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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1557/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a contratto di apertura di credito in conto corrente e vertente
TRA
(P.I.: ), difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Paolo Cristofaro
Parte appellante e
(P.I.: ), difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Maria Maddalena Giungato
Parte appellata
1 (P.I.: ), e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...]
difesa dall'avvocato Pierluigi Maria Tenaglia Controparte_3
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la Curatela “Voglia l'Ill.ma Parte_1
Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, accogliere il presente appello e per
l'effetto *riformare la sentenza n. 449/2021 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 22/02/2021, dichiarando la stessa illegittima, irregolare, erronea, invalida, nulla e/o annullabile, all'uopo disponendo la non debenza di alcuna somma in favore delle controparti appellate per carenza di legittimazione attiva-passiva e assenza di titolarità della posizione contrattuale per cui è causa, ovvero in subordine previa dichiarazione di revoca per nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità del decr. Ing. opposto, disporre la debenza del minor somma effettivamente dovuta previa elaborazione dei corretti calcoli di legge e rimodulazione
e detrazione in compensazione dell'ulteriore importo ritenuto congruo e giusto dall'Ill.ma Corte a credito dell'appellante per illegittima applicazione di interessi usurari oltre soglie di legge, illegittima applicazione di interessi anatocistici, abusivo addebito di costi e spese non pattuite, ed abusivo addebito di costi per commissione massimo scoperto per € 43.730,66 ; *Sempre in riforma dell'appellata sentenza accogliere la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado e Contr per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, secondo le risultanze istruttorie acquisite in corso di giudizio da determinarsi secondo prudente valutazione della Corte adita sulla scorta dei valori e degli importi già indicati in atti”*Riformare e revocare la condanna alle spese legali di primo grado per come
2 cumulativamente e genericamente determinata nel capo del dispositivo di sentenza impugnata, dichiarando la non debenza di alcuna somma a siffatto titolo, ovvero la debenza della minore somme dovuta con corretta applicazione degli scaglioni di legge in vigore”.
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, preliminarmente rigettare l'istanza cautelare ex art. 283 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, per i motivi suesposti e in accoglimento di tutte le istanze dell'odierna deducente, rigettare l'appello proposto – e le relative richieste anche istruttorie -perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata, con ogni conseguente statuizione anche con riguardo a spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio, nonché rimborso forfettario 15%, oltre
I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Per la “I) In via cautelare, Controparte_2
accertata e ritenuta la insussistenza dei presupposti di legge, rigettare la richiesta avversa di sospensione della esecutorietà della Sentenza n.
449/2021 del Tribunale di Cosenza;
II) Nel merito: ritenuti infondati i motivi di appello proposti dalla Parte_2 Parte_1
rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata, Sentenza n. 449/2021 del Tribunale di Cosenza;
III) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
in persona del l.r.p.t., e proponevano opposizione
[...] Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n.1708/2014 con cui il Tribunale di Cosenza
3 aveva ingiunto in solido loro il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di €244.013,13,oltre interessi come da domanda e
[...]
spese di procedura . La pretesa creditoria era basata su diverse aperture di credito concesse alla cui Controparte_5
aveva prestato garanzia per fideiussione: ovvero da Parte_4
apertura di credito di €50.000,00 concessa a valere sul conto corrente di corrispondenza n.10028294, acceso in data 17.7.1995 e da apertura di credito per anticipi su fatture, documenti e cessioni di credito di
€200.00,00 concessa a valere sul c/c anticipi su fatture n.01/104/76000015 del 25.7.2015 e, infine, da apertura di credito di €
44.000,00 a valere sul c/c ordinario n.104/1008742/6 acceso in data
19.10.2009. Gli opponenti formulavano, altresì, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione “di tutte le somme indebitamente versate” quantificate in € 43.730,66 dalla con riguardo ai rapporti bancari Pt_1 de quibus e, in via subordinata, avanzavano azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e 2042 c.c.. nonché domanda di risarcimento danni per la complessiva somma di € 2.602.731,34 (di cui €984.059,43 per danno emergente;
€ 155.946,91 per lucro cessante;
€1.462.725,00 per danni da lesione alla potenzialità/prospettiva di sviluppo e/o lesione della stessa capacità produttiva dell'azienda) derivanti dalla condotta della Banca convenuta che avrebbe illegittimamente applicato ai rapporti bancari in contestazione interessi anatocistici, ultralegali, usurai e altre commissioni e voci non dovute e successivamente revocato gli affidamenti concessi
Pertanto, gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità
e/o l'inammissibilità e/o l'annullabilità e/o improcedibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ossia del decreto ingiuntivo di pagamento n.1708/14 D.I., emesso dall'On. Tribunale di Cosenza e
REVOCARE il medesimo D.I. n.1708/14 e/o dichiararlo privo di ogni
4 effetto giuridico con tutte le conseguenze di legge;
in via subordinata 3.
