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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito dell'udienza del
13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2882/2024 R.G.,
TRA
, in proprio e nella qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Francesco Sammarruco, procuratore domiciliatario;
- opponente -
CONTRO
, Controparte_2
Rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina Francesco, Morciano
PA, Tedeschini IM, Iunio Valerio Romano e Manti Addolorata;
- opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 in proprio e nella qualità di Parte_1
amministratore e legale rappresentante della ha proposto opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 250/2024 prot.n.11319 del 20.3.2024 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_2
sanzione di € 31.148,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 co. 3 e 3quater D.L. 12/2002 conv. nella L. 73/2002 e successive modificazioni, nonché all'art. 1 cco. 910 e 913 L. 205/2017, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni che qui si abbiano per richiamate.
Con comparsa depositata in data 19.6.2024 si è costituito in giudizio l' al fine di CP_3
resistere all'opposizione.
Con ordinanza del 09.01.2025 il Tribunale, respinte le istanze di prova orale e sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 13.5.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., all'esito della quale l'ha decisa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata.
Premessa infatti la pacifica inapplicabilità ai procedimenti in tema di sanzioni amministrative del termine di cui all'art. 2 L. 241/91, come da disposto di Cassazione civile sez. un., 27/04/2006, n.9591 integralmente condiviso (“Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito dall'art. 2 comma 3 l. n. 241 del 1990, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative”), non sussiste il denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo noto che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve contenere una motivazione analitica e dettagliata della fattispecie esaminata, potendo limitarsi ad una succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, come nel caso di specie avvenuto anche richiamando la decisione del Direttore dell' del 12.06.2023 reiettiva delle difese del Pt_2
, con la conseguenza che “il provvedimento è censurabile da parte del giudice Parte_1
dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione”, Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924.
Né è seriamente ipotizzabile l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ipotizzato per i lavoratori PU e RA MU. Per_1
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 30.8.2022 quest'ultimo formulò presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto articolata denuncia con la quale dichiarava di aver lavorato come lavapiatti nel periodo dal 24.7.2022 al 28.8.2022 presso il Ristorante “Miramare” senza aver sottoscritto alcuna assunzione, precisando che
2 per tale lavoro si era rivolto a tal indicandone anche il recapito Parte_1
3465262656 ed i nominativi del padre e della moglie di aver Per_2 Per_3
concordato con lui di lavorare dalle 10 alle 16 e dalle 19 alle 24, comunque fino alla chiusura, convenendo la retribuzione giornaliera di € 50,00; di aver ricevuto dal un primo importo di € 200 in contanti nei primi giorni di lavoro, ed in data Parte_1
30.8.2022 la somma di € 900 sempre in contanti a saldo dell'attività lavorativa espletata, per la quale aveva ricevuto direttive dal titolare di aver collaborato con Parte_1
tal di origini nigeriane, lavapiatti, di origine albanese con mansioni di Per_4 Per_5
cuoca, la figlia di di nome cameriera in sala unitamente a e Per_5 Pt_3 Per_6
, cuoco addetto alla cottura delle grigliate (cfr. all. 1 costituzione ). CP_4
Il 07.10.2022 i militari della Guardia di Finanza fecero accesso al predetto esercizio commerciale ed ivi rinvennero n. 5 lavoratori in servizio, tra cui di Persona_7 origine albanese, nei pressi della cassa in attesa di clienti, , intento a Parte_4 preparare secondi piatti in cucina, oltre a , contestualmente sentita, che fornì Persona_8 informazioni circa la posizione lavorativa del RA (“il suddetto lavoratore ha lavorato come lavapiatti nel mese di luglio negli ultimi giorni e in agosto 2022 svolgendo i miei stessi orari di lavoro”), oltre che la sua: “lavoro alle dipendenze del ristorante Miramare dal 15 giugno 2022 con mansione di aiuto cuoco;
non ho sottoscritto alcun contratto di lavoro né lettera di assunzione;
percepisco una retribuzione media netta di € 1000,00 al mese;
non mi viene rilasciata la busta paga, la paga mi viene corrisposta dal titolare si con denaro contante;
lavoro dal lunedì alla domenica con giorno di riposo il mercoledì; nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 ho lavorato dalle ore 10 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23; in questo mese ho lavorato dalle ore 10 alle ore 15; le direttive di lavoro mi vengono impartite dal titolare sig. presso questa Parte_5 impresta unitamente ai compagni Sfef di origine albanese che svolge i miei stessi orari di lavoro con mansione di cuoca anche lui svolge i miei stessi orari di lavoro e svolge CP_4 le mansioni di cuoco addetto ai secondi…”.
