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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 31/03/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.42/2014R.g.
Tra
n.04/10/1960 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. ta Diaco Giovanna
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. ta Caglioti Rosa Sabrina
E
in p.l.r.p.t. ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Ferraro Antonio
RESISTENTI
OGGETTO: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri cors o i scritt o in dat a 15/ 01/ 2014 ,l'epigrafat a part e ricorrent e adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: i n via princi pal e:
a) accertar e e di chi arar e la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata t ra l a ri cor rente e l di , con decorrenza dal 21 CP_3 CP_1
april e 2008; ancora in via princi pal e: b) accertare e di chi arare i l di ritto della ricorrent e dott .ssa sin dall'inizi al e instaurazi one del Parte_1
rapporto, all 'inquadrament o nel li vello di 1 "pedagogi sta" del c.c.n.l. ar ea dirigenza sanitaria non medica;
c) ordi nare all di provvedere al corrett o CP_3
inquadramento che ris ult erà accertato come spettante in base alla
1 contratt azione coll etti va di settore nonché alla regol arizzazione dell a posizi one ass icurat iva e pr evidenzi al e con i conseguenti versamenti contributi vi dall 'ini z io del rapport o i n data 21 april e 2008 i n avanti, in ogni
l e/o in solido con la Controparte_4 CP_5 CP_1 CP_2
all a corr es ponsi one dell e somme a tit olo di diff erenze r etri buti ve dal
[...]
21 aprile 2008 in avanti e/o dalla di versa data che risult erà di giust izia, oltr e interessi e ri valutazione monet aria dal dì del dovuto al soddisf o, previa quant ifi cazi one att r avers o cons ul enza t ecni ca d'uffi cio nonché al versamento degli emolumenti contributivi dall 'ini zio del rapport o di l avoro in dat a 2 1 april e 2008 i n avant i e) condannare I i n solido e/o con CP_3 Controparte_1
la al risarciment o del danno da dequal ificazi one Controparte_2
prof essi onale nel quantum che sarà accertato in corso di causa disponendo all'uopo CT U, Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sott os cri tto procurat ore ant istatario e sal vezza di ogni altr a ragione dir itto ed azione connessa o separata.
Le p arti resist enti, costitui t esi i n giudi zi o, ha nno rassegnato le conclusi oni di cui all e ri spettive m emori e di costituzione .
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 19.01.2015 al 28.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 03.03.2021, 06.04.2022, 10.05.2023, 18.10.2023,
03.04.2024, 27.11.2024 e all 'udi enza del 26 m arzo 2025 , frattant o sostit uit a dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
L'odi erno gi udi zio ha ad oggetto l a domanda di accert am ent o del diritto dell 'ist ant e a veders i ri conos cere la costituzione di un rapport o di l avoro subordi nato con l a a decorrere dal 2 1.4.2008, con Controparte_6
Pag. 2 di 6 inquadramento nel li vell o di "pedagogist a" (CCNL area di ri genza Sanit ari a) e la conseguent e condanna dell a eventual ment e in solido Controparte_6
con l a , all a regolari zzazione dell a posizione assi curativa e Controparte_2
previdenzi al e, al pagam ento dell e di fferenze retributi ve a t al e titol o m aturat e ed al ri sarcim ento del danno da dequali ficazione professional e .
Part e att ri ce , com e s i evi nce dall a part e narrativa dell 'atto i ntrodutti vo, aveva originari am ent e sti pulat o una convenzi one con il qual e Controparte_7
operatore di équipe s oci o-psi co -pedagogi che, ed il rapporto convenzional e era stat o poi t ras form at o ope l egis (L. R. Cal abria n. 57/1990) in rapporto di lavoro subordinato a t em po indet erminat o, con i nseriment o, previo espl et am ent o di un concorso int erno riservato, per tit oli ed esami, nel contingent e ad es auriment o i stituit o presso l a on qual ifi ca Controparte_2
di pedagogist a (VII livello ret ributivo); successivam ent e era transit ato, in forza di decreto direttori al e n. 218/ 2008 ed in esit o al "pi ano di t rasferim ento
Contr del personal e addett o ai s ervizi soci o-psico -pedagogi ci del le vari e di cui all a delibera di G.R. n. 620/2007, presso l'A .S.P. di , con CP_1
decorrenza 20.4.2008, con appl icazione del CC NL Enti Locali, nonost ant e l o svolgimento di funzi oni appart enenti all'area S anitari a .
