CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Cristian Bove in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Formia, via Maiorino n. 40;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), nella Controparte_1 P.IVA_1
sua qualità di successore a titolo universale di Controparte_2
, in persona del Responsabile Atti Successivi del Giudizio
[...]
Lazio p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Chessa in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Magnagrecia n. 84;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
1425/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 4788/2019 R.G., pubblicata in data 3/11/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – con atto notificato il 19 dicembre 2019 proponeva Parte_1
opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale in data 4 settembre 2019 n. 05776201800004465000 fascicolo n.
2018/133939, con la quale l invitava essa Controparte_1
istante al pagamento di € 162.416,59 quale debito dovuto per le sottese cartelle ed avvisi di addebito, con l'avviso che, in mancanza di pagamento entro il termine di trenta giorni, si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 77 co. 2 bis DPR n. 602/73 ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito stesso “sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile
1999, art. 112”.Eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria essendo stata lasciata in bianco la relata. Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della comunicazione preventiva suddetta non avendo essa ricevuto Parte_1
alcuna precedente notifica delle cartelle e degli avvisi ad essa sottesi.
2 Dichiarava di impugnare e contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201800004465000 fascicolo n. 2018/133939, limitatamente ai crediti rientranti nella esatta competenza dell'adita AGO
(valore circa € 24.000 per tributi scaduti), di cui alle seguenti cartelle:
-1) n. 05720100057940316000 presuntivamente notificata il 10/11/10
(debito residuo scaduto € 178,40 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_3
- 2) n. 05720110000825052000 presuntivamente notificata il 29/12/11
(debito residuo scaduto € 193,80 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_4
- 3) n. 05720110005900731001 presuntivamente notificata il 22/02/11
(debito residuo scaduto € 93,91 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_5
- 4) n. 05720120007776882000 presuntivamente notificata il 21/03/12
(debito residuo scaduto € 105,82 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
Controparte_6
- 5) n. 05720120048452456000 presuntivamente notificata il 24/10/17
(debito residuo scaduto € 1.318,70 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 6) n. 05720130010762569000 presuntivamente notificata il 04/06/13
(debito residuo scaduto € 256,30 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 7) n. 05720130025233975000 presuntivamente notificata il 11/07/13
(debito residuo scaduto € 555,05 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 8) n. 05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14
(debito residuo scaduto € 265,20 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
3 - 9) n. 05720140010468790000 presuntivamente notificata il 23/04/15
(debito residuo scaduto € 121,75 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 10) n. 05720140041779971000 presuntivamente notificata il 15/09/15
(debito residuo scaduto € 510,70 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 11) n. 05720140048566547000 presuntivamente notificata il 04/11/15
(debito residuo scaduto € 1.048,36 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_5
- 12) 05720150023134666000 presuntivamente notificata il 04/11/15 (debito residuo scaduto € 14.894,98 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Amministrazione ); Controparte_9
- 13) n. 05720150036143649000 presuntivamente notificata il 26/12/16
(debito residuo scaduto € 275,35 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_10
- 14) n. 05720160027695184000 presuntivamente notificata il 26/12/16
(debito residuo scaduto € 152,35 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_11
- 15) n. 05720160030957161000 presuntivamente notificata il 13/10/16
(debito residuo scaduto € 125,05 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Amministrazione Provinciale di;
CP_12
- 16) n. 05720160034400787000 presuntivamente notificata il 17/10/16
(debito residuo scaduto € 151,75 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 17) n. 05720170011200914000 presuntivamente notificata il 10/04/17
(debito residuo scaduto € 278,62 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
Controparte_13
4 - 18) n. 05720170017062136000 presuntivamente notificata il 08/05/17
(debito residuo scaduto € 278,62 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Controparte_13
In relazione alle suddette cartelle eccepiva l'omessa notifica delle stesse e la conseguente nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto l'atto impugnato (id est la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) non era preceduto dalla notifica delle relative cartelle, circostanza sollevabile con la tutela di cui all'art. 615 c.p.c. In subordine e per l'ipotesi che riuscisse a comprovare l'avvenuta, regolare, legittima e CP_14
tempestiva notifica delle richiamate cartelle, eccepiva l'illegittimità dell'azione riscossiva ed esecutiva dello stesso IS ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla dedotta notifica delle cartelle non risultando notificati validi atti interruttivi.
Eccepiva, inoltre, la decadenza di per l'iscrizione a ruolo dei crediti CP_14
azionati e per la notifica delle cartelle, nonché il decorso dei termini quinquennali di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/81 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”).
Eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato stralcio automatico dei crediti annullati ex art. 4 D.L.
n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18 per gli importi fino a mille euro per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010. Precisava che la soglia dei € 1.000,00 euro andava verificata in relazione al singolo carico iscritto al singolo ruolo e non all'importo complessivo della cartella. Eccepiva altresì l'indebita duplicazione degli importi per applicazione di interessi e sanzioni.
5 Sulla scorta di tali rilievi chiedeva: << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione della sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e dell'attività di riscossione, nonché dei ruoli e della loro esecutività, Voglia accogliere il ricorso per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, annullare, dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201800004465000 fasc. n. 2018/133939 di ogni altro atto ad essa presupposto (cartelle n. 05720100057940316000, n.
05720110000825052000, n. 05720110005900731001, n.
05720120007776882000, n. 05720120048452456000, n.
05720130010762569000, n. 05720130025233975000, n.
05720130032818331000, n. 05720140010468790000, n.
05720140041779971000, n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000, n. 05720160030957161000, n.
05720160034400787000, n. 05720170011200914000, n.
05720170017062136000) e di ogni altro atto ad essa consequenziale, nonché delle loro notificazioni;
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'annullamento ex lege dei carichi ex art. 4 D.L. n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18, la decadenza dall'attività impositiva e riscossiva, nonché la prescrizione dei crediti per i quali veniva emessa l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la loro inesistenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.>>
§ 1.1– Si costitutiva per eccepire il difetto di giurisdizione del CP_14
tribunale adito relativamente a parte della cartella di pagamento n.
05720130032818331000 afferente a sanzione pecuniaria relativa ad un'imposta di registro essendo la giurisdizione spettante al Giudice
Tributario. Eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore: - del Giudice di Pace di Roma, relativamente alle cartelle di
6 pagamento n. 05720140041779971000, n. 05720130025233975000, n.
05720130010762569000 e parte della cartella n. 05720130032818331000; - del Giudice di Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_7
05720100057940316000, n. 05720140010468790000, n.
05720160034400787000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000 e n. 05720120048452456000; - del Giudice di Pace di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n.
05720110000825052000; - del Giudice di Pace di , relativamente alle CP_5
cartelle di pagamento n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000 e n. 05720110005900731001; - del Giudice di Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_13
05720120007776882000, n. 05720170017062136000 e n.
05720170011200914000; - del Giudice di Pace di relativamente alla CP_12
cartella di pagamento n. 05720160030957161000. Osservava, in iure, che l'opponente aveva erroneamente adito il Tribunale di Cassino, in luogo del
Giudice di Pace di Roma, Velletri, , e in quanto, CP_7 CP_5 CP_13 CP_12
per l'ipotesi di opposizione alla cartella di pagamento cui è sotteso il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada - come eccepito dalla
- il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è Parte_1
stata commessa l'infrazione, tanto alla stregua di principi oramai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile sentenza n. 24753 del 2011; sentenza n. 6463 del 2011; sentenza n. 21914 del 2014; sentenza n.
3283/2015.). Chiedeva che venisse disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 e pronunciata l'inammissibilità della domanda per tardiva iscrizione al ruolo dell'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, relativamente alle cartelle di competenza per materia del giudice di Pace. Chiedeva il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle avendovi tempestivamente provveduto nelle date indicate e giusta documentazione versata in atti e precisamente: la notifica
7 della cartella di pagamento n. 05720100057940316000 è avvenuta in data
10.11.2010, (Cfr. all n. 6), la notifica della cartella di pagamento n.
05720110000825052000 è avvenuta in data 29.12.2011 (Cfr. all. 7) la notifica della cartella di pagamento n. 05720110005900731001 è avvenuta in data 22.11.2011 (Cfr. all. 8) la notifica della cartella di pagamento n.
05720120007776882000 è avvenuta in data 21.03.2012 (Cfr. all. 9) la notifica della cartella di pagamento n. 05720120048452456000 è avvenuta in data 24.10.2017 (Cfr. all. 10) la notifica della cartella di pagamento n.
05720130010762569000 è avvenuta in data 04.06.2013 (Cfr. all. 11) la notifica della cartella di pagamento n. 05720130025233975000 è avvenuta in data 11.07.2013 (Cfr. all. 12) la notifica della cartella di pagamento n.
05720130032818331000 è avvenuta in data 06.11.2014 (Cfr. all. 13) la notifica della cartella di pagamento n. 05720140010468790000 è avvenuta in data 24.04.2015 (Cfr. all. 14) la notifica della cartella di pagamento n.
05720140041779971000 è avvenuta in data 15.09.2015 (Cfr. all. 15) la notifica della cartella di pagamento n. 05720140048566547000 è avvenuta in data 06.11.2015 (Cfr. all. 16) la notifica della cartella di pagamento n.
05720150023134666000 è avvenuta in data 06.11.2015 (Cfr. all. 17) la notifica della cartella di pagamento n. 05720150036143649000 è avvenuta in data 27.12.2016 (Cfr. all. 18) la notifica della cartella di pagamento n.
05720160027695184000 è avvenuta in data 27.12.2016 (Cfr. all. 19) la notifica della cartella di pagamento n. 05720160030957161000 è avvenuta in data 12.10.2016 (Cfr. all. 20) la notifica della cartella di pagamento n.
05720160034400787000 è avvenuta in data 17.10.2016 (Cfr. all. 21) la notifica della cartella di pagamento n. 05720170011200914000 è avvenuta in data 20.04.2017 (Cfr. all. 22) la notifica della cartella di pagamento n.
05720170017062136000 è avvenuta in data 15.05.2017 (Cfr. all. 23).
Eccepiva che il giudizio di opposizione era stato iscritto al ruolo in data
24.12.2019, e quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n.
8 150/2011 in caso di opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada. In via subordinata eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione alle cartelle di pagamento sopra richiamate. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass. SU n. n. 22080/2017: < "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del
Codice della Strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.>> Eccepiva altresì in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'avviso di intimazione di pagamento e, in generale, degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità od inesistenza della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) che l'azione dovesse qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi risultasse disciplinata dall'art 617
c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio. Richiamava i principi di diritto enunciati da Cass.
n. 9912/2001, n. 18207/2003, n. 21863/2004, n. 25757/2008.
9 Chiedeva che venisse disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 150/2011 e pronunciata l'inammissibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 22 della l. 689/91 ed in quanto non fondata su contestazioni nel merito in relazione alla cartella di pagamento n.
05720150023134666000. Infine, in relazione all'eccezione di controparte relativa all'asserito azzeramento dei debiti consegnati all'Agente della
Riscossione ai sensi dell'Art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136 - il quale prevede lo stralcio entro la data del 31 dicembre 2018 di tutte le cartelle, relativi a debiti tributari consegnati all'Agente di Riscossione dall'anno 2000 all'anno 2010, di importo residuo fino a € 1.000,00,(c.d. mini cartelle), con conseguente annullamento del debito tributario - deduceva l'inapplicabilità della suddetta disposizione ai crediti in esame in quanto la data di trasmissione del flusso di carico ad essa era successiva al 31 dicembre 2010 per le cartelle di CP_14
seguito elencate:
- la cartella di pagamento n. 05720110000825052000 è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2011;
- la cartella di pagamento n. 05720110005900731001, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2011;
- la cartella di pagamento n. 05720120007776882000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2012;
- la cartella di pagamento n. 05720120048452456000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2012;
- la cartella di pagamento n. 05720130010762569000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
- la cartella di pagamento n. 05720130025233975000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
- la cartella di pagamento n. 05720130032818331000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
10 - la cartella di pagamento n. 05720140010468790000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720140041779971000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720140048566547000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720150023134666000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2015;
- la cartella di pagamento n. 05720150036143649000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2015;
- la cartella di pagamento n. 05720160027695184000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720160030957161000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720160034400787000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720170011200914000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2017;
- la cartella di pagamento n. 05720170017062136000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2017.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto avvenuta ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., tramite il servizio postale, mediante la consegna dell'atto nelle mani proprie della destinataria in data 04.09.2019.
