Versione
21 giugno 2022
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22 aprile 2023
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Art. 1. Oggetto e procedimento 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2023)) , uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell' articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell' articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Commentari • 8
- 1. Ruolo e fuori ruolo in magistratura: focus sui giudici amministrativiA Cura Di Roberto Lombardi · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 luglio 2025 · 1
PREMESSA Prima della disciplina organica stabilita dal d.lgs. n. 45 del 2024, il collocamento fuori ruolo dei magistrati (in particolare, di quelli ordinari) era disciplinato in maniera non sistematica dall'art. 50 d.lgs n. 160/2006 e dalla legge n. 190/2012. Più in generale, la fonte normativa primaria del collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti è costituita dall'art. 58 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; tale norma, in forza della disposizione di cui all'art. 276, comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, era estensibile anche ai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario. Di fatto, alcuni incarichi extragiudiziari, per il tipo di impegno che richiedono, …
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Giurisprudenza • 2
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