Ciò post o, per quant o conce rne il riparto di giurisdi zi one deve ri levarsi che la part e ri corrent e ha inteso impugnare un atto di gest ione del rapporto di lavoro, il provvedi ment o con il qual e è stat o dispost o i l t rasferim ento
(Decreto del Di ri gente R .C. del 5 m arzo 2008 ), in quanto facente part e del personal e addetto ai s ervi zi socio psi co pedagogici all'Azi enda
[...]
di , ai sensi dell a L.R. 11 maggi o 2007, n. 9, art. CP_1 CP_1
28. L'atto si confi gura com e una cessione del contratt o di l avoro del dipendent e pubbl ico. Una mobilit à che non det ermina la costituzione di un nuovo rapporto di pubbli co i mpi ego o una nuova assunzi one m a uni cam ente la modi ficazione soggettiva del rapporto di lavoro gi à in atto. Non si tratt a di cost itui re un rapport o ex novo con l 'Azi enda al di fuori Controparte_1
di qualsi voglia procedura volta all 'instaurazione del rapport o di l avoro ma dell 'immis sione "i n ruolo" c he rende stabile un rapport o di l avoro con la P .A. già in essere (C ass azione civil e S ez. Un., 14/ 04/2020, n.7826). Si tratt a di una form a di mobil it à in esit o all a qual e si è det erminat a l'assunzione in ruolo dell 'odi erno ri corrente e, quest a Corte ha afferm ato, anche di recent e, che
Pag. 3 di 6 ove, com e nell a s pecie, non venga in rili evo l a costituzione di un nuovo rapporto l avorati vo a s eguit o di procedura concorsual e, m a si verifichi una mera m odi fi cazione soggetti va del rapport o preesi st ent e, si real izza una cessione del cont rat t o e l a rel ativa cont roversi a apparti ene al la gi uri sdi zione del giudi ce ordi nari o, non venendo in rili evo l a costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a s eguito di procedura sel ettiva concorsual e (C fr. C ass. sez. U. 33213 del 2018 cit. ed anche n. 1417 del 2018 e 19251 del 2010).
In sost anza un provvedim ento che, come quello i n esam e, disponga del rapporto esi stent e e non i nci da sull'organi zzazi one in general e dell 'am minis trazione, individuandone uffici, stabil endone la ri levanza, det erminandone le dotazioni organi che compl essi ve, atti vit à questa dem andata agli Organi di indirizzo politi co -ammi nistrativo, ri ent ra t ra gli atti di cd.
"organizzazione mi nore" adot tati dai di rigenti, al pari degli atti di gestione del rapport o in s ens o strett o, nell'eserci zio dell a capaci tà e dei pot eri del privat o datore di lavoro e nell'am bito e sull a base degli atti organi zzativi di caratt ere general e. In concl usione, il giudi ce del l avoro è il giudi ce del rapporto chiamat o a risol vere l e cont roversi e che attengono al la sua gestione con eccezione degli atti organi zzativi generali presupposti dei quali può conoscere, s e del caso, solo per disapplicarl i. Al gi udi ce amminist rativo è dem andat a invece la soluzi one dell e cont roversi e che att engono all e procedure concorsuali per l'assunzione dei di pendenti dell e Pubbli che
Ammini strazioni olt re che di quell e che riguardano la "confi gurazi one strut tural e" degl i uffici, vale a di re che afferiscono all'indi viduazione dell e linee fondam ent ali dell 'organi zzazione, degli uffi ci di m aggiore rilevanza, dell e m odalit à general i di conferim ent o della titol arit à dei m edesimi , di det erminazione dell e piante organi che, i n sint esi l e funzioni alle quali l a P.A. provvede m edi ant e atti organizzativi generali , anche di natura norm ativa presupposti all 'at tivi tà di gestione del rapporto (cfr. C ass. S ez. U. 21/12/2018
n. 33212 e 27/02/2017 n. 4881).