Contestava l'eccezione di prescrizione successiva in quanto la prescrizione dopo la notifica della cartella era decennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così statuire:
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della in relazione alla cartella Controparte_15
11 di pagamento n. 05720130032818331000; 2. ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare, con ordinanza, il mutamento del rito ex art. 4 del D.Lgs. n.
150/2011 relativamente alle cartelle di pagamento n.
05720140041779971000, n. 05720130025233975000, n.
05720130010762569000, n. 05720100057940316000, n.
05720140010468790000, n. 05720160034400787000, n.
05720150036143649000, n. 05720160027695184000, n.
05720120048452456000, n. 05720110000825052000,
05720140048566547000, n. 05720150023134666000, n.
05720110005900731001 n. 05720120007776882000, n.
05720170017062136000, n. 05720170011200914000 e n. n.
05720160030957161000; 3. ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare, con ordinanza, il mutamento del rito ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 relativamente alla cartella di pagamento n. 05720150023134666000; 4. sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza per materia in favore: - del Giudice di Pace di Roma, relativamente alle cartelle di pagamento n. 05720140041779971000, n. 05720130025233975000 e n.
05720130010762569000; del Giudice di Pace di relativamente alle CP_7
cartelle di pagamento n. 05720100057940316000, n.
05720140010468790000, n. 05720160034400787000, n.
05720150036143649000, n. 05720160027695184000 e n.
05720120048452456000; - del Giudice di Pace di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n. 05720110000825052000; - del Giudice di Pace di
, relativamente alle cartelle di pagamento n. 05720140048566547000, CP_5
n. 05720150023134666000 e n. 05720110005900731001; - del Giudice di
Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_13
05720120007776882000, n. 05720170017062136000 e n.
05720170011200914000; - del Giudice di Pace di relativamente alla CP_12
cartella di pagamento n. 05720160030957161000; ancora in via
12 pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
6. nel merito, respingere la domanda avanzata dall'attrice in opposizione perché inammissibile, tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' Controparte_1
infondata la domanda presentata dall'opponente per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
7. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. >>
§ 1.2– All'esito della prima udienza di trattazione cartolare, con ordinanza del 20.5.2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle memorie istruttorie delle parti.
§ 1.3 – Parte opponente con la memoria ex art. 183 co. 6 primo termine eccepiva la nullità del procedimento notificatorio delle cartelle e procedeva al disconoscimento della documentazione prodotta nei seguenti termini: < disconosce la stessa in quanto non conforme agli originali: alcuni avvisi di ricevimento e relate di notifica, infatti, appaiono abrasi ed incompleti.
Inoltre, si disconoscono tutte le firma apposta sulla documentazione prodotta dal IS (relate di notifica ed avvisi di ricevimento) e presuntivamente riferita alla sig.ra : appare ictu oculi la differenza di tratto grafico Parte_1
tra le stesse diverse sottoscrizioni, pur se tutte asseritamente riferite alla opponente, la quale, per tale ragione, ne disconosce la paternità, essendo apocrife. Si contesta la notifica delle seguenti cartelle: -1) n.
05720100057940316000 presuntivamente notificata il 10/11/10, in quanto la racco-mandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo CP_3
diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 2) n. 05720110000825052000 presuntivamente notificata il 29/12/11, in quanto non risulta correttamente
13 seguito il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., dal momento che la relata del messo indica come indirizzo di destinazione via Dragonara in CP_3
mentre la relativa raccomandata fa riferimento a diverso indirizzo (sempre riferito alla contribuente) di via Giancos n. 8 in - 3) n. CP_3
05720110005900731001 presuntivamente notificata il 22/02/11, in quanto la raccomandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo CP_3
diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 4) n. 05720120007776882000 presuntivamente notificata il 21/03/12, in quanto la racco-mandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo diverso da quello di CP_3
residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 5) n. 05720120048452456000 presuntivamente notificata il 24/10/17, in quanto dalla documentazione depositata dal IS sembrerebbero essersi succedute addirittura due distinte notificazioni, una del 2013 ai sensi dell'art. 140, manchevole, però, della necessaria raccomandata informativa, l'altra nel 2017, presso al via
Dante, luogo diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della destinataria, dove, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 6) n.
05720130010762569000 presuntivamente notificata il 04/06/13, in quanto sottoscrizione non riferibile alla destinataria stessa;
- 7) n.
05720130025233975000 presuntivamente notificata il 11/07/13, in quanto sottoscrizione non riferibile alla destinataria stessa;
- 8) n.
05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14, in quanto l'allegato avvisi di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140
c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
- 9) n.
05720140010468790000 presuntivamente notificata il 23/04/15, in quanto
14 l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; - 10) n. 05720140041779971000 presuntivamente notificata il
15/09/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
11) n. 05720140048566547000 presuntivamente notificata il 04/11/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
- 12) 05720150023134666000 presuntivamente notificata il 04/11/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
Non risulta alcuna prova documentale, poi, relativa alle seguenti cartelle: - 13) n. 05720150036143649000 presuntivamente notificata il 26/12/16; - 14) n. 05720160027695184000 presuntivamente notificata il 26/12/16; - 15) n. 05720160030957161000 presuntivamente notificata il 13/10/16; - 16) n. 05720160034400787000 presuntivamente notificata il 17/10/16; - 17) n. 05720170011200914000 presuntivamente notificata il 10/04/17; - 18) n. 05720170017062136000 presuntivamente notificata il 08/05/17. Si contesta la documentazione depositata dalla convenuta e precisamente indicata con - All. 18 in quanto risulta l'immagine
15 di una busta postale indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201601326406000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 19 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46
(luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n.
05797201601324603000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 20 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazioni di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201601324603000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 21 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46
(luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazioni di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n.
05797201600568943000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 22 in quanto risulta un avviso di ricevimento del
20/04/17 (non riferibile ad alcuna cartella), di una raccomandata indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201701263441000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 23 in quanto risulta un avviso di ricevimento del 15/05/17 (non riferibile ad alcuna cartella), di una
16 raccomandata indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto n. 05797201701700856000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata. Atteso quanto sopra, non risultando notificate le predette cartelle, secondo le modalità ed i termini di legge (ci si riporta a quanto più puntualmente argomentato nel proprio atto di citazione con riferimento ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle, L.
Finanziaria 2008), le stesse sono nulle, i crediti in esse portati sono prescritti
(art. 28 L. n. 689/81, termini di prescrizione maturati anche qualora si volesse far riferimento al periodo successivo alla notifica delle predette cartelle, sino alla notifica dell'impugnato atto, mancando la notifica di ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione) e, dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di lite è illegittima (si contesta fermamente l'asserita applica-zione di termini di prescrizione decennale, essendovi normativa specifica a riguardo).>>
§ 1.4 – Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta matura per la decisione in ragione della sua natura documentale. Infine, all'udienza cartolare del 15.9.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 co. 2
c.p.c. (venti giorni per memorie conclusionali, più venti giorni per memorie di replica). Parte opponente in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, riportandosi ai propri scritti difensivi ha altresì evidenziato l'invalidità delle notifiche di atti avvenuta a mezzo dell'operatore postale
NE (vi), ciò a sostegno della doglianza riguardante la prescrizione del credito (ii). Parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 2. – Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 1425/2021 così statuiva: << a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai profili di
17 illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8
(“Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”), in favore della territorialmente competente;
b) Controparte_15
respinge l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 e 18; c) dichiara la propria incompetenza in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 615 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace: - di Roma, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 6. 057201300107625690007, 7. 05720130025233975000, 8.
05720130032818331000 (per le voci riguardanti le contravvenzioni al codice della strada) e 10. 05720140041779971000; - di relativamente CP_7
alle cartelle di pagamento nn. 1. 05720100057940316000, 5.
05720120048452456000, 9. 05720140010468790000, 13.
05720150036143649000, 14. 05720160027695184000 e 16.
05720160034400787000; - di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n. 2. 05720110000825052000; - di , relativamente alle CP_5
cartelle di pagamento nn. 3. 05720110005900731001 e 11.
05720140048566547000; - di relativamente alle cartelle di CP_13
pagamento nn. 4. 05720120007776882000, 17. 05720170011200914000 e
18. 05720170017062136000; - di relativamente alla cartella di CP_12
pagamento n. 15. 05720160030957161000; concede, al riguardo, termine di
90 giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente;
d) respinge l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità
18 – rilevanti ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 12; e) condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio in favore dell'opposta Controparte_16
, che liquida in euro 3.235,00, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< II.
Preliminarmente, deve essere rilevato il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito. Invero, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (sentenza n. 64/2008; ordinanze nn. 395/2007 e 35, 34, 94 e 427 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. La giurisdizione, pertanto, spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Tale
19 ultima precisazione è basata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia inteso agire in via esecutiva, iscrivendo una ipoteca a tutela di più crediti risultanti dal ruolo, oppure abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore. È, quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, dovendo entrambi pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'ipoteca con esclusivo riguardo al credito la cui cognizione è devoluta alla loro giurisdizione. A riprova di tale assunto giova evidenziare che nella stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente opposizione viene precisato che “è possibile proporre ricorso […] innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”. Ciò premesso, nel caso di specie la cartella di pagamento di cui al n. 8 delle premesse, sottende la seguente voce “Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria” inerente a crediti di natura tributaria, mentre le altre voci di tale cartella riguardano una serie di contravvenzioni al codice della strada.
Conseguentemente, dovrà essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, atteso che solo quest'ultimo è competente a conoscere i profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riguardo alla suddetta cartella avente ad oggetto in parte il pagamento di crediti tributari. III. Per converso, tutte le doglianze mosse dall'opponente in relazione alla parte residua di crediti, di natura non tributaria, per i quali è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, riguardando sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada e, limitatamente
20 alla cartella n. 12, sanzioni in materia ambientale (art. 6 co. 4, lett. c, d.lgs.
n. 150/2011). Sul punto occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, si osserva che la presente opposizione deve essere qualificata sia come opposizione preventiva all'esecuzione sia come opposizione preventiva agli atti esecutivi atteso che con la stessa sono stati dedotti vizi in parte riconducibili all'art. 615 co. 1 c.p.c. (punti i, ii e iii della ricostruzione in fatto) ed in parte all'art. 617 co. 1 c.p.c. (punti iv – per quanto l'asserita indebita duplicazione degli importi sia astrattamente riconducibile ai motivi ex art. 615 c.p.c., derivando secondo l'opponente da una carente motivazione deve, invece, essere vagliata ex art. 617 co. 1 c.p.c. – e v della ricostruzione in fatto). Giova chiarire che si tratta di un'opposizione preventiva rispetto all'avvio dell'esecuzione atteso che l'iscrizione di ipoteca ed a maggior ragione la comunicazione preventiva di iscrizione della stessa (così come il preavviso di fermo ed il fermo amministrativo) non è atto esecutivo, ma è
“atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria”: essa, dunque, non è inserita nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cass., n. 26052/2011;
Cass. S.U., nn. 2053/2006 e 7034/2009). Chiarito che l'iscrizione d'ipoteca costituisce strumento della garanzia del credito e non invece atto esecutivo,
è giocoforza ritenere che in ipotesi di opposizione di merito all'iscrizione di ipoteca o, a maggior ragione alla sua comunicazione di iscrizione preventiva, si configura un'opposizione all'esecuzione forzata, ma nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., con la conseguenza che il giudice competente per materia e per territorio va individuato ai sensi del codice di rito e delle leggi speciali (Cass., n.
8704/2011). Diversamente, secondo la giurisprudenza, qualora con l'opposizione la parte lamenti vizi riconducibili all'art. 617 co. 1 c.p.c., competente a decidere è sempre il Tribunale (Cass. Civ., n. 5342/09; Cass.
6667/2007). Nel caso di specie, dunque, deve affermarsi la competenza del
21 Giudice di Pace a conoscere i profili dell'opposizione riconducibili all'art. 615 c.p.c. relativi alle cartelle sopra indicate (con parziale esclusione della cartella n. 8 limitatamente ai crediti di natura tributaria spettanti alla cognizione del Giudice Tributario e con totale esclusione della cartella n. 12 la cui cognizione spetta a questo Tribunale, come verrà spiegato in prosieguo al punto V), atteso che il credito in forza del quale è stata comunicata l'iscrizione di ipoteca è relativo all'omesso versamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
mentre rientrano nella sfera di cognizione del giudice adito solo i vizi dedotti dall'opponente qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. Invero, quando il debitore, impugnando la cartella esattoriale, propone un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa va proposta al giudice competente per valore, salva l'ipotesi in cui la conoscenza del rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sia riservata alla competenza per materia di un organo giudicante. Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che rientri nella competenza per materia del Giudice di Pace – a prescindere dal valore – l'opposizione all'esecuzione proposta in relazione ad una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada (Cass., nn. 6463/2011,
2531/2012). Si consideri infatti, che come è stato sostenuto dalla Suprema
Corte “la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere
22 esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. civ., n.
3283/2015)”. Ne deriva che il medesimo Giudice di Pace è, altresì, competente a decidere sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa a tali cartelle.
Inoltre, si precisa che non potrebbe affermarsi la competenza di questo
Tribunale in riferimento all'opposizione all'esecuzione nemmeno facendo leva sulla connessione soggettiva dei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, atteso che “se con lo stesso atto il debitore propone contestazioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. formulando, dunque, domande tra loro astrattamente connesse, le cause vanno separate e trattate autonomamente laddove la competenza per l'opposizione all'esecuzione debba radicarsi per materia davanti al giudice di pace poiché l'art. 104 c.p.c. non consente di proporre plurime domande connesse nei confronti della stessa persona dinanzi al giudice superiore derogando ai criteri di competenza per materia (Cass., n. 15694/2005)”. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte: a) sussiste un parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che i profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8 sono conoscibili esclusivamente dal Giudice Tributario;
b) il giudice adito è competente con riguardo alle cartelle di pagamento nn. da 1 a 18 (fatto salvo quanto si dirà con riguardo alla cartella n. 12), e in relazione alla n. 8 esclusivamente per le voci inerenti alle violazioni al codice della strada, ma solo per quei vizi dedotti dall'opponente qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. (nn. iv e v); c) con riguardo a questa categoria di crediti non tributari, i motivi di opposizione rientranti nella sfera di operatività dell'art. 615 co. 1 c.p.c. rientrano nell'ambito di competenza del Giudice di Pace, territorialmente competente in base al luogo in cui sono state commesse le singole infrazioni (nn. i, ii e iii). IV. Compiute tali
23 imprescindibili considerazioni e passando all'esame dei motivi di opposizione (iv e v) rilevanti ex art. 617 c.p.c., se ne deve rilevare l'inammissibilità per la tardività della loro proposizione. Invero, le opposizioni ex art. 617 co. 1 c.p.c. relative alla regolarità formale della cartella di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si propongono entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto, cui è assimilabile nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Al riguardo, deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata all'opponente il 4.9.2019 e che quest'ultima solamente in data
20.12.2019, e quindi tardivamente, ha proposto l'opposizione oggetto del presente vaglio. Inoltre, come è stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la tesi di parte opponente dell'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contrasta col principio reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentt. nn. 6395/2014
e 4567/2015) con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali - ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria - alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Tanto trova implicita conferma nel penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il
24 concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass., n.
21663/2015). Peraltro, quando la parte destinataria della cartella contesti di averne ricevuto la notificazione e l dia prova della regolare CP_14
esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie, o con messo notificatore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento), non sussiste un onere in capo all predetta di produrre CP_1
in giudizio copia integrale della cartella stessa o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. civ., n. 22897/2016). Ne consegue, quindi, che l'opponente non solo non può lamentare l'inesistenza e la irregolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma che è anche priva di pregio la doglianza fondata sul disconoscimento della sua sottoscrizione, mancando agli atti l'originale del documento che la parte opponente intendeva disconoscere e non essendo l' onerata di tale produzione. Alla luce delle pregresse considerazioni CP_14
deve, quindi, ritenersi infondato tanto il quinto motivo di doglianza (v), quanto il quarto motivo di doglianza (iv), riguardando la carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un vizio formale dell'atto da farsi valere nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione.
Se poi, sempre in relazione al motivo (iv) volesse focalizzarsi l'attenzione sull'eccessività delle somme richieste rispetto alla pretesa esigibile, ebbene si entrerebbe nell'alveo dell'art. 615 co. 1 c.p.c., il cui esame è precluso al giudice adito sulla base di quanto sopra argomentato essendo competente sul punto il Giudice di Pace territorialmente competente. V. invece un Pt_2
discorso a sé la cartella n. 12, la quale riguarda sanzioni per violazione della normativa sull'ambiente, la cui cognizione essendo attribuita al Tribunale, e non al Giudice di Pace, consente di conoscere tutti i motivi di doglianza ex
25 artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. mossi nei suoi riguardi. Detti motivi, peraltro, sono tutti infondati. Invero, privo di pregio è il primo motivo di doglianza (i) posto che l'art. 4 D.L. cit. riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, mentre il debito nel caso di specie è superiore a detto ammontare (euro 14.000,00 circa). Nemmeno se ne può predicare la sua prescrizione (ii, anche ipotizzando un termine di prescrizione quinquennale) dal momento che analizzando l'estratto di ruolo
(cfr. allegato 3 di parte opposta), si evince che il debito è sorto nel 2011. Il
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e sul punto sono prive di rilevo le doglianze dell'opponente stessa, in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la raccomandata informativa ex art. Persona_1
140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente. Non attiene al caso di specie il terzo motivo di doglianza (iii) che riguarda sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada e non dalla violazione del codice dell'ambiente. In merito ai motivi (iv) e (v) si rimanda, infine, alle pregresse considerazioni di cui al punto IV. VI. Infine, inammissibile in quanto tardiva è la questione di cui al motivo (vi), essendo stata fatta valere da parte opponente solo nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Sul punto, deve osservarsi che le comparse conclusionali ed a fortiori le memorie di replica hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, precludendo all'opponente di esporre questioni nuove sulle quali il giudice non può e non deve pronunciarsi, pena l'ampliamento del thema decidendum, (cfr. Cass., nn. 315/2012 e 98/2016).
VII. Alla luce delle pregresse considerazioni deve quindi: a) dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8, che
26 sono conoscibili esclusivamente dal giudice tributario (“Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”); b) respingersi l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; c) dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 615 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 e 18; d) respingersi l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 applicandosi i valori medi previsti per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, dei procedimenti di primo grado il cui valore è compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere per le causali di cui in premessa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, dichiarata la propria competenza a decidere, annullare, dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201800004465000 fasc. n. 2018/133939 di ogni altro atto ad essa presupposto (cartelle n. 05720100057940316000, n.
05720110000825052000, n. 05720110005900731001, n.
05720120007776882000, n. 05720120048452456000, n.
05720130010762569000, n. 05720130025233975000, n.
05720130032818331000, n. 05720140010468790000, n.
27 05720140041779971000, n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000, n. 05720160030957161000, n.
05720160034400787000, n. 05720170011200914000, n.
05720170017062136000) e di ogni altro atto ad essa consequenziale, nonché delle loro notificazioni;
accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa ed in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento ex lege dei carichi ex art. 4 D.L. n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18, la decadenza dall'attività impositiva e riscossiva, nonché la prescrizione dei crediti per i quali veniva emessa l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la loro inesistenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire Controparte_16
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<<
1. rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché inammissibile ed infondato in Parte_1
fatto ed in diritto;
2. nel merito, confermare in tutti i capi la sentenza di primo grado impugnata nel presente giudizio;
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. >>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 30 settembre 2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 giugno 2024 che veniva successivamente differita all'udienza dell'11 luglio
2025.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 3 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi
28 del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < giurisdizione >> censurava il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale aveva dichiarato parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario. Sosteneva la superfluità di tale decisione, in quanto rappresentava di aver limitato l'azione, per la cartella n. 05720130032818331000, al solo debito residuo di
€ 265,20 per il ruolo iscritto da escludendo quello iscritto CP_8
dalla Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Latina a titolo di “registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”. Significava, altresì, di aver impugnato le ulteriori cartelle innanzi ai giudici competenti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < ed errata dichiarazione di incompetenza per materia>>, impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., aveva dichiarato l'incompetenza del giudice adito a decidere sui motivi di contestazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in favore del Giudice di Pace, facendo, tuttavia, contraddittoriamente applicazione del d.lgs. n. 150/2011. Rappresentava che l'oggetto dell'azione era una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, pertanto, sussisteva la competenza del solo Tribunale. Inoltre, significava che tutte le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione da essa appellante in primo grado riguardavano la richiesta di dichiarazione di illegittimità della
29 procedura esecutiva, senza riguardare, invece, il merito delle sanzioni amministrative a essa sottese, essendo il motivo circoscritto alla deduzione di omessa notifica delle cartelle e degli ulteriori atti della riscossione interruttivi della prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale. Censurava altresì il passo motivazionale della pronuncia di primo grado con il quale il primo Giudice aveva affermato: < quando il debitore, impugnando la cartella esattoriale, propone una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa va proposta al giudice competente per valore, salva l'ipotesi in cui la conoscenza del rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sia riservata alla competenza per materia di un organo giudicante >>; sosteneva che al contrario, essa appellante non aveva contestato il rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sottostante. Rappresentava che anche qualora l'azione fosse stata qualificata come accertamento negativo del credito, avrebbe dovuto comunque riconoscersi la competenza del Tribunale adito.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << decisione nel merito: illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per crediti annullati ex lege e prescritti>> nel riportarsi ai propri scritti difensivi di primo grado, rappresentava, in primo luogo, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dovendosi considerare che parte dei crediti doveva dichiararsi annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018 alla data del
31 dicembre 2018. Sosteneva che non aveva dimostrato la data di CP_14
consegna del ruolo e, pertanto, doveva dichiararsi l'annullamento ex lege delle seguenti cartelle: n. 05720100057940316000; n.
05720110000825052000; n. 05720110005900731001; n.
05720120007776882000; n. 05720120048452456000;
05720130010762569000; n. 05720130025233975000; n.
05720130032818331000 e n. 05720140041779971000. In relazione a tali crediti, eccepiva la cessata materia del contendere e chiedeva la declaratoria
30 di nullità della comunicazione preventiva di ipoteca, formata e comunicata successivamente al 31 dicembre 2018 in quanto emessa per un importo errato che considerava anche i crediti annullati ex lege. Con ulteriore profilo eccepiva l'illegittimità dell'azione di riscossione ed esecutiva per risultare i crediti sottesi alla comunicazione preventiva ormai prescritti attesa l'omessa notifica delle cartelle e di tempestivi atti interruttivi. Significava che nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto documentazione CP_14
incompleta e abrasa, non riferibile alle cartelle oggetto di giudizio.
Contestava la notifica delle seguenti cartelle: 1) n. 05720100057940316000;
2) n. 05720110000825052000; 3) n. 05720110005900731001; 4) n.
05720120007776882000; 5) n. 05720120048452456000; 6) n.
05720130010762569000; 7) n. 05720130025233975000; 8) n.
05720130032818331000; 9) n. 05720140010468790000; 10) n.
05720140041779971000; 11) n. 05720140048566547000; 12)
05720150023134666000. Per le cartelle da 13 a 18, invece, eccepiva che non aveva prodotto alcuna documentazione di notifica relativa a CP_14
queste ultime.
In terzo luogo, eccepiva la decadenza e prescrizione dei crediti con riferimento alle seguenti cartelle: 05720100057940316000 annualità 2009;
n. 05720110000825052000 annualità 2008; n. 05720110005900731001 annualità 2009; n. 05720120007776882000 annualità 2010; n.
05720120048452456000 annualità 2009-2010; n. 05720130010762569000 annualità 2009; n. 05720130025233975000 annualità 2009; n.
05720130032818331000 annualità 2009; n. 05720140010468790000 annualità 2011; n. 05720140041779971000 annualità 2010-2011; n.
05720140048566547000 annualità 2013; n. 05720150023134666000 annualità 2011; n. 05720150036143649000 annualità 2011-2013; n.
05720160027695184000 annualità 2012; n. 05720160030957161000 annualità 2014; n. 05720160034400787000 annualità 2012; n.
31 05720170011200914000 annualità 2012; n. 05720170017062136000 annualità 2012. Al riguardo significava che l'atto oggetto di lite era illegittimo per violazione del termine di decadenza per la notifica delle cartelle in quanto, per le violazioni relative al Codice della Strada, la cartella doveva essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, mentre l'appellata non aveva provato la tempestività e legittimità dell'attività di riscossione. Inoltre, rappresentava che il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, non essendo stato notificato a essa appellante alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione, prima della comunicazione preventiva e dopo la formazione del ruolo. Deduceva che i termini di prescrizione successivi erano comunque maturati, anche a prescindere dalla notificazione delle cartelle.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: < inammissibilità delle dichiarazioni formali >> sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato << la tesi di parte opponente dell'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contrasta con il principio reiteratamente affermato dalla
Corte di Cassazione (cfr. sentt. nn. 6395/2014 e 4567/2015) con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali –ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria – alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella >>. Sosteneva, che la comunicazione preventiva non era avvenuta a mezzo del servizio postale, bensì tramite messo notificatore che non aveva redatto la relata di notifica apposta sull'originale
32 dell'atto consegnato a essa appellante, il che le aveva impedito di comprendere la legittimità del procedimento di notifica e la data di quest'ultima. L'appellata, invece, aveva depositato una relata << in bianco>>. Significava, inoltre, che la notifica doveva essere eseguita secondo le formalità di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. Pertanto, la notifica doveva ritenersi giuridicamente inesistente, nulla e priva di qualsiasi potere certificatorio, anche perché l'appellata non aveva prodotto alcuna prova della specifica abilitazione del soggetto notificante né della legittimità del procedimento di notifica eseguito. Significava che, anche ove l'azione fosse stata qualificata come di accertamento negativo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c., in quanto la norma non avrebbe potuto trovare applicazione dal momento che l'opposizione riguardava gli atti esecutivi.
Infine, censurava la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione operato da essa opponente in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, essa aveva depositato l'atto impugnato che le era stato consegnato dal
IS notificante, nel quale la relata di notifica era stata lasciata in bianco, senza alcuna sottoscrizione da poter disconoscere. Invece, la relata depositata dal IS conteneva la sottoscrizione di essa appellante, disconosciuta, mentre era onere del IS depositare l'originale dell'atto, essendo nella sua disponibilità.
Dunque, significava che, non potendo dichiararsi l'inammissibilità delle contestazioni di cui all'art. 617 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare favorevolmente il motivo di impugnazione relativo all'indebita duplicazione degli importi contenuta nell'atto impugnato, nel quale non era ravvisabile alcuna indicazione sul credito ingiunto né sul criterio di calcolo utilizzato per conteggiare gli interessi. Deduceva, altresì, che, trattandosi di misura cautelare, la comunicazione preventiva di ipoteca doveva essere
33 motivata anche con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora, nel caso di specie assenti, con conseguente nullità dell'atto.
§ 5. – Con il quinto motivo titolato: << erroneità della decisione sulla cartella n. 057120150023134666000>> dichiarava di impugnare il passo motivazionale della sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riferimento alla cartella n. 057120150023134666000, aveva affermato che << nemmeno se ne può predicare la sua prescrizione (ii, anche ipotizzando un termine di prescrizione quinquennale) dal momento che analizzando l'estratto di ruolo
(cfr. allegato 3 di parte opposta), si evince che il debito è sorto nel 2011. Il
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e sul punto sono prive di rilievo le doglianze dell'opponente stessa, in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la raccomandata informativa ex art. Persona_1
140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente >>. Rappresentava che la contestazione sollevata da essa opponente riguardava la mancata sottoscrizione e l'omessa indicazione della data nell'avviso di deposito di cui all'art. 140 c.p.c. e non faceva, invece, riferimento alla relata di notifica. Pertanto, eccepiva la prescrizione del credito, posto che il credito risaliva al 2011.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo non è fondato.
L'opponente in relazione alla cartella n. 05720130032818331000 -indicata al n. 8 (cfr. opposizione) - allegava di proporre opposizione alla stessa limitatamente al debito residuo scaduto di € 265,20 : <<- 8) n.
05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14 (debito residuo scaduto € 265,20 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo >> tuttavia, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, CP_8
ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella e non limitatamente a detto
34 importo, conclusioni queste ultime confermate in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza), sicché la pronuncia declinatoria della giurisdizione resa dal primo giudice è aderente alle conclusioni rassegnate dall'opponente e corretta con riguardo alle stesse.
§ 6.2 – Il secondo motivo non è fondato.
La statuizione di prime cure è conforme al principio di diritto enunciato da
Cass. SU. n. 10261/2018: <in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»>>. Trattasi di principio consolidato ( cfr. Cass. n. 24711/2018); da ultimo, con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si segnala Cass. n.
14328/2023 che decidendo in sede di regolamento di competenza ha osservato: <
è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all'art. 86 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione
35 del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv.
653443 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 –
01). È opportuno precisare che nessuno spazio vi è, dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resterebbe sempre e comunque riservata al tribunale. Va, di conseguenza, dichiarata, in relazione alle suddette contestazioni, la competenza per materia sulla controversia del Giudice di
Pace di >> CP_13
§ 6.3 – Il terzo motivo è inammissibile.
Il motivo in esame non si confronta con la motivazione di prime cure in cui il Tribunale al paragrafo IV ha evidenziato – dopo aver analizzato nel paragrafo III i motivi di opposizione rientranti nella sfera di operatività dell'art. 615 co. 1 c.p.c. – che << passando all'esame dei motivi di opposizione (…) rilevanti ex art. 617 c.p.c. se ne deve rilevare l'inammissibilità per la tardività della loro proposizione.>> Il tribunale, con statuizione trascorsa in giudicato in quanto non attinta da specifico motivo di gravame, ha evidenziato che le opposizioni relative alla regolarità formale della cartella di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si propongono nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto a cui è assimilabile, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed ha osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata all'opponente il 4 settembre 2019, mentre proponeva opposizione Parte_1
in data 20 dicembre 2019 e quindi tardivamente in quanto ben oltre il termine perentorio di venti giorni.
Con riguardo alla statuizione circa la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – oggetto di specifico motivo di gravame (il quarto) – si rinvia alla disamina del motivo che segue.
36 Il motivo di gravame in esame (il terzo) è invece inammissibile nella parte in cui ripropone l'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti annullati ex lege ex art. 4 DL n. 199/2018; invero l'appellante non si confronta con la motivazione di prime cure che asserisce che la norma in esame riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Osserva la Corte che l'appellante non considera la motivazione sopra trascritta essendosi limitato ad osservare che non ha dimostrato la CP_14
data di consegna del ruolo.
Orbene, la motivazione di prime cure è dirimente nella parte in cui osserva che la norma relativa allo stralcio delle c.d. mini cartelle si applica ai soli debiti fino a mille euro affidati agli agenti per la riscossione dal 2000 al 2010. nelle proprie difese, a cui ha fatto implicito riferimento il giudice di CP_14
prime cure nella sintetica motivazione qui oggetto di esame, ha posto in evidenza che la norma non si applica in quanto tutte le cartelle sono state trasmesse al flusso di carico dell'Agente di Riscossione in data successiva al
31 dicembre 2010 e segnatamente a partire dal 2011.
In relazione alla contestazione di omessa notifica delle cartelle formulata dall'opponente in esito al deposito da parte di delle relate di notifica CP_14
delle stesse, si osserva che il tribunale ha fondato il proprio giudizio di infondatezza del motivo di opposizione sul rilievo della tardività dell'opposizione medesima. Il primo giudice ha fatto riferimento al principio, rimasto non contestato con i motivi di gravame, che nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e, quindi, nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, che nel caso di specie va individuato nella notifica della comunicazione preventiva in data
37 4 settembre 2019, con conseguente tardività dell'opposizione notificata il 20 dicembre 2019. Identiche considerazioni di inammissibilità vanno estese al motivo in esame nella parte in cui ripropone l'eccezione di decadenza dal diritto impositivo per tardiva notificazione (i.e. oltre i due anni) delle cartelle.
§ 6.4 – Il quarto motivo è inammissibile.
ha depositato in giudizio quale allegato n. 5 la comunicazione CP_14
preventiva di iscrizione ipotecaria con allegata la relata di notifica effettuata in data 4 settembre 2019 e consegnata personalmente alla destinataria presso il suo domicilio fiscale e residenza in Ponza (LT) via Dante n. 46.
Il tribunale ha espressamente disatteso la doglianza fondata < disconoscimento della sua sottoscrizione mancando agli atti l'originale del documento che la parte opponente intendeva disconoscere e non essendo onerata di tale prodizione.>> CP_14
Il motivo in esame non si confronta con la motivazione suddetta essendosi l'appellante limitata a riproporre le doglianze svolte con l'atto di opposizione.
Lo snodo motivazionale sopra trascritto, rimasto incontestato, si fonda sul principio, consolidato, che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella o dell'intimazione o della comunicazione preventiva di ipoteca o del preavviso di fermo, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica ( così Cass. 20769/2021).
Né nel motivo in esame risulta contestata la premessa del principio sopra illustrato ovvero (cfr. pag. 7 sentenza) che il DPR n. 602 del 1973 all'art. 26 comma 1 seconda parte preveda una modalità di notifica – quella qui
38 osservata - interamente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione.
§ 6.5 – Il quinto motivo è infondato
L'appellante sostiene di aver contestato in primo grado a fronte della documentazione prodotta dal IS, la mancata sottoscrizione e l'omessa indicazione della data nell'avviso di deposito di cui all'art. 140
c.p.c.
Orbene, il Tribunale in relazione a detta cartella osserva che in data
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e che << sul punto sono prive di rilievo le doglianze dell'opponente stessa in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la Persona_1
raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente>>.
Osserva la Corte che la copia della relata di notifica della cartella di pagamento n. 05720150023134666000 risulta versata in atti da con CP_14
il doc. n. 17.
Trattasi di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. stante la riscontrata irreperibilità relativa della contribuente, assente al primo accesso (il
25/08/2015) ed al secondo accesso (il 23/09/2015) operati dal messo notificatore che ha sottoscritto la relata infruttuosa, Persona_1
dando atto delle attività effettuate di ricerca e di deposito presso il CP_7
e dell'invio della raccomandata informativa. Risulta allegato il prospetto delle raccomandate nel cui elenco è compresa con data Parte_1
raccomandata 29/10/2015 n. 68918959404-9 in relazione al documento n.
05720150023134666000. Risulta allegato l'avviso di ricevimento (lato
39 fronte della raccomandata smart n. 68918959404-9 spedita da Fiumicino il
29/10/2015 destinatario via Acquedotto Dragonara Ponza e, Parte_1
lato retro contenente l'attestazione della consegna personale alla Parte_1
essendovi la sottoscrizione da parte della predetta, l'indicazione della data
6/11/2015 e la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione con impresso il bollo dell'ufficio di distribuzione.
L'appello va quindi rigettato.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza
[...] Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Cassino n. 1425/2021 pubblicata in data
3/11/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
40 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Cristian Bove in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Formia, via Maiorino n. 40;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), nella Controparte_1 P.IVA_1
sua qualità di successore a titolo universale di Controparte_2
, in persona del Responsabile Atti Successivi del Giudizio
[...]
Lazio p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Chessa in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Magnagrecia n. 84;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
1425/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 4788/2019 R.G., pubblicata in data 3/11/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – con atto notificato il 19 dicembre 2019 proponeva Parte_1
opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale in data 4 settembre 2019 n. 05776201800004465000 fascicolo n.
2018/133939, con la quale l invitava essa Controparte_1
istante al pagamento di € 162.416,59 quale debito dovuto per le sottese cartelle ed avvisi di addebito, con l'avviso che, in mancanza di pagamento entro il termine di trenta giorni, si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 77 co. 2 bis DPR n. 602/73 ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito stesso “sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile
1999, art. 112”.Eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria essendo stata lasciata in bianco la relata. Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della comunicazione preventiva suddetta non avendo essa ricevuto Parte_1
alcuna precedente notifica delle cartelle e degli avvisi ad essa sottesi.
2 Dichiarava di impugnare e contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201800004465000 fascicolo n. 2018/133939, limitatamente ai crediti rientranti nella esatta competenza dell'adita AGO
(valore circa € 24.000 per tributi scaduti), di cui alle seguenti cartelle:
-1) n. 05720100057940316000 presuntivamente notificata il 10/11/10
(debito residuo scaduto € 178,40 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_3
- 2) n. 05720110000825052000 presuntivamente notificata il 29/12/11
(debito residuo scaduto € 193,80 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_4
- 3) n. 05720110005900731001 presuntivamente notificata il 22/02/11
(debito residuo scaduto € 93,91 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_5
- 4) n. 05720120007776882000 presuntivamente notificata il 21/03/12
(debito residuo scaduto € 105,82 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
Controparte_6
- 5) n. 05720120048452456000 presuntivamente notificata il 24/10/17
(debito residuo scaduto € 1.318,70 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 6) n. 05720130010762569000 presuntivamente notificata il 04/06/13
(debito residuo scaduto € 256,30 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 7) n. 05720130025233975000 presuntivamente notificata il 11/07/13
(debito residuo scaduto € 555,05 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 8) n. 05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14
(debito residuo scaduto € 265,20 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
3 - 9) n. 05720140010468790000 presuntivamente notificata il 23/04/15
(debito residuo scaduto € 121,75 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 10) n. 05720140041779971000 presuntivamente notificata il 15/09/15
(debito residuo scaduto € 510,70 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
CP_8
- 11) n. 05720140048566547000 presuntivamente notificata il 04/11/15
(debito residuo scaduto € 1.048,36 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_5
- 12) 05720150023134666000 presuntivamente notificata il 04/11/15 (debito residuo scaduto € 14.894,98 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Amministrazione ); Controparte_9
- 13) n. 05720150036143649000 presuntivamente notificata il 26/12/16
(debito residuo scaduto € 275,35 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_10
- 14) n. 05720160027695184000 presuntivamente notificata il 26/12/16
(debito residuo scaduto € 152,35 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_11
- 15) n. 05720160030957161000 presuntivamente notificata il 13/10/16
(debito residuo scaduto € 125,05 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Amministrazione Provinciale di;
CP_12
- 16) n. 05720160034400787000 presuntivamente notificata il 17/10/16
(debito residuo scaduto € 151,75 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo ); Controparte_7
- 17) n. 05720170011200914000 presuntivamente notificata il 10/04/17
(debito residuo scaduto € 278,62 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo;
Controparte_13
4 - 18) n. 05720170017062136000 presuntivamente notificata il 08/05/17
(debito residuo scaduto € 278,62 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo Controparte_13
In relazione alle suddette cartelle eccepiva l'omessa notifica delle stesse e la conseguente nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto l'atto impugnato (id est la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) non era preceduto dalla notifica delle relative cartelle, circostanza sollevabile con la tutela di cui all'art. 615 c.p.c. In subordine e per l'ipotesi che riuscisse a comprovare l'avvenuta, regolare, legittima e CP_14
tempestiva notifica delle richiamate cartelle, eccepiva l'illegittimità dell'azione riscossiva ed esecutiva dello stesso IS ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla dedotta notifica delle cartelle non risultando notificati validi atti interruttivi.
Eccepiva, inoltre, la decadenza di per l'iscrizione a ruolo dei crediti CP_14
azionati e per la notifica delle cartelle, nonché il decorso dei termini quinquennali di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/81 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”).
Eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato stralcio automatico dei crediti annullati ex art. 4 D.L.
n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18 per gli importi fino a mille euro per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010. Precisava che la soglia dei € 1.000,00 euro andava verificata in relazione al singolo carico iscritto al singolo ruolo e non all'importo complessivo della cartella. Eccepiva altresì l'indebita duplicazione degli importi per applicazione di interessi e sanzioni.
5 Sulla scorta di tali rilievi chiedeva: << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione della sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e dell'attività di riscossione, nonché dei ruoli e della loro esecutività, Voglia accogliere il ricorso per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, annullare, dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201800004465000 fasc. n. 2018/133939 di ogni altro atto ad essa presupposto (cartelle n. 05720100057940316000, n.
05720110000825052000, n. 05720110005900731001, n.
05720120007776882000, n. 05720120048452456000, n.
05720130010762569000, n. 05720130025233975000, n.
05720130032818331000, n. 05720140010468790000, n.
05720140041779971000, n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000, n. 05720160030957161000, n.
05720160034400787000, n. 05720170011200914000, n.
05720170017062136000) e di ogni altro atto ad essa consequenziale, nonché delle loro notificazioni;
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'annullamento ex lege dei carichi ex art. 4 D.L. n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18, la decadenza dall'attività impositiva e riscossiva, nonché la prescrizione dei crediti per i quali veniva emessa l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la loro inesistenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.>>
§ 1.1– Si costitutiva per eccepire il difetto di giurisdizione del CP_14
tribunale adito relativamente a parte della cartella di pagamento n.
05720130032818331000 afferente a sanzione pecuniaria relativa ad un'imposta di registro essendo la giurisdizione spettante al Giudice
Tributario. Eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore: - del Giudice di Pace di Roma, relativamente alle cartelle di
6 pagamento n. 05720140041779971000, n. 05720130025233975000, n.
05720130010762569000 e parte della cartella n. 05720130032818331000; - del Giudice di Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_7
05720100057940316000, n. 05720140010468790000, n.
05720160034400787000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000 e n. 05720120048452456000; - del Giudice di Pace di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n.
05720110000825052000; - del Giudice di Pace di , relativamente alle CP_5
cartelle di pagamento n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000 e n. 05720110005900731001; - del Giudice di Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_13
05720120007776882000, n. 05720170017062136000 e n.
05720170011200914000; - del Giudice di Pace di relativamente alla CP_12
cartella di pagamento n. 05720160030957161000. Osservava, in iure, che l'opponente aveva erroneamente adito il Tribunale di Cassino, in luogo del
Giudice di Pace di Roma, Velletri, , e in quanto, CP_7 CP_5 CP_13 CP_12
per l'ipotesi di opposizione alla cartella di pagamento cui è sotteso il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada - come eccepito dalla
- il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è Parte_1
stata commessa l'infrazione, tanto alla stregua di principi oramai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile sentenza n. 24753 del 2011; sentenza n. 6463 del 2011; sentenza n. 21914 del 2014; sentenza n.
3283/2015.). Chiedeva che venisse disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 e pronunciata l'inammissibilità della domanda per tardiva iscrizione al ruolo dell'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, relativamente alle cartelle di competenza per materia del giudice di Pace. Chiedeva il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle avendovi tempestivamente provveduto nelle date indicate e giusta documentazione versata in atti e precisamente: la notifica
7 della cartella di pagamento n. 05720100057940316000 è avvenuta in data
10.11.2010, (Cfr. all n. 6), la notifica della cartella di pagamento n.
05720110000825052000 è avvenuta in data 29.12.2011 (Cfr. all. 7) la notifica della cartella di pagamento n. 05720110005900731001 è avvenuta in data 22.11.2011 (Cfr. all. 8) la notifica della cartella di pagamento n.
05720120007776882000 è avvenuta in data 21.03.2012 (Cfr. all. 9) la notifica della cartella di pagamento n. 05720120048452456000 è avvenuta in data 24.10.2017 (Cfr. all. 10) la notifica della cartella di pagamento n.
05720130010762569000 è avvenuta in data 04.06.2013 (Cfr. all. 11) la notifica della cartella di pagamento n. 05720130025233975000 è avvenuta in data 11.07.2013 (Cfr. all. 12) la notifica della cartella di pagamento n.
05720130032818331000 è avvenuta in data 06.11.2014 (Cfr. all. 13) la notifica della cartella di pagamento n. 05720140010468790000 è avvenuta in data 24.04.2015 (Cfr. all. 14) la notifica della cartella di pagamento n.
05720140041779971000 è avvenuta in data 15.09.2015 (Cfr. all. 15) la notifica della cartella di pagamento n. 05720140048566547000 è avvenuta in data 06.11.2015 (Cfr. all. 16) la notifica della cartella di pagamento n.
05720150023134666000 è avvenuta in data 06.11.2015 (Cfr. all. 17) la notifica della cartella di pagamento n. 05720150036143649000 è avvenuta in data 27.12.2016 (Cfr. all. 18) la notifica della cartella di pagamento n.
05720160027695184000 è avvenuta in data 27.12.2016 (Cfr. all. 19) la notifica della cartella di pagamento n. 05720160030957161000 è avvenuta in data 12.10.2016 (Cfr. all. 20) la notifica della cartella di pagamento n.
05720160034400787000 è avvenuta in data 17.10.2016 (Cfr. all. 21) la notifica della cartella di pagamento n. 05720170011200914000 è avvenuta in data 20.04.2017 (Cfr. all. 22) la notifica della cartella di pagamento n.
05720170017062136000 è avvenuta in data 15.05.2017 (Cfr. all. 23).
Eccepiva che il giudizio di opposizione era stato iscritto al ruolo in data
24.12.2019, e quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n.
8 150/2011 in caso di opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada. In via subordinata eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione alle cartelle di pagamento sopra richiamate. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass. SU n. n. 22080/2017: < "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del
Codice della Strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.>> Eccepiva altresì in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'avviso di intimazione di pagamento e, in generale, degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità od inesistenza della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) che l'azione dovesse qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi risultasse disciplinata dall'art 617
c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio. Richiamava i principi di diritto enunciati da Cass.
n. 9912/2001, n. 18207/2003, n. 21863/2004, n. 25757/2008.
9 Chiedeva che venisse disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 150/2011 e pronunciata l'inammissibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 22 della l. 689/91 ed in quanto non fondata su contestazioni nel merito in relazione alla cartella di pagamento n.
05720150023134666000. Infine, in relazione all'eccezione di controparte relativa all'asserito azzeramento dei debiti consegnati all'Agente della
Riscossione ai sensi dell'Art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136 - il quale prevede lo stralcio entro la data del 31 dicembre 2018 di tutte le cartelle, relativi a debiti tributari consegnati all'Agente di Riscossione dall'anno 2000 all'anno 2010, di importo residuo fino a € 1.000,00,(c.d. mini cartelle), con conseguente annullamento del debito tributario - deduceva l'inapplicabilità della suddetta disposizione ai crediti in esame in quanto la data di trasmissione del flusso di carico ad essa era successiva al 31 dicembre 2010 per le cartelle di CP_14
seguito elencate:
- la cartella di pagamento n. 05720110000825052000 è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2011;
- la cartella di pagamento n. 05720110005900731001, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2011;
- la cartella di pagamento n. 05720120007776882000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2012;
- la cartella di pagamento n. 05720120048452456000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2012;
- la cartella di pagamento n. 05720130010762569000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
- la cartella di pagamento n. 05720130025233975000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
- la cartella di pagamento n. 05720130032818331000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2013;
10 - la cartella di pagamento n. 05720140010468790000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720140041779971000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720140048566547000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2014;
- la cartella di pagamento n. 05720150023134666000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2015;
- la cartella di pagamento n. 05720150036143649000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2015;
- la cartella di pagamento n. 05720160027695184000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720160030957161000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720160034400787000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2016;
- la cartella di pagamento n. 05720170011200914000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2017;
- la cartella di pagamento n. 05720170017062136000, è stata trasmessa al flusso di carico dell'Agente di Riscossione nel 2017.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto avvenuta ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., tramite il servizio postale, mediante la consegna dell'atto nelle mani proprie della destinataria in data 04.09.2019.
Contestava l'eccezione di prescrizione successiva in quanto la prescrizione dopo la notifica della cartella era decennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così statuire:
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della in relazione alla cartella Controparte_15
11 di pagamento n. 05720130032818331000; 2. ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare, con ordinanza, il mutamento del rito ex art. 4 del D.Lgs. n.
150/2011 relativamente alle cartelle di pagamento n.
05720140041779971000, n. 05720130025233975000, n.
05720130010762569000, n. 05720100057940316000, n.
05720140010468790000, n. 05720160034400787000, n.
05720150036143649000, n. 05720160027695184000, n.
05720120048452456000, n. 05720110000825052000,
05720140048566547000, n. 05720150023134666000, n.
05720110005900731001 n. 05720120007776882000, n.
05720170017062136000, n. 05720170011200914000 e n. n.
05720160030957161000; 3. ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare, con ordinanza, il mutamento del rito ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 relativamente alla cartella di pagamento n. 05720150023134666000; 4. sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare la propria incompetenza per materia in favore: - del Giudice di Pace di Roma, relativamente alle cartelle di pagamento n. 05720140041779971000, n. 05720130025233975000 e n.
05720130010762569000; del Giudice di Pace di relativamente alle CP_7
cartelle di pagamento n. 05720100057940316000, n.
05720140010468790000, n. 05720160034400787000, n.
05720150036143649000, n. 05720160027695184000 e n.
05720120048452456000; - del Giudice di Pace di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n. 05720110000825052000; - del Giudice di Pace di
, relativamente alle cartelle di pagamento n. 05720140048566547000, CP_5
n. 05720150023134666000 e n. 05720110005900731001; - del Giudice di
Pace di relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_13
05720120007776882000, n. 05720170017062136000 e n.
05720170011200914000; - del Giudice di Pace di relativamente alla CP_12
cartella di pagamento n. 05720160030957161000; ancora in via
12 pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
6. nel merito, respingere la domanda avanzata dall'attrice in opposizione perché inammissibile, tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' Controparte_1
infondata la domanda presentata dall'opponente per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
7. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. >>
§ 1.2– All'esito della prima udienza di trattazione cartolare, con ordinanza del 20.5.2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle memorie istruttorie delle parti.
§ 1.3 – Parte opponente con la memoria ex art. 183 co. 6 primo termine eccepiva la nullità del procedimento notificatorio delle cartelle e procedeva al disconoscimento della documentazione prodotta nei seguenti termini: < disconosce la stessa in quanto non conforme agli originali: alcuni avvisi di ricevimento e relate di notifica, infatti, appaiono abrasi ed incompleti.
Inoltre, si disconoscono tutte le firma apposta sulla documentazione prodotta dal IS (relate di notifica ed avvisi di ricevimento) e presuntivamente riferita alla sig.ra : appare ictu oculi la differenza di tratto grafico Parte_1
tra le stesse diverse sottoscrizioni, pur se tutte asseritamente riferite alla opponente, la quale, per tale ragione, ne disconosce la paternità, essendo apocrife. Si contesta la notifica delle seguenti cartelle: -1) n.
05720100057940316000 presuntivamente notificata il 10/11/10, in quanto la racco-mandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo CP_3
diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 2) n. 05720110000825052000 presuntivamente notificata il 29/12/11, in quanto non risulta correttamente
13 seguito il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., dal momento che la relata del messo indica come indirizzo di destinazione via Dragonara in CP_3
mentre la relativa raccomandata fa riferimento a diverso indirizzo (sempre riferito alla contribuente) di via Giancos n. 8 in - 3) n. CP_3
05720110005900731001 presuntivamente notificata il 22/02/11, in quanto la raccomandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo CP_3
diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 4) n. 05720120007776882000 presuntivamente notificata il 21/03/12, in quanto la racco-mandata indica il diverso indirizzo di via Giancos n. 8 in luogo diverso da quello di CP_3
residenza-domicilio fiscale della contribuente, nel quale, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 5) n. 05720120048452456000 presuntivamente notificata il 24/10/17, in quanto dalla documentazione depositata dal IS sembrerebbero essersi succedute addirittura due distinte notificazioni, una del 2013 ai sensi dell'art. 140, manchevole, però, della necessaria raccomandata informativa, l'altra nel 2017, presso al via
Dante, luogo diverso da quello di residenza-domicilio fiscale della destinataria, dove, per legge, andrebbero notificate le cartelle;
- 6) n.
05720130010762569000 presuntivamente notificata il 04/06/13, in quanto sottoscrizione non riferibile alla destinataria stessa;
- 7) n.
05720130025233975000 presuntivamente notificata il 11/07/13, in quanto sottoscrizione non riferibile alla destinataria stessa;
- 8) n.
05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14, in quanto l'allegato avvisi di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140
c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
- 9) n.
05720140010468790000 presuntivamente notificata il 23/04/15, in quanto
14 l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; - 10) n. 05720140041779971000 presuntivamente notificata il
15/09/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
11) n. 05720140048566547000 presuntivamente notificata il 04/11/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
- 12) 05720150023134666000 presuntivamente notificata il 04/11/15, in quanto l'allegato avviso di deposito non risulta essere né sottoscritto, né con indicazione precisa della data dell'assunto deposito, pertanto, privo di alcuna validità; inoltre, la presunta raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. risulta priva di indirizzo del destinatario, pertanto non v'è alcuna prova che la stessa sia stata effettivamente inviata alla contribuente;
Non risulta alcuna prova documentale, poi, relativa alle seguenti cartelle: - 13) n. 05720150036143649000 presuntivamente notificata il 26/12/16; - 14) n. 05720160027695184000 presuntivamente notificata il 26/12/16; - 15) n. 05720160030957161000 presuntivamente notificata il 13/10/16; - 16) n. 05720160034400787000 presuntivamente notificata il 17/10/16; - 17) n. 05720170011200914000 presuntivamente notificata il 10/04/17; - 18) n. 05720170017062136000 presuntivamente notificata il 08/05/17. Si contesta la documentazione depositata dalla convenuta e precisamente indicata con - All. 18 in quanto risulta l'immagine
15 di una busta postale indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201601326406000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 19 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46
(luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n.
05797201601324603000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 20 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazioni di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201601324603000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 21 in quanto risulta l'immagine di una busta postale indirizzata in via Dante 46
(luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazioni di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n.
05797201600568943000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 22 in quanto risulta un avviso di ricevimento del
20/04/17 (non riferibile ad alcuna cartella), di una raccomandata indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza alcuna indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza alcuna indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto indentificato con n. 05797201701263441000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata;
- All. 23 in quanto risulta un avviso di ricevimento del 15/05/17 (non riferibile ad alcuna cartella), di una
16 raccomandata indirizzata in via Dante 46 (luogo diverso dalla residenza della contribuente), senza indicazione dell'atto cui fa riferimento;
segue una stampata, senza indicazione di provenienza, nella quale si fa riferimento all'atto n. 05797201701700856000, estraneo al giudizio de quo;
tale documentazione, pertanto, va stralciata. Atteso quanto sopra, non risultando notificate le predette cartelle, secondo le modalità ed i termini di legge (ci si riporta a quanto più puntualmente argomentato nel proprio atto di citazione con riferimento ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle, L.
Finanziaria 2008), le stesse sono nulle, i crediti in esse portati sono prescritti
(art. 28 L. n. 689/81, termini di prescrizione maturati anche qualora si volesse far riferimento al periodo successivo alla notifica delle predette cartelle, sino alla notifica dell'impugnato atto, mancando la notifica di ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione) e, dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di lite è illegittima (si contesta fermamente l'asserita applica-zione di termini di prescrizione decennale, essendovi normativa specifica a riguardo).>>
§ 1.4 – Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta matura per la decisione in ragione della sua natura documentale. Infine, all'udienza cartolare del 15.9.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 co. 2
c.p.c. (venti giorni per memorie conclusionali, più venti giorni per memorie di replica). Parte opponente in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, riportandosi ai propri scritti difensivi ha altresì evidenziato l'invalidità delle notifiche di atti avvenuta a mezzo dell'operatore postale
NE (vi), ciò a sostegno della doglianza riguardante la prescrizione del credito (ii). Parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 2. – Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 1425/2021 così statuiva: << a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai profili di
17 illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8
(“Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”), in favore della territorialmente competente;
b) Controparte_15
respinge l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 e 18; c) dichiara la propria incompetenza in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 615 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace: - di Roma, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 6. 057201300107625690007, 7. 05720130025233975000, 8.
05720130032818331000 (per le voci riguardanti le contravvenzioni al codice della strada) e 10. 05720140041779971000; - di relativamente CP_7
alle cartelle di pagamento nn. 1. 05720100057940316000, 5.
05720120048452456000, 9. 05720140010468790000, 13.
05720150036143649000, 14. 05720160027695184000 e 16.
05720160034400787000; - di Velletri, relativamente alla cartella di pagamento n. 2. 05720110000825052000; - di , relativamente alle CP_5
cartelle di pagamento nn. 3. 05720110005900731001 e 11.
05720140048566547000; - di relativamente alle cartelle di CP_13
pagamento nn. 4. 05720120007776882000, 17. 05720170011200914000 e
18. 05720170017062136000; - di relativamente alla cartella di CP_12
pagamento n. 15. 05720160030957161000; concede, al riguardo, termine di
90 giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente;
d) respinge l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità
18 – rilevanti ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 12; e) condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio in favore dell'opposta Controparte_16
, che liquida in euro 3.235,00, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< II.
Preliminarmente, deve essere rilevato il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito. Invero, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (sentenza n. 64/2008; ordinanze nn. 395/2007 e 35, 34, 94 e 427 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. La giurisdizione, pertanto, spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Tale
19 ultima precisazione è basata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia inteso agire in via esecutiva, iscrivendo una ipoteca a tutela di più crediti risultanti dal ruolo, oppure abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore. È, quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, dovendo entrambi pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'ipoteca con esclusivo riguardo al credito la cui cognizione è devoluta alla loro giurisdizione. A riprova di tale assunto giova evidenziare che nella stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente opposizione viene precisato che “è possibile proporre ricorso […] innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”. Ciò premesso, nel caso di specie la cartella di pagamento di cui al n. 8 delle premesse, sottende la seguente voce “Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria” inerente a crediti di natura tributaria, mentre le altre voci di tale cartella riguardano una serie di contravvenzioni al codice della strada.
Conseguentemente, dovrà essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, atteso che solo quest'ultimo è competente a conoscere i profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riguardo alla suddetta cartella avente ad oggetto in parte il pagamento di crediti tributari. III. Per converso, tutte le doglianze mosse dall'opponente in relazione alla parte residua di crediti, di natura non tributaria, per i quali è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, riguardando sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada e, limitatamente
20 alla cartella n. 12, sanzioni in materia ambientale (art. 6 co. 4, lett. c, d.lgs.
n. 150/2011). Sul punto occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, si osserva che la presente opposizione deve essere qualificata sia come opposizione preventiva all'esecuzione sia come opposizione preventiva agli atti esecutivi atteso che con la stessa sono stati dedotti vizi in parte riconducibili all'art. 615 co. 1 c.p.c. (punti i, ii e iii della ricostruzione in fatto) ed in parte all'art. 617 co. 1 c.p.c. (punti iv – per quanto l'asserita indebita duplicazione degli importi sia astrattamente riconducibile ai motivi ex art. 615 c.p.c., derivando secondo l'opponente da una carente motivazione deve, invece, essere vagliata ex art. 617 co. 1 c.p.c. – e v della ricostruzione in fatto). Giova chiarire che si tratta di un'opposizione preventiva rispetto all'avvio dell'esecuzione atteso che l'iscrizione di ipoteca ed a maggior ragione la comunicazione preventiva di iscrizione della stessa (così come il preavviso di fermo ed il fermo amministrativo) non è atto esecutivo, ma è
“atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria”: essa, dunque, non è inserita nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cass., n. 26052/2011;
Cass. S.U., nn. 2053/2006 e 7034/2009). Chiarito che l'iscrizione d'ipoteca costituisce strumento della garanzia del credito e non invece atto esecutivo,
è giocoforza ritenere che in ipotesi di opposizione di merito all'iscrizione di ipoteca o, a maggior ragione alla sua comunicazione di iscrizione preventiva, si configura un'opposizione all'esecuzione forzata, ma nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., con la conseguenza che il giudice competente per materia e per territorio va individuato ai sensi del codice di rito e delle leggi speciali (Cass., n.
8704/2011). Diversamente, secondo la giurisprudenza, qualora con l'opposizione la parte lamenti vizi riconducibili all'art. 617 co. 1 c.p.c., competente a decidere è sempre il Tribunale (Cass. Civ., n. 5342/09; Cass.
