Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 440/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 440/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] e nata Persona_1 Parte_1
a Torre Annunziata il 14.09.1978 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], il [...], Persona_2 rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Brigida Marra ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Scafati alla via Giacomo Matteotti n. 13 attore contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato dagli Avv.ti Fernando Miriano, Gennaro Sasso, Walter Maria Ramunni, Emma Tortora, Valerio Casilli e Adele De Paula, ed elettivamente domiciliati in alla Via Nizza n. 146; CP_1
convenuta nonché
, in Controparte_2 persona del l.r. p.t. (di seguito, “ ), articolazione interna CP_2 Controparte_1
;
[...]
convenuto pagina 1 di 18
3;
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla CP comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Pasquale Carotenuto elettivamente domiciliati presso lo studio Castaldi sito in alla Piazza D'Amora n. 3; Controparte_2
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, in virtù di mandato in Controparte_5 calce alla comparsa di costituzione e di risposta e alla comparsa di altro difensore, dall'Avv. Gaetano Ferrante e dall'Avv. Avv. Davide Nitto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via Malet n. 2;
terzi chiamati in causa dalla convenuta
[...]
[...]
, con sede in 10th floor Market Square Controparte_6
House, St. James's Street Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), Partita Iva iscritta P.IVA_1 alla Companies House (UK) al n. e sede secondaria in Milano, Via Clerici, n. 14, iscritta P.IVA_2 nel registro delle imprese in data 24-10-2011, REA-MI 1969043, C.F. e p. IVA P.IVA_3 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Prof. Nicola De Luca ed elettivamente domiciliata in alla Piazza D'Amora, n. 3, Controparte_2 presso lo Studio degli Avv.ti Gerardo Belcore e Roberto Zicchiero;
terza chiamata in garanzia dai sanitari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 20.01.2017, gli attori, in proprio e nella qualità di Per_ genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore l' ed il CP_7 Controparte_2
al fine di accertare la responsabilità solidale degli stessi ed ottenere il risarcimento
[...] dei danni riportati dalla minore a seguito dell'intervento di taglio cesareo eseguito d'urgenza. Parte attrice riferiva che, in data 22.06.2008, veniva ricoverata Parte_1
d'urgenza nel reparto di Ostetricia dell' di con diagnosi di accettazione: CP_8 Controparte_2
“I gravida, primipara, 30 settimane + 4 giorni, Rottura Premature Membrane” e alle ore 20.00 del medesimo giorno l'attrice veniva condotta nella sala parto e sottoposta ad un intervento urgente di TC. In pari data, la neonata veniva trasferita al reparto di Terapia Intensiva Neonatale del predetto ospedale ed intubata a seguito di crisi respiratoria. pagina 2 di 18 In data 16.07.2008 veniva dimessa con diagnosi di “tachipnea e leucomalacia periventricolare in pretermine con rottura prematura delle membrane” e ad oggi affetta da doppia emiparesi spastica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2017, si costituiva in giudizio l' , CP_7 la quale, chiedeva il rigetto della domanda promossa da parte attrice in quanto infondata e non provata. Riteneva la condotta dei sanitari ispirata a criteri di precauzione, e pur in assenza di urgenza nell'espletare il TC giustificata da possibili repentini cambiamenti delle condizioni materno – fetali. Contestualmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra , dottori , e , affinché in caso di accoglimento Pt_1 CP CP_3 CP della domanda attorea, venisse accertata la responsabilità a titolo esclusivo degli stessi.
I terzi chiamati in causa, dott. Dott. e , in data 08.12.2027, si costituivano in CP CP_3 giudizio, facendo rilevare: Cont
- l'improponibilità della chiamata in causa da parte dell' per difetto di giurisdizione e per inammissibilità per intervenuta prescrizione;
- eccepivano altresì l'infondatezza della domanda, stante la correttezza del proprio operato e la mancata prova della fondatezza della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.12.2017, si costituiva infine in giudizio il Dott.
[...] Cont
, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della chiamata dell' attesa la propria CP assoluta carenza di legittimazione passiva nel procedimento e avvenuta prescrizione dell'azione nei propri confronti, eccepiva altresì l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
I sanitari chiamati, con tre separati atti notificati rispettivamente, chiamavano in causa la compagnia assicurativa affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_9 attorea, fosse condannata a tenerli indenni e manlevarli da tutte le somme dovute dagli stessi, in virtù della Polizza n. ITOMM1100825, stipulata dall' e ritenuta operante nel CP_7 sinistro per cui è causa.
La si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto l'infondatezza della chiamata in CP_6 garanzia, in quanto il sinistro denunciato dai sanitari in relazione all'evento dannoso occorso agli attori, risulterebbe non coperto in quanto, verificatosi in data successiva alla scadenza della Polizza dai medesimi invocata.
In corso di causa veniva espletata prova testi e CTU dal Collegio Medico legale composto dal CTU Dott. , specializzato in medicina legale e dal Dott. , specialista Persona_3 Persona_4 in ostetricia e ginecologia.
pagina 3 di 18 All'esito della consulenza, parte attrice presentava istanza ex art. 186 ter e quater c.p.c., in seguito alla quale il Giudice chiedeva al Collegio un'integrazione della consulenza medicolegale rispetto al quesito n. 6 in relazione al n. 11, richiedendo la determinazione del definitivo dare/avere tra le parti in causa.
In seguito al deposito dei chiarimenti, il Giudice, ritenendo opportuno decidere in ordine all'istanza ex art. 186 quater c.p.c. all'esito della decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024, in occasione della quale ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗ ∗ ∗
Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di risarcimento del danno da responsabilità professionale medica.
La domanda di parte attrice risulta fondata e pertanto merita accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo, va rilevato il difetto di legittimazione processuale passiva in relazione
[...]
, in persona del l.r. p.t. Controparte_2
(di seguito, “ ), peraltro anche definito quale articolazione interna dell' e, CP_2 CP_7 invero, privo di personalità giuridica autonoma (ex plurimis, Cass. Civ. n. 6377/1985).
Inoltre, va altresì affermata la giurisdizione ordinaria dell'adito Tribunale, giacché, oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità in cui sono incorsi i medici operanti in seno all' – del pari convenuta in giudizio per le medesime ragioni – CP_7 trattandosi, per l'effetto, di correlato accertamento relativo ad un diritto soggettivo, come preteso Cont dagli attori (sul punto, si rinvia infra, alla sezione concernente la responsabilità dell' convenuta e dei medici operanti).
Ciò premesso e venendo al merito, parte attrice ha documentato lo stato di salute di attualmente affetta da doppia Persona_2 emiparesi spastica a seguito di tachipnea e leucomalacia periventricolare in pretermine, con rottura prematura delle membrane.
La condizione patologica di può dirsi diretta conseguenza della prematura Persona_2 rottura delle membrane a 30 settimane e 4 giorni nonché della condotta colposa dei sanitari consistita nel porre in essere il taglio cesareo d'urgenza senza attendere i tempi dovuti
Tale circostanza risulta acclarata dalla CTU espletata nel presente giudizio a firma del Dott.
e del Dott. , Persona_4 Controparte_10 Persona_3
pagina 4 di 18 Sociali facenti parte del Collegio peritale Controparte_11 nominato nel giudizio de quo. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito come “In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”. (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013).
Le conclusioni a cui sono giunti i sopraindicati CTU, a seguito di valutazione documentale, anamnesi effettuata a e e discussione medico legale Parte_1 Persona_2 appaiono condivisibili, esenti da vizi logici e sono le seguenti:
“1. Nei documenti esaminati, dal n.1 al n.10 sono elencati gli esami effettuati dalla paziente sia prima della gravidanza sia nel corso del ricovero. Essi appaiono adeguati alle condizioni della paziente. Non erano necessari ulteriori approfondimenti. Avendo effettuato subito il taglio cesareo, ogni altro approfondimento sarebbe stato ininfluente. In particolare, agli atti non compaiono annotazioni su complicazioni nel corso della gravidanza quali minaccia d'aborto e/o di parto prematuro.
2. Al momento della dimissione della puerpera non vi erano elementi critici. La diagnosi era di un regolare puerperio e di regolare postoperatorio. Nulla era necessario per la paziente. Diverso il caso della neonata che invece è stata dimessa con diagnosi di “Tachipnea e Leucomalacia periventricolare in pretermine con rottura prematura delle membrane”, che per sé costituiva una prognosi riservata quod valitudinem, con necessità di ulteriori cure.
3. Il trattamento sanitario cui è stata sottoposta l'attrice , madre di Parte_1 [...]
di taglio cesareo poche ore dopo il ricovero non era indispensabile al momento della Per_2 sua esecuzione, secondo le leges artis del settore specifico ed era sicuramente ma anche doverosamente differibile.
4. Il caso non era caratterizzato da particolari difficoltà e anzi è caso abbastanza routinario: sono numerosi in tutto il mondo casi di rottura prematura delle membrane alla 30a settimana, tanto che sono stilate specifiche linee guida per la loro gestione e i reparti stilano di concerto col il Primario e la Direzione Sanitaria specifici protocolli di comportamento. I danni lamentati dalla minore sono etiologicamente imputabili alla prematurità, e il comportamento commissivo Persona_2 di taglio cesareo immediato, in luogo di un atteggiamento di attesa dei ha privato la CP_1 minore di tutte quelle chances di cui poteva avvantaggiarsi, ben documentate in Persona_2 letteratura, se fosse stato completato il ciclo di corticosteroidei e se l'attesa le avesse consentito di raggiungere un'epoca gestazionale più avanzata e quindi foriera di una migliore outcome. Tale comportamento non è stato nemmeno preso in considerazione per negligenza imperizia e imprudenza e, come spiegato nella discussione medicolegale, è stato anche favorito da quanto pagina 5 di 18 richiesto specificamente da entrambi i genitori. Esso rappresenta pertanto un'omissione della media diligenza e di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame.
5. Il caso descritto nell'atto introduttivo non ha carattere di straordinarietà ed eccezionalità. Tuttavia possiamo escludere la colpa grave in quanto la rottura prematura delle membrane a 30 settimane rappresenta un caso fortuito, e già per sé costituisce grave rischio per il nascituro, esponendolo al parto prematuro, infezioni e gravi esiti dallo stesso derivanti. La condotta colposa dei nel presente caso ha privato la neonata delle chances che potevano derivarle da una CP_1 corretta condotta secondo le leges artis e le linee guida. La pressione dei genitori sugli stessi ha anch'essa un ruolo in tutta la vicenda nell'aver favorito la condotta errata. CP_1
Per_ 6. Dopo il parto la piccola è stata ricoverata presso la U.O. Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Umberto I° di , dal 22.06.2008 al 16.07.2008, praticando nel Controparte_2 prosieguo degli anni trattamenti con tossina botulinica a livello degli adduttori bilateralmente degli arti inferiori e nel settembre 2014 miotenotomia dell'adduttore lungo, gracile, ileopsoas, flessori di ginocchio bilateralmente. È stata infine ricoverata dal 10.11.2015 all'11.12.2015 presso l'Ospedale Bambin Gesù sede di S. Marinella per trattamenti riabilitativi.
7. La patologia della minore è attribuibile in parte alla rottura prematura delle Persona_2 membrane in epoca prematura cioè a 30 settimane e al conseguente parto prematuro. Tale condizione rappresenta già per sé una situazione di rischio per il verificarsi delle patologie descritte anche in presenza di una condotta corretta da parte dei Sanitari. Peraltro la condotta colposa dei Sanitari (parto immediato senza attesa di un'epoca più avanzata o per lo meno perché potesse essere completato l'intero ciclo di corticosteroidei) ha privato e annullato quelle chances che potevano derivarle e che avrebbero anche potuto evitare il totale verificarsi di tutte le patologie descritte. Non di meno un atteggiamento di attesa avrebbe anche ridotto la stessa prematurità riducendo parimenti gli inconvenienti connessi. Pertanto appare arduo stabilire in meri valori numerici quanto sia attribuibile al fattore fortuito e quanto alla condotta colposa, variamente e imprevedibilmente combinati, ma va effettuato in maniera equitativa, suggerendo da parte nostra il 50 e 50. Dagli esami eseguiti nel corso della gravidanza non si ravvisano omissioni o segni che potessero far prevedere ed evitare la rottura prematura delle membrane e tutto il seguito patologico descritto.