La l. reg. 5 maggio 1990 n. 57 va interpretata nel senso che il rapporto di pubblico CP_2
impiego si costituisce tra gli operatori dei gruppi di lavoro socio-psico-pedagogici e la
(Consiglio di Stato sez. V, 19/02/2004, n.666); gli operatori appartenenti Controparte_2
alle équipe socio-psico-pedagogiche di cui alla citata legge regionale n. 57/1990 sono legati, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, da un rapporto di impiego subordinato con la Regione (da
Pag. 4 di 6 ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2346; 5 giugno 2001 n. 5617). Ciò è stato affermato tenuto conto che l'art. 6 della stessa legge regionale pone a carico della gli oneri finanziari derivanti dal servizio socio-psico-pedagogico, e quindi Controparte_2
anche quelli relativi al personale. La riprova della esattezza della conclusione si rinviene nella sopravvenuta legge regionale 24 gennaio 1997, n. 2, che, nell'istituire nel ruolo regionale un contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche ha subordinato l'accesso nel ruolo regionale al superamento di un "concorso interno riservato"
(art. 2). L'espressione "concorso interno riservato", che sta a designare una selezione alla quale possono partecipare soltanto soggetti già alle dipendenze dell'ente che indice il concorso, conferma che già in precedenza gli "operatori" erano alle dipendenze della CP_2
Consiglio di Stato sez. V, 28/07/2005, n.4056). Nel caso di specie, parte attrice, deduce che sotto il profilo degli emolumenti stipendiali alcun inadempimento è ascrivibile alla CP_8
.
[...]
La domanda della parte ricorrente come volta al riconoscimento del diverso e superiore inquadramento secondo il CCNL dell'area dirigenziale del comparto Sanità, è ritenuta infondata alla stregua dell'orientamento accolto dalla Suprema Corte, secondo cui "in regime di pubblico impiego privatizzato la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. riguarda anche il passaggio ad una fascia superiore, restando esclusa qualsivoglia rilevanza al mero pregresso svolgimento di mansioni superiori o al possesso di titoli di studio per il conseguimento di un avanzamento automatico (Cassazione civile sez. lav., 26/02/2024,
n.5033).
L'istante già trasferita nei ruoli della con il mantenimento della Controparte_6
posizione non dirigenziale riconosciuta dalla all'atto della stabilizzazione, Controparte_2
categoria D1, fascia economica VI, non ha il medesimo diritto né all'inquadramento nella diversa area rivendicata in ragione della dipendenza dalla non avendo Controparte_6
superato il relativo concorso, né alla revisione di quello attribuitogli dalla , Controparte_2
non avendo né allegato né provato la spettanza di un più congruo profilo professionale, con conseguente preclusione dell'esame delle ulteriori domande relative alle differenze retributive, previdenziali e assicurative e al risarcimento del danno da dequalificazione.
Opera, infatti, in materia il principio per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Trib. Cosenza
Pag. 5 di 6 28/10/2020; Trib. Catanzaro 16/5/2014). Condizione essenziale, dunque, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può dirsi assolto l'onere della prova e, a monte, di allegazione, come articolato in materia;
si rileva, infatti, che a fronte della descrizione delle mansioni svolte in concreto e poste a sostegno dell'invocato inquadramento nella superiore qualifica, non è stato assolto l'onere di allegazione in ordine a quelle afferenti alla qualifica di attuale inquadramento non potendo, dunque, darsi luogo al raffronto nei termini sopra esposti.
Il ricorso in quanto infondato va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate, valorizzata la natura della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 31 marzo 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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