6667/2007). Nel caso di specie, dunque, deve affermarsi la competenza del
21 Giudice di Pace a conoscere i profili dell'opposizione riconducibili all'art. 615 c.p.c. relativi alle cartelle sopra indicate (con parziale esclusione della cartella n. 8 limitatamente ai crediti di natura tributaria spettanti alla cognizione del Giudice Tributario e con totale esclusione della cartella n. 12 la cui cognizione spetta a questo Tribunale, come verrà spiegato in prosieguo al punto V), atteso che il credito in forza del quale è stata comunicata l'iscrizione di ipoteca è relativo all'omesso versamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
mentre rientrano nella sfera di cognizione del giudice adito solo i vizi dedotti dall'opponente qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. Invero, quando il debitore, impugnando la cartella esattoriale, propone un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa va proposta al giudice competente per valore, salva l'ipotesi in cui la conoscenza del rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sia riservata alla competenza per materia di un organo giudicante. Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che rientri nella competenza per materia del Giudice di Pace – a prescindere dal valore – l'opposizione all'esecuzione proposta in relazione ad una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada (Cass., nn. 6463/2011,
2531/2012). Si consideri infatti, che come è stato sostenuto dalla Suprema
Corte “la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere
22 esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. civ., n.
3283/2015)”. Ne deriva che il medesimo Giudice di Pace è, altresì, competente a decidere sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa a tali cartelle.
Inoltre, si precisa che non potrebbe affermarsi la competenza di questo
Tribunale in riferimento all'opposizione all'esecuzione nemmeno facendo leva sulla connessione soggettiva dei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, atteso che “se con lo stesso atto il debitore propone contestazioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. formulando, dunque, domande tra loro astrattamente connesse, le cause vanno separate e trattate autonomamente laddove la competenza per l'opposizione all'esecuzione debba radicarsi per materia davanti al giudice di pace poiché l'art. 104 c.p.c. non consente di proporre plurime domande connesse nei confronti della stessa persona dinanzi al giudice superiore derogando ai criteri di competenza per materia (Cass., n. 15694/2005)”. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte: a) sussiste un parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che i profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8 sono conoscibili esclusivamente dal Giudice Tributario;
b) il giudice adito è competente con riguardo alle cartelle di pagamento nn. da 1 a 18 (fatto salvo quanto si dirà con riguardo alla cartella n. 12), e in relazione alla n. 8 esclusivamente per le voci inerenti alle violazioni al codice della strada, ma solo per quei vizi dedotti dall'opponente qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. (nn. iv e v); c) con riguardo a questa categoria di crediti non tributari, i motivi di opposizione rientranti nella sfera di operatività dell'art. 615 co. 1 c.p.c. rientrano nell'ambito di competenza del Giudice di Pace, territorialmente competente in base al luogo in cui sono state commesse le singole infrazioni (nn. i, ii e iii). IV. Compiute tali
23 imprescindibili considerazioni e passando all'esame dei motivi di opposizione (iv e v) rilevanti ex art. 617 c.p.c., se ne deve rilevare l'inammissibilità per la tardività della loro proposizione. Invero, le opposizioni ex art. 617 co. 1 c.p.c. relative alla regolarità formale della cartella di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si propongono entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto, cui è assimilabile nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Al riguardo, deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata all'opponente il 4.9.2019 e che quest'ultima solamente in data
20.12.2019, e quindi tardivamente, ha proposto l'opposizione oggetto del presente vaglio. Inoltre, come è stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la tesi di parte opponente dell'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contrasta col principio reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentt. nn. 6395/2014
e 4567/2015) con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali - ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria - alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Tanto trova implicita conferma nel penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il
24 concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass., n.
21663/2015). Peraltro, quando la parte destinataria della cartella contesti di averne ricevuto la notificazione e l dia prova della regolare CP_14
esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie, o con messo notificatore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento), non sussiste un onere in capo all predetta di produrre CP_1
in giudizio copia integrale della cartella stessa o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. civ., n. 22897/2016). Ne consegue, quindi, che l'opponente non solo non può lamentare l'inesistenza e la irregolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma che è anche priva di pregio la doglianza fondata sul disconoscimento della sua sottoscrizione, mancando agli atti l'originale del documento che la parte opponente intendeva disconoscere e non essendo l' onerata di tale produzione. Alla luce delle pregresse considerazioni CP_14
deve, quindi, ritenersi infondato tanto il quinto motivo di doglianza (v), quanto il quarto motivo di doglianza (iv), riguardando la carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un vizio formale dell'atto da farsi valere nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione.
Se poi, sempre in relazione al motivo (iv) volesse focalizzarsi l'attenzione sull'eccessività delle somme richieste rispetto alla pretesa esigibile, ebbene si entrerebbe nell'alveo dell'art. 615 co. 1 c.p.c., il cui esame è precluso al giudice adito sulla base di quanto sopra argomentato essendo competente sul punto il Giudice di Pace territorialmente competente. V. invece un Pt_2
discorso a sé la cartella n. 12, la quale riguarda sanzioni per violazione della normativa sull'ambiente, la cui cognizione essendo attribuita al Tribunale, e non al Giudice di Pace, consente di conoscere tutti i motivi di doglianza ex
25 artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. mossi nei suoi riguardi. Detti motivi, peraltro, sono tutti infondati. Invero, privo di pregio è il primo motivo di doglianza (i) posto che l'art. 4 D.L. cit. riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, mentre il debito nel caso di specie è superiore a detto ammontare (euro 14.000,00 circa). Nemmeno se ne può predicare la sua prescrizione (ii, anche ipotizzando un termine di prescrizione quinquennale) dal momento che analizzando l'estratto di ruolo
(cfr. allegato 3 di parte opposta), si evince che il debito è sorto nel 2011. Il
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e sul punto sono prive di rilevo le doglianze dell'opponente stessa, in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la raccomandata informativa ex art. Persona_1
140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente. Non attiene al caso di specie il terzo motivo di doglianza (iii) che riguarda sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada e non dalla violazione del codice dell'ambiente. In merito ai motivi (iv) e (v) si rimanda, infine, alle pregresse considerazioni di cui al punto IV. VI. Infine, inammissibile in quanto tardiva è la questione di cui al motivo (vi), essendo stata fatta valere da parte opponente solo nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Sul punto, deve osservarsi che le comparse conclusionali ed a fortiori le memorie di replica hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, precludendo all'opponente di esporre questioni nuove sulle quali il giudice non può e non deve pronunciarsi, pena l'ampliamento del thema decidendum, (cfr. Cass., nn. 315/2012 e 98/2016).
VII. Alla luce delle pregresse considerazioni deve quindi: a) dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai profili di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa a crediti di natura tributaria di cui alla cartella n. 8, che
26 sono conoscibili esclusivamente dal giudice tributario (“Registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”); b) respingersi l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; c) dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex art. 615 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (limitatamente ai crediti di natura non tributaria), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 e 18; d) respingersi l'opposizione in relazione ai profili di illegittimità – rilevanti ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. – della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 applicandosi i valori medi previsti per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, dei procedimenti di primo grado il cui valore è compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere per le causali di cui in premessa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, dichiarata la propria competenza a decidere, annullare, dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201800004465000 fasc. n. 2018/133939 di ogni altro atto ad essa presupposto (cartelle n. 05720100057940316000, n.
05720110000825052000, n. 05720110005900731001, n.
05720120007776882000, n. 05720120048452456000, n.
05720130010762569000, n. 05720130025233975000, n.
05720130032818331000, n. 05720140010468790000, n.
27 05720140041779971000, n. 05720140048566547000, n.
05720150023134666000, n. 05720150036143649000, n.
05720160027695184000, n. 05720160030957161000, n.
05720160034400787000, n. 05720170011200914000, n.
05720170017062136000) e di ogni altro atto ad essa consequenziale, nonché delle loro notificazioni;
accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa ed in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento ex lege dei carichi ex art. 4 D.L. n. 119/18, conv. con mod. da L. n. 136/18, la decadenza dall'attività impositiva e riscossiva, nonché la prescrizione dei crediti per i quali veniva emessa l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la loro inesistenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire Controparte_16
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<<
1. rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché inammissibile ed infondato in Parte_1
fatto ed in diritto;
2. nel merito, confermare in tutti i capi la sentenza di primo grado impugnata nel presente giudizio;
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. >>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 30 settembre 2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 giugno 2024 che veniva successivamente differita all'udienza dell'11 luglio
2025.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 3 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi
28 del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < giurisdizione >> censurava il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale aveva dichiarato parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario. Sosteneva la superfluità di tale decisione, in quanto rappresentava di aver limitato l'azione, per la cartella n. 05720130032818331000, al solo debito residuo di
€ 265,20 per il ruolo iscritto da escludendo quello iscritto CP_8
dalla Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Latina a titolo di “registro locazione fabbricati sanzione pecuniaria”. Significava, altresì, di aver impugnato le ulteriori cartelle innanzi ai giudici competenti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < ed errata dichiarazione di incompetenza per materia>>, impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., aveva dichiarato l'incompetenza del giudice adito a decidere sui motivi di contestazione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., in favore del Giudice di Pace, facendo, tuttavia, contraddittoriamente applicazione del d.lgs. n. 150/2011. Rappresentava che l'oggetto dell'azione era una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, pertanto, sussisteva la competenza del solo Tribunale. Inoltre, significava che tutte le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione da essa appellante in primo grado riguardavano la richiesta di dichiarazione di illegittimità della
29 procedura esecutiva, senza riguardare, invece, il merito delle sanzioni amministrative a essa sottese, essendo il motivo circoscritto alla deduzione di omessa notifica delle cartelle e degli ulteriori atti della riscossione interruttivi della prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale. Censurava altresì il passo motivazionale della pronuncia di primo grado con il quale il primo Giudice aveva affermato: < quando il debitore, impugnando la cartella esattoriale, propone una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa va proposta al giudice competente per valore, salva l'ipotesi in cui la conoscenza del rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sia riservata alla competenza per materia di un organo giudicante >>; sosteneva che al contrario, essa appellante non aveva contestato il rapporto di cui al provvedimento sanzionatorio sottostante. Rappresentava che anche qualora l'azione fosse stata qualificata come accertamento negativo del credito, avrebbe dovuto comunque riconoscersi la competenza del Tribunale adito.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << decisione nel merito: illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per crediti annullati ex lege e prescritti>> nel riportarsi ai propri scritti difensivi di primo grado, rappresentava, in primo luogo, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dovendosi considerare che parte dei crediti doveva dichiararsi annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018 alla data del
31 dicembre 2018. Sosteneva che non aveva dimostrato la data di CP_14
consegna del ruolo e, pertanto, doveva dichiararsi l'annullamento ex lege delle seguenti cartelle: n. 05720100057940316000; n.
05720110000825052000; n. 05720110005900731001; n.
05720120007776882000; n. 05720120048452456000;
05720130010762569000; n. 05720130025233975000; n.
05720130032818331000 e n. 05720140041779971000. In relazione a tali crediti, eccepiva la cessata materia del contendere e chiedeva la declaratoria
30 di nullità della comunicazione preventiva di ipoteca, formata e comunicata successivamente al 31 dicembre 2018 in quanto emessa per un importo errato che considerava anche i crediti annullati ex lege. Con ulteriore profilo eccepiva l'illegittimità dell'azione di riscossione ed esecutiva per risultare i crediti sottesi alla comunicazione preventiva ormai prescritti attesa l'omessa notifica delle cartelle e di tempestivi atti interruttivi. Significava che nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto documentazione CP_14
incompleta e abrasa, non riferibile alle cartelle oggetto di giudizio.
Contestava la notifica delle seguenti cartelle: 1) n. 05720100057940316000;
2) n. 05720110000825052000; 3) n. 05720110005900731001; 4) n.
05720120007776882000; 5) n. 05720120048452456000; 6) n.
05720130010762569000; 7) n. 05720130025233975000; 8) n.
05720130032818331000; 9) n. 05720140010468790000; 10) n.
05720140041779971000; 11) n. 05720140048566547000; 12)
05720150023134666000. Per le cartelle da 13 a 18, invece, eccepiva che non aveva prodotto alcuna documentazione di notifica relativa a CP_14
queste ultime.
