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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4664/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Fragalita;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La signora unitamente alle figlie minori, vivrà presso l'immobile sito in Roma in Parte_1
Via delle Sette Chiese n. 52, di sua proprietà, che diventerà quindi la casa familiare e dove madre e figlie vi trasferiranno la residenza.
Il SI. vivrà presso l'abitazione di sua proprietà sito in Roma alla Via Luigi Parte_2
Chiarini n. 323.
3. La GN manterrà il potere di firma e l'accesso al conto corrente bancario cointestato Pt_1
con il SInor n. 35097763 acceso presso BPER, destinato al versamento delle somme relative Pt_2
al mantenimento suo e delle figlie. 4. Le figlie minori e resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
In particolare, alla SI.ra spetterà il diritto di assumere ogni decisione di natura ordinaria Pt_1
relativa alla vita delle minori, comunicandone al padre il contenuto, mentre le decisioni di maggior interesse per le figlie e relative all'educazione scolastica (a titolo esemplificativo, scelta della scuola), alla salute (con esclusione di tutte le decisioni inerenti le visite mediche ordinarie, in via esemplificativa, le visite presso il medico di base e controlli e/o esami di routine) ed al luogo di residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
Ove uno dei coniugi non dovesse concordare in ordine ad una delle decisioni di maggior interesse, tale dissenso dovrà essere comunicato e motivato all'altro a mezzo raccomandata a.r.
5. Con riferimento al diritto di visita, il SI. potrà tenere con sé le figlie e salvo Pt_2 Per_1 Per_2
diversi e migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00;
- il SI. avrà diritto di tenere le minori con sé un giorno alla settimana, indicativamente nella Pt_2 giornata di mercoledì, dall'uscita della scuola fino alle 21.30, riaccompagnando poi le figlie presso l'abitazione della madre;
- le vacanze natalizie, corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica, alternando ogni anno con l'altro genitore il periodo dal 23/12 al 29/12 e dal 30/12 mattina alla fine delle vacanze;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- in generale, sarà applicato il criterio dell'alternanza per le vacanze di carnevale e per ogni altra festività e/o ponte.
I coniugi si impegnano a comunicare, vicendevolmente e con congruo anticipo, il luogo di vacanza ed i relativi recapiti.
6. Il SI. verserà alla SI.ra la somma complessiva di € 500,00 (euro cinquecento), a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo di mantenimento ordinario delle figlie minori fino al raggiungimento della maggiore età e, in ogni caso, dell'indipendenza economica delle minori ed € 100,00 (euro cento) a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, da corrispondere in via anticipata entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese con versamento sul conto corrente n. 35097763 acceso presso BPER.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutabile secondo gli indici Istat del costo della vita, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente verbale di separazione.
2 I ricorrenti danno atto che il contributo a titolo di mantenimento, come sopra quantificato, è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrente nell'anno, i medicinali da banco.
Il SI. provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate e Pt_2
documentate, che si rendessero necessarie per i minori.
Infine, i ricorrenti stabiliscono, sempre in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Per_1 Per_2 raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della carta d'identità e del passaporto.
8. I compensi professionali e le spese del presente procedimento sono state sostenute dal SI.
”; Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse delle figlie minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 7.6.2005 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 , parte II , atto n. 00458 , serie A04 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4664/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Fragalita;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La signora unitamente alle figlie minori, vivrà presso l'immobile sito in Roma in Parte_1
Via delle Sette Chiese n. 52, di sua proprietà, che diventerà quindi la casa familiare e dove madre e figlie vi trasferiranno la residenza.
Il SI. vivrà presso l'abitazione di sua proprietà sito in Roma alla Via Luigi Parte_2
Chiarini n. 323.
3. La GN manterrà il potere di firma e l'accesso al conto corrente bancario cointestato Pt_1
con il SInor n. 35097763 acceso presso BPER, destinato al versamento delle somme relative Pt_2
al mantenimento suo e delle figlie. 4. Le figlie minori e resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
In particolare, alla SI.ra spetterà il diritto di assumere ogni decisione di natura ordinaria Pt_1
relativa alla vita delle minori, comunicandone al padre il contenuto, mentre le decisioni di maggior interesse per le figlie e relative all'educazione scolastica (a titolo esemplificativo, scelta della scuola), alla salute (con esclusione di tutte le decisioni inerenti le visite mediche ordinarie, in via esemplificativa, le visite presso il medico di base e controlli e/o esami di routine) ed al luogo di residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
Ove uno dei coniugi non dovesse concordare in ordine ad una delle decisioni di maggior interesse, tale dissenso dovrà essere comunicato e motivato all'altro a mezzo raccomandata a.r.
5. Con riferimento al diritto di visita, il SI. potrà tenere con sé le figlie e salvo Pt_2 Per_1 Per_2
diversi e migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00;
- il SI. avrà diritto di tenere le minori con sé un giorno alla settimana, indicativamente nella Pt_2 giornata di mercoledì, dall'uscita della scuola fino alle 21.30, riaccompagnando poi le figlie presso l'abitazione della madre;
- le vacanze natalizie, corrispondenti al periodo di sospensione dell'attività scolastica, alternando ogni anno con l'altro genitore il periodo dal 23/12 al 29/12 e dal 30/12 mattina alla fine delle vacanze;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- in generale, sarà applicato il criterio dell'alternanza per le vacanze di carnevale e per ogni altra festività e/o ponte.
I coniugi si impegnano a comunicare, vicendevolmente e con congruo anticipo, il luogo di vacanza ed i relativi recapiti.
6. Il SI. verserà alla SI.ra la somma complessiva di € 500,00 (euro cinquecento), a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo di mantenimento ordinario delle figlie minori fino al raggiungimento della maggiore età e, in ogni caso, dell'indipendenza economica delle minori ed € 100,00 (euro cento) a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, da corrispondere in via anticipata entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese con versamento sul conto corrente n. 35097763 acceso presso BPER.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutabile secondo gli indici Istat del costo della vita, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente verbale di separazione.
2 I ricorrenti danno atto che il contributo a titolo di mantenimento, come sopra quantificato, è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrente nell'anno, i medicinali da banco.
Il SI. provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate e Pt_2
documentate, che si rendessero necessarie per i minori.
Infine, i ricorrenti stabiliscono, sempre in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Per_1 Per_2 raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della carta d'identità e del passaporto.
8. I compensi professionali e le spese del presente procedimento sono state sostenute dal SI.
”; Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse delle figlie minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 7.6.2005 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 , parte II , atto n. 00458 , serie A04 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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