui a Tasso variabile se la parte capitale da rimborsare con modalità a tasso variabile è uguale o superiore al 30% mentre ricadono nella categoria Mutui a Tasso fisso in tutti gli altri casi. Al riguardo, le Istruzioni riportano “I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale
(c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso”. Nei contratti di mutuo di cui alla Relazione Peritale depositata in data 30.05.2024, tuttavia, non viene concordata tra le Parti in causa la restituzione del capitale una parte a regime di tasso variabile e l'altra a regime di tasso fisso, e quindi essi non sono qualificabili come mutui
“bilanciati”, proprio in considerazione della definizione data dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni. ***** In secondo luogo, sempre per evitare fraintendimenti e tralasciando la questione dei mutui “bilanciati”, (che, come chiarito, non riguarda i mutui oggetto di accertamento peritale), va ricordato che le Istruzioni della Banca d'Italia definiscono mutui “a tasso misto” la differente tipologia di contratti in cui viene contrattualmente previsto un periodo a tasso fisso ed un periodo a tasso variabile
(tassi entrambi applicati a tutto il capitale mutuato). In tal caso, le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono l'inquadramento del mutuo “a tasso misto” nella Categoria dei mutui “a tasso variabile”, ad eccezione di quei contratti in cui la lunghezza del periodo previsto a tasso fisso superi i tre anni, caso in cui il mutuo deve essere inquadrato nella Categoria “a tasso fisso”.
pagina 30 di 46 Nello specifico, le Istruzioni prevedono che “i mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”. Nei contratti di mutuo di cui alla Relazione
Peritale depositata in data 30.05.2024, tuttavia, viene previsto per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento il regime di tasso variabile indicizzato all'Euribor, e quindi essi non sono qualificabili neppure come mutui “a tasso misto”, proprio in considerazione della definizione data dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni”.
Argomentazioni tecniche che si ritiene di condividere e non adeguatamente sconfessate dalle contestazioni della convenuta, la quale sul punto (in comparsa conclusionale) ha affermato che dal piano di ammortamento emerge che “la rata è costante per tutto il periodo” e “la quota capitale e la quota interesse subiscono una variazione minima di pochi euro, ben lontana dalla definizione di tasso variabile, in cui il mutuo a tasso variabile è quel finanziamento che prevede che il tasso di interesse dipenda dall'oscillazione di un indice finanziario di riferimento, che è generalmente l'Euribor, ed in correlazione all'andamento del mercato finanziario, varia l'ammontare della rata. L'importo della rata aumenta quando l'Euribor sale, diminuisce quando l'indice finanziario scende. Oscillazione nel caso in esame non presente e non accertata dal CTU”. Ebbene, è chiaro che nel piano di ammortamento alla francese (come più diffusamente poi si dirà nel par. 7.2) la rata rimane costante, in quanto questa è la caratteristica di tale piano, ma soprattutto che lo stesso tiene conto dell'ammontare del tasso di interesse al momento della stipula;
con maggiore sforzo argomentativo, l'allegato piano di ammortamento è una fotografia di quello che sarebbe l'andamento del rapporto qualora il tasso rimanesse fisso nel corso del medesimo, e conserva una sua utilità anche nei contratti a tasso variabile, sia ai fini della trasparenza, sia per valutare la proporzione in ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi. Viceversa, dal medesimo non può in alcun modo apprezzarsi la variabilità del tasso, che costituisce un evento futuro e non pronosticabile, tantomeno nel quantum; pertanto, la sua redazione in alcun modo incide sulla qualificabilità della tipologia di tasso pattuito.
pagina 31 di 46 Ebbene, sulla base di tale parametro soglia e seguendo le indicazioni della Banca d'Italia in merito alle modalità di calcolo del t.e.g. da confrontare con il tasso soglia, il c.t.u. ha così concluso “Il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 4,276%, valore apprezzabilmente superiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile” che risulta pari alla stipula al 3,84% (cfr. Allegato 4)”.
6.2 Ancora, parte convenuta ha sostenuto che il calcolo del t.e.g. da comparare con il tasso soglia compiuto dal c.t.u. sarebbe errato, in quanto considererebbe delle spese non da non includersi nel t.e.g., in particolare, la commissione pagata dal mutuatario alla società CO.RE.FI, che avrebbe rilasciato una garanzia alla banca in favore del mutuatario e non una remunerazione percepita dalla Banca.
Anche in relazione a tale profilo il c.t.u. ha puntualmente risposto, evidenziando che le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM” della Banca d'Italia dell'agosto '09, entrate in vigore l'1.01.2010 e quindi in vigore alla data di stipula del mutuo del 22.07.2010 prevedono espressamente, al paragrafo C4 che debbano essere incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”. È quindi pacifico che tale onere, relativo al costo della garanzia prestata da un soggetto terzo, essendo evidentemente connesso al credito e contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento, debba essere ricompreso nel TEG. Sempre in merito all'inclusione del costo della garanzia anche se percepito da un soggetto terzo,
preme rilevare che le Istruzioni della Banca d'Italia entrate in vigore l'1.01.2010 non prevedono, come erroneamente sostenuto dal CTP, che possano essere inclusi nel TEG solo i costi che costituiscono una remunerazione per il finanziatore: l'inclusione di ogni onere connesso al credito, indipendentemente dal soggetto che ne introita l'importo è implicitamente affermata, in merito alle assicurazioni e garanzie, laddove le Istruzioni ne prevedono l'inclusione “indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” ed è ancor più chiaramente esplicitata laddove si prevede
l'inclusione delle “spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)”.
pagina 32 di 46 In conclusione, si ritengono corretti i calcoli effettuati dal c.t.u., il quale ha dunque riscontrato la violazione della normativa antiusura in relazione alle condizioni corrispettive.
Tale considerazione (unitamente a quella di cui al successivo par. 6.3) rende irrilevante la valutazione della legittimità dell'interesso moratorio.
6.3 Il c.t.u., tuttavia, al quale era stato indicato di ricalcolare il saldo effettivo espunti gli addebiti illegittimi
(in questo caso, considerando il mutuo come gratuito, stante l'usurarietà dei tassi praticati), ha rilevato che
“in atti risulta assente sia l'evidenza dell'erogazione dell'importo finanziato, necessaria per individuare le spese concretamente addebitate alla stipula, sia il conto economico del finanziamento, necessario per avere evidenza degli importi pagati dal mutuatario. Si dispone esclusivamente di un documento di “precisazione dei crediti” (all. 9 alla comparsa), dal quale si evince un debito residuo per il finanziamento in oggetto, di complessivi € 80.926,40, di cui: - “€ 44.474,20 a titolo di capitale residuo al 31/12/16; - € 24.132,19 a titolo di rate scadute ed insolute dal 30/09/12 al 31/12/16; - € 2.480,60 a titolo di interessi di mora dal 30/09/12 al 31/12/16; - € 9.839,41 a titolo di interessi di mora ai tassi soglia dal
1/01/17 al 16/01/19” L'assenza del conto economico del finanziamento rende impossibile la quantificazione del dare/avere tra le parti, che in caso di gratuità del mutuo è dato dalla differenza tra il capitale finanziato di € 70.000, al netto delle spese trattenute all'erogazione, e la somma di tutti gli importi pagati dal mutuatario dall'inizio del rapporto e fino alla data di risoluzione”.
Dunque, il c.t.u. ha rilevato un'assoluta carenza documentale che non rende possibile effettuare il dovuto ricalcolo e che, ai fini che interessano, rende il credito non liquido e non certo.
Devesi evidenziare, sul punto, che la somma richiesta è la risultante della sommatoria di valori e spese, quindi non risultano immediatamente percepibili dal titolo;
dunque, dovendosi eliminare alcune delle medesime voci che sicuramente non sono legittime (quelle a titolo di interessi), era onere di parte convenuta dimostrare la sussistenza del credito in questione nella misura richiesta, indicandone le componenti. Invero, alcuna rilevanza ha, nel caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla convenuta, secondo il quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione, avendo questo la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, spetterebbe alla parte opponente pagina 33 di 46 l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito.
Infatti, nel caso in esame risulta provata la sussistenza dei fatti impeditivi del credito;
ciò che difetta è, ancor prima, la prova dei fatti costitutivi del medesimo, con ciò intendendosi le singole voci delle somme richieste in modo tale da poter operare le operazioni di eliminazione delle somme indebitamente annotate e richieste.
Di conseguenza, con riferimento al credito originato dal contratto del 2010, si ritiene che il solo mutuo fondiario non possa essere idoneo titolo esecutivo e che, per tali ragioni, risultano assorbite le altre doglianze relative al mutuo in esame.
