Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/06/2025, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2022, proposto da -OMISSIS- (in proprio e quale soggetto esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne-OMISSIS-), -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
al risarcimento dei danni iure hereditatis (non patrimoniali), biologici, morali ed esistenziali subiti dai ricorrenti, per effetto dell'assenza di mezzi d'informazione dei rischi relativi all'attività lavorativa svolta, nonché, per l'assenza di qualsivoglia mezzo di precauzione e/o di protezione individuale e che sia stato innegabilmente causa e/o concausa nell'insorgenza e nell'accelerazione del decorso causale della patologia (“-OMISSIS-” - già riconosciuta dal Comitato di Verificata per le Cause di Servizio sia come riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione – Parere nr. -OMISSIS- reso all'Adunanza nr. -OMISSIS- del 23.09.2014, sia come dipendente da Causa di Servizio – Parere nr. -OMISSIS- reso all'Adunanza nr. -OMISSIS- del 17.12.2009) che ha causato il prematuro decesso in data 11.11.2008 del Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano -OMISSIS- (marito e padre degli odierni ricorrenti), nella misura complessiva di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) o nelle maggiori o minori somme che l'adito Tribunale Vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell'evento (insorgenza delle patologie) fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, qualificatisi, in qualità di moglie e figli, eredi legittimi del Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Carlo Mammarella, hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure hereditatis subiti a causa del decesso del de cuius, avvenuto in data 11.11.2008 a causa dell’infermità “-OMISSIS-”, patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio e per la quale vi è stata l’equiparazione a “vittima del dovere” del militare.
2. I fatti oggetto di controversia possono essere sintetizzate come segue:
- il de cuius nel corso della sua carriera ha prestato servizio nelle seguenti missioni di pace all’estero: i) dal 29.04.1994 al 26.06.1994 partecipava all’Operazione “ONUMOZ ITALFOR ALBRATROS” in Mozambico, venendo impiegato presso la sede di Beira con incarico di Capo del Servizio di Radiologia; ii) dal 07.08.1999 al 06.10.1999 partecipava all’Operazione “JOINT GUARDIAN” in Kosovo, impiegato presso la sede di Pec con incarico di Radiologo presso il Complesso Sanitario campale del Contingente K.F.O.R.; iii) dal 17.10.2000 al 23.11.2000 partecipava all’Operazione “JOINT GUARDIAN” in Kosovo, impiegato presso la sede di Pec con incarico di Capo Sezione Radiologia presso il Complesso Sanitario campale del Contingente K.F.O.R;
- durante tali operazioni militari il de cuius, secondo la tesi di parte attorea, sarebbe stato esposto a fattori tossici e altamente inquinanti – tra cui l’uranio impoverito e polveri di metalli pesanti - senza che l’Amministrazione lo avesse preventivamente informato e gli avesse fornito adeguati strumenti di protezione né avesse adottato precauzioni volte a prevenire l’insorgenza di patologie;
- al de cuius veniva successivamente diagnosticata l’infermità “-OMISSIS-” a causa della quale decedeva in data 11.11.2008, all’età di 49 anni;
- ritenendo la suddetta patologia correlata al servizio prestato dall’Ufficiale nel corso della propria carriera militare, l’odierna ricorrente ha presentato all’Amministrazione, in data 06.12.2008, apposita istanza finalizzata al riconoscimento della suindicata patologia come dipendente da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo;
- con verbale n. 18369 del 21.09.2009 la Commissione medica di verifica di Roma ha giudicato l’infermità sofferta dal militare ascrivibile alla tabella A categoria A1 e ha ritenuto che la data di conoscibilità della patologia fosse quella del 22.06.2008;
- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) con posizione n. -OMISSIS- reso all’Adunanza n. -OMISSIS- del 17.12.2009 ha riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio “in quanto dall’esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione della predetta affezione.”;
- la ricorrente, in data 04.07.2012, ha presentato altresì istanza al fine della concessione dei benefici di cui al D.P.R. nr. 243/2006;
- dopo l’adozione da parte della C.M.O. di Roma del verbale modello n. T5121422 del 14.11.2012 con cui il danno biologico subito dal militare veniva determinato nella percentuale del 100%, la Direzione Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa con decreto n. 230 –Posizione n. 7000/SSB emesso in data 30.07.2015 ha accertato lo status di “Equiparato a Vittima del Dovere” dell’Ufficiale e concedeva ai ricorrenti i benefici di legge;
- con sentenza n. 10572/2016 (pubblicata in data 01.03.2017) il Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro, accogliendo la domanda avanzata dai ricorrenti, accertava il diritto degli stessi a percepire “ l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 Legge 23 novembre 1998 n. 407 nell’importo di 500 euro a far data dal 22 giugno 2008 [...]”
- da ultimo, i ricorrenti con diffida del 10.07.2012 e del 16.06.2017 provvedevano a richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento negligente dell’Amministrazione.
3. Nel formulare la domanda risarcitoria, parte ricorrente ha prospettato il collegamento sul piano causale dell’infermità sofferta e della successiva morte (dalla stessa determinata) allo svolgimento dell’attività di servizio e, in specie, la relativa dipendenza dalla partecipazione ad attività e missioni all’estero in scenari di guerra, con esposizione professionale in via continuativa ad uranio impoverito e ad altri agenti cancerogeni, in asserita assenza di strumenti di prevenzione tecnica ovvero di protezione individuale, chiedendo per l’effetto la condanna dell’intimato Ministero – in relazione all’art. 2087 cod. civ. e ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ., ovvero degli artt. 2043 e 2059, 2049, 2050 e 2051 cod. civ. – al risarcimento iure hereditatis di tutti i danni sofferti dal de cuius, di carattere non patrimoniale (sub specie di danno biologico, danno biologico terminale e/o danno morale catastrofale, nonché danno morale ed esistenziale); il danno viene quantificato nell’importo complessivo di € 3.000.000,00 ovvero “nelle maggiori o minori somme che l’adito Tribunale Vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell’evento (insorgenza delle patologie) fino al saldo”.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
5. All’udienza pubblica del 11/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Collegio ritiene invero che la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente debba trovare accoglimento, dovendo essere riconosciuto ai ricorrenti iure hereditatis il danno biologico e il danno morale patiti dal de cuius nel lasso di tempo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e il decesso, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
3. Alla disamina della domanda giova premettere una sintetica ricostruzione del contenuto essenziale del pertinente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di controversie risarcitorie promosse dagli eredi di militari deceduti in relazione a patologie sofferte per l’esposizione in via continuativa ad amianto ovvero ad altri agenti cancerogeni nell’ambito della prestata attività di servizio, limitatamente ai profili di interesse ai fini della presente controversia.
3.1. Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez, I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16405), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “… è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) ” (Cons. St., sez. VI, sent. 10 dicembre 2018, n. 6952).
La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 cod. civ. – in forza del quale “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ” – ha infatti indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “ imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (così ancora Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.2. Quanto alle ricadute dell’inquadramento giuridico della natura della responsabilità sul piano del riparto dell’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “… implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo … ” (Ad. plen. n. 1 del 2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “… l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “… trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa ” (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
Deve, peraltro, tenersi presente che “ in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale ” (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Inoltre, è stato precisato come “ Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale ” (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché da ultimo sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).
Sul punto è stato inoltre affermato in sede giurisprudenziale come l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia sofferta (conducente al decesso) e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione resistente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).
Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell’ambito dell’orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che “… ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia ” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).
4. Facendo applicazione del delineato quadro normativo e delle esposte coordinate ermeneutiche suscettibili di rilievo nel caso in odierna trattazione, il Collegio ritiene che nella specie debba ritenersi sussistente la responsabilità dell’intimato Ministero della Difesa per la patologia tumorale che ha colpito l’individuato militare determinandone il decesso.
Quanto alla sussistenza del requisito oggettivo rappresentato dal nesso di causalità, va osservato come dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente risulti, in particolare, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) con posizione n. -OMISSIS- reso all’Adunanza n. -OMISSIS- del 17.12.2009 ha riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio della patologia sofferta dal militare e che il Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare e della leva con decreto n. 230 –Posizione n. 7000/SSB del 24.07.2015 ha accertato lo status di “Equiparato a Vittima del Dovere” dell’Ufficiale e ha concesso ai ricorrenti i relativi benefici di legge.
Inoltre, anche a prescindere dalla circostanza che il nesso di causalità tra la patologia sofferta dall’Ufficiale e il servizio prestato dal medesimo è stato già accertato dall’Amministrazione, con conseguente inversione dell’onere della prova a suo carico (Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto 2018, n. 20889; sul punto v. anche TAR Lazio, Sez. I Bis, 17 giugno 2024, n. 12293; Id., 6 maggio 2024, n. 8903), deve osservarsi che, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza, “allorché, su disposizione dei competenti Organi della Repubblica, invia uomini in missione all’estero, l’Amministrazione della difesa è giuridicamente tenuta: - ad informarsi preventivamente della concreta ed effettiva situazione (militare, politica, sociale, sanitaria, ambientale) del contesto operativo; - ad accertarsi della piena idoneità psico-fisica dei militari, adottando tutte le opportune profilassi; - a fornire al personale tutti gli strumenti di protezione individuale ragionevolmente utili al fine di prevenire i possibili rischi, ivi inclusi quelli connotati da una bassa probabilità statistica” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7557).
In questa prospettiva, si è rimarcato che “nell’ipotesi di missioni all’estero (cosiddette “missioni di pace”) l’Amministrazione della difesa versa in una condizione di responsabilità lato sensu di posizione, cui fa eccezione il solo rischio oggettivamente imprevedibile - giuridicamente qualificabile alla stessa stregua del caso fortuito - ma in cui, viceversa, rientra il rischio da esposizione ad elementi che, benché non ancora scientificamente acclarati come sicuro fattore eziopatogenetico, ciononostante lo possano essere, secondo un giudizio di non implausibilità logico-razionale. (...) La diligentia cui è tenuta l’Amministrazione si situa dunque, in tali casi, ad un livello massimo. (...) Il militare, invero, ha il dovere giuridico di esporsi al pericolo:
- recato dalle forze nemiche o, comunque, da formazioni armate irregolari che intendano contrastare, anche con forme di guerra asimmetrica, le Forze Armate della Repubblica;
- riveniente dagli svariati rischi inevitabilmente connessi con l’uso, il maneggio e la conservazione del materiale bellico;
- intrinseco alle attività addestrative;
- conseguente all’ontologica insidia recata dalla permanenza fisica in contesti operativi instabili, in quanto, benché formalmente pacificati, siano ancora percorsi da forti elementi di frattura dell’ordinaria esistenza civile (ragion per cui vengono, appunto, inviati militari e non semplice personale civile).
(...) Tale dovere, tuttavia, non può essere inteso come base per affermare che sul militare gravi ogni tipo di rischio comunque conseguente alla sua presenza fisica nel teatro di operazioni. (...) Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico, infatti, si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto” (così ancora Cons. Stato n. 7557 del 2020, cit.).
La giurisprudenza ha pure sottolineato che il complesso delle previsioni che assicurano speciali benefici in favore dei soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative comportanti l’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e a uranio impoverito (v., in particolare, gli articoli 1078 e 1079 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) “ rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione” (Cass. civ., Sez. lav. 14 marzo 2023, n. 7409). Ancor più esplicitamente, sul punto, si è affermato che “la questione della natura rischiosa delle condizioni operative nel teatro somalo ed ex jugoslavo era così evidente ab origine, che è confluita in iniziative istituzionali sia del Legislatore (cfr. art. 4-bis d.l. n. 393 del 2000, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2001, nonché le numerose Commissioni parlamentari d’inchiesta disposte nel corso del tempo in subiecta materia), sia della stessa Amministrazione (si ponga mente alla campagna di monitoraggio eseguita nell’ex Jugoslavia dal CISAM)” (Cons. Stato, n. 7560 e 7564 del 2020, cit.).
Ne deriva che “ l’assenza, allo stato delle conoscenze, di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell’esposizione a DU o, comunque, a residui di combustione di metalli pesanti non osta, nel particolare caso di specie, a riconoscere comunque integrato l’elemento eziologico dell’illecito civile ” e che, a fronte dell’insorgere di una patologia tumorale dopo l’impiego di un militare in teatro bellico, l’Amministrazione della difesa, al fine di escludere la propria responsabilità civile, non può limitarsi a invocare un fattore causale ignoto, ma deve “ spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno ” (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).
Ebbene, tutto ciò posto, nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato l’impiego del de cuius in un teatro operativo estero nel quale venivano utilizzati anche munizionamenti pesanti e contenenti uranio impoverito, il successivo manifestarsi della patologia tumorale e il riscontro di nanoparticelle di detriti metallici nei tessuti del militare.
A fronte di tali elementi, l’Amministrazione non ha contrapposto alcuna difesa: non è stata, infatti, allegata né tanto meno dimostrata la riconducibilità dell’infermità esclusivamente a fattori causali esogeni rispetto al servizio prestato e neppure l’adozione di misure idonee a escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio ai quali il militare è stato esposto.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata la responsabilità del Ministero della Difesa per la malattia che ha determinato il decesso del de cuius.
5. Acclarata la responsabilità dell’Amministrazione nella causazione della esiziale patologia che ha colpito l’Ufficiale e l’obbligo di risarcire i suoi eredi per le conseguenze pregiudizievoli da lui sofferte, occorre procedere alla quantificazione del risarcimento dovuto.
Al riguardo, deve rilevarsi che, con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “ il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017) ” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
6. In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve pervenirsi ad affermare, come in analoghi precedenti di questa Sezione (TAR Lazio, n. 12293 del 2024, cit.; Id., 2 febbraio 2024, n. 2061), che:
- sia risarcibile il danno biologico terminale, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale sofferto dall’Ufficiale fino al momento del decesso;
- sia, inoltre, risarcibile il danno catastrofale, quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita;
- ai fini della liquidazione dei danni, debba farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, atteso che non sono ravvisabili, nel caso concreto, circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Più in dettaglio, ai fini della liquidazione del danno deve farsi applicazione dell’edizione 2024 delle predette tabelle.
