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Decreto 1 giugno 2025
Decreto 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. V.G. 1845/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Migliorino, letta l'ordinanza del Sindaco del n. 35 del 30.5.2025, Parte_1
notificata a questo ufficio alle ore 9.45 del giorno 1.6.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]G; vista la proposta motivata dalla dott.ssa Maddalena Belladonna, medico psichiatra presso del 30.5.2025; Parte_2
vista la convalida della struttura pubblica, a firma del dott. Persona_1
Dirigente in pari data;
Controparte_2
ritenuta la propria competenza territoriale;
letta la sentenza del Corte costituzionale n. 76/2025 del 5 maggio 2025, con cui è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): – nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»; nonché, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»” osservato tuttavia come detta disciplina decorra dalla pubblicazione della richiamata pronuncia in Gazzetta Ufficiale, a norma degli artt. 3 della legge n. 839/1984 e 21 del
DPR n. 1092/1985), ad oggi ancora non avvenuta;
ritenuto pertanto applicarsi al caso in esame la disciplina allo stato vigente;
atteso che, nel merito, le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, in quanto il paziente presenta
«scompenso psicotico»; ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del Parte_1 nell'interesse della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pisa, 1/06/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 2 di 2
Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. V.G. 1845/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Migliorino, letta l'ordinanza del Sindaco del n. 35 del 30.5.2025, Parte_1
notificata a questo ufficio alle ore 9.45 del giorno 1.6.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]G; vista la proposta motivata dalla dott.ssa Maddalena Belladonna, medico psichiatra presso del 30.5.2025; Parte_2
vista la convalida della struttura pubblica, a firma del dott. Persona_1
Dirigente in pari data;
Controparte_2
ritenuta la propria competenza territoriale;
letta la sentenza del Corte costituzionale n. 76/2025 del 5 maggio 2025, con cui è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): – nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»; nonché, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»” osservato tuttavia come detta disciplina decorra dalla pubblicazione della richiamata pronuncia in Gazzetta Ufficiale, a norma degli artt. 3 della legge n. 839/1984 e 21 del
DPR n. 1092/1985), ad oggi ancora non avvenuta;
ritenuto pertanto applicarsi al caso in esame la disciplina allo stato vigente;
atteso che, nel merito, le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, in quanto il paziente presenta
«scompenso psicotico»; ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che, allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del Parte_1 nell'interesse della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pisa, 1/06/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 2 di 2