TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da con Avvocati Annalisa Scura e Biagio Depresbiteris Parte_1
appellante contro
(P.I. C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Laura Trovato
appellata con oggetto: appello avverso la sentenza n. 562/2023 pubblicata in data 28.12.2023,
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Livorno, nell'ambito del giudizio n. R.G.
1799/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 13.11.2025
dal procuratore di parte appellante:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contra-
ria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma integrale della sentenza n. 562/2023 emes-
sa dal Giudice di Pace di Livorno in data 20.12.2023, Giudice Dott.ssa Marielena Cristia-
ni, nel giudizio recante R.G. n. 1799/2023, depositata in data 28.12.2023, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi, respinta ogni contraria eccezione e dedu-
zione, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il Buono Fruttifero
Postale n. 000.082, serie Q/P da Lire 500.000, emesso da in data Controparte_1
21.2.1989 in favore della Sig.ra debba essere liquidato sulla base delle prescri- Pt_1
zioni contrattuali apposte sul retro dello stesso e, in particolare, dichiarare che, per lo
scaglione relativo al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di detenzione debba es-
sere liquidata in favore della ricorrente la somma di L. 129.075 per ogni bimestre matura-
to fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e, per l'effetto,
condannare al pagamento in favore della Sig.ra della somma Controparte_1 Pt_1
pari ad € 3.999,70 quale maggior somma spettante all'odierna ricorrente, oltre € 20,00
quale rimborso delle spese della procedura di ABF, per un totale di € 4.019,70. Il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma pre-
detta, per le ragioni tutte esposte in narrativa e con ogni conseguenziale pronuncia. In ogni
caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo
quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022”;
dal procuratore di parte appellata:
“Come in comparsa di costituzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 19.07.2021, la sig.ra nella qualità di Parte_2
beneficiaria di 6 BPF a termine da € 500.00, acquistati in data 16.12.2002 presso l'Ufficio
Postale di Gallicchio (Potenza), conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Livorno
affinché la predetta società venisse condannata: Controparte_1
- a rimborsare all'attrice la somma di € 3.000,00 in linea capitale oltre agli interessi dovuti ex D.M. 12.09.2002,
- in subordine a liquidare i buoni fruttiferi postali di cui al punto precedente in favore della
Sig.ra per € 3.000,00, Parte_2
- in via ulteriormente subordinata a versare una somma equitativamente determinata ex art. 1226 cc a titolo risarcitorio, a causa della carenza informativa in sede di acquisto dei buoni fruttiferi postali de quibus della mancata indicazione negli stessi della data di scadenza del titolo e del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_1
rimborso dei buoni fruttiferi postali e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nonché chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attrice.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 123/2023 emessa dal Giudice di Pace di Livorno
in persona dell'Avv. Emanuela Ercolini che stabiliva quanto segue:
“La Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda e per l'effetto
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 3.000,00 oltre interessi
fruttiferi ex Dm 13.9.2002, pari al 35% lordo di € 3.000,00, previa consegna dei buoni
suddetti a , nonché alla refusione delle spese di lite come sopra liquidate in € CP_1
1.390,00 di cui € 1.265,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa come per legge,
3 stante il valore della causa e l'attività svolta ex dm 55/2014 aggiornato al DM 137/22,
oltre al pagamento delle successive occorrende”
Avverso tale sentenza proponeva appello ritenendo errata la deduzione Controparte_1
del Giudice di prime cure secondo cui “si deve ritenere, che non essendo stata data prova
della conoscenza della scadenza e del termine esatto di scadenza, i buoni non fossero
ancora scaduti nel momento in cui la li ha posti all'incasso. Pertanto, nessun Pt_2
termine di prescrizione è decorso e l'eccezione di prescrizione viene rigettato”
Secondo l'appellante, infatti, i Buoni Fruttiferi Postali sono stati emessi in data 16.12.2002,
potevano essere liquidati in linea capitale ed interessi al settimo anno successivo alla data di emissione e il diritto a riscuotere la somma portata dagli stessi si sarebbe prescritta il
16.12.2019 ossia prima della richiesta di pagamento fatta dalla signora Inoltre, Pt_2
sempre a detta dell'appellante, lo stesso avrebbe assolto agli oneri informativi sullo stesso gravanti, consegnando sia il set informativo al contraente, sia tramite l'affissione dei locali dei propri uffici postali di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccependo l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto il diritto della signora non poteva dirsi prescritto e comunque, chiedendo, anche laddove la Pt_2
prescrizione fosse maturata, la condanna di al pagamento di una som- Controparte_1
ma determinata ex art 1226 c.c. stante la mancanza di informativa in sede di acquisto dei buoni fruttiferi postali e la mancata indicazione della data di scadenza del titolo e del termi-
ne di prescrizione.
4 Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché
veniva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 26.09.2024 in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Sulla fondatezza dell'appello.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Livorno, qui impugnata, deve essere confermata con conseguente rigetto dell'appello.
Viene in rilievo la questione della sorte e del regime conseguentemente applicabile al buono fruttifero n. 000.082, del valore di Lire 500.000, emesso in data 21.2.1989 su modulo cartaceo della serie “P”. Sul predetto buono, sul fronte è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza “Q/P” e sul retro è stampigliato sia lo schema riepilogativo dei tassi di interesse.
Sul punctum dolens del giudizio, devesi rilevare che è andato consolidandosi un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di
buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti
cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del
timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la
misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse
della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non
consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più
favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di
apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e
non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto
ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi
5 dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (in questi termini Cass.
civ., Sez. 1, 10/02/2022, n. 4384, Rv. 664164 – 01.
Ancor più di recente, nel solco della pronuncia appena citata, vedasi Cass. civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 – 01: “In tema di buoni postali
fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale
delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una
parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti
relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul
piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva
di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri
che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi
promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da
rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di
una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del
buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del
1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi
contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo
comma del detto articolo”).
L'orientamento citato indice a dover confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Livorno, qui impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
3. Sulle spese di lite
6 La circostanza della scarsa perspicuità del titolo de quo nei confronti dell'investitore così
come l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale induce il Tribunale a dover compensare le spese di ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 562/2023
pubblicata in data 28.12.2023 dal Giudice di Pace di Livorno;
compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 13 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da con Avvocati Annalisa Scura e Biagio Depresbiteris Parte_1
appellante contro
(P.I. C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Laura Trovato
appellata con oggetto: appello avverso la sentenza n. 562/2023 pubblicata in data 28.12.2023,
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Livorno, nell'ambito del giudizio n. R.G.
1799/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 13.11.2025
dal procuratore di parte appellante:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contra-
ria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma integrale della sentenza n. 562/2023 emes-
sa dal Giudice di Pace di Livorno in data 20.12.2023, Giudice Dott.ssa Marielena Cristia-
ni, nel giudizio recante R.G. n. 1799/2023, depositata in data 28.12.2023, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi, respinta ogni contraria eccezione e dedu-
zione, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il Buono Fruttifero
Postale n. 000.082, serie Q/P da Lire 500.000, emesso da in data Controparte_1
21.2.1989 in favore della Sig.ra debba essere liquidato sulla base delle prescri- Pt_1
zioni contrattuali apposte sul retro dello stesso e, in particolare, dichiarare che, per lo
scaglione relativo al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di detenzione debba es-
sere liquidata in favore della ricorrente la somma di L. 129.075 per ogni bimestre matura-
to fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e, per l'effetto,
condannare al pagamento in favore della Sig.ra della somma Controparte_1 Pt_1
pari ad € 3.999,70 quale maggior somma spettante all'odierna ricorrente, oltre € 20,00
quale rimborso delle spese della procedura di ABF, per un totale di € 4.019,70. Il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma pre-
detta, per le ragioni tutte esposte in narrativa e con ogni conseguenziale pronuncia. In ogni
caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo
quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022”;
dal procuratore di parte appellata:
“Come in comparsa di costituzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 19.07.2021, la sig.ra nella qualità di Parte_2
beneficiaria di 6 BPF a termine da € 500.00, acquistati in data 16.12.2002 presso l'Ufficio
Postale di Gallicchio (Potenza), conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Livorno
affinché la predetta società venisse condannata: Controparte_1
- a rimborsare all'attrice la somma di € 3.000,00 in linea capitale oltre agli interessi dovuti ex D.M. 12.09.2002,
- in subordine a liquidare i buoni fruttiferi postali di cui al punto precedente in favore della
Sig.ra per € 3.000,00, Parte_2