In terzo luogo, eccepiva la decadenza e prescrizione dei crediti con riferimento alle seguenti cartelle: 05720100057940316000 annualità 2009;
n. 05720110000825052000 annualità 2008; n. 05720110005900731001 annualità 2009; n. 05720120007776882000 annualità 2010; n.
05720120048452456000 annualità 2009-2010; n. 05720130010762569000 annualità 2009; n. 05720130025233975000 annualità 2009; n.
05720130032818331000 annualità 2009; n. 05720140010468790000 annualità 2011; n. 05720140041779971000 annualità 2010-2011; n.
05720140048566547000 annualità 2013; n. 05720150023134666000 annualità 2011; n. 05720150036143649000 annualità 2011-2013; n.
05720160027695184000 annualità 2012; n. 05720160030957161000 annualità 2014; n. 05720160034400787000 annualità 2012; n.
31 05720170011200914000 annualità 2012; n. 05720170017062136000 annualità 2012. Al riguardo significava che l'atto oggetto di lite era illegittimo per violazione del termine di decadenza per la notifica delle cartelle in quanto, per le violazioni relative al Codice della Strada, la cartella doveva essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, mentre l'appellata non aveva provato la tempestività e legittimità dell'attività di riscossione. Inoltre, rappresentava che il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, non essendo stato notificato a essa appellante alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione, prima della comunicazione preventiva e dopo la formazione del ruolo. Deduceva che i termini di prescrizione successivi erano comunque maturati, anche a prescindere dalla notificazione delle cartelle.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: < inammissibilità delle dichiarazioni formali >> sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato << la tesi di parte opponente dell'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contrasta con il principio reiteratamente affermato dalla
Corte di Cassazione (cfr. sentt. nn. 6395/2014 e 4567/2015) con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali –ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria – alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella >>. Sosteneva, che la comunicazione preventiva non era avvenuta a mezzo del servizio postale, bensì tramite messo notificatore che non aveva redatto la relata di notifica apposta sull'originale
32 dell'atto consegnato a essa appellante, il che le aveva impedito di comprendere la legittimità del procedimento di notifica e la data di quest'ultima. L'appellata, invece, aveva depositato una relata << in bianco>>. Significava, inoltre, che la notifica doveva essere eseguita secondo le formalità di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. Pertanto, la notifica doveva ritenersi giuridicamente inesistente, nulla e priva di qualsiasi potere certificatorio, anche perché l'appellata non aveva prodotto alcuna prova della specifica abilitazione del soggetto notificante né della legittimità del procedimento di notifica eseguito. Significava che, anche ove l'azione fosse stata qualificata come di accertamento negativo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c., in quanto la norma non avrebbe potuto trovare applicazione dal momento che l'opposizione riguardava gli atti esecutivi.
Infine, censurava la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato l'infondatezza del disconoscimento della sottoscrizione operato da essa opponente in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, essa aveva depositato l'atto impugnato che le era stato consegnato dal
IS notificante, nel quale la relata di notifica era stata lasciata in bianco, senza alcuna sottoscrizione da poter disconoscere. Invece, la relata depositata dal IS conteneva la sottoscrizione di essa appellante, disconosciuta, mentre era onere del IS depositare l'originale dell'atto, essendo nella sua disponibilità.
Dunque, significava che, non potendo dichiararsi l'inammissibilità delle contestazioni di cui all'art. 617 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare favorevolmente il motivo di impugnazione relativo all'indebita duplicazione degli importi contenuta nell'atto impugnato, nel quale non era ravvisabile alcuna indicazione sul credito ingiunto né sul criterio di calcolo utilizzato per conteggiare gli interessi. Deduceva, altresì, che, trattandosi di misura cautelare, la comunicazione preventiva di ipoteca doveva essere
33 motivata anche con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora, nel caso di specie assenti, con conseguente nullità dell'atto.
§ 5. – Con il quinto motivo titolato: << erroneità della decisione sulla cartella n. 057120150023134666000>> dichiarava di impugnare il passo motivazionale della sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riferimento alla cartella n. 057120150023134666000, aveva affermato che << nemmeno se ne può predicare la sua prescrizione (ii, anche ipotizzando un termine di prescrizione quinquennale) dal momento che analizzando l'estratto di ruolo
(cfr. allegato 3 di parte opposta), si evince che il debito è sorto nel 2011. Il
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e sul punto sono prive di rilievo le doglianze dell'opponente stessa, in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la raccomandata informativa ex art. Persona_1
140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente >>. Rappresentava che la contestazione sollevata da essa opponente riguardava la mancata sottoscrizione e l'omessa indicazione della data nell'avviso di deposito di cui all'art. 140 c.p.c. e non faceva, invece, riferimento alla relata di notifica. Pertanto, eccepiva la prescrizione del credito, posto che il credito risaliva al 2011.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo non è fondato.
L'opponente in relazione alla cartella n. 05720130032818331000 -indicata al n. 8 (cfr. opposizione) - allegava di proporre opposizione alla stessa limitatamente al debito residuo scaduto di € 265,20 : <<- 8) n.
05720130032818331000 presuntivamente notificata il 06/11/14 (debito residuo scaduto € 265,20 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione per ruolo >> tuttavia, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, CP_8
ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella e non limitatamente a detto
34 importo, conclusioni queste ultime confermate in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza), sicché la pronuncia declinatoria della giurisdizione resa dal primo giudice è aderente alle conclusioni rassegnate dall'opponente e corretta con riguardo alle stesse.
§ 6.2 – Il secondo motivo non è fondato.
La statuizione di prime cure è conforme al principio di diritto enunciato da
Cass. SU. n. 10261/2018: <in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»>>. Trattasi di principio consolidato ( cfr. Cass. n. 24711/2018); da ultimo, con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si segnala Cass. n.
14328/2023 che decidendo in sede di regolamento di competenza ha osservato: <
è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all'art. 86 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione
35 del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv.
653443 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 –
01). È opportuno precisare che nessuno spazio vi è, dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resterebbe sempre e comunque riservata al tribunale. Va, di conseguenza, dichiarata, in relazione alle suddette contestazioni, la competenza per materia sulla controversia del Giudice di
Pace di >> CP_13
§ 6.3 – Il terzo motivo è inammissibile.
Il motivo in esame non si confronta con la motivazione di prime cure in cui il Tribunale al paragrafo IV ha evidenziato – dopo aver analizzato nel paragrafo III i motivi di opposizione rientranti nella sfera di operatività dell'art. 615 co. 1 c.p.c. – che << passando all'esame dei motivi di opposizione (…) rilevanti ex art. 617 c.p.c. se ne deve rilevare l'inammissibilità per la tardività della loro proposizione.>> Il tribunale, con statuizione trascorsa in giudicato in quanto non attinta da specifico motivo di gravame, ha evidenziato che le opposizioni relative alla regolarità formale della cartella di pagamento o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si propongono nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto a cui è assimilabile, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed ha osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata all'opponente il 4 settembre 2019, mentre proponeva opposizione Parte_1
in data 20 dicembre 2019 e quindi tardivamente in quanto ben oltre il termine perentorio di venti giorni.
Con riguardo alla statuizione circa la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – oggetto di specifico motivo di gravame (il quarto) – si rinvia alla disamina del motivo che segue.
36 Il motivo di gravame in esame (il terzo) è invece inammissibile nella parte in cui ripropone l'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti annullati ex lege ex art. 4 DL n. 199/2018; invero l'appellante non si confronta con la motivazione di prime cure che asserisce che la norma in esame riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Osserva la Corte che l'appellante non considera la motivazione sopra trascritta essendosi limitato ad osservare che non ha dimostrato la CP_14
data di consegna del ruolo.
Orbene, la motivazione di prime cure è dirimente nella parte in cui osserva che la norma relativa allo stralcio delle c.d. mini cartelle si applica ai soli debiti fino a mille euro affidati agli agenti per la riscossione dal 2000 al 2010. nelle proprie difese, a cui ha fatto implicito riferimento il giudice di CP_14
prime cure nella sintetica motivazione qui oggetto di esame, ha posto in evidenza che la norma non si applica in quanto tutte le cartelle sono state trasmesse al flusso di carico dell'Agente di Riscossione in data successiva al
31 dicembre 2010 e segnatamente a partire dal 2011.
In relazione alla contestazione di omessa notifica delle cartelle formulata dall'opponente in esito al deposito da parte di delle relate di notifica CP_14
delle stesse, si osserva che il tribunale ha fondato il proprio giudizio di infondatezza del motivo di opposizione sul rilievo della tardività dell'opposizione medesima. Il primo giudice ha fatto riferimento al principio, rimasto non contestato con i motivi di gravame, che nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e, quindi, nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, che nel caso di specie va individuato nella notifica della comunicazione preventiva in data
37 4 settembre 2019, con conseguente tardività dell'opposizione notificata il 20 dicembre 2019. Identiche considerazioni di inammissibilità vanno estese al motivo in esame nella parte in cui ripropone l'eccezione di decadenza dal diritto impositivo per tardiva notificazione (i.e. oltre i due anni) delle cartelle.
§ 6.4 – Il quarto motivo è inammissibile.
ha depositato in giudizio quale allegato n. 5 la comunicazione CP_14
preventiva di iscrizione ipotecaria con allegata la relata di notifica effettuata in data 4 settembre 2019 e consegnata personalmente alla destinataria presso il suo domicilio fiscale e residenza in Ponza (LT) via Dante n. 46.
Il tribunale ha espressamente disatteso la doglianza fondata < disconoscimento della sua sottoscrizione mancando agli atti l'originale del documento che la parte opponente intendeva disconoscere e non essendo onerata di tale prodizione.>> CP_14
Il motivo in esame non si confronta con la motivazione suddetta essendosi l'appellante limitata a riproporre le doglianze svolte con l'atto di opposizione.
Lo snodo motivazionale sopra trascritto, rimasto incontestato, si fonda sul principio, consolidato, che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella o dell'intimazione o della comunicazione preventiva di ipoteca o del preavviso di fermo, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica ( così Cass. 20769/2021).
Né nel motivo in esame risulta contestata la premessa del principio sopra illustrato ovvero (cfr. pag. 7 sentenza) che il DPR n. 602 del 1973 all'art. 26 comma 1 seconda parte preveda una modalità di notifica – quella qui
38 osservata - interamente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione.
§ 6.5 – Il quinto motivo è infondato
L'appellante sostiene di aver contestato in primo grado a fronte della documentazione prodotta dal IS, la mancata sottoscrizione e l'omessa indicazione della data nell'avviso di deposito di cui all'art. 140
c.p.c.
Orbene, il Tribunale in relazione a detta cartella osserva che in data
6.11.2015 la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata all'opponente e che << sul punto sono prive di rilievo le doglianze dell'opponente stessa in quanto l'avviso di deposito è stato datato e sottoscritto dal messo notificatore inoltre, la Persona_1
raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. (lato fronte) riporta il nominativo e l'indirizzo della destinataria opponente>>.
Osserva la Corte che la copia della relata di notifica della cartella di pagamento n. 05720150023134666000 risulta versata in atti da con CP_14
il doc. n. 17.
Trattasi di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. stante la riscontrata irreperibilità relativa della contribuente, assente al primo accesso (il
25/08/2015) ed al secondo accesso (il 23/09/2015) operati dal messo notificatore che ha sottoscritto la relata infruttuosa, Persona_1
dando atto delle attività effettuate di ricerca e di deposito presso il CP_7
e dell'invio della raccomandata informativa. Risulta allegato il prospetto delle raccomandate nel cui elenco è compresa con data Parte_1
raccomandata 29/10/2015 n. 68918959404-9 in relazione al documento n.
05720150023134666000. Risulta allegato l'avviso di ricevimento (lato
39 fronte della raccomandata smart n. 68918959404-9 spedita da Fiumicino il
29/10/2015 destinatario via Acquedotto Dragonara Ponza e, Parte_1
lato retro contenente l'attestazione della consegna personale alla Parte_1
essendovi la sottoscrizione da parte della predetta, l'indicazione della data
6/11/2015 e la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione con impresso il bollo dell'ufficio di distribuzione.
L'appello va quindi rigettato.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza
[...] Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Cassino n. 1425/2021 pubblicata in data
3/11/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
40 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
41