7. Passando, dunque, all'esame del contratto di mutuo del 2007, parte attrice ha rilevato l'indeterminatezza delle clausole ivi contenute, in quanto lo stesso non specificherebbe il piano di ammortamento per il calcolo delle rate e non si comprenderebbe il regime finanziario di capitalizzazione.
7.1 Ebbene, in primo luogo, occorre evidenziare come in mancanza del piano di ammortamento il contratto di mutuo non è da ritenersi di per sé nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Invero, anche la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord., 26/06/2020, n. 12922) che la predisposizione di un piano di ammortamento – la quale, ove fosse stata omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito e degli altri costi, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014).
pagina 34 di 46 Nella vicenda in esame, nel contratto di mutuo, all'art. 3 risulta chiaramente individuato il t.a.n. e i metodi di calcolo del medesimo, trattandosi di tasso variabile, nonché la periodicità delle rate (mensile), il numero complessivo (centottanta) e il totale del capitale finanziato (€ 170.000,00); all'art. 4, invece, si indica la rata mensile, chiaramente alla data della stipula, tenuto conto della variabilità del tasso.
Ancora, al mutuo in questione è stato allegato (e sottoscritto dalle parti) il capitolato generale e il documento di sintesi, il quale riporta tutte le condizioni economiche applicate.
Per tali ragioni le condizioni economiche del mutuo sarebbero comunque agevolmente evincibili dal documento contrattuale, a nulla rilevando la mancata consegna del piano di ammortamento.
7.2 In secondo luogo e in via assorbente, occorre ricordare che nel caso in questione il piano di ammortamento (asseritamente non specificato, secondo la tesi attorea) risulta pacificamente allegato all'atto notarile.
Né si ritiene che lo stesso possa, in quanto a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese), possa comportare l'indeterminatezza delle condizioni economiche praticate.
Infatti, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli
interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la
pagina 35 di 46 composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale
(TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Con riferimento, dunque, al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta, in un caso del tutto simile a quello oggetto di analisi odierna. Come visto, anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul pagina 36 di 46 capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica. Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
pagina 37 di 46 unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in
pagina 38 di 46 via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di
pagina 39 di 46 ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché
permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello
pagina 40 di 46 nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Infine, non coglie nel segno la censura di parte attrice secondo la quale la detta pronuncia sarebbe applicabile solamente ai contratti a tasso fisso. Invero, il piano di ammortamento, con indicate la quota interessi e la quota capitale (oltre al debito residuo), appare importante del determinare i costi anche nel caso di mutuo a tasso variabile come nel caso in questione;
è chiaro che, in caso di variazione del tasso di riferimento, poi sarebbe variato anche l'ammontare delle singole rate indicate nel piano di ammortamento.
Ciò che rileva, tuttavia, è la modalità di determinazione della singola rata e la sua composizione, che rimane indifferente alle variazioni del tasso. Sul punto, peraltro, l'art. 4 del mutuo in esame specificamente prevede che “in caso di variazione del tasso secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3, la quota crescente di capitale resterà quella fissata per ciascuna delle predette rate secondo quanto indicato nel piano di ammortamento che si allega al presente contratto sotto la lettera “C”, mentre varierà la sola quota interessi in funzione delle variazioni dei parametri tempo per tempo intervenute”.
La doglianza in questione, pertanto, merita integrale rigetto.
8. Ancora, quanto alla asserita erronea indicazione del TAE, di per sé, non trattandosi di contratto stipulato con il consumatore, tale profilo non costituisce vizio del contratto stesso.
Come ormai noto, l'indicazione dell'I.S.C. o T.A.E.G. (o, meglio, il T.A.E.) non è requisito posto a pena di nullità, non potendosi allo stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Infatti, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono
pagina 41 di 46 tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l' o il non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma Pt_3 CP_6
ha una mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario. Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte attrice allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (ma ormai recessivo) orientamento (cfr Trib. Napoli, 25 maggio
2015, n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la maggioritaria giurisprudenza di merito abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito, si evidenzia Trib. Milano,
26 ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib. Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. Roma, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, più di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di Roma Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo
Pa che “L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell' .E.G. non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_4
un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
T.A.E.G. /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”), nonché la stessa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/12/2021, n. 39169: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto
pagina 42 di 46 tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”, conf. (cfr. Cass. Civ. sent. nn. 4597, 17187 e 34889/2023, ma anche la recente Cass. civ.
Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130).
Dunque, l'attenzione deve essere rivolta, nel caso di specie, alla sussistenza dell'indicazione delle condizioni economiche applicate nel contratto specifico.
Ebbene, alla luce della chiarezza del dato contrattuale, come meglio indicato nel par. 7, non si ritiene la fondatezza della censura in questione.
9. Parte attrice, infine, asserisce ancor prima l'erronea indicazione del TAN e comunque la sua indeterminatezza in quanto connesso al parametro Euribor. In particolare, nell'atto introduttivo si evidenziava come il valore del tasso Euribor 360 al momento della stipula fosse stato erroneamente individuato in 4,353%, mentre in realtà fosse pari a 4,727%; inoltre, solo con le note del 14/12/2024, si eccepiva l'indeterminatezza di tale parametro, in quanto non era indicato il divisore, alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte, sent. n. 20801 del 25/07/2024.
Le suddette doglianze, in verità, non si ritengono fondate.
Quanto al primo profilo, ossia l'erronea individuazione del concreto parametro Euribor all'epoca della stipula, il c.t.u. sentito sul punto ha rilevato che “si era provveduto a rilevare il tasso Euribor secondo quanto pattuito in contratto sul sito EMMI benchamrks2 (non disponendo dell'accesso a serie storiche del sito de IlSole24Ore del 2007), riscontrando un valore alla stipula del 4,358% sostanzialmente coincidente (a meno di 0,005%) con il valore del 4,353% indicato in contratto, che sommato allo spread dell'1,25% restituisce un tasso del 5,608%: in merito, si era osservato che tale tasso divergeva di solo 0,005 p.p rispetto al tasso indicato dalla banca del 5,603%, e che comunque il tasso indicato dalla banca del 5,603% risulta addirittura inferiore a quello che la stessa avrebbe potuto applicare (5,608%). Dato tale tasso del
pagina 43 di 46 5,603%, che si ribadisce essere sostanzialmente coincidente, e per altro inferiore a quello che la banca avrebbe potuto indicare, la scrivente CTU ha provveduto a confrontare il piano di ammortamento allegato al contratto del 29.08.2007, con il piano di ammortamento ricostruito utilizzando i dati ed i parametri di riferimento concordati dalle parti nel contratto sottoscritto in data 29.08.2007, nello specifico: - n. 1 rate di preammortamento, periodo dal 29.08.2007 al 31.08.2007 con scadenza
30.09.2007; - n. 180 rate di ammortamento mensili computate secondo la metodologia di ammortamento “francese”; - capitale erogato: euro 170.000,00; - tassi applicabili: poiché il contratto del 29.08.2007 indica quale valore del parametro
Euribor 6 mesi utilizzato per l'indicizzazione il 4,353%, discende che, alla data di stipula, il tasso debitore valido per 1
Media mensile dell'Euribor lettera a 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, così come pubblicato da “il sole 24 ore” in data 31 luglio 2007 il preammortamento sia individuato nel 5,603% (parametro Euribor del 4,353% + spread convenuto per il preammortamento dell'1,25%) ed il tasso debitore valido per l'ammortamento sia individuato nel
5,603% (parametro Euribor del 4,353% + spread convenuto per l'ammortamento dell'1,25%). Il piano di ammortamento ricostruito e riportato nell'Allegato 5 all'elaborato depositato ha consentito di rilevare la perfetta rispondenza del piano di ammortamento ricostruito con quello allegato al contratto, attestando l'applicazione del tasso contrattuale del 5,603%.
L'analisi svolta in relazione al contratto di mutuo del 29.08.2007 aveva quindi consentito di attestare la pressoché perfetta corrispondenza del valore del parametro Euribor indicato nel testo contrattuale con quello rilevabile ex post sui siti specializzati (con uno scostamento di 0,005%, per altro a favore della parte mutuataria), e di conseguenza la rispondenza del tasso debitore corrispettivo finito (parametro + spread) a quanto concordato. Si era altresì accertato che il piano di ammortamento indicato in contratto risulta congruente con quello ricostruito sulla base delle pattuizioni contrattuali, ed in
particolare del tasso debitore pattuito”.
Pertanto, non si ritiene la doglianza fondata.
Quanto al secondo profilo, ossia l'asserita mancanza indicaizone del divisore e conseguente indeterminabilità del tasso, occorre rilevare che il contratto prevede la determinazione del tasso d'ingresso sulla base del valore della “media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi, relativa al mese precedente, come pubblicata dal quotidiano “il Sole 24 Ore” in data 31 luglio 2007 (oaru ak 4,353%) maggiorato di 1,25 punti”. Come correttamente rilevato dal consulente, è stata individuata la tipologia di parametro (“Euribor lettera 6 mesi”), la tipologia pagina 44 di 46 di dato da rilevare (media mensile del mese precedente) e la fonte da cui reperire l'informazione
(quotidiano specializzato Il Sole 24 Ore), mentre risulta non specificata nel testo contrattuale la base dell'Euribor, se 360 o 365.
Occorre evidenziare, tuttavia, come tale base risulti prevista nel documento di sintesi allegato al contratto (e parte integrante del medesimo), che specifica la base 360 (“DIV. 360”). Peraltro, in c.t.u. ha giustamente osservato che “Il fatto che il contratto riportasse la base dell'Euribor è confermato anche dalla circostanza per cui la parte attrice opponente, nel contestare la presunta erroneità del valore dell'Euribor indicato in contratto, aveva affermato di aver effettuato la ricerca del valore dell'”Euribor divisore 360”.
Non sussiste, dunque, la dedotta indeterminabilità dei tassi pattuiti.
Il precetto (e la conseguente esecuzione) appaiono pertanto legittime con riferimento a tale quota di credito, pari al saldo negativo derivante dall'inadempiuto mutuo fondiario del 21/07/2007.
10. Le spese, considerato che l'opposizione a precetto merita accoglimento per i motivi di cui al par. 6, ma che tutte le altre doglianze sono risultate infondate, si intendono compensate.
La spese di c.t.u., viceversa, essendo stata necessaria per valutare la fondatezza della censura di cui al richiamato par. 6, dovranno porsi a carico dell'istituto convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie per le ragioni e i limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta e, per l'effetto, accerta il diritto di agire esecutivamente della nei confronti della per i titoli di cui Controparte_1 Parte_1
è causa nei limiti di euro 178.069,88, oltre spese e interessi come da precetto;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 08/10/2025
pagina 45 di 46 Il giudice
IC RI
pagina 46 di 46 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi di recente riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 73/2021 RG
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p. t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Daniele Fantini (C.F.
) presso il cui studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57; C.F._1
ATTRICE
E
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), per mezzo Controparte_1 P.IVA_2
della sua mandataria (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Siena CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la (codice P.IVA_3 Controparte_3
fiscale e partita Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. P.IVA_4
FF EC con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Renzi, Via N. Sauro 4/B, 06034 Foligno;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo ipotecario pagina 1 di 46 Conclusioni da parte attrice: “In via principale:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) la carenza di prova di titolarità del credito in capo a
[...]
il difetto di legittimazione attiva e per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;
CP_1
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II-III) la nullità dei contratti di mutuo fondiario 29.08.2007 (Rep.
n. 52321 – Racc. n. 16.165) e 21.07.2010 (Rep. n. 54.481 – Racc. n. 17.390) azionati e per l'effetto la nullità dell'ipoteca iscritta in danno della opponente e di conseguenza l'improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la violazione nel mutuo 21.07.2010 dell'art. 644 c.p. per superamento del tasso soglia vigente ad opera del TAEG e per l'effetto condannare a restituire tutti gli interessi, CP_1
oneri e spese corrisposte dalla opponente con conseguente improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (V) la violazione nel mutuo 21.07.2010 dell'art. 644 c.p. per superamento del tasso soglia vigente ad opera del tasso di mora e per l'effetto annullare tutti gli interessi di mora richiesti dall'opposta nell'atto di precetto con conseguente improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (VI e VII) la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e degli art.
1282 c. c., art 821 comma 3 c. c. art. 1346 c. c., 1418 c. c.. e per l'effetto, ricalcolato il piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB ovvero con capitalizzazione semplice in caso di accertamento della violazione art. 6 Delibera CICR
09.02.00, condannare alla restituzione della quota interessi pagata in eccedenza con conseguente CP_1
improcedibilità/inammissibilità della azione esecutiva per incertezza del credito.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Conclusioni di parte convenuta: Erroneamente risultano riportate delle conclusioni relative ad altro giudizio, pertanto, in assenza di rinuncia alle contestazioni e domande formulate, si ritiene opportuno riportare quelle da ultimo formulate con note del 12/12/2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre quanto di seguito:
- nel merito, per le ragioni in fatto ed in diritto in atti, rigettare integralmente la formulata opposizione ed ogni avversa
pagina 2 di 46 istanza, sia preliminare sia di merito, e, per l'effetto, dichiarare e confermare, dapprima, la titolarità del credito e la legittimazione attiva in capo alla società , di poi, la legittimità, la validità e l'efficacia esecutiva dei CP_1
contratti di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dott. del 29/08/2007, n. di Rep. 52.321, n. di Racc. Persona_1
16.165, munito di formula esecutiva in data 10/09/2007, e di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dott.
[...]
del 21/07/2010, n. di Rep. 54.481, n. di Racc. 17.390, munito di formula esecutiva in data 03/08/2010 e, Per_1
per l'effetto, dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto opposto nonché dell'avviata procedura esecutiva immobiliare;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ) proponendo opposizione al precetto notificatole in Controparte_1 CP_1
data 02/11/2020, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 259.006,28, a titolo di rate scadute e non pagate (e relativi interessi) derivanti da due contratti di mutuo fondiario, stipulati con l'allora rispettivamente in data 29/08/2007 e in data 21/07/2010. Controparte_4
In particolare, l'attrice ha rappresentato:
- la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
- la nullità dei mutui quali titoli esecutivi, trattandosi di mutui condizionati, di natura obbligatoria;
- la nullità dei mutui per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
- l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari con riferimento al mutuo del 21/07/2010;
- l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali di entrambi i mutui, in quanto non sarebbe comprensibile, dal testo dei contratti, quale sia il regime finanziario di capitalizzazione;
Pa
- la violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione, non avendo l'istituto comunicato l effettivamente applicato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, previa sua sospensione.
pagina 3 di 46 Si è costituita in giudizio evidenziando l'infondatezza delle censure avversarie. Controparte_1
Nelle more, ha altresì convenuto in giudizio, con un autonomo atto di citazione, la Parte_1
medesima (nell'ambito del procedimento poi avente n. R.G. 1651/2021), al fine di sentire Controparte_1
accertata l'illegittimità della procedura esecutiva n. 18/2021, introdotta mediante pignoramento mobiliare fondato sui medesimi titoli esecutivi alla base del precetto già opposto nel presente procedimento. Nello specifico, in tale sede sono state riproposte le medesime censure di cui sopra.
Anche in questo procedimento si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza Controparte_1
delle censure avversarie.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice del secondo procedimento ha rimesso gli atti al Presidente al fine di disporre la riassegnazione dello stesso al giudice istruttore del primo procedimento, stante l'identità soggettiva e la parziale identità oggettiva dei due procedimenti;
a seguito della detta riassegnazione, i due procedimenti sono stati riuniti.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la sospensione del precetto e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. anche nell'ambito del procedimento riunente.
La causa è stata istruita mediante esperimento di c.t.u. contabile;
a seguito di approfondimenti e chiarimenti chiesti al consulente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine ex art. 127ter c.p.c. in data 10/07/2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre dare atto che la scadenza di entrambi i termini ex art. 190 c.p.c. è avvenuta in data 29/09/2025, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
2. Quanto al merito della controversia, alla luce della numerosità delle doglianze e delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del Tribunale, si ritiene opportuna un'analisi per punti delle medesime, con esame preliminare di quelle che manifestamente non paiono ammissibili o fondate.
pagina 4 di 46 3. Ebbene, quanto alla doglianza relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità, si ritiene come il medesimo, ove anche sussistente, non comporti la nullità del contratto. Sulla tematica in questione, infatti, si è incentrato il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni, di recente definito da una approfondita pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
3.1 In particolare, secondo un primo orientamento interpretativo (cfr Cass. Civ., sent. n. 26672 del 2013;
Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2013; Cass. Civ., sent. n. 22446 del 2015; Cass. Civ., sent. n. 13164 del 2016) la previsione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b. non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 117 t.u.b. (il cui comma 8 stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”) ma soprattutto non si potrebbe ritenere che la violazione del limite di finanziamento sia un'ipotesi di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
Nello specifico, le considerazioni sulla base delle quali si sono motivate tali conclusioni sono da individuare nel fatto che la violazione della norma, pur se imperativa, scaturente dall'art. 38, comma 2, t.u.b. sarebbe insuscettibile di provocare la nullità del contratto, non incidendo sul sinallagma contrattuale e, quindi, non concernendo la validità dello stesso, ma investendo esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale ivi stabilito;
sul fatto che il rispetto del limite del finanziamento non risulterebbe essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del contratto;
sul fatto che la ratio della nuova normativa sul credito fondiario per un verso tenderebbe a favorire il ricorso al mutuo fondiario nell'interesse degli imprenditori e, dall'altro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le banche.
pagina 5 di 46 Pertanto, la disposizione in esame non integrerebbe una norma inderogabile sulla validità del contratto ma apparirebbe essere norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. Peraltro, essendo il limite di erogabilità del mutuo ipotecario stabilito anche e soprattutto in funzione della stabilità patrimoniale della banca erogante, far discendere dalla violazione di quel limite la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il venire meno della connessa garanzia ipotecaria condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
3.2 Secondo un diverso orientamento, sviluppatosi a partire dal 2017 (Cass. Civ., sent. n. 17352 del 2017;
Cass. Civ., sent. n. 19016 del 2017; Cass. Civ., sent. nn. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. Civ., sent. n. 10788 del 2022), pur non ritenendo riconducibile la fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, comma 8, t.u.b., la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art. 38, comma 2, t.u.b. si inserirebbe in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario.