Essendo noto che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
3 (Cassazione civile, ord. 4 maggio 2020, n. 8445), valuta il Tribunale che, non essendo stato confutato dall'opponente in questa sede nemmeno l'accertamento che i PPUU abbia eseguito circa la conoscenza della lingua italiana da parte della , il riscontro Per_8
offerto dalle rivelazioni di quest'ultima oltre che dalle emergenze dell'accesso alle dettagliate dichiarazioni del RA valga non solo a rendere superflua l'assunzione della prova orale in questa sede, ma, valutato congiuntamente all'inverosimiglianza delle giustificazione “umanitarie” addotte dal circa la presenza dei due individui Parte_1
presso il suo esercizio, anche a ritenere provata la sussistenza degli illeciti contestati, sanzionati applicando il minimo edittale previsto.
S'impone quindi l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente revoca della sospensione dell'efficacia disposta in data 09.01.2025 e condanna degli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione per resistere all'odierno giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e dell'art. 9 co. 2
D.Lgs 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante Parte_1
della avverso l'ordinanza ingiunzione n. 250/2024 prot.n.11319 del Controparte_1
20.3.2024 dell' : Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata disposta in data 09.01.2025;
2) Condanna in proprio e nella qualità di amministratore e Parte_1
legale rappresentante della al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in Controparte_2
€ 4.648,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito dell'udienza del
13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2882/2024 R.G.,
TRA
, in proprio e nella qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Francesco Sammarruco, procuratore domiciliatario;
- opponente -
CONTRO
, Controparte_2
Rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina Francesco, Morciano
PA, Tedeschini IM, Iunio Valerio Romano e Manti Addolorata;
- opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 in proprio e nella qualità di Parte_1
amministratore e legale rappresentante della ha proposto opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 250/2024 prot.n.11319 del 20.3.2024 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_2
sanzione di € 31.148,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 co. 3 e 3quater D.L. 12/2002 conv. nella L. 73/2002 e successive modificazioni, nonché all'art. 1 cco. 910 e 913 L. 205/2017, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni che qui si abbiano per richiamate.
Con comparsa depositata in data 19.6.2024 si è costituito in giudizio l' al fine di CP_3
resistere all'opposizione.
Con ordinanza del 09.01.2025 il Tribunale, respinte le istanze di prova orale e sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 13.5.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., all'esito della quale l'ha decisa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata.
Premessa infatti la pacifica inapplicabilità ai procedimenti in tema di sanzioni amministrative del termine di cui all'art. 2 L. 241/91, come da disposto di Cassazione civile sez. un., 27/04/2006, n.9591 integralmente condiviso (“Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito dall'art. 2 comma 3 l. n. 241 del 1990, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative”), non sussiste il denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo noto che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve contenere una motivazione analitica e dettagliata della fattispecie esaminata, potendo limitarsi ad una succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, come nel caso di specie avvenuto anche richiamando la decisione del Direttore dell' del 12.06.2023 reiettiva delle difese del Pt_2
, con la conseguenza che “il provvedimento è censurabile da parte del giudice Parte_1
dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione”, Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924.
Né è seriamente ipotizzabile l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ipotizzato per i lavoratori PU e RA MU. Per_1
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 30.8.2022 quest'ultimo formulò presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto articolata denuncia con la quale dichiarava di aver lavorato come lavapiatti nel periodo dal 24.7.2022 al 28.8.2022 presso il Ristorante “Miramare” senza aver sottoscritto alcuna assunzione, precisando che
2 per tale lavoro si era rivolto a tal indicandone anche il recapito Parte_1
3465262656 ed i nominativi del padre e della moglie di aver Per_2 Per_3
concordato con lui di lavorare dalle 10 alle 16 e dalle 19 alle 24, comunque fino alla chiusura, convenendo la retribuzione giornaliera di € 50,00; di aver ricevuto dal un primo importo di € 200 in contanti nei primi giorni di lavoro, ed in data Parte_1
30.8.2022 la somma di € 900 sempre in contanti a saldo dell'attività lavorativa espletata, per la quale aveva ricevuto direttive dal titolare di aver collaborato con Parte_1
tal di origini nigeriane, lavapiatti, di origine albanese con mansioni di Per_4 Per_5
cuoca, la figlia di di nome cameriera in sala unitamente a e Per_5 Pt_3 Per_6
, cuoco addetto alla cottura delle grigliate (cfr. all. 1 costituzione ). CP_4
Il 07.10.2022 i militari della Guardia di Finanza fecero accesso al predetto esercizio commerciale ed ivi rinvennero n. 5 lavoratori in servizio, tra cui di Persona_7 origine albanese, nei pressi della cassa in attesa di clienti, , intento a Parte_4 preparare secondi piatti in cucina, oltre a , contestualmente sentita, che fornì Persona_8 informazioni circa la posizione lavorativa del RA (“il suddetto lavoratore ha lavorato come lavapiatti nel mese di luglio negli ultimi giorni e in agosto 2022 svolgendo i miei stessi orari di lavoro”), oltre che la sua: “lavoro alle dipendenze del ristorante Miramare dal 15 giugno 2022 con mansione di aiuto cuoco;
non ho sottoscritto alcun contratto di lavoro né lettera di assunzione;
percepisco una retribuzione media netta di € 1000,00 al mese;
non mi viene rilasciata la busta paga, la paga mi viene corrisposta dal titolare si con denaro contante;
lavoro dal lunedì alla domenica con giorno di riposo il mercoledì; nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 ho lavorato dalle ore 10 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23; in questo mese ho lavorato dalle ore 10 alle ore 15; le direttive di lavoro mi vengono impartite dal titolare sig. presso questa Parte_5 impresta unitamente ai compagni Sfef di origine albanese che svolge i miei stessi orari di lavoro con mansione di cuoca anche lui svolge i miei stessi orari di lavoro e svolge CP_4 le mansioni di cuoco addetto ai secondi…”.
Essendo noto che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
3 (Cassazione civile, ord. 4 maggio 2020, n. 8445), valuta il Tribunale che, non essendo stato confutato dall'opponente in questa sede nemmeno l'accertamento che i PPUU abbia eseguito circa la conoscenza della lingua italiana da parte della , il riscontro Per_8
offerto dalle rivelazioni di quest'ultima oltre che dalle emergenze dell'accesso alle dettagliate dichiarazioni del RA valga non solo a rendere superflua l'assunzione della prova orale in questa sede, ma, valutato congiuntamente all'inverosimiglianza delle giustificazione “umanitarie” addotte dal circa la presenza dei due individui Parte_1
presso il suo esercizio, anche a ritenere provata la sussistenza degli illeciti contestati, sanzionati applicando il minimo edittale previsto.
S'impone quindi l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente revoca della sospensione dell'efficacia disposta in data 09.01.2025 e condanna degli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione per resistere all'odierno giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e dell'art. 9 co. 2
D.Lgs 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante Parte_1
della avverso l'ordinanza ingiunzione n. 250/2024 prot.n.11319 del Controparte_1
20.3.2024 dell' : Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata disposta in data 09.01.2025;
2) Condanna in proprio e nella qualità di amministratore e Parte_1
legale rappresentante della al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in Controparte_2
€ 4.648,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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