6.1. Nello specifico, con riguardo ai “ Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale ”, le “ Tabelle milanesi – edizione 2024 ”, elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, evidenziano l’assunzione di “ una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale , da lucida agonia o morale catastrofale . Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita ” (v. pp. 56 s.).
Inoltre, l’impostazione seguita nelle Tabelle si basa sulla constatazione che “ la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario ” (v. p. 57).
In questa prospettiva, “ pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza ” (v. ancora p. 57).
6.2. Seguendo l’impostazione delle tabelle milanesi, deve rilevarsi anzitutto che la diagnosi infausta della patologia sofferta dall’Ufficiale risale 22.06.2008 (data conoscibilità patologia indicata dalla competente Commissione medica), mentre il decesso si è verificato in data 11.11.2008.
Per il periodo di cento giorni che intercorre dal 22.06.2008 al 30.09.2008 inclusi deve, quindi, trovare applicazione la liquidazione del danno secondo i criteri tabellari richiamati.
In particolare, per i primi tre giorni, il risarcimento deve essere determinato nella misura massima convenzionalmente stabilita, non ulteriormente personalizzabile, di € 35.247,00; ciò al fine di valorizzare adeguatamente la situazione di eccezionale gravità, correlata allo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dalla diagnosi infausta.
Quanto ai successivi 97 giorni, all’importo tabellare previsto, pari a € 62.544,00, deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura massima del 50 %, al fine di tenere conto della particolare intensità delle sofferenze psicologiche, legate sia alle cure particolarmente gravose alle quali la vittima ha dovuto sottoporsi, sia alla consapevolezza della morte imminente, arrivandosi così a € 93.816,00.
L’ammontare complessivamente dovuto a titolo di danno cd. catastrofale è, pertanto, pari a € 129.063,00.
Con riguardo, invece, al danno biologico terminale (consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale sofferto dal militare dalla data di scoperta della malattia militare fino al momento del decesso), la liquidazione del danno deve avvenire applicando la tabella prevista per l’invalidità temporanea assoluta, ossia nella misura del 100 %; in particolare, quanto ai 42 giorni dal 01.10.2008 al 11.11.2008 inclusi (periodo successivo alla scadenza dei 100 giorni considerati secondo la tabella sopra richiamata e intercorrente fino alla data del decesso), la liquidazione del danno deve avvenire applicando la tabella prevista per l’invalidità temporanea assoluta, ossia nella misura del 100 %.
Per i predetti complessivi 42 giorni deve, quindi, essere applicato l’importo tabellare di € 115,00 al giorno, al quale deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura massima del 50 %, al fine di tenere conto della peculiarità della situazione del de cuius , il quale ha sofferto di una invalidità temporanea destinata a risolversi non con la guarigione, bensì con la crescente intensità delle menomazioni fisiche e con la consapevolezza dell’approssimarsi dell’esito infausto. Si perviene, quindi, per questo segmento, all’importo complessivo di € 7.245,00.
In definitiva, il danno non patrimoniale sofferto dal militare può essere quantificato in € 136.308,00.
6.3 Da tale importo va detratto quanto già riconosciuto dall’Amministrazione ai ricorrenti sia a titolo di equo indennizzo per causa di servizio sia a titolo di somme corrisposte a titolo indennitario di assegno vitalizio di cui all’art. 2 Legge 23 novembre 1998 n. 407; devono altresì essere detratte eventuali altre somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, in quanto somme finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal de cuius in dipendenza dell’evento lesivo.
Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363). E ciò in quanto “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ” (Ad. plen., n. 1 del 2018).
6.4. Poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle tabelle aggiornate al 2024, l’importo dovuto ai ricorrenti non richiede la rivalutazione.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
7. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Per l’effetto:
- deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere, da parte del Ministero della difesa, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius per la patologia che ne ha determinato il decesso;
- va disposta, conseguentemente, la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria, dell’importo complessivo di € 136.308,00, detratto quanto già riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, oltre interessi da calcolare secondo quanto sopra indicato;
- va, inoltre, disposta la condanna dell’Amministrazione a corrispondere, sulla somma così determinata, gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
8. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della difesa e liquidate nell’importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
- dichiara la responsabilità del Ministero della difesa per l’insorgenza della mortale patologia tumorale occorsa al Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Carlo Mammarella;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria: i) dell’importo complessivo di € 136.308,00, oltre interessi legali da calcolare secondo quanto indicato in parte motiva, detratto quanto già riconosciuto a titolo di equo indennizzo per causa di servizio nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi; ii) degli interessi legali maturati sulla somma dovuta dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, da calcolarsi secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento a favore dei ricorrenti eredi, secondo le rispettive quote successorie, delle spese di giudizio nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.