In particolare, gli argomenti a base del predetto orientamento sono da individuarsi nella considerazione per cui la finalità della suddetta prescrizione risponderebbe a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale e, quindi, non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali pubblici;
nel fatto che col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo;
nel fatto che la fissazione di un limite di finanziabilità non sarebbe confinabile nell'area del comportamento nella fase pre-negoziale o attuativa, avendo la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, in modo da incidere direttamente sulla fattispecie;
nel fatto che mantenere intatta una causa di prelazione resa pagina 6 di 46 illegittima dalla violazione del precetto normativo minerebbe la par conditio creditorum in caso di crisi dell'azienda; nel fatto che la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente, della garanzia ipotecaria non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro autonomia privata, con nullità dell'intero contratto fondiario.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, l'unica modalità di recupero del contratto nullo sarebbe quella della conversione in un contratto diverso, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma su istanza di parte da avanzare nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità del contratto.
3.3 A risolvere tale contrasto interpretativo è intervenuta, appunto, la recente pronuncia della Sezioni Unite
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/11/2022, n. 33719), la quale ha condiviso la prima delle due tesi richiamate.
Le argomentazioni poste alla base della detta pronuncia appaiono assolutamente convincenti e si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della medesima.
3.3.1 In primo luogo, occorre ribadire come la giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto, si riferisca essenzialmente a quelle che ineriscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del
2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), sottolineando dunque l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...) coincidente con la stipulazione del contratto” (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020). Quindi, una norma, prima di essere imperativa, dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del t.u.b..
pagina 7 di 46 Pertanto, se il primo comma dell'art. 38 dispone gli elementi contenutistici del mutuo fondiario, il secondo comma, invece, si limita ad assegnare all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti (peraltro, aumentabile sino al 100% al ricorrere di alcuni presupposti) che, secondo criteri da definire, le banche potranno concedere agli aventi diritto;
pertanto, tale comma riguarda, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, e non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche.
3.3.2 Ancora, è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, in particolare le indicazioni in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima. Peraltro, l'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n.
29745 del 2018). Ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38, comma 2, in termini imperativi.
3.3.3 In secondo luogo, la difformità dal “tipo contrattuale” che si assume intrinsecamente caratterizzato dal rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del t.u.b., al fine di giustificare la nullità del contratto per eccedenza di finanziamento, non appare condivisibile. Infatti, non essendo dubitabile che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), ne deriva che un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela. Quindi, l'eventuale uso distorto del tipo “mutuo pagina 8 di 46 fondiario” (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e
1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.).
3.3.4 In terzo luogo, si condivide la tesi delle Sezioni Unite laddove indaga gli interessi tutelati dalla norma in esame;
non si vede, in effetti, come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Quanto alla presunta tutela del mercato creditizio e quindi dell'economia nazionale, deve rilevarsi come in effetti tale finalizzazione potrebbe rinvenirsi in interi apparati normativi, dal t.u.b. del 1993 al t.u.f. del 1998 ecc., con conseguente possibilità di qualificare in termini imperativi una indefinita serie di disposizioni concernenti fattispecie negoziali nell'ambito del cd. diritto dell'economia. Se è vero che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, seppur disciplinante atti negoziali, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” (cfr Cass. S.U. n. 8472 del
2022), quale non è quello di cui si tratta che mira a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, come condivisibilmente rilevato dai precedenti del 2013 (n. 26672 e 27380).
In ogni caso, pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto. Infatti, far pagina 9 di 46 discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere. Ancora, la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca.
3.3.5 Infine, quanto ai presunti svantaggi per gli altri creditori concorrenti nelle procedure concorsuali, devesi evidenziare come la questione della validità o invalidità di un contratto non può dipendere dalle conseguenze sfavorevoli che si produrrebbero per gli altri creditori nella successiva procedura concorsuale, né su elementi attinenti alla garanzia accessoria (ipoteca), la quale, non solo, è una conseguenza legale del contratto valido di mutuo (rectius, del credito) fondiario, ma non v'è ragione per dubitare della validità del negozio costitutivo della garanzia stessa. Peraltro, la par condicio creditorum non trova un proprio baluardo nel t.u.b., né è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, che si ritengono tute assolutamente condivisibili, deve rilevarsi come alcuna nullità del titolo posto alla base del precetto opposto possa ritenersi sussistente.
4. Passando alla censura inerente all'insussistenza di idoneo titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata, in quanto i mutui in questione non potrebbero considerarsi mutui in senso proprio, non essendovi stata l'erogazione della somma, occorre evidenziare quanto segue.
In via generale, sul punto, vale premettere, come è noto, che il mutuo fa parte dei cosiddetti contratti reali, ossia si perfeziona ed esplica i propri effetti, solo nel momento della traditio del denaro, intesa come
“conseguimento della disponibilità giuridica” da parte del mutuatario della somma (Cass. Civ., Sez. I, 2
pagina 10 di 46 aprile 2007, n. 8120); da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. solo qualora risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
In materia, trova applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo al contratto di mutuo c.d. condizionato, secondo il quale l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore del titolo esecutivo ai fini dell'introduzione di procedura di espropriazione forzata quante volte l'avvenuta consegna del denaro dato a mutuo, risulti tramite l'integrazione con le quietanze di versamento e gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al contratto, non constando da atti ricevuti da notaio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4293/1979). Infatti, non costituisce valido titolo esecutivo autonomo, il contratto di mutuo che deve integrarsi con obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto che prevedano una attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa (Cass. Civ., sent. n. 1713/1981;
Cass. Civ., sent. n. 5683/2006; Cass. Civ., sent. n. 4651/2008; Cass. Civ., sent. n. 1758/2008; Trib. Cassino,
10 novembre 1999).
La Cassazione ha altresì rilevato come l'eventuale dichiarazione inerente alla ricezione delle somme di cui viene data formale quietanza è da ritenersi solo apparente, e rappresenta una mera clausola di stile. Anche in tali casi, qualora l'erogazione sia condizionata all'adempimento di alcune prestazioni accessorie, viene a mancare proprio la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica, che viene conservata dalla
Banca fintantoché non vengono accese le garanzie ipotecarie.
In conseguenza della mancata capacità di provare ex se l'effettiva traditio e della mancanza d'una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo delle somme, ne discende l'inidoneità del mutuo notarile a dimostrare il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata. Inoltre, anche quando le condizioni si siano realizzate, affinché il mutuo possa acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, è necessario il rilascio dell'atto di quietanza di pagamento, da parte del beneficiario, nella forma dell'atto pubblico (Cass.
pagina 11 di 46 Civ., sent. n. 17194/2015, Cass. Civ. , sent. n. 18325/2014 e Cass. Civ. , sent. n. 17194/2015) o della scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 474 c.p.c..
Dunque, il momento perfezionativo del contratto coincide con quello del conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della res.
4.1 In proposito occorre dare atto del recente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 5968 del 06/03/2025).
Come è noto, la suddetta pronuncia ha analizzato l'ipotesi in cui le parti stipulino un negozio di mutuo che preveda l'erogazione da parte della banca di una somma di denaro, attuata anche mediante semplice accredito sul conto corrente del mutuatario, senza materiale consegna dello stesso, e, al tempo stesso, che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante, con l'intesa che sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni. Ebbene, è stato chiarito che in ipotesi quale quella al vaglio delle Sezioni Unite non si discute di un mutuo condizionato, che si caratterizza per il fatto che l'erogazione (o, comunque, la messa a disposizione contabile) della somma mutuata è subordinata, in tutto o in parte, al verificarsi di un evento futuro rispetto alla stipula.
Piuttosto, nel caso di specie il mutuo si è perfezionato immediatamente, con la messa a disposizione della somma finanziata, facendo contestualmente sorgere la tipica obbligazione restitutoria del mutuatario. Ciò che è stato subordinato al verificarsi di un evento futuro è l'obbligazione del mutuante di svincolo della somma costituita presso lo stesso in deposito irregolare.
