Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 516 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. e (c.f.Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con i proc. dom. avv.ti Giuseppe Romanelli, Sara Romanelli e C.F._2
Daniela D'Amore, delega in atti
-attori- contro
avv. ORIANA (c.f. con il proc. dom. avv.to CP_1 C.F._3
Angelo Pierri, delega in atti e
(c.f. con il proc. dom. avv.to Controparte_2 C.F._4
Angelo Pierri, delega in atti e
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1
con il proc. avv.to Antonella Tortorelli, delega in atti
-convenuti-
e
, già Controparte_4 Controparte_5
(c.f. ), con i proc. avv.to Giancarlo Lombardi e Maria Elisabetta
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 12
-terza chiamata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
in proprio ed in qualità di titolare della ditta e Parte_1 Parte_1 [...]
in qualità di fideiussore e datore di ipoteca, deducevano di aver Parte_2
ricevuto nel maggio 2012 la notifica da parte della Controparte_6
dell'atto di precetto per € 290.524,20, riferiti al mancato pagamento delle rate
[...]
del mutuo contratto in data 11.9.2007.
Riferivano che, a seguito del pignoramento immobiliare del 12.6.2012 e dell'istanza di vendita formulata dal creditore procedente, il Giudice dell'Esecuzione aveva nominato l'esperto per la valutazione dei beni nella persona dell'ing. e l'avv.to CP_2
quale custode giudiziario delegato alla vendita. CP_1
Sostenevano che la custode si era impossessata sia di beni immobili sia di attrezzature aziendali agricole di proprietà degli istanti ed aveva concesso in locazione alcuni dei cespiti…di esclusiva proprietà dell'attrice che non risultavano né risultano gravati né dal vincolo del pignoramento immobiliare né da quello ipotecario.
Dichiaravano quindi di agire per il recupero e la restituzione al patrimonio domenicale di dei beni immobili illegittimamente inseriti nel bando Parte_1
di vendita, in quanto non gravati da alcun precedente vincolo espropriativo, e precisavano che i beni siti in Agro di Capaccio non sottoposti né ad ipoteca né a pignoramento immobiliare erano catastalmente identificati al foglio 25 part. 963; foglio
25 part. 962; foglio 25 part. 961; foglio 21 part. 349; foglio 21 part. 350 sub 2, 3, 4; foglio
21 part. 351.
Lamentavano poi che il loro inserimento nel bando di vendita era imputabile alla pagina 2 di 12 imperizia dell'ing. che aveva errato nel ritenere all'uopo idonea la CP_2
certificazione ipotecaria e ipocatastale nonostante le discrasie in essa contenute.
Affermavano altresì che l'avv.to aveva concesso in locazione, tramite CP_1
trattiva privata, il lotto n. 5 alla società concordando un canone irrisorio CP_3
rispetto all'entità del bene ed allegavano di aver perciò patito danni, sia patrimoniali che morali, a seguito dell'illegittimo spossessamento e dei comportamenti negligenti dei convenuti.
Concludevano nei seguenti termini: accertare e dichiarare la titolarità esclusiva in capo alla sig.ra - c.f.: Parte_1
della proprietà dei seguenti beni : C.F._1
a) immobile riportato in Agro di Capaccio al foglio 21 part. 349;
b) immobile, riportato in Agro di Capaccio foglio 21 part. 350 sub 2, 3, 4;
c) immobile , riportato in Agro di Capaccio al foglio 21 part. 351;
d) immobile riportato in Agro di Capaccio al foglio 25 part. 963 e al foglio 25 part. 961;
e) immobile riportato in Agro di Capaccio al foglio 25 part. 962.
Accettarsi la detenzione sine titolo fin dalla data del 16/01/2013 dei predetti beni immobili, come in innanzi individuati, ad opera dell'Avv. Oriana Travaglio - C.F.
C.F._3
Accertarsi l'illegittima detenzione, sine titolo, da parte della fin dalla data della CP_3
stipula del contratto di locazione ovvero dal 23.02.17, dei beni immobili siti in Agro di
Capaccio, riportati al foglio 25 part. 963 e al foglio 25 part. 961, nonché dei beni mobili, ovvero le attrezzature aziendali agricole ivi presenti, utilizzate illegittimamente ed usurate.
Per effetto delle statuizioni di cui sopra, condannarsi al contempo, l'Avv. e la società CP_1
in solido tra loro, al risarcimento del danno da illegittima detenzione e da usura CP_3
per le attrezzature agricole;
Farsi ordine all'Avv. Oriana Travaglio - C.F. , a seguito C.F._3
dell'accoglimento delle domande di cui alle precedenti richieste, di rilasciare immediatamente gli immobili come innanzi individuati catastalmente, liberi da persone e cose, nonché estendersi
pagina 3 di 12 tale ordine anche alla società, in persona del l.r.p.t. P.IVA CP_3 P.IVA_1
Per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto 2, Ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari.
Per quanto riguarda l'azione di danno:
1) Accertarsi la negligenza, l'imperizia nonchè la colpa e/o il dolo, qualora sussistenti, dell'Ing.
- c.f. - il quale in violazione del giuramento assunto Controparte_2 C.F._4
dinanzi al G.E. ha incluso nella consulenza di stima beni immobili né sottoposti ad ipoteca né gravati da pegno immobiliare ed ha recepito, senza autonomo vaglio e valutazione professionale, le risultanze della certificazione notarile a firma Notaio Per_1
2) Accertarsi la negligenza, l'imperizia nonchè la colpa e/o il dolo, qualora sussistenti, dell'Avv. Oriana Travaglio - C.F. la quale, in violazione del CodiceFiscale_3
giuramento assunto dinanzi al G.E., ha incluso nel bando di vendita beni immobili né sottoposti ad ipoteca né gravati da pegno immobiliare ed ha recepito, senza autonomo vaglio e valutazione professionale, le risultanze della consulenza di stima a firma CP_2
3) Per effetto delle statuizioni di cui sopra, in ordine alla responsabilità professionale dei convenuti, condannarsi l'Avv. Oriana Travaglio - C.F. e l'Ing. CodiceFiscale_3
- c.f. anche in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2 CodiceFiscale_4
danno emergente, del lucro cessante, nonché del danno morale da ingiusto processo, nella misura ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva, Cap e maggiorazione del 15% come per legge, con attribuzione, in solido fra loro, ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo.
Costituitisi, l'avv.to e l'ing. contestavano fermamente la fondatezza CP_1 CP_2
della domanda avversaria evidenziando come la rappresentazione dei fatti fornita dagli attori fosse del tutto inesatta.
Riepilogavano perciò la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolti gli attori chiarendo che:
(i) a seguito della nomina a custode, l'avv.to aveva fatto un sopralluogo sul CP_1
compendio pignorato senza però immettersi nel possesso perché gli attori avevano pagina 4 di 12 fatto richiesta di condurlo in locazione tanto che, previa autorizzazione del G.E., era stato stipulato con i predetti un contratto di locazione temporaneo al canone di €
2.000,00 mensili;
(ii) l'ing. aveva individuato e descritto i beni immobili pignorati Controparte_2
dando precisamente conto delle soppressioni e dei frazionamenti, nonché di tutti i passaggi catastali avvenuti;
(iii) il delegato alla vendita ex art.591 bis c.p.c. aveva redatto ben sei avvisi di vendita riportanti tutti gli estremi catastali aggiornati, in conformità alla descrizione dei beni formulata dall'esperto e fatta propria dal G.E.;
(iv) nel gennaio 2017, dopo otto esperimenti di vendita non andati a buon fine e quando gli attori erano ancora nel possesso del compendio pignorato, era pervenuta al custode giudiziario una proposta di locazione da parte della società avente CP_3
ad oggetto i beni immobili di cui al lotto 5 al canone mensile di € 2.000,00. La proposta era stata accettata ed il contratto di locazione stipulato in data 23.2.2017, giusta autorizzazione del G.E. del 15-16.2.2017;
(v) le doglianze proposte in questa sede erano state già esposte dagli attori nel ricorso per opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione della procedura esecutiva, rigettato con ordinanza del G. E. del 12.1.2018, provvedimento confermato in sede di reclamo dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 21.3.2018;
(vi) il Giudice dell'Esecuzione aveva spiegato nel sopracitato provvedimento che sebbene le particelle n.279 del foglio 21 del catasto terreni e le particelle 24, 875 e 918 del foglio 25 fossero state già soppresse al momento della notifica del pignoramento, la loro indicazione non determinava alcuna incertezza in ordine all'individuazione dei beni pignorati e potendosi identificare senza dubbio i cespiti sottoposti ai gravami mediante la consultazione delle relative visure storico-catastali;
(vii) che senza soluzione di continuità i debitori esecutati erano rimasti nel possesso materiale di tutti i beni pignorati in virtù di contratti di locazione transitori registrati il
18.02.2014, il 03.02.2015 ed ancora in data 08.03.2016, senza nulla versare alla pagina 5 di 12 procedura alcun frutto civile o indennizzo dalla fine del 2015;
(viii) la società si era resa aggiudicataria del solo lotto 5 all'esito della CP_3
vendita con incanto del 15.1.2018.
Ribadivano pertanto l'inconsistenza delle pretese avversarie e l'avv.to CP_1
chiamava in causa la società , con cui Controparte_7
aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale (PI2562161I0 del 12.01.2017 con rinnovo polizza PI25621618J1 del 12.01.2018), per essere da questa manlevata in caso di condanna al pagamento di qualsivoglia somma in favore degli attori.
Si costituiva anche la società la quale, aderendo alle difese deli altri convenuti, CP_3
confermava che le doglianze attoree relative al fatto che i beni catastalmente descritti nell'atto di pignoramento, e prima ancora nel contratto d mutuo ipotecario, non corrispondevano a quelli indicati nella perizia dell'ing. , erano state già Per_2
proposte e confutate nel processo esecutivo.
Richiamava quindi il contenuto della perizia di quest'ultimo e la certificazione notarile sostitutiva dalle quali era possibile verificare che la soppressione delle particelle oggetto di pignoramento aveva dato origine alle particelle che gli attori assumevano in questa sede essere liberi da pesi quando, al contrario, i beni rivendicati dagli attori coincidevano con quelli pignorati e di cui alla procedura esecutiva immobiliare.
La società confermava poi di essersi resa aggiudicataria delle particelle di cui al lotto 5, già detenute in forza del contratto di locazione, ed affermava la legittimità del suo attuale possesso precisando, quanto alle attrezzature agricole parimenti rivendicate, che le uniche presenti negli immobili all'atto dell'intervenuto contratto di locazione erano quelle funzionali alla destinazione d'uso del Complesso Aziendale di
Allevamento . Parte_3
La convenuta richiamava infine la previsione di cui all'art. 2929 c.c. per la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, e concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi pagina 6 di 12 confronti.
La terza chiamata eccepiva invece l'inoperatività della polizza stipulata con l'avv.to in quanto diretta a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento CP_1
originate da un suo errore nello specifico esercizio dell'attività professionale indicata nel certificato di polizza.
Al contrario, nel caso di specie, gli attori avevano agito “in rivendica” contro l'avv.to per il recupero dei beni immobili, e delle attrezzature agricole, dalla e CP_1 CP_3
da ogni altro soggetto a cui il custode aveva trasmesso il relativo possesso, oltre che per il risarcimento del danno derivante da tale illegittimo spossessamento.
Omessa ogni istruttoria da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con scambio di note all'udienza del 5.6.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
La causa va poi decisa facendo applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c, cfr. Cassazione n. 636/2019) rilevando come abbia trovato piena confutazione l'assunto attoreo per cui sarebbero stati inseriti nel bando di vendita anche immobili non oggetto di ipoteca e non pignorati.
E' incontestato che con contratto di mutuo dell'11.09.2007, ha Parte_1
ricevuto a mutuo l'importo di € 2.500.000,00, impegnandosi a restituire la somma con gli interessi contemplati in contratto, e che (coniuge) ha rilasciato Parte_2
pagina 7 di 12 fideiussione per la restituzione di tutto quanto in esso mutuo contemplato.
Entrambi gli attori hanno prestato il consenso all'iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia dell'adempimento dei loro obblighi, sino alla concorrenza di € 3.750.000,00, su beni immobili di loro proprietà siti in Capaccio (Sa).
Con pignoramento immobiliare del 14.06.2012, trascritto il 03.08.2012 ai nn.
30280/25323, la banca mutuante ha sottoposto ad esecuzione forzata i medesimi beni immobili in Capaccio.
I beni de quibus erano così interessati dalla procedura esecutiva n.r.g.e. 371/2012 nel corso della quale l'ing. veniva incaricato di redigere la perizia di stima. CP_2
Ebbene, si legge alle pagine 8 e seguenti dell'elaborato peritale da lui redatto (cfr. doc.
11 attori) che alcuni dei cespiti pignorati erano stati identificati con particelle soppresse.
Precisamente, la particella 279 del foglio 21 del catasto terreni del comune di Capaccio aveva generato le particelle 349 e 350, sulla seconda delle quali erano state edificate le unità immobiliari riportate nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 21, particella 350, subalterni 1, 2, 3, 4, nonché la particella 351, su cui era stata realizzata l'unità immobiliare censita nel catasto fabbricati al foglio 21, p.lla 351.
La soppressione delle particelle 24, 875, 918 del foglio 25 del catasto terreni del comune di Capaccio aveva originato la particella 961 del catasto terreni nonché le particelle 962 e 963 del foglio 25 del catasto fabbricati.
Dunque, come chiarito dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 12.1.2018 (doc. 4
) gli estremi catastali soppressi costituiscono pur sempre, anche nei confronti dei CP_1
terzi, dati rilevabili e tracciabili attraverso cui è possibile pervenire alla precisa identificazione egli immobili sottoposti ad ipoteca e pignoramento, non provocando quella situazione di obiettiva incertezza nell'individuazione dei cespiti prevista dagli artt. 2841 e 2665 c.c. quale causa di invalidità delle iscrizione e delle trascrizioni eseguite sui beni.
Per completezza, nella medesima ordinanza il G.E. chiariva che se, da un lato, la nota di iscrizione o trascrizione meccanizzata consente al creditore di indicare nel riquadro B della
pagina 8 di 12 stessa, oltre al dato catastale attuale, quello precedente, con la conseguenza che, in tal caso, il bene è individuato al di là di ogni possibile dubbio, dall'altro, tuttavia, anche la sola indicazione dell'identificativo soppresso può ritenersi sufficiente ad individuare il cespite oggetto di gravame, soprattutto ove si consideri che le risultanze dei registri immobiliari non possono più essere esaminate isolatamente, non essendo autosufficienti come in passato, quando la nota doveva contenere la descrizione materiale del bene, ma devono necessariamente coordinarsi ed integrarsi con quelle catastali.
Deve allora prendersi atto che le sopratrascritte considerazioni, confermate in sede di reclamo dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 21.3.2018 (cfr. doc. 6 ) ed CP_1
ancora con ordinanze del Giudice dell'Esecuzione del 14.4.2018 e 7.12.2018 (cfr. doc. 7
e 8 ) non sono state in alcun modo confutate in questa sede né, all'uopo, ha CP_1
carattere dirimente la perizia di parte redatta dal geom. e prodotta dagli Pt_4
attori sub doc. 11.
Invero, tale relazione si limita a dare atto che, alla data del contratto di mutuo dell'11 settembre 2007 e della nota di trascrizione del verbale di pignoramento degli immobili del 3 agosto 2012, le particella n. 279 del foglio 21 e le n. 875 e 24 del foglio 25 riportate in atti come particelle attive erano in realtà soppresse (cfr. foglio 17-18 doc. 11 cit.), circostanza assolutamente incontestata.
Come già anticipato, però, l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento medesimo, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso (Cassazione n.
19123/2020), incertezza da escludersi per i motivi sopra esposti.
E' noto infatti che in tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra
pagina 9 di 12 i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che
l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare (Cassazione n. 7342/2022).
Se allora i beni cui fanno riferimento gli attori in questa sede rientrano a pieno titolo tra quelli pignorati, gli stessi sono stati correttamente ricompresi nei lotti oggetto di vendita all'incanto e nessuna censura può essere mossa all'operato dell'avv.to e dell'ing. CP_1 CP_2
Analogamente, la locazione prima e l'aggiudicazione dopo (cfr. doc. 7 e decreto CP_3
trasferimento n. 874/2018) da parte della società convenuta dei beni di cui al lotto 5 ne ha legittimato la detenzione.
In conclusione, il rigetto della domanda di rivendica e di accertamento della responsabilità professionale dei convenuti e assorbe ogni altra CP_1 CP_2
domanda, compresa quella svolta nei confronti della terza chiamata, ed impone la pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
(art. 2668 c.c.).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(Cassazione n. 23123/2019).
Deve infine essere sanzionato, ex art. 96 comma 3 c.p.c., il comportamento degli attori che, nonostante i plurimi provvedimento di rigetto, hanno perseverato nel riproporre le medesime doglianze senza confutare le motivazioni poste alla base dei predetti provvedimenti, abusando così colposamente dello strumento processuale.
Gli stessi vanno pertanto condannati a versare in favore dei convenuti un'ulteriore pagina 10 di 12 somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite in favore di ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di Travaglio Oriana delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi CP_3
professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, al pagamento, ex Parte_1 Parte_2
art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.808,00 in favore di Travaglio Oriana;
condanna e in solido tra loro, al pagamento, ex Parte_1 Parte_2
art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.808,00 in favore di;
Controparte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento, ex Parte_1 Parte_2
art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.808,00 in favore di CP_3
ordina la cancellazione della domanda giudiziale presentata in data 19.1.2018 da contro , e Travaglio Oriana ed iscritta Parte_1 Controparte_2 CP_3
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno al registro generale n. 2525, registro particolare 2008.
pagina 11 di 12 Così deciso in Salerno, lì 13.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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