CONTENERSI il quantum della domanda avversa entro i limiti della minore somma che sarà accertata in corso di causa e considerata di giustizia e/o di equità ovvero nei limiti del giusto per tutte le motivazioni espresse in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE, 1. ACCERTARE
E DICHIARARE, in relazione ai cc/cc/bb oggetto del presente giudizio
(n.01/104/1002829 del 17.7.1995 e i connessi cc/cc/bb “anticipi
”n,01/104/76000015 del 20.09.2005 e n.01/104/01008742/6 del
19.10.2009) la nullità/l'annullabilità/l'inefficacia delle clausole e/o pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alle provvigioni e/o commissioni di massimo scoperto, all'anatocismo trimestrale, ai giorni di valuta, altee commissioni, alle spese, alle competenze, ad ogni altro onere, spesa e provvigione di qualunque specie e natura tutti applicati/e nel corso dell'intero rapporto bancario qui dedotto (complessivamente considerato e/o strutturato e/o articolato nei cc/cc/bb n. 01/104/10028294,
n.01/104/76000015 e I7,01/104/01008742/6) e/o l'inefficacia dei relativi addebiti.; e per l'effetto DICHIARARE in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c. c., che non sono dovuti interessi nei contratti bancari dedotti nel presente giudizio o, in subordine, accertare e dichiarare l'applicazione agli stessi cc/cc/bb, ai sensi dell'art.1284, comma 3, c. a, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. ACCERTARE
e DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_1
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi contratti di conto corrente impugnati e delle altre norme di legge richiamate in narrativa e/o per essa richiamati e per l'effetto DICHIARARE la non debenza degli interessi ultralegali la non debenza della capitalizzazione degli interessi;
delle provvigioni o commissioni di massimo scoperto, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese, delle competenze, e di ogni altro onere, spesa e provvigione di
5 qualunque specie e naturatutti applicati ai cc/cc/bb dedotti nel presente giudizio;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418, comma 2, c.c.,
e per violazione di ogni altra norma imperativa di legge, delle condizioni generali di contratto e di ogni altra pattuizione relativa agli interessi ultralegali, alle provvigioni o commissioni di massimo scoperto, all'anatocismo trimestrale, ai giorni di valuta, alle commissioni, alle spese, alle competenze, ad ogni altro onere, spesa e provvigione di qualunque specie e natura applicata nel corso dei rapporti di cc/cc/bb dedotti nel presente giudizio e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi: spese, cm. s., provvigioni: giorni di valuta competenze oneri di qualsivoglia specie e natura relativamente addebitata;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 7175, 1375 e 1418
c.c. e per violazione di ogni altra norma imperativa di legge, degli addebiti in cc/cc/bb per commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
6. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità,
l'annullabilità ed inefficacia, per violazione degli arti. 1284, 1346,
2697,1175, 1350 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
7. ACCERTARE
e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile,l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti bancari dedotti nel presente giudizio, in regime di assenza di saggio d'interesse o, in subordine, al saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
8. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato complessivo rapporto bancario (complessivamente considerato e/o
6 strutturato e/o articolato nei cc/cc/bb n. 01/104/70028294, n.
01/104/76000015 e n. 07/704/01008742/6);
9. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità l'annullabilità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia avversa pretesa e/o applicazione della convenuta banca per interessi ultralegali, per provvigioni di massimo scoperto, per anatocismo trimestrale, per giorni di valuta, per commissioni, per spese, per competenze e per ogni altro onere, spesa e provvigione e competenza per contrarietà al disposto di cui alla legge n_108/96, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c. c., della non applicazione del tasso di interesse o, in subordine, dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
10.
ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione della fideiussione omnibus rilasciata in favore della presunta debitrice (la banca convenuta) dal signor in data 29.03.2011 fino alla Parte_4
concorrenza dell'importo di €.650.000,00 come riferita in narrativa;
11.
ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione della sottoposizione a i) pegno, effettuata in favore della presunta banca Contr debitrice, dei titoli • "obbligazione 31/3/2013 codice ABI 469823 titolo rapporto 014/011000020 Codice ISIN [...] di
€.24.000,00', • azionari della stessa Codice ISIN Controparte_1
[...] di € 7.481,05"; • " titoli" Codice Controparte_1
ISIN lT0004873946 di € 2307,15". e nel contempo ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittima escussione degli stessi operata dalla banca a decanto dell'asserito saldo debitorio. 12. CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione e/o allo svincolo in favore delle odierne parti attore della somma complessiva di €33.788 20 a titolo di restituzione della somma escussa a decorato dell'asserito saldodebitorio in questione e/o per illegittimo e/o indebito incasso e trattenimento dei titoli • "obbligazione
7 Contr
31/3/2013 codice ABI 469823 titolo rapporto 014/011000020
Codice ISIN [...] di €.24.000, 00'; • azionari della stessa
[...]
Codice ISIN [...] di € 7481,05n; • "titoli" CP_1 [...]
Codice ISIN [...] di € 2307,15" oltre interessi Controparte_1
come per legge sino all'effettivo. soddisfo e rivalutazione monetaria e risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
13. CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla parte attorea e in favore di Parte_3
codesta medesima odierna deducente in relazione agli 1175, 1218, 1223
e ss, 1382, 1479, 1337, 1338, 1366, 1374, 1375, 1376, 2043, 2056, 2058
c. c e ad ogni altra disposizione di legge in materia di danni;
quantificati in via prudenziale in € 2.602.731,34 oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, così analiticamente rappresentati: • €. 984.059,43 per danno emergente;
• € 155.946,91 per lucro cessante;
• €.1 .462.725,00 per danni da lesione alla potenzialità/prospettiva di sviluppo e/o lesione della stessa capacità produttiva dell'azienda; 14. CONDANNARE la banca convenuta, in relazione ai cc/cc/bb n. 01/104/10028294, n. 01/104/76000015 e n.
01/104/01008742/6, previa rettifica del saldo debitorio, alla restituzione, in favore della correntista . 1 Pt_1 Controparte_6
della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa, quindi a titolo
[...]
di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., della somma prudentemente quantificata in €43.730,66, salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfa e rivalutazione monetaria,nonché spese di consulenza tecnica;
OVVERO CONDANNARE, in virtù dell'azione di arricchimento senza causa qui pure esperita ex art. 2041 e 2042 c.c., la banca convenuta alla restituzione/pagamento/versamento in favore della correntista CO. GE M. 1 Costruzioni Generali Meridionali ad. della
8 somma prudentemente quantificata in €43.730,66, salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di consulenza tecnica, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dagli addebiti operati sui cc/cc/bb oggetto del presente giudizio;
15. CONDANNARE la convenuta banca al risarcimento del danno ex ad.
96 c.p.c. quantificato nella misura del saldo accreditato di €.43.730,66, oltre accessori di legge, e oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria o in quella ritenuta di giustizia od equa;
in ogni caso 16. CONDANNARE la convenuta al pagamento CP_1
delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”. In via istruttoria, parte opponente formulava richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile. Con comparsa di costituzione e risposta del 9.7.2015, si costituiva ritualmente in giudizio la e chiedeva la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto allegando tutta la documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in via riconvenzionale dagli opponenti in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto. Istaurata la procedura di mediazione con esito negativo , venivano concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. . L' attività istruttoria si articolava nell' acquisizione della documentazione prodotta e nell' assunzione di un' unica prova testimoniale con rigetto della chiesta C.t.u. contabile e dell' ordine di esibizione avanzato dalle parti opponenti In data 17.5.2019 interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c. la Controparte_7
in qualità di mandataria speciale della cessionaria Controparte_2
che aveva stipulato in data 16.11.2017 con la
[...] Controparte_1
un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
[...]
9 degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione avente ad oggetto anche i crediti per cui è causa. Medio tempore la Parte_1
in persona del l.r.p.t., veniva dichiarata fallita con sentenza n.36/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18.7.2018.All'udienza del
20.5.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della società opponente, rappresentando l'interesse a proseguire il giudizio de quo e il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuto Fallimento Pt_2
In data 25.6.2019 la Curatela del Fallimento della Parte_1
epositava ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. e il Parte_1
Tribunale, con decreto del 27.6.2019, fissava l'udienza del 9.9.2019 per la prosecuzione del giudizio con termine fino al 25.7.2019 per la notifica alla controparte del ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione udienza. All'udienza del 9.9.2019, il Tribunale adito – rilevato che la Curatela aveva notificato la riassunzione nei soli confronti della mandataria della cessionaria Controparte_7 [...]
intervenuta ex art.111 c.p.c. e non anche nei Controparte_8
confronti della cedente - disponeva la rinotifica Controparte_1
entro il 30.9.2019 dell'atto in riassunzione nei confronti della cedente e rinviava per il prosieguo Controparte_9
all'udienza del 4.11.2019.In data 19.9.2019 la Curatela notificava ricorso in riassunzione unitamente a decreto di fissazione udienza e a verbale di causa del 9.9.2019 alla che si costituiva Controparte_1
ritualmente nel giudizio riassunto insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti. All' udienza del 11 novembre 2020 la causa veniva trattenuta a sentenza Previa concessione dei termini di cui all' art. 190
c.p.c.”.
Con la sentenza n. 449/2021, resa il 22.2.2021 a definizione del giudizio n. 731/2015 r.g., il Tribunale di Cosenza aveva: a) rigettato
10 l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n.
1708/2014, poiché la pretesa creditoria azionata risultava provata documentalmente sia nell'an sia nel quantum; b) rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in quanto la banca non aveva tenuto alcun comportamento illecito e le perdite lamentate si erano registrate prima della revoca degli affidamenti;
c) condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
La Curatela del fallimento di ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza, deducendo che: 1) al contrario di quanto reputato dal primo giudice, essa non avrebbe sollevato tardivamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva di Controparte_2
e la stessa, comunque, non sarebbe infondata, considerato che non sarebbe stata documentalmente dimostrata la cessione dei crediti oggetto del contendere;
2) il giudice di prime cure non avrebbe disposto l'espletamento della c.t.u. ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa creditoria azionata, quantunque essa avesse dimostrato che la banca aveva effettuato diversi addebiti illegittimi;
3) il tribunale avrebbe rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sebbene essa avesse provato la condotta illecita tenuta dalla banca, i danni cagionati alla società e il nesso eziologico tra la prima e i secondi;
4) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente regolamentato le spese di lite e non avrebbe motivato la loro quantificazione.
La si è costituita in giudizio, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e argomentando per la sua infondatezza nel merito.
La si è costituita in giudizio, Controparte_2
argomentando per il rigetto dell'impugnazione.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 24.9.2024 la causa
– assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con
11 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla
[...]
poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto Controparte_1
in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo d'appello, relativo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva di Controparte_3
quale cessionaria dei crediti di si ritiene Controparte_2
sussistente tale legittimazione, in quanto la ha prodotto in primo CP_3
grado l'estratto della Gazzetta ufficiale relativo alla cessione, che risulta anche comunicata al debitore ceduto con messaggio di posta elettronica certificata del 4.4.2018 (vedasi allegato fascicolo . CP_1
Il secondo motivo d'appello, relativo all'erroneità della decisione poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto espletare una consulenza tecnica d'ufficio, è infondato.
Con motivazione condivisibile, invero, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la pretesa creditoria, sulla scorta della documentazione allegata dalla banca, costituita dagli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente intrattenuti;
la ha allegato gli estratti attestanti tutti CP_1
i movimenti, nonché i contratti dei conti correnti con le successive
12 variazioni consensuali, approvate e sottoscritte dalle parti, e i rispettivi contratti di affidamento.
In particolare risulta approvata in contratto la clausola relativa all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché tutte le altre condizioni economiche, periodicamente comunicate e mai contestate.
Al contrario, l'appellante non ha provato le contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici e usurari, di commissioni di massimo scoperto non approvate, dunque condivisibilmente il giudice di primo grado, a fronte di tale carenza probatoria, non ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Il terzo motivo d'appello - relativo all'asserito erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, attesa la condotta illecita tenuta dalla banca, i danni cagionati alla società e il nesso eziologico tra la prima e i secondi -
è infondato. ha chiesto al tribunale di condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali che avrebbe Controparte_1
provocato alla società con la sua condotta, consistita nella revoca illegittima e indebita delle linee di credito concesse in esecuzione dei rapporti bancari tra loro intercorrenti in violazione del principio di correttezza e buona fede.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul presupposto della correttezza della condotta della banca e della non riconducibilità delle perdite nel fatturato della società al comportamento dell'istituto di credito, in quanto occorse prima della revoca degli affidamenti in base alla documentazione prodotta.
Ebbene, il rigetto della domanda risarcitoria da parte del tribunale
è condivisibile.
La società debitrice, difatti, si è limitata ad allegare la condotta asseritamente illecita tenuta dalla banca e ad elencare le perdite
13 economiche subite distinte in termini di danno emergente e lucro cessante, senza allegare né dimostrare il nesso eziologico tra la condotta pregiudizievole che sarebbe stata tenuta dalla banca e i danni derivanti, né distinguere e, quindi, specificare il danno evento e le conseguenze lesive da questo discendenti.
L'appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare, oltre alla condotta illecita e ai danni lamentati, la diretta riconducibilità di questi ultimi sul piano causale al comportamento quanto meno colposo dell'istituto di credito.
Anche l'ultimo motivo d'appello - relativo alla regolamentazione delle spese di lite, poiché il giudice non avrebbe motivato la loro quantificazione – è infondato, apparendo esse congrue e adeguate al valore della controversia.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alle appellate le parti le spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna parte in complessivi €
4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
14 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
15
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1557/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a contratto di apertura di credito in conto corrente e vertente
TRA
(P.I.: ), difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Paolo Cristofaro
Parte appellante e
(P.I.: ), difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Maria Maddalena Giungato
Parte appellata
1 (P.I.: ), e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...]
difesa dall'avvocato Pierluigi Maria Tenaglia Controparte_3
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la Curatela “Voglia l'Ill.ma Parte_1
Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, accogliere il presente appello e per
l'effetto *riformare la sentenza n. 449/2021 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 22/02/2021, dichiarando la stessa illegittima, irregolare, erronea, invalida, nulla e/o annullabile, all'uopo disponendo la non debenza di alcuna somma in favore delle controparti appellate per carenza di legittimazione attiva-passiva e assenza di titolarità della posizione contrattuale per cui è causa, ovvero in subordine previa dichiarazione di revoca per nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità del decr. Ing. opposto, disporre la debenza del minor somma effettivamente dovuta previa elaborazione dei corretti calcoli di legge e rimodulazione
e detrazione in compensazione dell'ulteriore importo ritenuto congruo e giusto dall'Ill.ma Corte a credito dell'appellante per illegittima applicazione di interessi usurari oltre soglie di legge, illegittima applicazione di interessi anatocistici, abusivo addebito di costi e spese non pattuite, ed abusivo addebito di costi per commissione massimo scoperto per € 43.730,66 ; *Sempre in riforma dell'appellata sentenza accogliere la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado e Contr per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, secondo le risultanze istruttorie acquisite in corso di giudizio da determinarsi secondo prudente valutazione della Corte adita sulla scorta dei valori e degli importi già indicati in atti”*Riformare e revocare la condanna alle spese legali di primo grado per come
2 cumulativamente e genericamente determinata nel capo del dispositivo di sentenza impugnata, dichiarando la non debenza di alcuna somma a siffatto titolo, ovvero la debenza della minore somme dovuta con corretta applicazione degli scaglioni di legge in vigore”.
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, preliminarmente rigettare l'istanza cautelare ex art. 283 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, per i motivi suesposti e in accoglimento di tutte le istanze dell'odierna deducente, rigettare l'appello proposto – e le relative richieste anche istruttorie -perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata, con ogni conseguente statuizione anche con riguardo a spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio, nonché rimborso forfettario 15%, oltre
I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Per la “I) In via cautelare, Controparte_2
accertata e ritenuta la insussistenza dei presupposti di legge, rigettare la richiesta avversa di sospensione della esecutorietà della Sentenza n.
449/2021 del Tribunale di Cosenza;
II) Nel merito: ritenuti infondati i motivi di appello proposti dalla Parte_2 Parte_1
rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata, Sentenza n. 449/2021 del Tribunale di Cosenza;
III) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
in persona del l.r.p.t., e proponevano opposizione
[...] Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n.1708/2014 con cui il Tribunale di Cosenza
3 aveva ingiunto in solido loro il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di €244.013,13,oltre interessi come da domanda e
[...]
spese di procedura . La pretesa creditoria era basata su diverse aperture di credito concesse alla cui Controparte_5
aveva prestato garanzia per fideiussione: ovvero da Parte_4
apertura di credito di €50.000,00 concessa a valere sul conto corrente di corrispondenza n.10028294, acceso in data 17.7.1995 e da apertura di credito per anticipi su fatture, documenti e cessioni di credito di
€200.00,00 concessa a valere sul c/c anticipi su fatture n.01/104/76000015 del 25.7.2015 e, infine, da apertura di credito di €
44.000,00 a valere sul c/c ordinario n.104/1008742/6 acceso in data
19.10.2009. Gli opponenti formulavano, altresì, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione “di tutte le somme indebitamente versate” quantificate in € 43.730,66 dalla con riguardo ai rapporti bancari Pt_1 de quibus e, in via subordinata, avanzavano azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e 2042 c.c.. nonché domanda di risarcimento danni per la complessiva somma di € 2.602.731,34 (di cui €984.059,43 per danno emergente;
€ 155.946,91 per lucro cessante;
€1.462.725,00 per danni da lesione alla potenzialità/prospettiva di sviluppo e/o lesione della stessa capacità produttiva dell'azienda) derivanti dalla condotta della Banca convenuta che avrebbe illegittimamente applicato ai rapporti bancari in contestazione interessi anatocistici, ultralegali, usurai e altre commissioni e voci non dovute e successivamente revocato gli affidamenti concessi
Pertanto, gli opponenti chiedevano all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità
e/o l'inammissibilità e/o l'annullabilità e/o improcedibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ossia del decreto ingiuntivo di pagamento n.1708/14 D.I., emesso dall'On. Tribunale di Cosenza e
REVOCARE il medesimo D.I. n.1708/14 e/o dichiararlo privo di ogni
4 effetto giuridico con tutte le conseguenze di legge;
in via subordinata 3.
CONTENERSI il quantum della domanda avversa entro i limiti della minore somma che sarà accertata in corso di causa e considerata di giustizia e/o di equità ovvero nei limiti del giusto per tutte le motivazioni espresse in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE, 1. ACCERTARE
E DICHIARARE, in relazione ai cc/cc/bb oggetto del presente giudizio
(n.01/104/1002829 del 17.7.1995 e i connessi cc/cc/bb “anticipi
”n,01/104/76000015 del 20.09.2005 e n.01/104/01008742/6 del
19.10.2009) la nullità/l'annullabilità/l'inefficacia delle clausole e/o pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alle provvigioni e/o commissioni di massimo scoperto, all'anatocismo trimestrale, ai giorni di valuta, altee commissioni, alle spese, alle competenze, ad ogni altro onere, spesa e provvigione di qualunque specie e natura tutti applicati/e nel corso dell'intero rapporto bancario qui dedotto (complessivamente considerato e/o strutturato e/o articolato nei cc/cc/bb n. 01/104/10028294,
n.01/104/76000015 e I7,01/104/01008742/6) e/o l'inefficacia dei relativi addebiti.; e per l'effetto DICHIARARE in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c. c., che non sono dovuti interessi nei contratti bancari dedotti nel presente giudizio o, in subordine, accertare e dichiarare l'applicazione agli stessi cc/cc/bb, ai sensi dell'art.1284, comma 3, c. a, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. ACCERTARE
e DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_1
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi contratti di conto corrente impugnati e delle altre norme di legge richiamate in narrativa e/o per essa richiamati e per l'effetto DICHIARARE la non debenza degli interessi ultralegali la non debenza della capitalizzazione degli interessi;
delle provvigioni o commissioni di massimo scoperto, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese, delle competenze, e di ogni altro onere, spesa e provvigione di
5 qualunque specie e naturatutti applicati ai cc/cc/bb dedotti nel presente giudizio;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418, comma 2, c.c.,
e per violazione di ogni altra norma imperativa di legge, delle condizioni generali di contratto e di ogni altra pattuizione relativa agli interessi ultralegali, alle provvigioni o commissioni di massimo scoperto, all'anatocismo trimestrale, ai giorni di valuta, alle commissioni, alle spese, alle competenze, ad ogni altro onere, spesa e provvigione di qualunque specie e natura applicata nel corso dei rapporti di cc/cc/bb dedotti nel presente giudizio e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi: spese, cm. s., provvigioni: giorni di valuta competenze oneri di qualsivoglia specie e natura relativamente addebitata;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 7175, 1375 e 1418
c.c. e per violazione di ogni altra norma imperativa di legge, degli addebiti in cc/cc/bb per commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
6. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità,
l'annullabilità ed inefficacia, per violazione degli arti. 1284, 1346,
2697,1175, 1350 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
7. ACCERTARE
e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile,l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti bancari dedotti nel presente giudizio, in regime di assenza di saggio d'interesse o, in subordine, al saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
8. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato complessivo rapporto bancario (complessivamente considerato e/o
6 strutturato e/o articolato nei cc/cc/bb n. 01/104/70028294, n.
01/104/76000015 e n. 07/704/01008742/6);
9. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità l'annullabilità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia avversa pretesa e/o applicazione della convenuta banca per interessi ultralegali, per provvigioni di massimo scoperto, per anatocismo trimestrale, per giorni di valuta, per commissioni, per spese, per competenze e per ogni altro onere, spesa e provvigione e competenza per contrarietà al disposto di cui alla legge n_108/96, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c. c., della non applicazione del tasso di interesse o, in subordine, dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
10.
ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione della fideiussione omnibus rilasciata in favore della presunta debitrice (la banca convenuta) dal signor in data 29.03.2011 fino alla Parte_4
concorrenza dell'importo di €.650.000,00 come riferita in narrativa;
11.
ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione della sottoposizione a i) pegno, effettuata in favore della presunta banca Contr debitrice, dei titoli • "obbligazione 31/3/2013 codice ABI 469823 titolo rapporto 014/011000020 Codice ISIN [...] di
€.24.000,00', • azionari della stessa Codice ISIN Controparte_1
[...] di € 7.481,05"; • " titoli" Codice Controparte_1
ISIN lT0004873946 di € 2307,15". e nel contempo ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittima escussione degli stessi operata dalla banca a decanto dell'asserito saldo debitorio. 12. CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione e/o allo svincolo in favore delle odierne parti attore della somma complessiva di €33.788 20 a titolo di restituzione della somma escussa a decorato dell'asserito saldodebitorio in questione e/o per illegittimo e/o indebito incasso e trattenimento dei titoli • "obbligazione
7 Contr
31/3/2013 codice ABI 469823 titolo rapporto 014/011000020
Codice ISIN [...] di €.24.000, 00'; • azionari della stessa
[...]
Codice ISIN [...] di € 7481,05n; • "titoli" CP_1 [...]
Codice ISIN [...] di € 2307,15" oltre interessi Controparte_1
come per legge sino all'effettivo. soddisfo e rivalutazione monetaria e risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
13. CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla parte attorea e in favore di Parte_3
codesta medesima odierna deducente in relazione agli 1175, 1218, 1223
e ss, 1382, 1479, 1337, 1338, 1366, 1374, 1375, 1376, 2043, 2056, 2058
c. c e ad ogni altra disposizione di legge in materia di danni;
quantificati in via prudenziale in € 2.602.731,34 oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, così analiticamente rappresentati: • €. 984.059,43 per danno emergente;
• € 155.946,91 per lucro cessante;
• €.1 .462.725,00 per danni da lesione alla potenzialità/prospettiva di sviluppo e/o lesione della stessa capacità produttiva dell'azienda; 14. CONDANNARE la banca convenuta, in relazione ai cc/cc/bb n. 01/104/10028294, n. 01/104/76000015 e n.
01/104/01008742/6, previa rettifica del saldo debitorio, alla restituzione, in favore della correntista . 1 Pt_1 Controparte_6
della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa, quindi a titolo
[...]
di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., della somma prudentemente quantificata in €43.730,66, salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfa e rivalutazione monetaria,nonché spese di consulenza tecnica;
OVVERO CONDANNARE, in virtù dell'azione di arricchimento senza causa qui pure esperita ex art. 2041 e 2042 c.c., la banca convenuta alla restituzione/pagamento/versamento in favore della correntista CO. GE M. 1 Costruzioni Generali Meridionali ad. della
8 somma prudentemente quantificata in €43.730,66, salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché spese di consulenza tecnica, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dagli addebiti operati sui cc/cc/bb oggetto del presente giudizio;
15. CONDANNARE la convenuta banca al risarcimento del danno ex ad.
96 c.p.c. quantificato nella misura del saldo accreditato di €.43.730,66, oltre accessori di legge, e oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria o in quella ritenuta di giustizia od equa;
in ogni caso 16. CONDANNARE la convenuta al pagamento CP_1
delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”. In via istruttoria, parte opponente formulava richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile. Con comparsa di costituzione e risposta del 9.7.2015, si costituiva ritualmente in giudizio la e chiedeva la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto allegando tutta la documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in via riconvenzionale dagli opponenti in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto. Istaurata la procedura di mediazione con esito negativo , venivano concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. . L' attività istruttoria si articolava nell' acquisizione della documentazione prodotta e nell' assunzione di un' unica prova testimoniale con rigetto della chiesta C.t.u. contabile e dell' ordine di esibizione avanzato dalle parti opponenti In data 17.5.2019 interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c. la Controparte_7
in qualità di mandataria speciale della cessionaria Controparte_2
che aveva stipulato in data 16.11.2017 con la
[...] Controparte_1
un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
[...]
9 degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione avente ad oggetto anche i crediti per cui è causa. Medio tempore la Parte_1
in persona del l.r.p.t., veniva dichiarata fallita con sentenza n.36/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18.7.2018.All'udienza del
20.5.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della società opponente, rappresentando l'interesse a proseguire il giudizio de quo e il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuto Fallimento Pt_2
In data 25.6.2019 la Curatela del Fallimento della Parte_1
epositava ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. e il Parte_1
Tribunale, con decreto del 27.6.2019, fissava l'udienza del 9.9.2019 per la prosecuzione del giudizio con termine fino al 25.7.2019 per la notifica alla controparte del ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione udienza. All'udienza del 9.9.2019, il Tribunale adito – rilevato che la Curatela aveva notificato la riassunzione nei soli confronti della mandataria della cessionaria Controparte_7 [...]
intervenuta ex art.111 c.p.c. e non anche nei Controparte_8
confronti della cedente - disponeva la rinotifica Controparte_1
entro il 30.9.2019 dell'atto in riassunzione nei confronti della cedente e rinviava per il prosieguo Controparte_9
all'udienza del 4.11.2019.In data 19.9.2019 la Curatela notificava ricorso in riassunzione unitamente a decreto di fissazione udienza e a verbale di causa del 9.9.2019 alla che si costituiva Controparte_1
ritualmente nel giudizio riassunto insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti. All' udienza del 11 novembre 2020 la causa veniva trattenuta a sentenza Previa concessione dei termini di cui all' art. 190
c.p.c.”.
Con la sentenza n. 449/2021, resa il 22.2.2021 a definizione del giudizio n. 731/2015 r.g., il Tribunale di Cosenza aveva: a) rigettato
10 l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n.
1708/2014, poiché la pretesa creditoria azionata risultava provata documentalmente sia nell'an sia nel quantum; b) rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in quanto la banca non aveva tenuto alcun comportamento illecito e le perdite lamentate si erano registrate prima della revoca degli affidamenti;
c) condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
La Curatela del fallimento di ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza, deducendo che: 1) al contrario di quanto reputato dal primo giudice, essa non avrebbe sollevato tardivamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva di Controparte_2
e la stessa, comunque, non sarebbe infondata, considerato che non sarebbe stata documentalmente dimostrata la cessione dei crediti oggetto del contendere;
2) il giudice di prime cure non avrebbe disposto l'espletamento della c.t.u. ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa creditoria azionata, quantunque essa avesse dimostrato che la banca aveva effettuato diversi addebiti illegittimi;
3) il tribunale avrebbe rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sebbene essa avesse provato la condotta illecita tenuta dalla banca, i danni cagionati alla società e il nesso eziologico tra la prima e i secondi;
4) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente regolamentato le spese di lite e non avrebbe motivato la loro quantificazione.
La si è costituita in giudizio, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e argomentando per la sua infondatezza nel merito.
La si è costituita in giudizio, Controparte_2
argomentando per il rigetto dell'impugnazione.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 24.9.2024 la causa
– assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con
11 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla
[...]
poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto Controparte_1
in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo d'appello, relativo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva di Controparte_3
quale cessionaria dei crediti di si ritiene Controparte_2
sussistente tale legittimazione, in quanto la ha prodotto in primo CP_3
grado l'estratto della Gazzetta ufficiale relativo alla cessione, che risulta anche comunicata al debitore ceduto con messaggio di posta elettronica certificata del 4.4.2018 (vedasi allegato fascicolo . CP_1
Il secondo motivo d'appello, relativo all'erroneità della decisione poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto espletare una consulenza tecnica d'ufficio, è infondato.
Con motivazione condivisibile, invero, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la pretesa creditoria, sulla scorta della documentazione allegata dalla banca, costituita dagli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente intrattenuti;
la ha allegato gli estratti attestanti tutti CP_1
i movimenti, nonché i contratti dei conti correnti con le successive
12 variazioni consensuali, approvate e sottoscritte dalle parti, e i rispettivi contratti di affidamento.
In particolare risulta approvata in contratto la clausola relativa all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché tutte le altre condizioni economiche, periodicamente comunicate e mai contestate.
Al contrario, l'appellante non ha provato le contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici e usurari, di commissioni di massimo scoperto non approvate, dunque condivisibilmente il giudice di primo grado, a fronte di tale carenza probatoria, non ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Il terzo motivo d'appello - relativo all'asserito erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, attesa la condotta illecita tenuta dalla banca, i danni cagionati alla società e il nesso eziologico tra la prima e i secondi -
è infondato. ha chiesto al tribunale di condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali che avrebbe Controparte_1
provocato alla società con la sua condotta, consistita nella revoca illegittima e indebita delle linee di credito concesse in esecuzione dei rapporti bancari tra loro intercorrenti in violazione del principio di correttezza e buona fede.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda sul presupposto della correttezza della condotta della banca e della non riconducibilità delle perdite nel fatturato della società al comportamento dell'istituto di credito, in quanto occorse prima della revoca degli affidamenti in base alla documentazione prodotta.
Ebbene, il rigetto della domanda risarcitoria da parte del tribunale
è condivisibile.
La società debitrice, difatti, si è limitata ad allegare la condotta asseritamente illecita tenuta dalla banca e ad elencare le perdite
13 economiche subite distinte in termini di danno emergente e lucro cessante, senza allegare né dimostrare il nesso eziologico tra la condotta pregiudizievole che sarebbe stata tenuta dalla banca e i danni derivanti, né distinguere e, quindi, specificare il danno evento e le conseguenze lesive da questo discendenti.
L'appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare, oltre alla condotta illecita e ai danni lamentati, la diretta riconducibilità di questi ultimi sul piano causale al comportamento quanto meno colposo dell'istituto di credito.
Anche l'ultimo motivo d'appello - relativo alla regolamentazione delle spese di lite, poiché il giudice non avrebbe motivato la loro quantificazione – è infondato, apparendo esse congrue e adeguate al valore della controversia.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alle appellate le parti le spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna parte in complessivi €
4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
14 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
15