Così ricostruita dogmaticamente la fattispecie in esame, la Suprema Corte ha chiarito che al momento della stipula può già dirsi sussistente un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo dal mutuatario (salvo che essa sia esclusa per volontà delle parti) – e ciò anche se la concreta disponibilità della somma viene posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem del denaro costituito in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare - tale da configurare un diritto di credito, certo, liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, perciò, esigibile suscettibile di esecuzione forzata. A parere della Cassazione, infatti, “i patti accessori appena visti […] attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e
pagina 12 di 46 propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità […] di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, trattandosi, piuttosto, “di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante […] un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (così in Cass. S.U. n. 5968 del
6.3.2025). Ne discende che “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (così
Cass. Civ., S.U. 5968/2025).
In conclusione, la citata pronuncia ha affermato che il mutuo non possa considerarsi “condizionato” in senso proprio, ossia difettare del requisito della realità circostanza che ne compromette la qualificabilità quale titolo esecutivo, qualora la somma sia stata effettivamente versata, ancorché immediatamente dopo restituita in deposito cauzionale infruttifero.
4.2 Alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate e passando all'analisi del caso concreto, si evidenzia il tenore dell'ultimo periodo dell'art. 1 del mutuo del 2007:
pagina 13 di 46 ma, soprattutto, l'art. 2 del medesimo contratto:
poi proseguendo con quelli che erano gli adempimenti necessari per ottenere lo svincolo del detto deposito.
pagina 14 di 46 Del medesimo tenore i primi articoli dell'altro contratto di mutuo del 2010; invero, l'art. 1 prevede:
mentre l'art. 2:
anche in questo caso poi specificando i necessari adempimenti. pagina 15 di 46 Appare chiaro, pertanto, che quelli in esame non possano configurarsi quali mutui condizionati, atteso che al momento della stipulazione le somme mutuate sono in concreto transitate nella giuridica disponibilità della parte mutuataria attraverso accreditamento sul conto corrente, adempimento che secondo la giurisprudenza di legittimità integra a pieno titolo la traditio necessaria per il perfezionamento del contratto reale. Come detto, la successiva costituzione, attraverso apposizione di un vincolo di disponibilità sullo stesso conto intestato alla mutuataria, di un deposito cauzionale infruttifero non è circostanza idonea ad impedire il perfezionarsi del contratto ed il sorgere dell'obbligazione restitutoria. Al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle somme da parte della debitrice principale, non rilevando a tal fine che la pattuizione accessoria fosse stipulata contestualmente all'atto di erogazione ed al rilascio della dichiarazione di avvenuta consegna.
Difatti, la costituzione del deposito cauzionale non può che essere logicamente successiva all'erogazione del prestito, la quale risulta provata dalla quietanza rilasciata, così come indicato nel rogito (ed implicitamente dalle contestazioni afferenti al quantum debeatur sollevate dalle parti opponenti).
La doglianza in esame, pertanto, merita integrale rigetto.
5. Occorre ora analizzare, dunque, l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo all'opposta.
5.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
pagina 16 di 46 Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
5.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la pagina 17 di 46 cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
5.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della
pagina 18 di 46 notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra
le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
pagina 19 di 46 non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e,
pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso pagina 20 di 46 in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
5.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie (in cui ad essere contestata pare essere sia l'esistenza della cessione in sé – pag. 4 dell'atto di citazione: “Tale pubblicazione, però, non ha efficacia probatoria della cessione del credito, ma ha soltanto funzione di pubblicità notizia. Ovvero derogando alla disciplina di diritto comune esonera la cessionaria dal comunicare la cessione al debitore ceduto, ma non prova anche la titolarità del credito e dunque la legittimazione processuale. , pertanto, dovrà produrre il CONTRATTO DI CESSIONE concluso in data CP_1
07.04.2017 menzionato nell'avviso di Gazzetta Ufficiale” - che l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti- pag. 5 dell'atto di citazione: “si ritiene che l'avviso di cessione dei crediti in blocco attraverso la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due
pagina 21 di 46 soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi e quindi a provarne la titolarità”) è stato prodotto, con riferimento alla cessione fra Nuova Banca delle Marche s.p.a. e l'avviso di cessione di crediti Controparte_1
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 52 del 04/05/2017, dalla quale si evince che la ha acquistato: Controparte_1
“ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ”): CP_5
(a) siano di titolarità di alla Data di Valutazione, salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di CP_5
ciascuna delle seguenti società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999: (i) Marche
Mutui 4 S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017, (ii) Marche M5 S.r.l. che siano stati riacquistati in data
25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017 e (iii) Marche M6 S.r.l. siano stati riacquistati tempo per tempo dal 9 gennaio
2017 al 22 febbraio 2017 da e che comunque in tutti i casi sopra richiamati siano di titolarità di quest'ultima CP_5
alla data del 31 marzo 2017;
(b) siano denominati in Euro;
(c) i cui relativi Contratti Originari sono regolati dalla legge italiana;
CP_5
(d) i cui relativi Contratti Originari sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, anche di banche non CP_5
appartenenti al Gruppo Bancario aventi sede sul territorio della Repubblica Italiana;
Controparte_4
(e) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo Contratto Originario di essere residenti o di avere sede legale in CP_5
Italia;
(f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come
“inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di;
CP_5
(g) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia da parte di , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti;
CP_5
(h) i cui relativi debitori non sono banche;
(i) il cui debito residuo sommato al debito residuo derivante da tutte le esposizioni debitorie dovute a dallo stesso CP_5
debitore alla Data di Valutazione non sia superiore ad Euro 75 milioni;
pagina 22 di 46 (j) il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio
1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie SAE (Settori di Attività
Economica):
(i) SAE 268 (“Altre finanziarie”);
(ii) SAE 280 (“Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione”);
(iii) SAE 284 (“Altri ausiliari finanziari”);
(iv) SAE 288 (“Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari”);
(v) SAE 430 (“Imprese produttive”);
(vi) SAE 432 (“Holding operative private”);
(vii) SAE 450 (“Associazioni fra imprese non finanziarie”);
(viii) SAE 477 (“Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche”);
(ix) SAE 480 (“Quasi - società non finanziarie artigiane – Unità o società con 20 o più addetti”);
(x) SAE 481 (“Quasi - società non finanziarie artigiane - Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti”);
(xi) SAE 482 (“Quasi - società non finanziarie artigiane - Società con meno di 20 addetti”);
(xii) SAE 490 (“Quasi - società non finanziarie altre - Unità o società con 20 o più addetti”);
(xiii) SAE 491 (“Quasi - società non finanziarie altre - Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti”);
(xiv) SAE 492 (“Quasi - società non finanziarie altre – Società con meno di 20 addetti”);
(xv) SAE 501 (“Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive,
ricreative e simili”);
(xvi) SAE 600 (“Famiglie consumatrici”);
(xvii) SAE 614 (“Artigiani”);
(xviii) SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”);
(k) cui abbia attribuito il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending)”, (i) come comunicato per iscritto CP_5
al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso,
(ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)
pagina 23 di 46 (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di deposito Persona_2
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017 e (y) pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it; con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:
(a) derivanti da contratti di leasing;
(b) facenti capo a contratti di prestito su pegno (prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti preziosi);
(c) i cui relativi debitori siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al Gruppo Bancario
[...]
CP_4
(d) che derivano da mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di;
CP_5
(e) crediti definiti come “Prestito d'onore Regionale” i cui debitori hanno ottenuto un supporto per il pagamento degli interessi ovvero che siano assistiti da una garanzia rilasciata a valere su un fondo di garanzia costituito dalla Regione Marche;
(f) derivanti da Contratti Originari Nuova BM la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione di da CP_5
parte della Banca Europea degli Investimenti.
Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending - Retention)”, comunicato per iscritto al CP_5
relativo debitore con comunicazione inviata entro il 27 aprile 2017”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione;
peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito.
Parte convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio:
- i contratti di mutuo alla base dei crediti ceduti;
- le iscrizioni delle garanzie relative ai crediti per cui è causa;
- le missive di risoluzione inviate dal precedente titolare del credito alla debitrice;
pagina 24 di 46 - soprattutto, estratto notarile della lista dei crediti ceduti.
Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dall'estratto notarile richiamato anche in Gazzetta Ufficiale, appare possibile ritenere sussistente la detta cessione e la ricomprensione all'interno dei crediti ceduti di quello oggetto del presente procedimento.