- in via ulteriormente subordinata a versare una somma equitativamente determinata ex art. 1226 cc a titolo risarcitorio, a causa della carenza informativa in sede di acquisto dei buoni fruttiferi postali de quibus della mancata indicazione negli stessi della data di scadenza del titolo e del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_1
rimborso dei buoni fruttiferi postali e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nonché chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attrice.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 123/2023 emessa dal Giudice di Pace di Livorno
in persona dell'Avv. Emanuela Ercolini che stabiliva quanto segue:
“La Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda e per l'effetto
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 3.000,00 oltre interessi
fruttiferi ex Dm 13.9.2002, pari al 35% lordo di € 3.000,00, previa consegna dei buoni
suddetti a , nonché alla refusione delle spese di lite come sopra liquidate in € CP_1
1.390,00 di cui € 1.265,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa come per legge,
3 stante il valore della causa e l'attività svolta ex dm 55/2014 aggiornato al DM 137/22,
oltre al pagamento delle successive occorrende”
Avverso tale sentenza proponeva appello ritenendo errata la deduzione Controparte_1
del Giudice di prime cure secondo cui “si deve ritenere, che non essendo stata data prova
della conoscenza della scadenza e del termine esatto di scadenza, i buoni non fossero
ancora scaduti nel momento in cui la li ha posti all'incasso. Pertanto, nessun Pt_2
termine di prescrizione è decorso e l'eccezione di prescrizione viene rigettato”
Secondo l'appellante, infatti, i Buoni Fruttiferi Postali sono stati emessi in data 16.12.2002,
potevano essere liquidati in linea capitale ed interessi al settimo anno successivo alla data di emissione e il diritto a riscuotere la somma portata dagli stessi si sarebbe prescritta il
16.12.2019 ossia prima della richiesta di pagamento fatta dalla signora Inoltre, Pt_2
sempre a detta dell'appellante, lo stesso avrebbe assolto agli oneri informativi sullo stesso gravanti, consegnando sia il set informativo al contraente, sia tramite l'affissione dei locali dei propri uffici postali di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccependo l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto il diritto della signora non poteva dirsi prescritto e comunque, chiedendo, anche laddove la Pt_2
prescrizione fosse maturata, la condanna di al pagamento di una som- Controparte_1
ma determinata ex art 1226 c.c. stante la mancanza di informativa in sede di acquisto dei buoni fruttiferi postali e la mancata indicazione della data di scadenza del titolo e del termi-
ne di prescrizione.
4 Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché
veniva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 26.09.2024 in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Sulla fondatezza dell'appello.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Livorno, qui impugnata, deve essere confermata con conseguente rigetto dell'appello.
Viene in rilievo la questione della sorte e del regime conseguentemente applicabile al buono fruttifero n. 000.082, del valore di Lire 500.000, emesso in data 21.2.1989 su modulo cartaceo della serie “P”. Sul predetto buono, sul fronte è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza “Q/P” e sul retro è stampigliato sia lo schema riepilogativo dei tassi di interesse.
Sul punctum dolens del giudizio, devesi rilevare che è andato consolidandosi un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di
buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti
cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del
timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la
misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse
della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non
consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più
favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di
apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e
non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto
ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi
5 dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (in questi termini Cass.
civ., Sez. 1, 10/02/2022, n. 4384, Rv. 664164 – 01.
Ancor più di recente, nel solco della pronuncia appena citata, vedasi Cass. civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 – 01: “In tema di buoni postali
fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale
delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una
parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti
relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul
piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva
di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri
che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi
promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da
rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di
una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del
buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del
1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi
contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo
comma del detto articolo”).
L'orientamento citato indice a dover confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Livorno, qui impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
3. Sulle spese di lite
6 La circostanza della scarsa perspicuità del titolo de quo nei confronti dell'investitore così
come l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale induce il Tribunale a dover compensare le spese di ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 562/2023
pubblicata in data 28.12.2023 dal Giudice di Pace di Livorno;
compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 13 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
7