Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1953, n. 91
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31 marzo 1953
Art. 1. Articolo unico.

La disposizione di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983 , si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianita' pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque contrasti con la presente legge.

Entrata in vigore il 31 marzo 1953