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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6341/2024, promossa da:
- Avv. ROBECCHI FABIO GIOVANNI Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del sig. a che la voce AFAC di
Parte_1 cui all'art 109 CCNL Vigilanza Privata, venga ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il TFR, a decorrere dal 1.2.2017 e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire le differenze retributive conteggiate
Parte_1 in suo favore;
accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il
Parte_1 primo scatto di anzianità, nella misura di € 21,13 mensili, a far tempo dal 1.2.2020; accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire le
Parte_1 differenze retributive conseguenti al ricalcol te per il lavoro straordinario pagato al 30%, 35% e 40%, dal gennaio 2019 in avanti;
accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire le
Parte_1 differenze retributive conseguenti al riconosci nza giornaliera, diurna o notturna, di cui all'art. 108 CCNL per ogni giornata effettiva di servizio prestato, con applicazione della seconda ogni volta che il turno cada all'interno della fascia oraria 22,00 - 06,00; accerta e dichiara il diritto del sig. ad ottenere
Parte_1
l'accantonamento delle maggiori somme conteggiate come spettanti a titolo di TFR e a titolo di tutti gli altri istituti contrattuali sui quali incide l'AFAC e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto contrattuale conteggiate in complessivi € 7.196,22 (di cui € 653,87 a titolo di TFR); condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6341/2024, promossa da:
- Avv. ROBECCHI FABIO GIOVANNI Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del sig. a che la voce AFAC di
Parte_1 cui all'art 109 CCNL Vigilanza Privata, venga ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il TFR, a decorrere dal 1.2.2017 e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire le differenze retributive conteggiate
Parte_1 in suo favore;
accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il
Parte_1 primo scatto di anzianità, nella misura di € 21,13 mensili, a far tempo dal 1.2.2020; accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire le
Parte_1 differenze retributive conseguenti al ricalcol te per il lavoro straordinario pagato al 30%, 35% e 40%, dal gennaio 2019 in avanti;
accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire le
Parte_1 differenze retributive conseguenti al riconosci nza giornaliera, diurna o notturna, di cui all'art. 108 CCNL per ogni giornata effettiva di servizio prestato, con applicazione della seconda ogni volta che il turno cada all'interno della fascia oraria 22,00 - 06,00; accerta e dichiara il diritto del sig. ad ottenere
Parte_1
l'accantonamento delle maggiori somme conteggiate come spettanti a titolo di TFR e a titolo di tutti gli altri istituti contrattuali sui quali incide l'AFAC e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto contrattuale conteggiate in complessivi € 7.196,22 (di cui € 653,87 a titolo di TFR); condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison