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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da con proposta di Parte_1 piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 1.2.2025; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII).
pagina1 di 5 Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame. Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico del ricorrente e ciò alla luce della perdita dell'occupazione da parte del coniuge nel 2019 dopo che il nucleo familiare aveva assunto impegni finanziari per l'acquisito della casa di abitazione. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- versamento di una rata mensile di € 350,00 (oltre al pagamento delle rate del mutuo ipotecario che segue il proprio piano di ammortamento per complessivi € 871,00 mensili) in favore dei creditori, derivante dal reddito da lavoro del ricorrente, per la durata di 76 rate, nel rispetto dell'ordine distributivo secondo l'APR: 100% i creditori privilegiati e 15,36% i creditori chirografari il cui trattamento differenziato in termini di tempistica è giustificato da quanto prevede l'art. 67 co. 1 CCII. A seguire la cronologia dei pagamento previsti dal piano (ad esclusione del mutuo ipotecario che segue il proprio piano di ammortamento):
pagina2 di 5 pagina3 di 5 In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante all'OCC verrà pagato con le ultime rate del piano e che tali importi possono essere riconosciuti all'OCC solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito, dovendo comunque il GD procedere alla liquidazione del compenso all'OCC, (art. 71 co. 4 CCII), mentre nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito la liquidazione da parte del Giudice avverrà ex art. 71 co. 5 CCII.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
. Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte pagina4 di 5 che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 30/09/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da con proposta di Parte_1 piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 1.2.2025; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII).
pagina1 di 5 Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame. Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico del ricorrente e ciò alla luce della perdita dell'occupazione da parte del coniuge nel 2019 dopo che il nucleo familiare aveva assunto impegni finanziari per l'acquisito della casa di abitazione. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- versamento di una rata mensile di € 350,00 (oltre al pagamento delle rate del mutuo ipotecario che segue il proprio piano di ammortamento per complessivi € 871,00 mensili) in favore dei creditori, derivante dal reddito da lavoro del ricorrente, per la durata di 76 rate, nel rispetto dell'ordine distributivo secondo l'APR: 100% i creditori privilegiati e 15,36% i creditori chirografari il cui trattamento differenziato in termini di tempistica è giustificato da quanto prevede l'art. 67 co. 1 CCII. A seguire la cronologia dei pagamento previsti dal piano (ad esclusione del mutuo ipotecario che segue il proprio piano di ammortamento):
pagina2 di 5 pagina3 di 5 In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante all'OCC verrà pagato con le ultime rate del piano e che tali importi possono essere riconosciuti all'OCC solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito, dovendo comunque il GD procedere alla liquidazione del compenso all'OCC, (art. 71 co. 4 CCII), mentre nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito la liquidazione da parte del Giudice avverrà ex art. 71 co. 5 CCII.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
. Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte pagina4 di 5 che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 30/09/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
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