Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3546/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3546/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 19/12/2025 che di seguito si riproducono:
“autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
28.08.2005 in Pianiga (VE) , atto trascritto nel Comune di Pianiga (VE) Atto n° 12 parte II serie A-anno 2005,
- il sig. lascerà la casa coniugale entro e non oltre il mese di settembre 2024 e trasferirà la propria Parte_2
residenza entro e non oltre il mese di settembre 2024,
-la casa coniugale sarà assegnata alla signora dove coabiterà con i figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2
[...]
-i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Pianiga (VE),
-entrambi i figli trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale alla settimana , il mercoledì con pernotto e un week- end alternato dal venerdì sera alla domenica sera e il padre li riporterà presso la casa coniugale entro le ore 22.00.
-i figli inoltre trascorreranno il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, previ accordi tra i genitori e secondo i desideri dei figli stessi e previo accordo con la madre almeno un mese prima.
-durante le vacanze natalizie e pasquali i figli potranno trascorrere con il padre alcuni giorni secondo le proprie esigenze e impegni scolastici ed extra scolastici ,
-durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni con il padre anche non consecutivi, previo accordo con la madre, entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con i figli entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con gli stessi.
-la casa coniugale sita in Pianiga (VE) sarà assegnata alla signora che vi abiterà con i figli e Parte_1 Per_1
, Per_2
-il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 Per_1
e la somma mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese Per_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con il seguente IBAN: IT Parte_1
92F0306936231100000002806 (banca INTESA SANPAOLO) assegno rivalutabile annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice;
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese straordinarie per i figli Parte_2 Parte_1
come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed in possesso dei ricorrenti. La signora provvederà Parte_1 mensilmente a consegnare al sig. la documentazione comprovante le spese straordinarie per i figli. Il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della somma relativa alle spese straordinarie ( come Parte_2 Pt_1
previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia) per i figli mensilmente.
-i coniugi concordemente decidono di provvedere al pagamento delle spese relative alla retta scolastica del figlio Per_2
per l'anno 2024-2025 e delle spese per lo sport del rugby di entrambi i figli per l'anno 2024-2025 prelevando le somme dal conto corrente cointestato.
- la somma restante, a saldo, giacente sul conto corrente cointestato verrà suddivisa al 50% tra i coniugi .
-il sig. inoltre si obbliga a versare sul conto corrente cointestato mensilmente e prima della scadenza la Parte_2
quota del 40% relativa alla rata del mutuo della casa coniugale , il restante 60% della rata di mutuo sarà versato dalla signora sempre nel conto cointestato, Parte_1
-i coniugi sono cointestatari di due auto : Mercedes Classe B in uso alla signora e Wolkswagen Upp in uso Parte_1
al sig. I coniugi concordemente provvederanno all'intestazione dell'auto Mercedes alla signora e Parte_2 Pt_1
dell'auto al sig. oltre al cambio delle rispettive polizze assicurative entro e non oltre il mese di CP_1 Parte_2
ottobre 2024 e con obbligo di pagare bollo e polizza assicurativa rispettivamente per l'auto che sarà intestata alla signora e al sig. Il sig. è inoltre intestatario di una VESPA modello ET 4 anno 2004. I Pt_1 Parte_2 Parte_2
coniugi concordemente decidono che la Vespa sarà trattenuta in proprietà dal sig. Considerato il valore Parte_2
delle due automobili e della Vespa, i coniugi decidono che al sig. verrà riconosciuta la somma di euro Parte_2
1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di conguaglio sul maggior valore dell'auto che sarà trattenuta dalla signora
[...]
. La somma sarà prelevata dal conto corrente cointestato. Parte_1
-ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita della casa coniugale a terzi e/o della divisione della casa con cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi, dovrà essere decisa congiuntamente dai coniugi, con accordi scritti che dovranno essere condivisi previamente dagli stessi. Dovranno inoltre essere considerate le somme pagate rispettivamente da entrambi a titolo di mutuo.
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora , Parte_1
-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido anche per l'espatrio, per i figli minori e/o di passaporto impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.” Conclusioni del P.M.: “Chiede l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1
. Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 28/08/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pianiga, al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca