Sentenza 30 maggio 2022
Ordinanza presidenziale 6 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/05/2022, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 06934/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2022, proposto da
IU ES, rappresentata e difesa dall’avv. Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dell’istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
a) del silenzio illegittimamente serbato dalla pubblica amministrazione «sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado» conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016 presentata da parte ricorrente in data 20 luglio 2021 con protocollo domanda n. 11289 fin qui rimasta priva di riscontro;
b) dell’obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al precedente punto a);
nonché per la condanna
c) dell’amministrazione intimata a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, comma 2 c.p.a.;
nonché per la nomina :
d) di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dall’amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame, l’esponente, premettendo di aver presentato al Ministero dell’istruzione, in data 20 luglio 2021, istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Romania e di non aver ottenuto riscontro dall’amministrazione nel termine di cui all’art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, domanda – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio – di ordinare al dicastero resistente di provvedere sulla menzionata istanza.
2. Le amministrazioni resistenti, con comparsa di mero stile, si sono costituite in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4.1. Invero, nel caso in esame, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6 d.lgs. 206 cit. Orbene, risulta incontestato che il termine per la conclusione del procedimento sia decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale.
4.2. Per mera completezza, va osservato che ai sensi dell’art. 2 d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, conv. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, la competenza in materia di « definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso » spetta al Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’università e della ricerca.
5. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza della parte ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
5.1. In caso di persistente inottemperanza, va nominato un commissario ad acta nei termini indicati in dispositivo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione di provvedere sull’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero dell’istruzione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione nel termine ulteriore di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione;
- condanna il Ministero dell’istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- manda alla Segreteria per la trasmissione della presente decisione in via telematica, ex art. 2, comma 8, l. 7 agosto 1990, n. 241, alla Corte dei conti per i profili di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Andolfi, Presidente FF
Luca De Gennaro, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Antonio Andolfi |
IL SEGRETARIO