8. Le menomazioni attuali consistono in una paraparesi spastica (paresi doppia) agli arti inferiori ed una marcata ipofunzionalità del polso dx con deficit prensile, quantificabile, sulla scorta della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica di cui al DM Salute 3 luglio 2003 ex lege 57/2001, art. 5 c. 5, G.U. 11.09.2003; legge n. 27/2012, art. 32, cc. 3ter e 3 quater, modificata dalla L. 124/2017, art. 1, comma 19 e comma 30, lett. B;
Cassazione Civile, III sezione, sent. 19 gennaio 2018 n. 1272; Dl 209/2005 il danno biologico è accreditabile orientativamente intorno ad un tasso complessivo del 67%, calcolato con valutazione salomonica e non come mera somma aritmetica delle singole menomazioni degli arti inferiori (60%) e del polso dx (10%). Il Calcolo del periodo di pagina 6 di 18 inabilità (totale e parziale) è molto complesso, tenuto conto dell'ininterrotto ricorso a trattamenti Per_ riabilitativi a cui è stata sottoposta , e può essere espresso, sulla scorta dei tempi di ricovero documentati (terapia intensiva neonatale, ricovero al Bambin Gesù), in giorni 55 al 100% e convenzionalmente in giorni 200 al 75%. Non sono prevedibili miglioramenti delle attuali condizioni. Si lascia all'apprezzamento equitativo del Giudice il grave disagio psichico, sociale, emozionale, affettivo che impedisce lo sviluppo completo ed integrale della persona, e che è particolarmente avvertito nel periodo dell'adolescenza e che sarà molto difficilmente elaborato anche nelle età successive.
9. Agli atti risulta unicamente che il Dott. fu l'operatore del taglio cesareo e il Dott. CP
l'Aiuto al Campo operatorio. Nessuna firma è riscontrabile in cartella clinica Controparte_5 all'atto delle decisioni. È presumibile che essi fossero anche di turno nel corso della giornata, ma nulla agli atti consente di accertarlo. Nel caso, la condotta colposa evidenziata è attribuibile in ugual misura ad essi, in quanto l'attività svolta è di dirigente medico per entrambi e il ruolo di capo guardia (se vi era) è in genere e per nostra esperienza solo ammesso ad uso interno ma non in termini di responsabilità. Il Dott. all'epoca dei fatti era il Direttore dell'UO Controparte_3 complessa di Ginecologia e Ostetricia, non in servizio in quel momento. La sua responsabilità non può essere accertata dai CTU e si pone solo in sede legale per la sua funzione apicale di Direttore della struttura, quale organizzatore dei servizi, rapporti con i collaboratori, redazione e verifica dell'applicazione di protocolli di reparto per le varie situazioni cliniche e per le urgenze. Infine ci preme segnalare, anche per esperienza personale, che a noi risulta che la struttura sanitaria sia interamente responsabile dell'operato dei suoi dipendenti, essendo anche obbligata, come da contratto di lavoro, a fornire loro adeguata copertura assicurativa, salvo poi potersi rivalere nei loro confronti solo in caso di colpa grave, che nel presente caso abbiamo escluso. 10. Non vi sono agli atti spese mediche documentate. Anche se l'assistenza è garantita dal SSN e dall'invalidità concessa, è presumibile che vi siano spese aggiuntive già effettuate e future difficilmente quantificabili senza documentazione.
11. Dal verbale sono stralciabili le seguenti osservazioni: dalla parte ricorrente (che ha anche inviato fogli di lumi) viene contestata l'esecuzione del taglio cesareo senza una chiara indicazione;
che agli atti non è certo che sia stata somministrata la dose di 12 mg di Bentelan;
che non c'era alcuna sofferenza fetale come invece dichiarato nella comparsa di costituzione dell . Il CP_7
Dott. in particolare dichiara che la gravidanza non era fisiologica come dichiarato in CP_12 seduta, ma che vi erano state delle minacce d'aborto. Come CCTTUU concordiamo che non vi fosse chiara indicazione al taglio cesareo, né che vi fossero segni di sofferenza fetale con pericolo imminente. Quanto al Bentelan 12 mg, in cartella vi è l'annotazione della sua prescrizione e quindi dobbiamo ammettere che sia stata effettuato. La contestazione che sia stato o meno somministrato può essere al più oggetto di prove testimoniali, in quanto non verificabile. In ogni caso una sola dose a nostro avviso era comunque incompleta rispetto alle indicazioni delle linee guida, che invocano una seconda somministrazione a distanza di 24 ore salvo che, ovviamente, in caso di parto imminente inevitabile. Le minacce d'aborto dichiarate dal Dott. non sono presenti agli CP_12 atti, né riferite dalla paziente, e sarebbero comunque state ininfluenti per l'intera valutazione pagina 7 di 18 successiva. Da parte resistente viene fatta richiesta di attenersi alla documentazione medica agli atti;
viene poi lasciato al vaglio dei CTU la valutazione sulla profilassi corticosteroidea e osservato che a loro avviso la gravidanza a 30 settimane e 4 giorni poteva essere procrastinata al massimo di 24-36 ore;
che nella cartella neonatologica è annotata una buona ossigenazione del feto alla nascita e che nulla sarebbe cambiato se fosse stata o meno praticata la profilassi corticosteroidea;
e chiedono di valutare il nesso fra le attuali menomazioni e l'insulto ipossico. Giungono infine fogli di lume del Prof. , CTP dei Dott.ri e Specie in risposta a quest'ultimo, Persona_5 CP_3 CP noi come CCTTUU rassicuriamo che sicuramente ci atteniamo agli atti e che ogni osservazione o commento, sarcastico o meno, che non riguardino l'aspetto medico e la stretta successione degli eventi viene valutata nella giusta misura e giammai influisce sulla valutazione in scienza e coscienza dell'accaduto e degli atti disponibili. La valutazione sulla profilassi corticosteroidea è stata ampiamente illustrata nella discussione medico-legale. Registriamo la constatazione di parte resistente che la gravidanza poteva essere procrastinata di 24-36 ore, che a nostro avviso sarebbero state preziose per completare l'intero ciclo con la seconda somministrazione di 12 mg di Bentelan. Aggiungiamo che la gravidanza poteva essere procrastinata non di ore ma di qualche settimana, in assenza di chiari incrementi degli indici infiammatori e/o altre complicazioni. Dissentiamo sull'interpretazione che una buona ossigenazione al momento della nascita dimostri l'inutilità della profilassi corticosteroidea, in quanto non solo già alle ore 23 nel diario clinico viene annotato un peggioramento della funzione respiratoria della piccola con necessità di intubazione orotracheale, ma che la letteratura dimostra un effetto benefico anche nella riduzione della leucomalacia. Quanto ai fogli di lumi del Prof. dissentiamo sulla valutazione della scarsa quantità del liquido Per_5 amniotico quale segno inequivocabile di imminente sofferenza, in quanto tale è la valutazione nelle linee guida nei casi di oligo o anidramnios in senso generale e non specifico nel caso di rottura prematura delle membrane. Vale a dire che è ovvio che in caso di rottura prematura delle membrane si registri una riduzione se non assenza del liquido amniotico, che per l'appunto viene perso per effetto della rottura del sacco. Le linee guida allegate dal Prof riguardano Per_5
l'induzione del travaglio e la definizione di oligo o polidramnios, glissando sulla situazione specifica di pPROM. Le linee guida appropriate al presente caso sono invece quelle della gestione del parto prematuro (allegate), da noi considerate, illustrate ed evidenziate, e in particolare la sezione dedicata alla pProm, cioè la rottura prematura delle membrane in epoca precoce come 30 settimane + 4 giorni del nostro caso. Abbiamo ampiamente illustrato come i parametri da considerare per preferire un atteggiamento di attesa rispetto all'intervento immediato sono più ampi della sola valutazione della quantità del liquido amniotico, peraltro irrilevante nel caso di rottura franca del sacco in epoca così precoce. Vanno valutati infatti i vantaggi di un atteggiamento di attesa, soprattutto per consentire alla profilassi corticosteroidea una maggiore efficacia. Il Prof
scrive che la rottura del sacco era avvenuta 3 settimane prima del ricovero: tale elemento Per_5 non compare nella cartella clinica della IG.ra , né è riportato nell'anamnesi al Parte_1 momento del ricovero, né è stato riferito a noi dalla paziente. Ma anche in un caso del genere, non avrebbe costituito indicazione assoluta al taglio cesareo immediato, ma avrebbe dovuto essere valutato insieme con tutti gli altri parametri e con la opportunità di completare il ciclo di corticosteroidei. Non riscontriamo la leucocitosi neutrofila pari a 18000 riportata dal Prof. . Per_5
Abbiamo una conta di 12600 bianchi alle ore 14,22 del 22/06/2008 e 15550 alle ore 10,02 del pagina 8 di 18 23/06/2008 cioè il giorno successivo al taglio cesareo. Come abbiamo già spiegato era doveroso attendere e basarsi sull'eventuale incremento degli indici infiammatori, dei sintomi e sul tracciato cardiotocografico, per poter concludere che si stava instaurando una pericolosa infezione e/o sofferenza meritevole di estrazione del feto. Tale verifica non è stata effettuata e non viene registrato in cartella nessun rialzo della temperatura corporea. Quindi dissentiamo dall'analisi di parte e pensiamo di aver fornito ogni dettaglio utile, come richiesto, ai fini della decisione e di giustizia e ai fini di conoscere la verità.
12. e 13. Abbiamo già risposto a questi quesiti nella risposta al quesito n.
9. In aggiunta ribadiamo che riteniamo la richiesta specifica dei genitori di ottenere un immediato taglio cesareo, da entrambi firmata in cartella, può aver avuto un ruolo nella decisione errata dei Sanitari, ma si lascia al Giudice la valutazione se e di quanto possa attenuare la loro responsabilità”.
INTEGRAZIONE CTU Inoltre, veniva richiesta un'integrazione della CTU espletata a riscontro del quesito n. 6 in relazione al n. 11, con richiesta di indicare i valori numerici dell'accertamento compiuto e, per l'effetto, il dare/avere tra le parti, - tramite eventuale tabella riepilogativa.
Pertanto, i CTU nominati espletavano tale integrazione:
“a integrazione della relazione depositata il 02/11/2023 cui si rimanda, rispondono ai chiarimenti richiesti con decreto del 20/09/2024.
Si ribadisce quanto riportato nelle risposte ai punti 6, 7 e 8 della relazione depositata.
A chiarimento degli stessi, gli esiti patologici (invalidità permanente) e l'invalidità temporanea vanno attribuiti parte alla condotta medica errata che ha determinato significativa riduzione delle chances in violazione delle linee guida, parte alla rilevante prematurità inevitabile del parto, in quanto hanno concorso entrambe. Non potendo attribuire con precisione quanto dovuto all'una e quanto all'altra, si preferisce utilizzare il criterio del “più probabile che non” per cui si ritiene, quale parere di esperti, che si possa ragionevolmente dividere equamente il nesso causale. Pertanto la percentuale dell'invalidità permanente del 67%, va suddivisa in 2 e cioè 33,5% ascrivibile a cause naturali inevitabili e 33,5% alla condotta sanitaria errata. Allo stesso modo l'invalidità temporanea totale accertata di 55 giorni va divisa in 28 giorni attribuiti a cause naturali e 28 giorni a alla condotta sanitaria errata (arrotondamento in eccesso). I 200 giorni al 75% di invalidità temporanea diventano 100 giorni all'una e 100 giorni all'altra. Si riassume il tutto in tabella, come richiesto:
pagina 9 di 18
La responsabilità va divisa equamente in tre fra i medici di guardia (1) Dr e (2) Dr CP [...]
e la (3) Dirigenza del Reparto e della Struttura Sanitaria per assenza di protocolli o CP inosservanza degli stessi se eventualmente presenti (ancorché non esibiti). Lasciamo al Giudice la valutazione se attribuire o meno parte della responsabilità alla pressante richiesta di entrambi i genitori della piccola (firmata in cartella da entrambi – v. pag 17 e 18 della relazione depositata) di eseguire un immediato taglio cesareo e di non attendere oltre. A nostro parere tale richiesta non avrebbe comunque dovuto indurre i ad adottare un provvedimento errato, pur CP_1 riconoscendo la patria potestà ai genitori. Quanto al punto 11 abbiamo ben illustrato in dettaglio il nostro parere in confutazione delle osservazioni di ambo le parti nella relazione depositata, cui si rimanda. Si prega nelle eventuali osservazioni di non ripetere medesime controdeduzioni per le quali non potremo che rimandare alle risposte già date”.
Appare, pertanto, condivisibile l'attribuzione delle conseguenze pregiudizievoli subite dalla parte attrice nella misura del 50% al caso fortuito (prematura rottura delle membrane) e del 50% alla condotta dei sanitari e il ricorso al criterio giuridico del “più probabile che non".
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024).
pagina 10 di 18 RESPONSABILITA' SOLIDALE CP_13 Cont Inoltre, l' convenuta e i sanitari chiamati in causa non hanno affatto fornito prova della correttezza della loro condotta, tale da escludere il verificarsi dei danni riportati da parte attrice eziologicamente riconducibili alle scelte mediche operate sebbene nella misura del 50% come esplicitato dalla CTU. Cont Va pertanto riconosciuta una responsabilità solidale dell' (che, evidentemente, risponde anche per la struttura , evocata in giudizio, ovvero l' e dei sanitari a CP_1 Controparte_14 titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi, nel caso di specie, di tale tipologia di responsabilità. Va, infatti, riconosciuta la responsabilità di natura contrattuale in capo ai sanitari considerando che all'epoca dei fatti dedotti nel giudizio de quo non fosse in vigore la L. n. 24/17 e che la stessa in assenza di specifiche disposizioni transitorie volte a sancirne l'efficacia retroattiva, può applicarsi unicamente ai fatti accaduti successivamente all'1/4/17, data della sua entrata in vigore. A tal fine, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi:
“In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019);
“In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili….”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024);
“In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, pagina 11 di 18 comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
“In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28987 del 11/11/2019).
RESPONSABILITA' PRIMARIO DO. Controparte_3
In ordine, poi, alla responsabilità del Dott. , quale direttore della struttura Controparte_3 complessa di e Ginecologia del presidio ospedaliero di , CP_10 CP_2 Controparte_2 stante la sua assenza per ferie all'epoca dei fatti si ritiene di poter aderire alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude la responsabilità:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il primario ospedaliero, in ferie al momento del contatto sociale, del ricovero e dell'intervento, non può essere chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo configurabile una sua responsabilità oggettiva”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6438 del 31/03/2015);
“Il primario ospedaliero non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi, in sua assenza, all'interno del reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo dal medesimo esigibile un controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeutiche ivi attuate. Tuttavia, il suo dovere di vigilanza sull'attività del personale sanitario implica, quantomeno, che egli si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese (o che stiano per essere intraprese) dagli altri medici, cui il paziente sia stato affidato, ed indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005).
RICHIESTA DI TC D'URGENZA Inoltre, dallo stralcio della cartella clinica, evidenziata nella CTU medica, in cui si evince richiesta espressa di taglio cesareo di urgenza sottoscritta dai genitori di odierni Persona_2 attori, non risulta evincibile che gli stessi siano stati debitamente informati sui rischi dell'intervento d'urgenza e sulle conseguenze dello stesso, né parte convenuta in giudizio ha fornito prova di tale circostanza. Pertanto, tale richiesta non può escludere la responsabilità dei sanitari. pagina 12 di 18 A tal fine, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sancito come “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023)
COPERTURA ASSICURATIVA Risulta, poi, fondata l'eccezione di scopertura assicurativa, sollevata dalla chiamata in causa CP_9
Ciò lo si evince, agevolmente, dalla lettura dell'art. Art. 2 Validità territoriale e temporale dell'Assicurazione (“Claims Made”) – Retroattività: «l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestano in qualunque parte del mondo e per i sinistri (definizione n. 8) che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei 60 mesi antecedenti alla data di decorrenza della polizza, a condizione che il Contraente ne dia regolare avviso agli Assicuratori, nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 10, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto (articolo 7.1)». Infatti, la Polizza invocata ha acquisito efficacia dal 30-09-2011 ed è scaduta in data 30-04-2014, laddove sia la Richiesta di Risarcimento presentata dagli odierni attori alla struttura sanitaria nel settembre 2016, sia la chiamata in causa dei sanitari nel settembre 2017 sono successive alla data di scadenza della Polizza e, pertanto, inidonee a sollecitare l'attivazione della copertura assicurativa.
Sulla validità, poi, della clausola claims made si segnala quanto espressamente sancito dalla Corte di Cassazione:
“La clausola «claims made» non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile.” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29483 del 15/11/2024); nonché
“In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e pagina 13 di 18 sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29437 del 14/11/2024).
Inoltre, la stessa che nei propri atti riferisce della Controparte_1 scopertura assicurativa dell'evento dannoso di cui è causa – e di aver pertanto evitato di chiamare in causa la compagnia assicurativa – letteralmente “Sulla chiamata in causa della
“ va specificato che l dell'Ente, a suo tempo, ha comunicato CP_9 Controparte_15 all'Avvocatura che il sinistro non era coperto in quanto l'evento si era verificato il 22.06.2008 mentre la prima istanza di risarcimento danni era pervenuta all in data 4.10.2016. CP_1
Pertanto, nessuna “meraviglia” deve destare la circostanza che la comparente non abbia chiamato in causa la predetta Compagnia di Ass.ni”.
Pertanto, la chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte dei terzi chiamati CP_9 in causa DO. , DO. E DO. Controparte_3 Controparte_5 CP risulta infondata e va rigettata.
[...]
Ad abundantiam, in relazione, poi, alla prova dei fatti per come svolti, va invero dato atto del contributo testimoniale fornito dalla testimone all'udienza del Testimone_1
13.04.2022, laddove, invero – ed al netto della funzione evidentemente percipiente della disposta c.t.u., anche, peraltro, sulla documentazione medica fornita dalle parti e sui fatti allegati – ha chiaramente confermato il fatto storico posto alla base della richiesta risarcitoria.
QUANTIFICAZIONE DOMANDA L'art. 7 della legge è intervenuta in tema di determinazione del risarcimento del Parte_2 danno, stabilendo, al comma 4, che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
In materia di responsabilità civile medica, le norme sostanziali della legge , al pari di Parte_2 quelle della precedente legge Balduzzi, non sono applicabili retroattivamente, con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private. A tal fine, infatti, è stato sancito come:
“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua pagina 14 di 18 entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019); nonché
“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024).
Pertanto, in applicazione delle TABELLE di MILANO il calcolo del risarcimento del danno è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 67% Punto danno biologico € 8.863,00
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 55
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 200 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 593.821,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno
€ 742.276,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 6.325,00
pagina 15 di 18 Invalidità temporanea parziale al 75% € 17.250,00 Totale danno biologico temporaneo € 23.575,00
Totale generale: € 617.396,00
ESCLUSA PERSONALIZZAZIONE
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024);
“Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013).
Tale quantificazione pari ad € 617.396,00, va inoltre ridotta nella misura del 50% secondo le indicazioni della CTU espletata che si ritengono condivisibili in ordine alla riconducibilità dei danni occorsi ad sia (o anche) alla rottura prematura delle membrane (caso Parte_3 fortuito) ed alla condotta interventista dei sanitari.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 308.698,00, come già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino al soddisfo ed è posta a carico della convenuta e dei sanitari Dott. Controparte_1 CP
e Dott. in favore di parte attrice.
[...] CP
In relazione al calcolo degli interessi legali, fermo restando la somma come sopra rivalutata all'attualità, sulla stessa andranno calcolati gli interessi al tasso legale, dalla data del sinistro/evento (22.06.2008) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla somma determinata a tale ultima data, che andrà progressivamente devalutata (a ritroso nel tempo) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento dannoso e poi progressivamente rivalutata (dalla data dell'evento dannoso e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza),
Non emergono, inoltre, dagli atti elementi idonei per liquidare ulteriori somme ad altro titolo.
pagina 16 di 18 Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della Controparte_1
e dei terzi chiamati DO. e nei
[...] CP Controparte_16 confronti della parte attrice, come sopra generalizzata e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, all'uopo individuando quelli tra i minimi ed i medi, tenuto conto, a tal fine, del valore della domanda, come concretamente emerso dalle risultanze della c.t.u. e dell'attività istruttoria concretamente effettuata.
I terzi chiamati DO. , DO. e DO. Controparte_3 CP [...]
sono tenuti, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore della chiamata CP
, che vengono liquidate come da dispositivo, Controparte_6 avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
“UMBERTO I” DEA DI I° LIVELLO;
[...]
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido con il DO. ed il DO. CP
come sopra generalizzati, al pagamento della somma di Controparte_5
€ 308.698,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e i terzi chiamati in causa DO. e DO. CP
, come sopra generalizzati, alla corresponsione, in solido tra loro Controparte_5 ed in favore della parte attrice, come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre spese vive, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario, Avv. BRIGIDA MARRA;
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del terzo chiamato in causa
, come sopra generalizzato, delle spese di giudizio Controparte_17 liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario, Avv. PASQUALE CAROTENUTO;
pagina 17 di 18
- condanna i terzi chiamati in causa DO. , Controparte_3 CP_18
e DO. come sopra generalizzati, alla
[...] Controparte_5 corresponsione, in solido tra di loro ed in favore della Controparte_6
, in persona del proprio l.r.p.t., delle spese di giudizio liquidate in
[...]
€ 15.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge.
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in via solidale tra di loro, a carico della parte convenuta e dei Controparte_1 terzi chiamati in causa DO. e DO. . CP Controparte_5
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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