Non colgono nel segno le contestazioni, invero prettamente formali, di parte attrice relative alla non efficacia probatoria del suddetto estratto notarile;
invero, a prescindere dalla valenza astratta del medesimo in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, è anche possibile ricondurre i numeri di cui all'allegato ai rapporti per cui è causa. Nello specifico, vengono indicati due rapporti avente il medesimo NDG (n.
73391899, appunto riferito al medesimo debitore) e numeri identificativi 306041000 e 447921000. Ebbene, nel piano di ammortamento del primo contratto, in cui sono riportati tutti gli estremi del rapporto bancario, compare appunto quale partita il n. 0306041; parimenti nel secondo contratto del 2010, nella medesima sezione, si legge il n. 0447921.
Appare chiaro, dunque, come vi sia corrispondenza fra tali numerazioni.
5.5 Ciò consente di superare anche le ultime contestazioni formulate in comparsa conclusionale dall'attrice, relativamente alla mancata dimostrazione dell'esistenza di tutti i requisiti di ricomprensione e dell'inesistenza di quelli di esclusione;
invero, i crediti per cui è causa sono stati esplicitamente indicati nell'allegato all'estratto notarile, con ciò eliminando ogni dubbio in merito alla loro ricomprensione nell'ambito della cessione.
Peraltro, tale specifica allegazione fattuale (cioè, il fatto che i crediti ceduti avrebbero le caratteristiche indicate nell'estratto della G.U.) non è stata contestata alla prima udienza utile da parte degli opponenti e, a ben veder, in nessuno degli scritti successivi o delle numerosissime udienze tenutesi, ivi inclusa l'udienza di precisazione delle conclusioni. Come detto, solo nella comparsa conclusionale gli opponenti hanno specificamente contestato tale profilo.
pagina 25 di 46 Come stabilito dalla Suprema Corte, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento delle fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di “aggiustare il tiro”, sia allegando nuovi fatti-diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora
“deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”
(Cass. Civ., sent. n. 7093/2019; Cass. Civ., sent. n. 26859/2013).
Nella fattispecie si ritiene che la circostanza di fatto, specificamente dedotta dalla parte intervenuta (ossia che il credito avesse i requisiti specificamente indicati nell'estratto di G.U.), dovesse essere contestata al più tardi nella prima udienza successiva alla produzione della suddetta documentazione (ossia dopo il deposito della comparsa di costituzione). Ciò non significa, sia chiaro, che l'eccezione (recte mera difesa) di difetto di titolarità del credito sia tardiva;
non si disconosce sul punto che “la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e
passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass. Civ., sez. I,
22/05/2020 n. 9457). Tale questione è infatti scrutinabile ed è stata scrutinata nel merito;
tuttavia, si ritiene infondata tale ultima censura contenuta solo nella comparsa conclusionale, essendo provato il fatto che i pagina 26 di 46 crediti per cui è causa avessero i detti requisiti per il principio di cui all'art. 115 c.p.c., il quale solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.
Gli stessi principi, peraltro, devono ribadirsi anche con riferimento all'ulteriore contestazione, contenuta nella comparsa conclusionale, per la quale non sarebbe stata fornita prova del trasferimento del diritto dalla a Nuova Banca delle Marche s.p.a.. Controparte_4
5.6 Vale da ultimo precisare che nella presente sede si deve verificare se i crediti in questione rientrino nell'ambito della cessione in esame;
pertanto, ancorché, come evidenziato dagli opponenti, possa essere complesso per il privato debitore effettuare tale controllo (che dovrebbe chiedere l'estratto al notaio e verificare nel lungo elenco se vi sia la numerazione indicata, magari facendosi coadiuvare dall'istituto di credito nell'individuazione del codice identificativo), ciò non rileva ai fini dell'effettiva cessione del credito suddetto, che comunque sussiste. Al più, l'estrema difficoltà nel conoscere l'effettiva cessione del proprio credito potrebbe essere circostanza rilevante ai fini di rendere la cessione non opponibile (nel senso di rendere solutorio il pagamento fatto al precedente creditore) al debitore;
tuttavia, a seguito dell'azione giudiziale e della specifica ricostruzione della cessione, non vi sono più dubbi in merito all'esistenza della medesima e alla ricomprensione nella medesima del credito oggetto di causa.
5.7 Infine, parte attrice nel proprio atto introduttivo aveva eccepito che tale cessione non sarebbe stata iscritta nel registro delle imprese;
la medesima, tuttavia, risulta superata dalla produzione del doc. 15, nel quale emerge la sussistenza di tale adempimento.
6. Passando, dunque, alle censure di merito relative alle clausole dei sopra detti contratti, occorre rilevare quanto segue.
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori pattuiti nel contratto del 2010, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le Sezioni Unite, chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti
pagina 27 di 46 sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.
Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti. Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di
ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”.
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva.
pagina 28 di 46 Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Dunque, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto.
6.1 Ciò posto, e quanto al parametro cui confrontare gli interessi pattuiti, vi è stata nel corso del giudizio contestazione in merito alla necessità di utilizzare il parametro soglia dei mutui a tasso fisso o quello dei mutui a tasso variabile. Invero, la convenuta ha sostenuto l'erroneità dei calcoli operati dal c.t.u. in quanto basati sul presupposto che il contratto in questione, ai fini della verifica usura, dovesse qualificarsi come a tasso variabile, mentre “Secondo le istruzioni di Banca d'Italia del 2009, i mutui che prevedono che la rata sia calcolata in base a tasso fisso per una certa percentuale ed in base ad un tasso variabile per la restante percentuale inferiore al 30% vengono segnalati tra i mutui a tasso fisso”.
pagina 29 di 46 In proposito, occorre prendere le mosse dall'ultimo chiarimento fornito dal c.t.u. con relazione del
05/06/2025, nel quale si legge che “In primo luogo, va chiarito che i mutui oggetto dell'accertamento peritale non sono qualificabili come mutui bilanciati. A tal riguardo, si fa presente che i mutui c.d. “bilanciati” sono mutui in cui una quota del capitale viene rimborsata a tasso fisso e un'altra a tasso variabile. Il tasso della componente variabile segue l'andamento dell'Euribor o di altro valore concordato tra le parti, mentre quello della parte fissa rimane costante. Nell'ambito di tali mutui, il mutuatario e il mutuante possono concordare il peso di ciascun tasso, ed il tasso bilanciato si calcola combinando una parte della restituzione del capitale a tasso fisso e la restante parte del capitale a tasso variabile. La proporzione tra le due componenti viene decisa al momento della stipula del contratto tra le parti. Le Istruzioni della Banca d'Italia, in caso di mutui
“bilanciati”, subordinano l'inquadramento del contratto nella Categoria dei mutui “a tasso fisso” o “a tasso variabile” alla quota percentuale del mutuo che è soggetta al tasso variabile rispetto a quella soggetta al tasso fisso: nello specifico, le Istruzioni fanno ricadere i c.d. “mutui bilanciati” nella categoria Mutui a Tasso variabile se la parte capitale da rimborsare con modalità a tasso variabile è uguale o superiore al 30% mentre ricadono nella categoria Mutui a Tasso fisso in tutti gli altri casi. Al riguardo, le Istruzioni riportano “I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale
(c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso”. Nei contratti di mutuo di cui alla Relazione Peritale depositata in data 30.05.2024, tuttavia, non viene concordata tra le Parti in causa la restituzione del capitale una parte a regime di tasso variabile e l'altra a regime di tasso fisso, e quindi essi non sono qualificabili come mutui
“bilanciati”, proprio in considerazione della definizione data dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni. ***** In secondo luogo, sempre per evitare fraintendimenti e tralasciando la questione dei mutui “bilanciati”, (che, come chiarito, non riguarda i mutui oggetto di accertamento peritale), va ricordato che le Istruzioni della Banca d'Italia definiscono mutui “a tasso misto” la differente tipologia di contratti in cui viene contrattualmente previsto un periodo a tasso fisso ed un periodo a tasso variabile
(tassi entrambi applicati a tutto il capitale mutuato). In tal caso, le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono l'inquadramento del mutuo “a tasso misto” nella Categoria dei mutui “a tasso variabile”, ad eccezione di quei contratti in cui la lunghezza del periodo previsto a tasso fisso superi i tre anni, caso in cui il mutuo deve essere inquadrato nella Categoria “a tasso fisso”.
pagina 30 di 46 Nello specifico, le Istruzioni prevedono che “i mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”. Nei contratti di mutuo di cui alla Relazione
Peritale depositata in data 30.05.2024, tuttavia, viene previsto per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento il regime di tasso variabile indicizzato all'Euribor, e quindi essi non sono qualificabili neppure come mutui “a tasso misto”, proprio in considerazione della definizione data dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni”.
Argomentazioni tecniche che si ritiene di condividere e non adeguatamente sconfessate dalle contestazioni della convenuta, la quale sul punto (in comparsa conclusionale) ha affermato che dal piano di ammortamento emerge che “la rata è costante per tutto il periodo” e “la quota capitale e la quota interesse subiscono una variazione minima di pochi euro, ben lontana dalla definizione di tasso variabile, in cui il mutuo a tasso variabile è quel finanziamento che prevede che il tasso di interesse dipenda dall'oscillazione di un indice finanziario di riferimento, che è generalmente l'Euribor, ed in correlazione all'andamento del mercato finanziario, varia l'ammontare della rata. L'importo della rata aumenta quando l'Euribor sale, diminuisce quando l'indice finanziario scende. Oscillazione nel caso in esame non presente e non accertata dal CTU”. Ebbene, è chiaro che nel piano di ammortamento alla francese (come più diffusamente poi si dirà nel par. 7.2) la rata rimane costante, in quanto questa è la caratteristica di tale piano, ma soprattutto che lo stesso tiene conto dell'ammontare del tasso di interesse al momento della stipula;
con maggiore sforzo argomentativo, l'allegato piano di ammortamento è una fotografia di quello che sarebbe l'andamento del rapporto qualora il tasso rimanesse fisso nel corso del medesimo, e conserva una sua utilità anche nei contratti a tasso variabile, sia ai fini della trasparenza, sia per valutare la proporzione in ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi. Viceversa, dal medesimo non può in alcun modo apprezzarsi la variabilità del tasso, che costituisce un evento futuro e non pronosticabile, tantomeno nel quantum; pertanto, la sua redazione in alcun modo incide sulla qualificabilità della tipologia di tasso pattuito.
pagina 31 di 46 Ebbene, sulla base di tale parametro soglia e seguendo le indicazioni della Banca d'Italia in merito alle modalità di calcolo del t.e.g. da confrontare con il tasso soglia, il c.t.u. ha così concluso “Il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 4,276%, valore apprezzabilmente superiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui a tasso variabile” che risulta pari alla stipula al 3,84% (cfr. Allegato 4)”.
6.2 Ancora, parte convenuta ha sostenuto che il calcolo del t.e.g. da comparare con il tasso soglia compiuto dal c.t.u. sarebbe errato, in quanto considererebbe delle spese non da non includersi nel t.e.g., in particolare, la commissione pagata dal mutuatario alla società CO.RE.FI, che avrebbe rilasciato una garanzia alla banca in favore del mutuatario e non una remunerazione percepita dalla Banca.
Anche in relazione a tale profilo il c.t.u. ha puntualmente risposto, evidenziando che le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM” della Banca d'Italia dell'agosto '09, entrate in vigore l'1.01.2010 e quindi in vigore alla data di stipula del mutuo del 22.07.2010 prevedono espressamente, al paragrafo C4 che debbano essere incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”. È quindi pacifico che tale onere, relativo al costo della garanzia prestata da un soggetto terzo, essendo evidentemente connesso al credito e contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento, debba essere ricompreso nel TEG. Sempre in merito all'inclusione del costo della garanzia anche se percepito da un soggetto terzo,
preme rilevare che le Istruzioni della Banca d'Italia entrate in vigore l'1.01.2010 non prevedono, come erroneamente sostenuto dal CTP, che possano essere inclusi nel TEG solo i costi che costituiscono una remunerazione per il finanziatore: l'inclusione di ogni onere connesso al credito, indipendentemente dal soggetto che ne introita l'importo è implicitamente affermata, in merito alle assicurazioni e garanzie, laddove le Istruzioni ne prevedono l'inclusione “indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” ed è ancor più chiaramente esplicitata laddove si prevede
l'inclusione delle “spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)”.
pagina 32 di 46 In conclusione, si ritengono corretti i calcoli effettuati dal c.t.u., il quale ha dunque riscontrato la violazione della normativa antiusura in relazione alle condizioni corrispettive.
Tale considerazione (unitamente a quella di cui al successivo par. 6.3) rende irrilevante la valutazione della legittimità dell'interesso moratorio.
6.3 Il c.t.u., tuttavia, al quale era stato indicato di ricalcolare il saldo effettivo espunti gli addebiti illegittimi
(in questo caso, considerando il mutuo come gratuito, stante l'usurarietà dei tassi praticati), ha rilevato che
“in atti risulta assente sia l'evidenza dell'erogazione dell'importo finanziato, necessaria per individuare le spese concretamente addebitate alla stipula, sia il conto economico del finanziamento, necessario per avere evidenza degli importi pagati dal mutuatario. Si dispone esclusivamente di un documento di “precisazione dei crediti” (all. 9 alla comparsa), dal quale si evince un debito residuo per il finanziamento in oggetto, di complessivi € 80.926,40, di cui: - “€ 44.474,20 a titolo di capitale residuo al 31/12/16; - € 24.132,19 a titolo di rate scadute ed insolute dal 30/09/12 al 31/12/16; - € 2.480,60 a titolo di interessi di mora dal 30/09/12 al 31/12/16; - € 9.839,41 a titolo di interessi di mora ai tassi soglia dal
1/01/17 al 16/01/19” L'assenza del conto economico del finanziamento rende impossibile la quantificazione del dare/avere tra le parti, che in caso di gratuità del mutuo è dato dalla differenza tra il capitale finanziato di € 70.000, al netto delle spese trattenute all'erogazione, e la somma di tutti gli importi pagati dal mutuatario dall'inizio del rapporto e fino alla data di risoluzione”.
Dunque, il c.t.u. ha rilevato un'assoluta carenza documentale che non rende possibile effettuare il dovuto ricalcolo e che, ai fini che interessano, rende il credito non liquido e non certo.
Devesi evidenziare, sul punto, che la somma richiesta è la risultante della sommatoria di valori e spese, quindi non risultano immediatamente percepibili dal titolo;
dunque, dovendosi eliminare alcune delle medesime voci che sicuramente non sono legittime (quelle a titolo di interessi), era onere di parte convenuta dimostrare la sussistenza del credito in questione nella misura richiesta, indicandone le componenti. Invero, alcuna rilevanza ha, nel caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla convenuta, secondo il quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione, avendo questo la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, spetterebbe alla parte opponente pagina 33 di 46 l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito.
Infatti, nel caso in esame risulta provata la sussistenza dei fatti impeditivi del credito;
ciò che difetta è, ancor prima, la prova dei fatti costitutivi del medesimo, con ciò intendendosi le singole voci delle somme richieste in modo tale da poter operare le operazioni di eliminazione delle somme indebitamente annotate e richieste.
Di conseguenza, con riferimento al credito originato dal contratto del 2010, si ritiene che il solo mutuo fondiario non possa essere idoneo titolo esecutivo e che, per tali ragioni, risultano assorbite le altre doglianze relative al mutuo in esame.
7. Passando, dunque, all'esame del contratto di mutuo del 2007, parte attrice ha rilevato l'indeterminatezza delle clausole ivi contenute, in quanto lo stesso non specificherebbe il piano di ammortamento per il calcolo delle rate e non si comprenderebbe il regime finanziario di capitalizzazione.
7.1 Ebbene, in primo luogo, occorre evidenziare come in mancanza del piano di ammortamento il contratto di mutuo non è da ritenersi di per sé nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Invero, anche la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord., 26/06/2020, n. 12922) che la predisposizione di un piano di ammortamento – la quale, ove fosse stata omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito e degli altri costi, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014).
pagina 34 di 46 Nella vicenda in esame, nel contratto di mutuo, all'art. 3 risulta chiaramente individuato il t.a.n. e i metodi di calcolo del medesimo, trattandosi di tasso variabile, nonché la periodicità delle rate (mensile), il numero complessivo (centottanta) e il totale del capitale finanziato (€ 170.000,00); all'art. 4, invece, si indica la rata mensile, chiaramente alla data della stipula, tenuto conto della variabilità del tasso.
Ancora, al mutuo in questione è stato allegato (e sottoscritto dalle parti) il capitolato generale e il documento di sintesi, il quale riporta tutte le condizioni economiche applicate.
Per tali ragioni le condizioni economiche del mutuo sarebbero comunque agevolmente evincibili dal documento contrattuale, a nulla rilevando la mancata consegna del piano di ammortamento.
7.2 In secondo luogo e in via assorbente, occorre ricordare che nel caso in questione il piano di ammortamento (asseritamente non specificato, secondo la tesi attorea) risulta pacificamente allegato all'atto notarile.
Né si ritiene che lo stesso possa, in quanto a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese), possa comportare l'indeterminatezza delle condizioni economiche praticate.
