Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03616/2025REG.PROV.COLL.
N. 06203/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Olga Perugini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, via delle Quattro Fontane n.156;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di EC (sezione prima), del-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e udita per la parte appellante l’avv. Olga Perugini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, caporal maggiore scelto in congedo dell’Esercito, ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di EC, ha respinto il suo ricorso avverso il decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ esofagite erosiva grado a los angeles endoscopicamente accertata ” e, di conseguenza, la concessione dell’equo indennizzo.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con atto di forma per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il T.a.r. ha motivato la reiezione del ricorso di primo grado affermando che, nonostante spettasse al ricorrente la dimostrazione della ricorrenza di fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, per intensità e durata, « le tipologie di servizio che il ricorrente assume di aver svolto (turni di servizio diurni, pomeridiani e notturni e missioni con sottoposizione a stress psico-fisico di rilevante entità per l’attività di servizio svolta alle dirette dipendenze del Generale Comandante che gli avrebbero procurato disturbi del ritmo circadiano correlato all’espletamento dei turni di servizio e all’occasionale assunzione dei pasti) oltre ad essere irrilevanti per le ragioni indicate del C.V.C.S., non evidenziano circostanze di carattere eccezionale, essendosi il militare ricorrente limitato a descrivere le condizioni lavorative in cui lo stesso ha operato, circostanze che sono per loro natura connesse all’attività svolta, non diversa da quella propria della generalità degli altri militari, di pari grado » e che « [d]el pari, le missioni svolte all’estero, oltre che irrilevanti, non sono connotate da particolare durata e intensità ».
5. – Con un unico motivo di gravame, l’appellante si duole che il Comitato di verifica per le cause di servizio non abbia valutate l’attività svolta e la tipologia di alimentazione a cui era stato sottoposto durante il periodo di missione all’estero in territori disagiati (in -OMISSIS-; per due volte in -OMISSIS-; in -OMISSIS-) e che il T.a.r., malgrado le richieste istruttorie, non abbia effettuato alcuna approfondita analisi del contenuto della prestazione lavorativa espletata nei periodi in esame, facendo riferimento all’assenza di condizioni di eccezionalità delle condizioni di lavoro che, però, non sono necessarie a fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma ai diversi fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
6. – L’appello è infondato.
7. – Per consolidata giurisprudenza, « ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa » ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301).
Più in particolare, « per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un’infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante di detta attività » (Cons. St., sez. II, 22 luglio 2022, n. 6456); circostanza quest’ultima che, come pure è stato rimarcato, « assume maggiore frequenza fisiologica in relazione alle mansioni dei militari e delle forze di polizia in generale, dove le condizioni di criticità psicofisica … sono connaturate al peculiare lavoro svolto, sicché, laddove non assurgano a livelli di eccezionale intensità e gravità, non possono reputarsi giuridicamente concause efficienti rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di servizio e dei benefici economici connessi » (Cons. St., sez. II, 30 maggio 2024, n. 4847).
8. – Il giudice di primo grado ha fatto corretto governo di questi principi nell’escludere l’eccezionalità delle condizioni del servizio prestato dal ricorrente come autista dell’autovettura del Generale Comandante e di addetto alla segreteria del medesimo, in Italia e all’estero, e come conducente degli automezzi dell’Esercito presso il 6° Reggimento trasporti, che appaiono del tutto fisiologiche rispetto alla tipologia delle mansioni espletate, nonché della missione di due mesi in -OMISSIS- per preparare il campo base in vista dell’arrivo del contingente trasportato dalle Unità Navali della Marina Militare e dagli aerei civili e militari, poiché il disagio e lo stress dovuti al fatto di essersi alimentato con razioni K, aver dormito all’aperto in sacco a pelo imbracciando il fucile e aver dovuto provvedere all’igiene personale adoperando unicamente salviette umidificate o altro materiale pronto all’uso non può ritenersi, diversamente da quanto opinato dall’interessato, una situazione eccezionale ed esorbitante rispetto alle funzioni e ai compiti di coloro che scelgono la vita militare.
9. – Per queste dirimenti ragioni, assorbito quant’altro, l’appello dev’essere respinto.
10. – Le spese del grado del giudizio possono essere compensate, essendosi l’amministrazione costituita senza svolgere difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.