Infatti, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli
interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la
pagina 35 di 46 composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale
(TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Con riferimento, dunque, al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta, in un caso del tutto simile a quello oggetto di analisi odierna. Come visto, anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul pagina 36 di 46 capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica. Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
pagina 37 di 46 unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in
pagina 38 di 46 via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di
pagina 39 di 46 ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché
permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello
pagina 40 di 46 nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Infine, non coglie nel segno la censura di parte attrice secondo la quale la detta pronuncia sarebbe applicabile solamente ai contratti a tasso fisso. Invero, il piano di ammortamento, con indicate la quota interessi e la quota capitale (oltre al debito residuo), appare importante del determinare i costi anche nel caso di mutuo a tasso variabile come nel caso in questione;
è chiaro che, in caso di variazione del tasso di riferimento, poi sarebbe variato anche l'ammontare delle singole rate indicate nel piano di ammortamento.
Ciò che rileva, tuttavia, è la modalità di determinazione della singola rata e la sua composizione, che rimane indifferente alle variazioni del tasso. Sul punto, peraltro, l'art. 4 del mutuo in esame specificamente prevede che “in caso di variazione del tasso secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3, la quota crescente di capitale resterà quella fissata per ciascuna delle predette rate secondo quanto indicato nel piano di ammortamento che si allega al presente contratto sotto la lettera “C”, mentre varierà la sola quota interessi in funzione delle variazioni dei parametri tempo per tempo intervenute”.
La doglianza in questione, pertanto, merita integrale rigetto.
8. Ancora, quanto alla asserita erronea indicazione del TAE, di per sé, non trattandosi di contratto stipulato con il consumatore, tale profilo non costituisce vizio del contratto stesso.
Come ormai noto, l'indicazione dell'I.S.C. o T.A.E.G. (o, meglio, il T.A.E.) non è requisito posto a pena di nullità, non potendosi allo stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Infatti, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono
pagina 41 di 46 tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l' o il non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma Pt_3 CP_6
ha una mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario. Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte attrice allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (ma ormai recessivo) orientamento (cfr Trib. Napoli, 25 maggio
2015, n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la maggioritaria giurisprudenza di merito abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito, si evidenzia Trib. Milano,
26 ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib. Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. Roma, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, più di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di Roma Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo
Pa che “L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell' .E.G. non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_4
un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
T.A.E.G. /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”), nonché la stessa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/12/2021, n. 39169: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto
pagina 42 di 46 tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”, conf. (cfr. Cass. Civ. sent. nn. 4597, 17187 e 34889/2023, ma anche la recente Cass. civ.
Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130).
Dunque, l'attenzione deve essere rivolta, nel caso di specie, alla sussistenza dell'indicazione delle condizioni economiche applicate nel contratto specifico.
Ebbene, alla luce della chiarezza del dato contrattuale, come meglio indicato nel par. 7, non si ritiene la fondatezza della censura in questione.
9. Parte attrice, infine, asserisce ancor prima l'erronea indicazione del TAN e comunque la sua indeterminatezza in quanto connesso al parametro Euribor. In particolare, nell'atto introduttivo si evidenziava come il valore del tasso Euribor 360 al momento della stipula fosse stato erroneamente individuato in 4,353%, mentre in realtà fosse pari a 4,727%; inoltre, solo con le note del 14/12/2024, si eccepiva l'indeterminatezza di tale parametro, in quanto non era indicato il divisore, alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte, sent. n. 20801 del 25/07/2024.
Le suddette doglianze, in verità, non si ritengono fondate.
Quanto al primo profilo, ossia l'erronea individuazione del concreto parametro Euribor all'epoca della stipula, il c.t.u. sentito sul punto ha rilevato che “si era provveduto a rilevare il tasso Euribor secondo quanto pattuito in contratto sul sito EMMI benchamrks2 (non disponendo dell'accesso a serie storiche del sito de IlSole24Ore del 2007), riscontrando un valore alla stipula del 4,358% sostanzialmente coincidente (a meno di 0,005%) con il valore del 4,353% indicato in contratto, che sommato allo spread dell'1,25% restituisce un tasso del 5,608%: in merito, si era osservato che tale tasso divergeva di solo 0,005 p.p rispetto al tasso indicato dalla banca del 5,603%, e che comunque il tasso indicato dalla banca del 5,603% risulta addirittura inferiore a quello che la stessa avrebbe potuto applicare (5,608%). Dato tale tasso del
pagina 43 di 46 5,603%, che si ribadisce essere sostanzialmente coincidente, e per altro inferiore a quello che la banca avrebbe potuto indicare, la scrivente CTU ha provveduto a confrontare il piano di ammortamento allegato al contratto del 29.08.2007, con il piano di ammortamento ricostruito utilizzando i dati ed i parametri di riferimento concordati dalle parti nel contratto sottoscritto in data 29.08.2007, nello specifico: - n. 1 rate di preammortamento, periodo dal 29.08.2007 al 31.08.2007 con scadenza
30.09.2007; - n. 180 rate di ammortamento mensili computate secondo la metodologia di ammortamento “francese”; - capitale erogato: euro 170.000,00; - tassi applicabili: poiché il contratto del 29.08.2007 indica quale valore del parametro
Euribor 6 mesi utilizzato per l'indicizzazione il 4,353%, discende che, alla data di stipula, il tasso debitore valido per 1
Media mensile dell'Euribor lettera a 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, così come pubblicato da “il sole 24 ore” in data 31 luglio 2007 il preammortamento sia individuato nel 5,603% (parametro Euribor del 4,353% + spread convenuto per il preammortamento dell'1,25%) ed il tasso debitore valido per l'ammortamento sia individuato nel
5,603% (parametro Euribor del 4,353% + spread convenuto per l'ammortamento dell'1,25%). Il piano di ammortamento ricostruito e riportato nell'Allegato 5 all'elaborato depositato ha consentito di rilevare la perfetta rispondenza del piano di ammortamento ricostruito con quello allegato al contratto, attestando l'applicazione del tasso contrattuale del 5,603%.
L'analisi svolta in relazione al contratto di mutuo del 29.08.2007 aveva quindi consentito di attestare la pressoché perfetta corrispondenza del valore del parametro Euribor indicato nel testo contrattuale con quello rilevabile ex post sui siti specializzati (con uno scostamento di 0,005%, per altro a favore della parte mutuataria), e di conseguenza la rispondenza del tasso debitore corrispettivo finito (parametro + spread) a quanto concordato. Si era altresì accertato che il piano di ammortamento indicato in contratto risulta congruente con quello ricostruito sulla base delle pattuizioni contrattuali, ed in
particolare del tasso debitore pattuito”.
Pertanto, non si ritiene la doglianza fondata.
Quanto al secondo profilo, ossia l'asserita mancanza indicaizone del divisore e conseguente indeterminabilità del tasso, occorre rilevare che il contratto prevede la determinazione del tasso d'ingresso sulla base del valore della “media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi, relativa al mese precedente, come pubblicata dal quotidiano “il Sole 24 Ore” in data 31 luglio 2007 (oaru ak 4,353%) maggiorato di 1,25 punti”. Come correttamente rilevato dal consulente, è stata individuata la tipologia di parametro (“Euribor lettera 6 mesi”), la tipologia pagina 44 di 46 di dato da rilevare (media mensile del mese precedente) e la fonte da cui reperire l'informazione
(quotidiano specializzato Il Sole 24 Ore), mentre risulta non specificata nel testo contrattuale la base dell'Euribor, se 360 o 365.
Occorre evidenziare, tuttavia, come tale base risulti prevista nel documento di sintesi allegato al contratto (e parte integrante del medesimo), che specifica la base 360 (“DIV. 360”). Peraltro, in c.t.u. ha giustamente osservato che “Il fatto che il contratto riportasse la base dell'Euribor è confermato anche dalla circostanza per cui la parte attrice opponente, nel contestare la presunta erroneità del valore dell'Euribor indicato in contratto, aveva affermato di aver effettuato la ricerca del valore dell'”Euribor divisore 360”.
Non sussiste, dunque, la dedotta indeterminabilità dei tassi pattuiti.
Il precetto (e la conseguente esecuzione) appaiono pertanto legittime con riferimento a tale quota di credito, pari al saldo negativo derivante dall'inadempiuto mutuo fondiario del 21/07/2007.
10. Le spese, considerato che l'opposizione a precetto merita accoglimento per i motivi di cui al par. 6, ma che tutte le altre doglianze sono risultate infondate, si intendono compensate.
La spese di c.t.u., viceversa, essendo stata necessaria per valutare la fondatezza della censura di cui al richiamato par. 6, dovranno porsi a carico dell'istituto convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie per le ragioni e i limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta e, per l'effetto, accerta il diritto di agire esecutivamente della nei confronti della per i titoli di cui Controparte_1 Parte_1
è causa nei limiti di euro 178.069,88, oltre spese e interessi come da precetto;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Spoleto, 08/10/2025
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IC RI
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8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi di recente riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati